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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 9-1/2025 Ruolo P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
riunito in Camera di Consiglio in data 23.01.2025 nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
nel procedimento n. 9-1/2025 Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Rozzano (MI) in via Ulivi n°2,
- ricorrente in proprio-
che ha redatto la relazione allegata al ricorso: Protezione Sociale Italiana - Controparte_1
Segretariato Sociale di Nerviano (MI)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
) C.F._1
premesso che
il ricorso è stato depositato in data 08.01.2025;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 e co. 3 CCII, atteso che il ricorrente in proprio ha il centro degli interessi principali Rozzano, ove risiede, pertanto Comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
la relazione del Gestore, a seguito di provvedimento interlocutorio del giudice delegato per l'istruttoria, è stato oggetto di integrazioni con nota di deposito del 20.01.2025 sottoscritta dal Gestore;
seguiva in pari data nota a chiarimenti sottoscritta dal legale di parte ricorrente;
rilevato che il ricorrente (età 54 anni) è lavoratore dipendente;
vive presso abitazione di proprietà di CP_2 condotta in locazione e il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla compagna (attualmente disoccupata) e da due figli minorenni (di 14 anni e 11 anni);
-il passivo viene indicato nella relazione del Gestore in euro 171.851,62;
-l'attivo è costituito da una autovettura (che nella nota a chiarimenti della difesa del ricorrente viene precisato essere stata immatricolata nell'anno 2021) e dal reddito da lavoro (nella nota a chiarimenti il Gestore ha quantificato gli importi riferibili alla 13^ e alla 14^ da mettere a disposizione dei creditori);
considerato che la relazione del Gestore, essendo lacunosa, ha necessitato una integrazione, dovendosi rammentare che il Gestore è chiamato anche a pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno, in costanza di
Procedura, di acquisire attivo da distribuire ai creditori, non integralmente “assorbito” dalle spese di procedura.
All'esito della integrazione disposta, come da nota a chiarimenti del Gestore, si deve osservare che rebus sic stantibus, il ricorrente dovrà versare euro 50,00 al mese alla Procedura riservata ogni più specifica determinazione in punto di quantum al GD a fronte della richiesta ex art. 268 co. 4 CCII che il Liquidatore designato provvederà a depositare conformemente al Protocollo Operativo per le
Procedure di Sovraindebitamento del 15.10.2024 (Cfr. paragrafo n. 5 punto i, lett. a); ad ogni modo vi è l'ulteriore attivo rappresentato dalla vettura (acquistata con finanziamento di oltre euro 22.000,00), il cui presumibile valore di realizzo risulta ampiamente superiore alle spese di procedura stimate;
l'esistenza di tale asset avente un valore commerciale è stata infatti confermata dal legale del ricorrente nella nota autorizzata del 20.01.2025 ove è stato evidenziato che tale bene mobile Pa registrato verrà liquidato nell'ambito della al fine di conseguire un ricavato in favore dei creditori, da distribuire nel rispetto della cause di prelazione;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
da ultimo si considerino le carenze della relazione;
si segnala infatti che neppure era stata fornita una compiuta disamina in ordine alla predetta autovettura e segnatamente se sussistessero o meno gravami, quale circostanza agevolmente verificabile tramite il PRA e venendo fornita in atti contraddittoria prospettazione, riferendo il ricorrente dell'esistenza di creditore prelatizio ipotecario e, nel contempo, inserendo il medesimo creditore tra i chirografari e senza che il Gestore, in tema, avesse operato una qualche verifica e fornito chiarimenti;
a tanto si aggiunga, come osservato in apertura, che risultava omesso nella relazione il vaglio ex art. 283 co. 2 CCII;
tali considerazioni giustificano la mancata conferma del medesimo OCC quale Liquidatore;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
(C.F. ), residente a [...];
[...] C.F._1
Pagina nr. 2 nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;
nomina liquidatore l'OCC istituito presso Ordine degli Avvocati di Milano, nella persona dell'avv. Francesca Monica Cocco;
ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
riserva, ut supra, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore-persona fisica di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC (euro 50,00) nella relazione allegata al ricorso e successiva integrazione, quale quota mensile di reddito/ricavi da attività
d'impresa-provvigioni che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
Pagina nr. 3 III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett.
d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;
Pagina nr. 4 Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore ricorrente e per la comunicazione:
- al liquidatore e all'OCC nominato (OCC presso Ordine degli Avvocati di Milano - avv. Cocco);
- al precedente OCC (Protezione Sociale Italiana - Segretariato Sociale di Nerviano MI).
Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 23.01.2025.
