Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 3219 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 3219 2024 r.g.
tra
rappresentato e difeso dall'avv. SCALZOTTO ENRICO Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SEGAFREDO DANIELE
Oggi 14/01/2025 ad ore 9:36 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi:
Per l'avv. SCALZOTTO ENRICO Parte_1
Per l'avv. SEGAFREDO DANIELE Controparte_1
Oggi 14 gennaio 2025, alle ore 9:30, innanzi al dott. Stefania Caparello, sono comparsi:
l'avv. ENRICO SCALZOTTO per Parte_1
l'avv. DANIELE SEGAFREDO per Controparte_1
L'avv. Scalzotto fa presente che per il principio di conservazione, ove fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, potrà essere radicata opposizione alla esecuzione o autonomo processo in ordine alla congruità dei canoni. In via subordinata, chiede che vengano accolte le deduzioni istruttorie e conclusioni.
L'avv. Segafredo contesta quanto sostenuto dalla controparte e insiste nella accoglimento della richiesta di tardiva iscrizione a ruolo, con vittoria di spese.
In via subordinata, chiede che vengano accolte le deduzioni istruttorie e conclusioni.
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 17:55, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 25/07/2024 al n. 3219 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
) con l'avv. SCALZOTTO ENRICO Parte_1 C.F._1
) elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
C.F._2
- RICORRENTE- contro
) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SEGAFREDO DANIELE ), domiciliato presso il difensore C.F._3
- RESISTENTE–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna che si ritrascrivono
Per parte ricorrente: In via preliminare: Rigettarsi la richiesta di conferma della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione appare fondata su prova scritta e di pronta soluzione e che peraltro nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi prevista dall'art. 642 c.p.c.
Nel merito:
In via principale: In accoglimento della presente opposizione e per i motivi più ampiamenti esposti in narrativa, revocare, annullare, dichiarare nullo od inefficace, ovvero comunque dichiarare infondato il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: accertare il valore effettivo della locazione nei mesi di validità del contratto
(1.10.2021 – 1.9.2024) e per l'effetto, dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto a seguito della risultanza della CTU e condannarsi parte opposta al risarcimento del danno subito dal sig.
per il pagamento delle sovramensilità pagate (in 36 sovramensilità) per € 5.190,00, Parte_1
oltre al danno esistenziale patito dalla famiglia del sig. , eventualmente, Parte_1
compensando i presunti crediti per le mensilità indicate in decreto ingiuntivo
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre, c.p.a. e spese generali come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale il legale rappresentante della opposta e si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati in narrativa, intendendoli preceduti da vero che, indicando a testi i sig.ri: geom. via San Sebastiano, 10, 37044 Cologna Veneta Testimone_1
(VR), PEC: ; sig.ra residente in [...]; sig.ra Email_1 Persona_1
e compagno sig. n.2; sig.ra c/o Ristorante L'Infinito, via Roma, 28, Persona_2 Persona_3 Tes_2
36020 ED (VI); sig.ra , residente in [...]. Testimone_3
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: anticipare la prima udienza di comparizione delle parti, originariamente fissata per il 14 gennaio
2025, ore 9:30, fissando fissata con urgenza nuova udienza di comparizione delle parti entro il
30 novembre 2024;
In via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare la tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 832/2024 del 27/05/2024 e, conseguentemente, rigettare tutte le richieste avverse e dichiarare la definitività del decreto ingiuntivo n. 832/2024 del
27/05/2024;
- con vittoria di spese e competenze per il presente procedimento;
se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018.
