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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/10/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1724/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente rel.
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1724 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa:
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Di Filippo ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Teramo, piazza Giuseppe Verdi n. 10, presso il difensore, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione del 18.05.2018 attore contro
nella qualità Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di eredi di AN , rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Acronzio ed Persona_1 elettivamente domiciliati in Teramo, via Riccitelli n. 11, presso il difensore, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima pagina 1 di 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 15.04.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.05.2018, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire, in Controparte_5 via principale, accertare l'inesistenza o la nullità del testamento olografo di Per_2
del 20.1.2015, pubblicato con verbale per Notaio del 13.1.2016,
[...] Persona_3 rep. n. 805 e racc. 614, in quanto apocrifo e, in conseguenza di ciò, dichiarare l'indegnità ex art. 463 c.c. di parte convenuta;
in via subordinata, dichiarare l'annullamento del testamento per incapacità di intendere e volere di alla data del negozio Persona_2 mortis causa e, per l'effetto, attribuire a parte attrice la piena proprietà degli immobili in premessa descritti ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione delle formalità di trascrizione del testamento per cui è causa;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare il diritto di nella qualità Persona_4 di coniuge della testatrice, della metà del patrimonio della de cuius a titolo di legittima e, per l'effetto, attribuirlo in proprietà allo stesso e, dunque, trasferirlo a parte attrice quale erede universale;
in tutti i casi, disporre l'ordine al Conservatore di L'Aquila e Teramo di provvedere alla cancellazione delle formalità presenti ed a trascrivere la sentenza attribuendo a parte attrice i diritti di cui al punto che precede, aggiornando anche il Catasto.
A fondamento della domanda, parte attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che era erede universale dello zio o Parte_1 Persona_4 Per_4
deceduto in data 7.03.2018 in Bisenti, istituito con testamento pubblico del
[...]
10.02.2015 a ministero del Notaio di Montorio, rep. 6, pubblicato e Persona_5 registrato il 13.03.2018, n. 865, serie 1T;
- che, nel compendio ereditario, erano compresi anche alcuni beni e diritti reali appartenenti a , moglie del deceduta in data 3.2.2015, la quale, con Persona_2 Per_4 testamento pubblico del 17.03.2009 a ministero del Notaio de Persona_6
pagina 2 di 10 L'Aquila, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 17.03.2016, aveva istituito erede universale il marito;
- che dall'unione sponsale degli zii non erano nati figli;
- che gli immobili caduti in successione erano i seguenti:
1. de L'Aquila: immobile distinto al N.C.E.U. al fg. 93, part. 51 sub 16, ctg. A/2, CP_6 classe 2, rendita €506,13;
2. Comune di Bisenti (TE): immobile distinto al N.C.E.U. al fg. 19, part. 231 sub 5, ctg.
A/4, classe 3, rendita catastale €185,92;
4. Comune di Bisenti (TE): immobile distinto al N.C.E.U. al fg. 19, part. 586, sub. 1, ctg.
C/1, classe 3, rendita catastale €416,16;
5. Comune di Bisenti (TE): immobile distinto al N.C.E.U. al fg. 19, part. 586, sub. 3, ctg.
A/2, classe 1, rendita catastale €271,14;
- che, a seguito di accertamenti presso i pubblici registri, era emerso che, con atto per
Notaio del 13.1.2016, rep. 805 e raccolta 614, registrato a Giulianova il Persona_3
15.1.2016 al n. 190, serie 1T, e su richiesta della convenuta , veniva Controparte_5 pubblicato il testamento olografo del 20.1.2015, nel quale , nominava Persona_2 erede universale la nipote;
Controparte_5
- che entrambi i testamenti erano trascritti presso le CC.RR.II. di L'Aquila e Teramo, con la conseguenza che in capo ad risultava la piena proprietà del cespite di cui Controparte_5 al n. 2 e ½ della proprietà dei restanti immobili;
- che il testamento olografo risultava apocrifo o comunque invalido, in quanto non redatto da;
Persona_2
- che l'accertamento negativo sulla provenienza del testamento e l'evidente sua ideazione e/o preparazione dalla persona che se ne era giovata comportava la pronuncia di indegnità della convenuta ex art. 463 c.c.;
- che il testamento era, altresì, annullabile per incapacità di intendere e di volere della testatrice, essendo stata quest'ultima ricoverata nel giorno della sua redazione (20.1.2015) presso il nosocomio di Teramo per una grave patologia in stato terminale e sottoposta a cure palliative mediante somministrazione di morfina;
pagina 3 di 10 - che, infine, il testamento era lesivo della quota di legittima spettante ex lege al coniuge
Persona_4
Si costituiva in giudizio parte convenuta, la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
In particolare, la parte convenuta deduceva in sintesi:
- che la domanda era improcedibile per omesso esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5bis d.lgs. 28/2010;
- che non era dimostrata l'apocrifia del testamento impugnato, non essendo la c.t.p. basata sul documento originale;
- che, al momento del suo ricovero, la testatrice non versava in stato incapacità, come era riscontrabile dalle cartelle cliniche, da cui non risultava alcun disorientamento;
- che la domanda di riduzione era inammissibile per difetto di allegazione degli elementi costituivi di dell'azione.