Il giudice relatore Il Presidente.
dott. Luca Giani dott.ssa Caterina Macchi
Pagina nr. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
riunito in Camera di Consiglio in data 23.01.2025 nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
nel procedimento n. 9-1/2025 Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Rozzano (MI) in via Ulivi n°2,
- ricorrente in proprio-
che ha redatto la relazione allegata al ricorso: Protezione Sociale Italiana - Controparte_1
Segretariato Sociale di Nerviano (MI)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
) C.F._1
premesso che
il ricorso è stato depositato in data 08.01.2025;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 e co. 3 CCII, atteso che il ricorrente in proprio ha il centro degli interessi principali Rozzano, ove risiede, pertanto Comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
la relazione del Gestore, a seguito di provvedimento interlocutorio del giudice delegato per l'istruttoria, è stato oggetto di integrazioni con nota di deposito del 20.01.2025 sottoscritta dal Gestore;
seguiva in pari data nota a chiarimenti sottoscritta dal legale di parte ricorrente;
rilevato che il ricorrente (età 54 anni) è lavoratore dipendente;
vive presso abitazione di proprietà di CP_2 condotta in locazione e il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla compagna (attualmente disoccupata) e da due figli minorenni (di 14 anni e 11 anni);
-il passivo viene indicato nella relazione del Gestore in euro 171.851,62;
-l'attivo è costituito da una autovettura (che nella nota a chiarimenti della difesa del ricorrente viene precisato essere stata immatricolata nell'anno 2021) e dal reddito da lavoro (nella nota a chiarimenti il Gestore ha quantificato gli importi riferibili alla 13^ e alla 14^ da mettere a disposizione dei creditori);
considerato che la relazione del Gestore, essendo lacunosa, ha necessitato una integrazione, dovendosi rammentare che il Gestore è chiamato anche a pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno, in costanza di
Procedura, di acquisire attivo da distribuire ai creditori, non integralmente “assorbito” dalle spese di procedura.
All'esito della integrazione disposta, come da nota a chiarimenti del Gestore, si deve osservare che rebus sic stantibus, il ricorrente dovrà versare euro 50,00 al mese alla Procedura riservata ogni più specifica determinazione in punto di quantum al GD a fronte della richiesta ex art. 268 co. 4 CCII che il Liquidatore designato provvederà a depositare conformemente al Protocollo Operativo per le
Procedure di Sovraindebitamento del 15.10.2024 (Cfr. paragrafo n. 5 punto i, lett. a); ad ogni modo vi è l'ulteriore attivo rappresentato dalla vettura (acquistata con finanziamento di oltre euro 22.000,00), il cui presumibile valore di realizzo risulta ampiamente superiore alle spese di procedura stimate;
l'esistenza di tale asset avente un valore commerciale è stata infatti confermata dal legale del ricorrente nella nota autorizzata del 20.01.2025 ove è stato evidenziato che tale bene mobile Pa registrato verrà liquidato nell'ambito della al fine di conseguire un ricavato in favore dei creditori, da distribuire nel rispetto della cause di prelazione;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
da ultimo si considerino le carenze della relazione;
si segnala infatti che neppure era stata fornita una compiuta disamina in ordine alla predetta autovettura e segnatamente se sussistessero o meno gravami, quale circostanza agevolmente verificabile tramite il PRA e venendo fornita in atti contraddittoria prospettazione, riferendo il ricorrente dell'esistenza di creditore prelatizio ipotecario e, nel contempo, inserendo il medesimo creditore tra i chirografari e senza che il Gestore, in tema, avesse operato una qualche verifica e fornito chiarimenti;
a tanto si aggiunga, come osservato in apertura, che risultava omesso nella relazione il vaglio ex art. 283 co. 2 CCII;
tali considerazioni giustificano la mancata conferma del medesimo OCC quale Liquidatore;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
(C.F. ), residente a [...];
[...] C.F._1
Pagina nr. 2 nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;
nomina liquidatore l'OCC istituito presso Ordine degli Avvocati di Milano, nella persona dell'avv. Francesca Monica Cocco;
ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
riserva, ut supra, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore-persona fisica di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC (euro 50,00) nella relazione allegata al ricorso e successiva integrazione, quale quota mensile di reddito/ricavi da attività
d'impresa-provvigioni che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
Pagina nr. 3 III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett.
d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;
Pagina nr. 4 Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore ricorrente e per la comunicazione:
- al liquidatore e all'OCC nominato (OCC presso Ordine degli Avvocati di Milano - avv. Cocco);
- al precedente OCC (Protezione Sociale Italiana - Segretariato Sociale di Nerviano MI).
Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 23.01.2025.
Il giudice relatore Il Presidente.
dott. Luca Giani dott.ssa Caterina Macchi
Pagina nr. 5