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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2492/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Vitiello, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in Pompei alla via Capone n. 25;
appellante
E in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 di Amministrazione e legale rappresentante p.t., , rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Riccardo Sgobbo e Roberto Sgobbo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA) alla via Chiatamone n. 23; appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.09.2024, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2337 del 2024 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda diretta a “accertare e dichiarare il diritto del Sig.
di essere assunto alle dipendenze della e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto - condannare all'assunzione del dipendente a far data dal mese CP_1 di marzo 2017 o altra data ritenuta di giustizia;
- condannare la al CP_1
1 risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. per un importo pari alla retribuzione allo stesso spettante dalla data del mese di marzo 2017 – o altra data ritenuta di giustizia
– sino alla data di emissione della sentenza, da quantificarsi sulla base dell'ultima retribuzione pari ad € 1.514,00; - condannare la al risarcimento del CP_1 danno per la perdita di chances lavorative per un importo, stabilito dal Giudice in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando i parametri indicati in ricorso. Con vittoria di spese …”.
In particolare, con varie argomentazioni, sosteneva:
-una erronea interpretazione dell'accordo sindacale del 17.11.2016 in merito all'insussistenza del diritto all'assunzione;
-una erronea valutazione delle prove istruttorie con riferimento alle assunzioni di e Per_1 Per_2
-una erronea valutazione circa l'insussistenza della violazione della buona fede della
Controparte_1
-una erronea valutazione circa l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la società che chiedeva il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
Va premesso:
-che era assunto dalla in data 19.05.1997, con contratto Parte_1 CP_1 di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento delle mansioni di “muratore in mattoni”, di cui al III livello del CCNL Edile, risolto in data 4.02.2013, per licenziamento irrogato ai sensi della legge n. 223/91;
-che il predetto era nuovamente assunto il 19.10.2015, con medesimi inquadramento e mansioni, e, con l'ultimazione del cantiere denominato “Realizzazione nuova sede del
Polo Tecnologico del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, di via Marconi in
Fuorigrotta (NA), era licenziato in data 14.11.2016, non avendo la società altri cantieri aperti presso cui ricollocarlo unitamente agli altri lavoratori precedentemente ivi addetti;
2 -che, in data 17.11.2016, la società e le OO.SS. raggiungevano un'intesa del seguente tenore letterale: “La società concorda sull'opportunità di salvaguardare le maestranze anche successivamente al loro licenziamento nonché oltre i tempi stabiliti dalla legge.
Le parti dopo ampie e cordiali discussione, per effetto del presente accordo, concordano che, nel caso dovessero nascere delle opportunità lavorative legate a nuovi cantieri, a impiegare gradatamente e secondo le esigenze tecniche e produttive del cantiere le maestranze su indicate e, nel caso di compatibilità di lavorazioni, verranno utilizzati per le attività di loro competenza”;
-che, nel corso del 2017, la apriva un nuovo cantiere, avente ad oggetto le CP_1 opere di riqualificazione e completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, con la realizzazione di un parco urbano e due fabbricati, in via Dalbono in Portici (NA).
L'istante si doleva della mancata assunzione in occasione della nuova commessa e dell'acquisizione da parte della società di nuove risorse, in violazione dell'accordo sindacale.
Con riferimento al primo motivo di gravame, la Corte condivide la connotazione generica attribuita dal primo giudice alle espressioni usate dalle parti nell'intesa siglata, non però sull'aspetto temporale del vincolo, tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, per il quale: “I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi”, e della volontà (almeno in parte qua) linearmente espressa dalle parti di salvare l'opportunità lavorativa delle maestranze “oltre i tempi stabiliti dalla legge”.
Per il resto, il contenuto dell'obbligo era invece ancorato a condizioni molto generiche, riferite all'ipotesi di “opportunità lavorative legate a nuovi cantieri”, all'impiego dei lavoratori “gradatamente e secondo le esigenze tecniche e produttive del cantiere” e
“nel caso di compatibilità di lavorazioni … per le attività di loro competenza”.
In ogni caso, anche dal complesso dell'istruttoria svolta, come evidenziato dal primo giudice, non emergeva comunque la prova del diritto del ad essere richiamato Pt_1
3 in servizio e che la sua mancata convocazione avesse comportato una lesione dei suoi diritti.
Con riferimento, invero, al secondo motivo di gravame, con il quale il lavoratore evidenziava che presso il cantiere di Portici erano state assunte nuove unità lavorative, si osserva quanto segue.
Dalle dichiarazioni dei testi emergeva, innanzitutto, che l'inizio delle attività aveva riguardato operazioni di scavo e di costruzione di fondazioni che avevano richiesto l'utilizzo di figure professionali specifiche, precisamente gruista, carpentiere, ferraiolo. Successivamente, invece, avevano realizzato le opere anche alcuni operai aventi le medesime mansioni di muratore del . Pt_1
Tuttavia, tali risorse erano già in forze alla società resistente, avendo prestato in precedenza la propria opera presso altri cantieri, la quale procedeva a una mera riorganizzazione interna con redistribuzione delle risorse.
In particolare, , all'apertura del cantiere, era già dipendente mentre Persona_3
anche a ritenere che in quel momento non fosse in organico, poiché Parte_2 licenziato il 25.11.2017, lo era comunque stato e nell'accordo sindacale, come sopra evidenziato, non vi era alcun dettagliato criterio di prevalenza o ordine poziore di rientro, tra lavoratori interessati, prevedendo solo: un graduale inserimento, non meglio specificate “esigenze tecniche e produttive del cantiere” e “compatibilità di lavorazioni”.
Peraltro, non affioravano né l'assunzione di nuova forza lavoro con le mansioni del né lo svolgimento da parte di quest'ultimo, prima della conclusione del suo Pt_1 rapporto di lavoro, di altre attività, oltre a quelle di muratore, ai fini di una diversa collocazione aziendale.
Con riferimento agli ultimi due motivi di doglianza, poi, non si ignora che “I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt.
1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere
4 obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.” (Cfr. Cass. n. 656 del 2025).
Nel caso in esame, però, il tenore generico dell'accordo invocato dal lavoratore a fondamento del suo diritto all'assunzione, la carenza di significativi elementi per ritenere, comunque, la società inadempiente inducono a non ritenere violati i principi generali di correttezza e buona fede.
In altri termini, nella fase attuativa di quanto concordato con i sindacati, i comportamenti del datore di lavoro non appaiono lesivi dei criteri di razionalità, obiettività e non discriminazione nei confronti del lavoratore istante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non sono neanche enucleabili aspetti forieri di risarcimento del danno.
L'appello pertanto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
In considerazione della obiettiva particolarità della questione affrontata e del richiamo a recente giurisprudenza della Suprema Corte, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del
2018, compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 20.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2492/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Vitiello, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in Pompei alla via Capone n. 25;
appellante
E in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 di Amministrazione e legale rappresentante p.t., , rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Riccardo Sgobbo e Roberto Sgobbo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA) alla via Chiatamone n. 23; appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.09.2024, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2337 del 2024 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda diretta a “accertare e dichiarare il diritto del Sig.
di essere assunto alle dipendenze della e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto - condannare all'assunzione del dipendente a far data dal mese CP_1 di marzo 2017 o altra data ritenuta di giustizia;
- condannare la al CP_1
1 risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. per un importo pari alla retribuzione allo stesso spettante dalla data del mese di marzo 2017 – o altra data ritenuta di giustizia
– sino alla data di emissione della sentenza, da quantificarsi sulla base dell'ultima retribuzione pari ad € 1.514,00; - condannare la al risarcimento del CP_1 danno per la perdita di chances lavorative per un importo, stabilito dal Giudice in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando i parametri indicati in ricorso. Con vittoria di spese …”.
In particolare, con varie argomentazioni, sosteneva:
-una erronea interpretazione dell'accordo sindacale del 17.11.2016 in merito all'insussistenza del diritto all'assunzione;
-una erronea valutazione delle prove istruttorie con riferimento alle assunzioni di e Per_1 Per_2
-una erronea valutazione circa l'insussistenza della violazione della buona fede della
Controparte_1
-una erronea valutazione circa l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la società che chiedeva il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
Va premesso:
-che era assunto dalla in data 19.05.1997, con contratto Parte_1 CP_1 di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento delle mansioni di “muratore in mattoni”, di cui al III livello del CCNL Edile, risolto in data 4.02.2013, per licenziamento irrogato ai sensi della legge n. 223/91;
-che il predetto era nuovamente assunto il 19.10.2015, con medesimi inquadramento e mansioni, e, con l'ultimazione del cantiere denominato “Realizzazione nuova sede del
Polo Tecnologico del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, di via Marconi in
Fuorigrotta (NA), era licenziato in data 14.11.2016, non avendo la società altri cantieri aperti presso cui ricollocarlo unitamente agli altri lavoratori precedentemente ivi addetti;
2 -che, in data 17.11.2016, la società e le OO.SS. raggiungevano un'intesa del seguente tenore letterale: “La società concorda sull'opportunità di salvaguardare le maestranze anche successivamente al loro licenziamento nonché oltre i tempi stabiliti dalla legge.
Le parti dopo ampie e cordiali discussione, per effetto del presente accordo, concordano che, nel caso dovessero nascere delle opportunità lavorative legate a nuovi cantieri, a impiegare gradatamente e secondo le esigenze tecniche e produttive del cantiere le maestranze su indicate e, nel caso di compatibilità di lavorazioni, verranno utilizzati per le attività di loro competenza”;
-che, nel corso del 2017, la apriva un nuovo cantiere, avente ad oggetto le CP_1 opere di riqualificazione e completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, con la realizzazione di un parco urbano e due fabbricati, in via Dalbono in Portici (NA).
L'istante si doleva della mancata assunzione in occasione della nuova commessa e dell'acquisizione da parte della società di nuove risorse, in violazione dell'accordo sindacale.
Con riferimento al primo motivo di gravame, la Corte condivide la connotazione generica attribuita dal primo giudice alle espressioni usate dalle parti nell'intesa siglata, non però sull'aspetto temporale del vincolo, tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, per il quale: “I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi”, e della volontà (almeno in parte qua) linearmente espressa dalle parti di salvare l'opportunità lavorativa delle maestranze “oltre i tempi stabiliti dalla legge”.
Per il resto, il contenuto dell'obbligo era invece ancorato a condizioni molto generiche, riferite all'ipotesi di “opportunità lavorative legate a nuovi cantieri”, all'impiego dei lavoratori “gradatamente e secondo le esigenze tecniche e produttive del cantiere” e
“nel caso di compatibilità di lavorazioni … per le attività di loro competenza”.
In ogni caso, anche dal complesso dell'istruttoria svolta, come evidenziato dal primo giudice, non emergeva comunque la prova del diritto del ad essere richiamato Pt_1
3 in servizio e che la sua mancata convocazione avesse comportato una lesione dei suoi diritti.
Con riferimento, invero, al secondo motivo di gravame, con il quale il lavoratore evidenziava che presso il cantiere di Portici erano state assunte nuove unità lavorative, si osserva quanto segue.
Dalle dichiarazioni dei testi emergeva, innanzitutto, che l'inizio delle attività aveva riguardato operazioni di scavo e di costruzione di fondazioni che avevano richiesto l'utilizzo di figure professionali specifiche, precisamente gruista, carpentiere, ferraiolo. Successivamente, invece, avevano realizzato le opere anche alcuni operai aventi le medesime mansioni di muratore del . Pt_1
Tuttavia, tali risorse erano già in forze alla società resistente, avendo prestato in precedenza la propria opera presso altri cantieri, la quale procedeva a una mera riorganizzazione interna con redistribuzione delle risorse.
In particolare, , all'apertura del cantiere, era già dipendente mentre Persona_3
anche a ritenere che in quel momento non fosse in organico, poiché Parte_2 licenziato il 25.11.2017, lo era comunque stato e nell'accordo sindacale, come sopra evidenziato, non vi era alcun dettagliato criterio di prevalenza o ordine poziore di rientro, tra lavoratori interessati, prevedendo solo: un graduale inserimento, non meglio specificate “esigenze tecniche e produttive del cantiere” e “compatibilità di lavorazioni”.
Peraltro, non affioravano né l'assunzione di nuova forza lavoro con le mansioni del né lo svolgimento da parte di quest'ultimo, prima della conclusione del suo Pt_1 rapporto di lavoro, di altre attività, oltre a quelle di muratore, ai fini di una diversa collocazione aziendale.
Con riferimento agli ultimi due motivi di doglianza, poi, non si ignora che “I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt.
1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere
4 obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.” (Cfr. Cass. n. 656 del 2025).
Nel caso in esame, però, il tenore generico dell'accordo invocato dal lavoratore a fondamento del suo diritto all'assunzione, la carenza di significativi elementi per ritenere, comunque, la società inadempiente inducono a non ritenere violati i principi generali di correttezza e buona fede.
In altri termini, nella fase attuativa di quanto concordato con i sindacati, i comportamenti del datore di lavoro non appaiono lesivi dei criteri di razionalità, obiettività e non discriminazione nei confronti del lavoratore istante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non sono neanche enucleabili aspetti forieri di risarcimento del danno.
L'appello pertanto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
In considerazione della obiettiva particolarità della questione affrontata e del richiamo a recente giurisprudenza della Suprema Corte, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del
2018, compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 20.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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