La causa, riassunta a seguito di interruzione nei confronti degli eredi della convenuta , istruita mediante c.t.u. grafologica, giungeva all'udienza del Persona_1
15.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che parte attrice ha agito al fine di ottenere le declaratoria di inesistenza o nullità del testamento olografo, apparentemente riferibile a , eccependo il difetto di autografia della Persona_2 scrittura, e, in via subordinata, ha chiesto la declaratoria di annullamento del predetto testamento, oltre a formulare domanda di riduzione per lesione di legittima. Parte convenuta, dal suo canto, ha contestato ogni avverso assunto, evidenziando la carenza dei presupposti di tutte le domande formulate dall'attore.
Venendo, quindi, all'esame della domanda spiegata in via principale da parte attrice, in punto di diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 602 c.c., “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”; la carenza dei requisiti dell'autografia ovvero della sottoscrizione determina la nullità del negozio mortis
pagina 4 di 10 causa ex art. 606 c.c., trattandosi di elementi essenziali al fine dell'attribuibilità al de cuius delle ultime volontà risultanti dall'atto stesso.
In tema di riparto dell'onere probatorio, è opportuno rammentare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 12307/2015, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che “La parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare
l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso” (cfr. Cass. Sezioni Unite, 15.6.2015 n. 12307; nonché
Cass.
2.2.2016 n. 1995).
A fondamento della propria decisione, la Corte ha osservato che il testamento olografo è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti, con la conseguenza che la parte che agisce in giudizio per contestarlo pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità.
Da tale presupposto consegue, quale corollario, che la parte interessata è onerata della prova del suo assunto e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita, dovendo aversi riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, non potendo differenziarsi la domanda di accertamento negativo che abbia ad oggetto il testamento olografo da quella che può riguardare altri atti o rapporti giuridici. Nessun onere contrapposto in capo al soggetto evocato in giudizio può, quindi, configurarsi con riferimento alla preventiva dichiarazione di voler utilizzare il testamento che lo designa erede, non costituendo tale onere un autonomo requisito dell'azione di impugnazione né un elemento necessario derivante dall'applicazione analogica dei principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private.
Nella specie, pertanto, l'attore ha correttamente qualificato la domanda principale in termini di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo.
pagina 5 di 10 Tanto considerato, tale domanda principale è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La c.t.u. espletata nel corso del giudizio, che appare chiara, precisa, convincente e che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, in quanto fondata su un dettagliato esame dell'originale del testamento olografo del 20.01.2015 e su un analitico confronto con numerose scritture di comparazione autografe, di cui è indiscussa la genuinità, essendosi formate dinanzi a Pubblico Ufficiale e al personale sanitario del nosocomio di Pescara durante un ricovero ospedaliero, ha concluso: “Il confronto analitico e sistematico posto in essere tra il complesso dell'olografo e tutti gli autografi della , relativi Persona_2 ad un arco temporale di oltre 30 anni, fino ad arrivare a pochi mesi prima rispetto alla data del documento contestato, al di là di un'evidente affinità di tipo prettamente formale oggettivamente esistente, ha evidenziato disomografie piuttosto diffuse e sistematiche e relative ad ogni singolo aspetto grafico, nessuno escluso, le quali permettono di esprimere un sicuro e motivato giudizio di apocrificità della scheda testamentaria nella sua interezza… alla luce delle affinità formali rilevate, è verosimile ritenere l'olografo come il frutto di un procedimento vergativo di tipo artificioso, sia esso di calco/decalco o di imitazione pedissequa, eseguito ovviamente con cognizione di causa, ovvero avendo a disposizione modelli sicuramente autografi cui fare riferimento”.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che dall'esame della scheda testamentaria del 20.1.2015 (analizzata anche sul retro del supporto cartaceo) è emerso come i vari tratti ed i tremori risultavano enfatizzati e del tutto innaturali, la manualità alternava improvvise accelerazioni seguite ad altrettanti improvvisi rallentamenti, venivano eseguiti aggiustamenti e ripassi sistematici nei tracciati sempre delle medesime unità letterali, alcune delle quali, comprese intere parole, risultavano talmente speculari da essere quasi sovrapponibili, “il tutto quasi a voler giustificare e rendere verosimile, ma in maniera piuttosto grossolana, un grafismo fortemente compromesso da patologie e involuzione senile, ma che poi tende a cozzare con valori come quelli dell'allineamento basale, con lo scritto che non presenta alcun tipo di escursione sostanziale rispetto al rigo di base e, all'opposto, del tutto verosimile e fisiologico in un soggetto anziano, fortemente malato e ormai allo stadio terminale” (cfr. c.t.u. pag. 13).
pagina 6 di 10 L'analisi espletata dal consulente tecnico, inoltre, non ha potuto non tener conto anche dello stato patologico terminale in cui versava l'apparente testatrice Per_2
alla data di redazione del documento (20.1.2015), appurato anche in sede di
[...] prima visita effettuata il giorno antecedente al ricovero (19.1.2015), essendo la paziente descritta, già in tale sede, con “dolore non controllato”, “sofferente e allettata” trattata con
“Targin” (oppioide).
A fronte di tale quadro clinico, risultante dalla documentazione medica, il c.t.u. ha precisato che “Le anomalie riscontrate a carico dei tracciati dell'olografo nel suo complesso, non possono in alcun modo essere riconducibili ad un'intervenuta riduzione della manualità del soggetto in prossimità degli ultimi giorni di vita, ma va necessariamente valutata anche sulla base di elementi extra-grafici, in quanto la de cuius, sulla base di quanto risulta dagli atti, alla data di redazione dell'olografo (20 gennaio
2015), coincidente con l'inizio delle cure palliative presso l'Hospice di Teramo, era in uno stato psico-fisico fortemente compromesso (già rilevato in sede di prima visita il giorno 19 giugno 2015 dove la paziente viene descritta con “dolore non controllato”, “sofferente e allettata” trattata con “Targin” (oppioide)), tanto da non essere in grado di apporre neanche la propria sottoscrizione, apposta infatti dalla nipote, per esprimere il consenso alla somministrazione di terapia a base di morfina avvenuta nel pomeriggio dello stesso giorno. Infatti, anche ipotizzando un'eventuale intervento della de cuius nella materiale redazione del testamento contestato, questo avrebbe sicuramente presentato delle alterazioni dal punto di vista grafico molto più sostanziali, in primis a carico della tenuta del rigo di base, risultando del tutto inverosimile che un soggetto “disorientato”, fortemente debilitato e affetto da “dolore incontrollato e incoercibile”, tanto da essere sedato con un oppiaceo, sia riuscito a mantenere un allineamento dello scritto sul rigo senza la seppur minima sbavatura, dislocazioni che invece risultano presenti, seppur in maniera minima, ma sistematiche, nelle sottoscrizioni autografe, così come altrettanto inverosimile, è il perfetto controllo e uso dello spazio interparola e rispetto al supporto cartaceo stesso, nell'ambito dell'olografo” (cfr. c.t.u. pagg. 48-49).
pagina 7 di 10 Osserva il Collegio che la consulenza grafica è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione e il giudice può fondare su di essa la decisione (cfr. Cass., 14.2.2006, n. 3191).
Quanto alle critiche mosse da parte convenuta alla relazione del c.t.u., si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto – aderendo alle conclusioni del c.t.u., che ha tenuto conto dei rilievi dei c.t.p., replicandovi – esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dall'ausiliario del Giudice e la completezza dell'elaborato sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e a dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni delle parti.
La mancanza di autografia della sottoscrizione, che, come detto, costituisce elemento essenziale della validità del testamento olografo, comporta che tale atto deve essere dichiarato nullo ex art. 606 comma 1 c.c., con assorbimento delle domande spiegate in via subordinata da parte attrice.
Deve invece, essere esaminata la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere nei confronti di , formulata dall'attore sul presupposto che Controparte_5 quest'ultima avrebbe fatto scientemente uso di un testamento falso.
Invero, posto che, nella specie, non è dimostrato che la scrittura o la sottoscrizione del testamento siano stati opera della convenuta (dovendosi sottolineare che l'attore non ha allegato la provenienza della scrittura dalla mano della convenuta né ha istato per un accertamento in tal senso), l'attore non ha comunque dedotto mezzi di prova volti a dimostrare la consapevolezza della falsità in capo alla . Persona_1
Peraltro, non è stata specificamente contestata la circostanza, dedotta in comparsa di costituzione e risposta, secondo cui, in data 20.1.2015, consegnava la Persona_4
pagina 8 di 10 scheda testamentaria che aveva ricevuto dalla moglie ad , marito della Persona_7 convenuta, che avrebbe poi consegnato il documento ad;
sul punto Controparte_5 neppure sono stati articolati mezzi istruttori.
La domanda di parte attrice di accertamento dell'indegnità, quindi, è risultata sfornita di prova e non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, valori medi di cui al
D.M. 55/2014, avuto riguardo alla complessità della controversia, all'entità delle questioni trattate e all'attività defensionale in concreto svolta.
In applicazione della regola della soccombenza, le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 20.12.2022, devono essere poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 1724/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda principale proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo del 20.01.2015 ad apparente firma di , Persona_2 pubblicato con atto per Notaio di Roseto degli Abruzzi del 13.1.2016, rep. Persona_3
805 e raccolta 614, registrato a Giulianova il 15.1.2016 al n. 190, serie 1T, su richiesta di
Controparte_5
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla cancellazione delle formalità di trascrizione del testamento per cui è causa e alle annotazioni di legge con esonero da responsabilità;
- rigetta la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere di parte convenuta;
- condanna parte convenuta a corrispondere a , a titolo di rimborso Parte_1 delle spese di lite, la somma di euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Teramo, 3.10.2025
pagina 9 di 10 Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente rel.
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1724 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa:
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Di Filippo ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Teramo, piazza Giuseppe Verdi n. 10, presso il difensore, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione del 18.05.2018 attore contro
nella qualità Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di eredi di AN , rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Acronzio ed Persona_1 elettivamente domiciliati in Teramo, via Riccitelli n. 11, presso il difensore, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima pagina 1 di 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 15.04.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.05.2018, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire, in Controparte_5 via principale, accertare l'inesistenza o la nullità del testamento olografo di Per_2
del 20.1.2015, pubblicato con verbale per Notaio del 13.1.2016,
[...] Persona_3 rep. n. 805 e racc. 614, in quanto apocrifo e, in conseguenza di ciò, dichiarare l'indegnità ex art. 463 c.c. di parte convenuta;
in via subordinata, dichiarare l'annullamento del testamento per incapacità di intendere e volere di alla data del negozio Persona_2 mortis causa e, per l'effetto, attribuire a parte attrice la piena proprietà degli immobili in premessa descritti ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione delle formalità di trascrizione del testamento per cui è causa;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare il diritto di nella qualità Persona_4 di coniuge della testatrice, della metà del patrimonio della de cuius a titolo di legittima e, per l'effetto, attribuirlo in proprietà allo stesso e, dunque, trasferirlo a parte attrice quale erede universale;
in tutti i casi, disporre l'ordine al Conservatore di L'Aquila e Teramo di provvedere alla cancellazione delle formalità presenti ed a trascrivere la sentenza attribuendo a parte attrice i diritti di cui al punto che precede, aggiornando anche il Catasto.
A fondamento della domanda, parte attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che era erede universale dello zio o Parte_1 Persona_4 Per_4
deceduto in data 7.03.2018 in Bisenti, istituito con testamento pubblico del
[...]
10.02.2015 a ministero del Notaio di Montorio, rep. 6, pubblicato e Persona_5 registrato il 13.03.2018, n. 865, serie 1T;
- che, nel compendio ereditario, erano compresi anche alcuni beni e diritti reali appartenenti a , moglie del deceduta in data 3.2.2015, la quale, con Persona_2 Per_4 testamento pubblico del 17.03.2009 a ministero del Notaio de Persona_6
pagina 2 di 10 L'Aquila, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 17.03.2016, aveva istituito erede universale il marito;
- che dall'unione sponsale degli zii non erano nati figli;
- che gli immobili caduti in successione erano i seguenti:
1. de L'Aquila: immobile distinto al N.C.E.U. al fg. 93, part. 51 sub 16, ctg. A/2, CP_6 classe 2, rendita €506,13;
2. Comune di Bisenti (TE): immobile distinto al N.C.E.U. al fg. 19, part. 231 sub 5, ctg.
A/4, classe 3, rendita catastale €185,92;
4. Comune di Bisenti (TE): immobile distinto al N.C.E.U. al fg. 19, part. 586, sub. 1, ctg.
C/1, classe 3, rendita catastale €416,16;
5. Comune di Bisenti (TE): immobile distinto al N.C.E.U. al fg. 19, part. 586, sub. 3, ctg.
A/2, classe 1, rendita catastale €271,14;
- che, a seguito di accertamenti presso i pubblici registri, era emerso che, con atto per
Notaio del 13.1.2016, rep. 805 e raccolta 614, registrato a Giulianova il Persona_3
15.1.2016 al n. 190, serie 1T, e su richiesta della convenuta , veniva Controparte_5 pubblicato il testamento olografo del 20.1.2015, nel quale , nominava Persona_2 erede universale la nipote;
Controparte_5
- che entrambi i testamenti erano trascritti presso le CC.RR.II. di L'Aquila e Teramo, con la conseguenza che in capo ad risultava la piena proprietà del cespite di cui Controparte_5 al n. 2 e ½ della proprietà dei restanti immobili;
- che il testamento olografo risultava apocrifo o comunque invalido, in quanto non redatto da;
Persona_2
- che l'accertamento negativo sulla provenienza del testamento e l'evidente sua ideazione e/o preparazione dalla persona che se ne era giovata comportava la pronuncia di indegnità della convenuta ex art. 463 c.c.;
- che il testamento era, altresì, annullabile per incapacità di intendere e di volere della testatrice, essendo stata quest'ultima ricoverata nel giorno della sua redazione (20.1.2015) presso il nosocomio di Teramo per una grave patologia in stato terminale e sottoposta a cure palliative mediante somministrazione di morfina;
pagina 3 di 10 - che, infine, il testamento era lesivo della quota di legittima spettante ex lege al coniuge
Persona_4
Si costituiva in giudizio parte convenuta, la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
In particolare, la parte convenuta deduceva in sintesi:
- che la domanda era improcedibile per omesso esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5bis d.lgs. 28/2010;
- che non era dimostrata l'apocrifia del testamento impugnato, non essendo la c.t.p. basata sul documento originale;
- che, al momento del suo ricovero, la testatrice non versava in stato incapacità, come era riscontrabile dalle cartelle cliniche, da cui non risultava alcun disorientamento;
- che la domanda di riduzione era inammissibile per difetto di allegazione degli elementi costituivi di dell'azione.
La causa, riassunta a seguito di interruzione nei confronti degli eredi della convenuta , istruita mediante c.t.u. grafologica, giungeva all'udienza del Persona_1
15.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che parte attrice ha agito al fine di ottenere le declaratoria di inesistenza o nullità del testamento olografo, apparentemente riferibile a , eccependo il difetto di autografia della Persona_2 scrittura, e, in via subordinata, ha chiesto la declaratoria di annullamento del predetto testamento, oltre a formulare domanda di riduzione per lesione di legittima. Parte convenuta, dal suo canto, ha contestato ogni avverso assunto, evidenziando la carenza dei presupposti di tutte le domande formulate dall'attore.
Venendo, quindi, all'esame della domanda spiegata in via principale da parte attrice, in punto di diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 602 c.c., “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”; la carenza dei requisiti dell'autografia ovvero della sottoscrizione determina la nullità del negozio mortis
pagina 4 di 10 causa ex art. 606 c.c., trattandosi di elementi essenziali al fine dell'attribuibilità al de cuius delle ultime volontà risultanti dall'atto stesso.
In tema di riparto dell'onere probatorio, è opportuno rammentare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 12307/2015, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che “La parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare
l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso” (cfr. Cass. Sezioni Unite, 15.6.2015 n. 12307; nonché
Cass.
2.2.2016 n. 1995).
A fondamento della propria decisione, la Corte ha osservato che il testamento olografo è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti, con la conseguenza che la parte che agisce in giudizio per contestarlo pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità.
Da tale presupposto consegue, quale corollario, che la parte interessata è onerata della prova del suo assunto e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita, dovendo aversi riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, non potendo differenziarsi la domanda di accertamento negativo che abbia ad oggetto il testamento olografo da quella che può riguardare altri atti o rapporti giuridici. Nessun onere contrapposto in capo al soggetto evocato in giudizio può, quindi, configurarsi con riferimento alla preventiva dichiarazione di voler utilizzare il testamento che lo designa erede, non costituendo tale onere un autonomo requisito dell'azione di impugnazione né un elemento necessario derivante dall'applicazione analogica dei principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private.
Nella specie, pertanto, l'attore ha correttamente qualificato la domanda principale in termini di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo.
pagina 5 di 10 Tanto considerato, tale domanda principale è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La c.t.u. espletata nel corso del giudizio, che appare chiara, precisa, convincente e che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, in quanto fondata su un dettagliato esame dell'originale del testamento olografo del 20.01.2015 e su un analitico confronto con numerose scritture di comparazione autografe, di cui è indiscussa la genuinità, essendosi formate dinanzi a Pubblico Ufficiale e al personale sanitario del nosocomio di Pescara durante un ricovero ospedaliero, ha concluso: “Il confronto analitico e sistematico posto in essere tra il complesso dell'olografo e tutti gli autografi della , relativi Persona_2 ad un arco temporale di oltre 30 anni, fino ad arrivare a pochi mesi prima rispetto alla data del documento contestato, al di là di un'evidente affinità di tipo prettamente formale oggettivamente esistente, ha evidenziato disomografie piuttosto diffuse e sistematiche e relative ad ogni singolo aspetto grafico, nessuno escluso, le quali permettono di esprimere un sicuro e motivato giudizio di apocrificità della scheda testamentaria nella sua interezza… alla luce delle affinità formali rilevate, è verosimile ritenere l'olografo come il frutto di un procedimento vergativo di tipo artificioso, sia esso di calco/decalco o di imitazione pedissequa, eseguito ovviamente con cognizione di causa, ovvero avendo a disposizione modelli sicuramente autografi cui fare riferimento”.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che dall'esame della scheda testamentaria del 20.1.2015 (analizzata anche sul retro del supporto cartaceo) è emerso come i vari tratti ed i tremori risultavano enfatizzati e del tutto innaturali, la manualità alternava improvvise accelerazioni seguite ad altrettanti improvvisi rallentamenti, venivano eseguiti aggiustamenti e ripassi sistematici nei tracciati sempre delle medesime unità letterali, alcune delle quali, comprese intere parole, risultavano talmente speculari da essere quasi sovrapponibili, “il tutto quasi a voler giustificare e rendere verosimile, ma in maniera piuttosto grossolana, un grafismo fortemente compromesso da patologie e involuzione senile, ma che poi tende a cozzare con valori come quelli dell'allineamento basale, con lo scritto che non presenta alcun tipo di escursione sostanziale rispetto al rigo di base e, all'opposto, del tutto verosimile e fisiologico in un soggetto anziano, fortemente malato e ormai allo stadio terminale” (cfr. c.t.u. pag. 13).
pagina 6 di 10 L'analisi espletata dal consulente tecnico, inoltre, non ha potuto non tener conto anche dello stato patologico terminale in cui versava l'apparente testatrice Per_2
alla data di redazione del documento (20.1.2015), appurato anche in sede di
[...] prima visita effettuata il giorno antecedente al ricovero (19.1.2015), essendo la paziente descritta, già in tale sede, con “dolore non controllato”, “sofferente e allettata” trattata con
“Targin” (oppioide).