Nel merito, in via principale: Rigettare le richieste avanzate, anche in via riconvenzionale, dal sig. in sede di opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondate in Parte_1
fatto e in diritto per tutti i motivi partitamente indicati in atti;
Conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 832/2024 del 27/05/2024;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per il presente procedimento;
se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione, il sig. – sul presupposto per cui aveva ricevuto la Parte_1
notifica del d.i. 832/2024, emesso da questo Tribunale il 27/5/2024 per €4.434,00 a favore di
; che il credito si riferiva al mancato pagamento dei canoni Controparte_1
relativi ai mesi da novembre 2023 ad aprile 2024 (per €3.000,00) oltre che a parte del mese di settembre 2023 (€60) e spese di bollo (€60) oltreché ad aggiornamento Istat – ha adito l'intestato
Tribunale al fine di sentir revocare/dichiarare nullo il d.i. emesso;
in via subordinata, accertare il valore effettivo della locazione e, quindi, dichiarato nullo il d.i. impugnato, condannarsi la resistente al pagamento di €5.190,00 per i danni occorsi.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato che, da giugno 2022, aveva contestato l'ammontare dei canoni per le inadempienze del locatore, consistite principalmente ma non solo nel fatto che l'immobile si presentava eccessivamente caldo e il proprietario non aveva ottemperato alle richieste svolte in ordine all'acquisto e installazione di un climatizzatore e di un tendone antisole. Il ricorrente ha, inoltre, lamentato principalmente l'inadeguatezza del box doccia, lo stato di abbandono dell'accesso e della rampa del garage coperti da abbondante vegetazione, il malfunzionamento del basculante di ingresso della palazzina, la sussistenza di muffe all'interno dell'appartamento, la mancata pulizia della vetrata della parte alta del vano scale. L'opponente ha, quindi, dichiarato che, a seguito della nascita del figlio, nel marzo 2024, aveva svolto recesso dal contratto;
che il canone dovuto, stante le condizioni dell'immobile, doveva essere pari alla metà con diritto alla restituzione di quanto corrisposto in eccedenza per €5.190,00. Ha, infine, eccepito CP_ l'indeterminatezza dell'aumento richiesto.
Con decreto del 25/7/24, il giudice ha dato atto che l'opponente aveva depositato l'opposizione con atto di citazione anziché con ricorso, come avrebbe dovuto fare stante la natura del credito oggetto del d.i. opposto e ha, quindi, disposto il mutamento rito e dato termine a parte ricorrente per integrare la propria difesa.
Si è costituita , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione per tardività di iscrizione a ruolo della stessa.
Nell'ambito del sub procedimento relativo alla sospensiva del d.i., con ordinanza del 3/10/2024, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo per la somma superiore a €3.000,00.
All'udienza del 14/1/25 le parti hanno discusso le rispettive linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va dato atto che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa è fondata e va accolta.
Ed, infatti, l'art. 447 bis c.p.c. prevede che le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli artt. 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421 primo comma , 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436 bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.
In altri termini, le controversie in tema di canone di locazione, quale quella che viene in discorso sono assoggettate al rito lavoro e, pertanto, l'opposizione al d.i. avrebbe dovuto essere svolta con ricorso.
Da tanto consegue un diverso computo dei termini al fine di verificare la tempestività dell'opposizione.
Ed, infatti, se nelle controversie azionate con atto di citazione, la causa si intende radicata al momento della notifica dell'atto introduttivo (dovendo poi ottemperarsi alla iscrizione a ruolo, da svolgersi entro i successivi 10 gg), di contro, nelle controversie da introdursi con il ricorso, la litispendenza si intende avverata al momento del deposito in cancelleria di detto atto introduttivo e, pertanto, è a tale momento che occorre aver riguardo, al fine di valutare la tempestività o meno dell'opposizione in materia lavoristica o assoggettata a tale rito.
In particolare, è ormai opinamento consolidato in giurisprudenza l'assunto per cui
“L'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art.
641 c.p.c., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria”. Cassazione civile sez. III, 15/01/2013, n.797.
Nel caso di specie è emerso che il d.i. è stato notificato il 10/6/2024 e l'opposizione è stata iscritta a ruolo il 25/7/2024 e pertanto oltre i 40 gg previsti per legge.
Né a diverso argomentare è possibile giungere, dando ingresso alle argomentazioni di parte ricorrente che all'udienza odierna ha fatto riferimento al principio di conservazione, nel senso che ove fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, potrà essere radicata opposizione alla esecuzione o autonomo processo in ordine alla congruità dei canoni.
Trattasi, infatti, di scelte autonome e discrezionali della parte, che non possono incidere sul tale processo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
Sono quindi liquidabili €852,00 di cui €213 per la fase di studio, €213 per quella introduttiva e €426 per quella decisionale. Sono dovuti gli oneri e gli accessori.
E' altresì dovuto l'aumento del 15% per la presenza dei link ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis DM
55/2014 per un totale dovuto di €978,80.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA inammissibile l'opposizione e per l'effetto DICHIARA definitivamente esecutivo il d.i.
832/2024 emesso da questo Tribunale il 27/5/2024;
CONDANNA parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in €978,80 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 14/01/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello