Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01813/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1813 del 2022, proposto da Parco Mira Condominio, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Santoro, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianclaudio Puglisi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di AN ON, di PA IS, di PA IA, di PA CO, di PA MA, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Catalioto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
di Arcolaci Letterio, di Busà Ilenia, di RU RI, non costituiti in giudizio;
di GU ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Spadaro e Pietro Spadaro, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
della ordinanza sindacale n. 97 inserita al protocollo Albo Pretorio del Comune di Messina n.12490 del 11/08/2022, emessa in rettifica dell’ordinanza n. 36 del 26/04/2022, inserita al protocollo n.113750 del 28/04/2022 (Albo pret.6380/2022)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina, di AN ON, di PA IS, di PA IA, di PA CO e di PA MA e di GU ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 31 ottobre 2022 e depositato il 26 novembre 2022, il condominio ricorrente ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente indicata in oggetto e poi rettificata l’11 ottobre 2022 con cui, nella persona dell’amministratore Avv. Lentini Carmelo, sono stati ordinati – unitamente a LÌ ON e RU RI – interventi di manutenzione del muro di contenimento in cattivo stato di manutenzione siti in Messina, Via Ducezio Parco Mira Pal. B - rif. catastali foglio 120 Part. 1023-1024-1104 realizzato in forza della concessione edilizia n. 6103 del 29/11/1979 e concessione integrativa n. 6504/6103-bis del 03/02/1981, autorizzativa della costruzione di un edificio successivamente costituito in Condominio Parco Mira.
Avverso tale ordinanza, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) Violazione di legge, sotto il profilo della mancata e falsa applicazione, con riferimento all’art.887 del codice civile. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per violazione dei precetti di logica e
di imparzialità, in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto delle regole di riparto delle spese di cui all’art. 887 c.c. e che la vendita dei beni rientranti nel Condominio Parco Mira fosse avvenuta, al pari di quella con cui è stata trasferita la part. 1104, in data successiva rispetto all’approvazione della C.E. n. 6103/1979
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Contraddittorietà manifesta tra le premesse e le motivazioni poiché il Comune non avrebbe individuato correttamente il destinatario dell’ordinanza.
Si è costituito in giudizio il Sig. LÌ ON che – in quanto formale destinatario dell’atto impugnato – ha eccepito il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Il Comune di Messina si è costituito in giudizio depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si sono costituiti in giudizio di AN ON, PA IS, PA IA, PA CO e PA MA che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e nel merito l’infondatezza.
Il Condominio ricorrente ha replicato depositando una memoria.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2024, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità ( rectius irricevibilità) del ricorso sollevato da AN ON, PA IS, PA IA, PA CO e PA MA poiché il termine finale ex art. 29 c.p.a. (decorrente dal 1° settembre 2022) per proporre l’odierna impugnazione spirando il 30 ottobre 2022 (domenica) ai sensi dell’art. 52, comma 3, c.p.a. è prorogato al successivo 31 ottobre 2022, data in cui il ricorrente ha notificato il ricorso.
Deve altresì accogliersi la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal GU ON, poiché l’ordinanza impugnata si atteggia come atto soggettivamente scindibile in quanto diretta ad ogni singolo destinatario “relativamente alla particella di proprietà”; sicché questi non assume la posizione né di controinteressato né di cointeressato rispetto agli altri destinatari, non avendo un interesse diretto e concreto né a mantenere gli effetti dell’atto, né ad avversare il provvedimento per ragioni di fatto e di diritto comuni con gli altri destinatari, non potendo trarre alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento del presente ricorso.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve preliminarmente osservarsi come l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 allo scopo di fronteggiare una situazione di pericolo non abbia carattere sanzionatorio, né implica alcun accertamento in ordine all’individuazione di eventuali responsabilità, con la conseguenza che deve essere indirizzata nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo e tale è la condizione di chi abbia a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina. Questo comporta che l’amministrazione non è tenuta a svolgere un’approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, rimanendo beninteso impregiudicata ogni questione inerente al definitivo accollo economico dei costi dell’intervento urgente, che competerà agli effettivi responsabili della situazione (così T.a.r. per la Toscana, sez. III, 29 novembre 2022, n. 1380 nonché T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 5 agosto 2021, n. 1889; T.a.r. per la Campania, sez. V, 7 ottobre 2020, n. 4313; Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536).
Ciò posto, nell’esposizione dei fatti (pag. 7 e 8) il condominio ricorrente ha contestato di essere il proprietario del muro di contenimento ricadente nella particella n.1104, intestata a AN ON, PA IS, PA IA, PA CO e PA MA AN, essendo stato eretto con la funzione – a suo dire – di contenimento della particella medesima ed ha riferito di non avere accesso alla part.1104, come alle partt. 1023 e 1024 del foglio 120, né di vantare su di esse alcun diritto reale. Invece, con il primo motivo il condominio ha ribadito di non essere proprietario del muro e ha contestato la mancata considerazione da parte del Comune delle regole di riparto delle spese di cui all’art. 887 c.c. laddove prevede che “ Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo ”.
Le argomentazioni spese dal condominio sono contraddittorie poiché da una parte afferma di non essere proprietario del muro; di contro invoca le regole di riparto di cui all’art. 887 c.c. che implicano la necessaria comunione del muro, giacché tale regola non trova applicazione: i ) qualora tale muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore (Cass. civ., sez. VI, 16 aprile 2019, n. 10606) ii ) il dislivello tra i due fondi non sia di origine naturale, ma sia stato causato delle opere realizzate dal proprietario del fondo inferiore che avendo reso indispensabile la costruzione di un muro di sostegno ha l’obbligo della relativa conservazione (Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2023, n. 25512).
Nel caso che ci occupa, invero, esiste un chiaro e conducente indizio della natura servente ed artificiale del dislivello in esame poiché, come affermato dallo stesso ricorrente (pag. 5 del ricorso introduttivo), il muro di contenimento fu realizzato per impedire lo smottamento delle proprietà poste a monte del Condominio Parco Mira e non rientranti nel condominio medesimo, ma la cui realizzazione ha reso la scarpata maggiormente soggetta a smottamenti (Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13406).
Inoltre, come sottolineato in premessa ciò che rileva ai fini della legittimazione passiva ad essere destinatario dell’ordinanza ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 è la disponibilità della res (nozione afferente al possesso e alla detenzione materiale che non necessariamente implica la proprietà o l’esistenza di un diritto reale) non è stata contestata in seno al motivo di ricorso, ma nella parte in fatto ed espositiva del ricorso costituendo così “motivo intruso” è pertanto inammissibile (T.a.r. per la Campania, sez. III, 25 luglio 2024, n. 4378; Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1076).
Allo stesso modo, con il secondo motivo, parte ricorrente ha solo genericamente contestato la correttezza dell’attività amministrativa del Comune che non avrebbe individuato correttamente i destinatari dell’atto senza confutare in modo chiaro e circostanziato di non avere la disponibilità di fatto della res o di essere nell’impossibilità oggettiva d’intervenire.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della questione affrontata legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del giudizio di GU ON, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
ZI MA Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI MA Savasta |
IL SEGRETARIO