A fronte di tale quadro clinico, risultante dalla documentazione medica, il c.t.u. ha precisato che “Le anomalie riscontrate a carico dei tracciati dell'olografo nel suo complesso, non possono in alcun modo essere riconducibili ad un'intervenuta riduzione della manualità del soggetto in prossimità degli ultimi giorni di vita, ma va necessariamente valutata anche sulla base di elementi extra-grafici, in quanto la de cuius, sulla base di quanto risulta dagli atti, alla data di redazione dell'olografo (20 gennaio
2015), coincidente con l'inizio delle cure palliative presso l'Hospice di Teramo, era in uno stato psico-fisico fortemente compromesso (già rilevato in sede di prima visita il giorno 19 giugno 2015 dove la paziente viene descritta con “dolore non controllato”, “sofferente e allettata” trattata con “Targin” (oppioide)), tanto da non essere in grado di apporre neanche la propria sottoscrizione, apposta infatti dalla nipote, per esprimere il consenso alla somministrazione di terapia a base di morfina avvenuta nel pomeriggio dello stesso giorno. Infatti, anche ipotizzando un'eventuale intervento della de cuius nella materiale redazione del testamento contestato, questo avrebbe sicuramente presentato delle alterazioni dal punto di vista grafico molto più sostanziali, in primis a carico della tenuta del rigo di base, risultando del tutto inverosimile che un soggetto “disorientato”, fortemente debilitato e affetto da “dolore incontrollato e incoercibile”, tanto da essere sedato con un oppiaceo, sia riuscito a mantenere un allineamento dello scritto sul rigo senza la seppur minima sbavatura, dislocazioni che invece risultano presenti, seppur in maniera minima, ma sistematiche, nelle sottoscrizioni autografe, così come altrettanto inverosimile, è il perfetto controllo e uso dello spazio interparola e rispetto al supporto cartaceo stesso, nell'ambito dell'olografo” (cfr. c.t.u. pagg. 48-49).
pagina 7 di 10 Osserva il Collegio che la consulenza grafica è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione e il giudice può fondare su di essa la decisione (cfr. Cass., 14.2.2006, n. 3191).
Quanto alle critiche mosse da parte convenuta alla relazione del c.t.u., si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto – aderendo alle conclusioni del c.t.u., che ha tenuto conto dei rilievi dei c.t.p., replicandovi – esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dall'ausiliario del Giudice e la completezza dell'elaborato sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e a dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni delle parti.
La mancanza di autografia della sottoscrizione, che, come detto, costituisce elemento essenziale della validità del testamento olografo, comporta che tale atto deve essere dichiarato nullo ex art. 606 comma 1 c.c., con assorbimento delle domande spiegate in via subordinata da parte attrice.
Deve invece, essere esaminata la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere nei confronti di , formulata dall'attore sul presupposto che Controparte_5 quest'ultima avrebbe fatto scientemente uso di un testamento falso.
Invero, posto che, nella specie, non è dimostrato che la scrittura o la sottoscrizione del testamento siano stati opera della convenuta (dovendosi sottolineare che l'attore non ha allegato la provenienza della scrittura dalla mano della convenuta né ha istato per un accertamento in tal senso), l'attore non ha comunque dedotto mezzi di prova volti a dimostrare la consapevolezza della falsità in capo alla . Persona_1
Peraltro, non è stata specificamente contestata la circostanza, dedotta in comparsa di costituzione e risposta, secondo cui, in data 20.1.2015, consegnava la Persona_4
pagina 8 di 10 scheda testamentaria che aveva ricevuto dalla moglie ad , marito della Persona_7 convenuta, che avrebbe poi consegnato il documento ad;
sul punto Controparte_5 neppure sono stati articolati mezzi istruttori.
La domanda di parte attrice di accertamento dell'indegnità, quindi, è risultata sfornita di prova e non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, valori medi di cui al
D.M. 55/2014, avuto riguardo alla complessità della controversia, all'entità delle questioni trattate e all'attività defensionale in concreto svolta.
In applicazione della regola della soccombenza, le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 20.12.2022, devono essere poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 1724/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda principale proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo del 20.01.2015 ad apparente firma di , Persona_2 pubblicato con atto per Notaio di Roseto degli Abruzzi del 13.1.2016, rep. Persona_3
805 e raccolta 614, registrato a Giulianova il 15.1.2016 al n. 190, serie 1T, su richiesta di
Controparte_5
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla cancellazione delle formalità di trascrizione del testamento per cui è causa e alle annotazioni di legge con esonero da responsabilità;
- rigetta la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere di parte convenuta;
- condanna parte convenuta a corrispondere a , a titolo di rimborso Parte_1 delle spese di lite, la somma di euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Teramo, 3.10.2025
pagina 9 di 10 Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Fanesi
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