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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promossa
da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tommaso Patrignani
APPELLANTE
Contro
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Matteo Mea
APPELLATO
E nei confronti di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA, in persona del Procuratore
Generale pagina 1 di 15 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 503/2024 pubblicata il 06.06.2024 del Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…- accogliere l'appello proposto ….e riformare la Sentenza n.
503/2024 ….. pubblicata il 6.06.2024, non notificata, laddove : • dispone l'affido condiviso di , (omissis); • compensa le spese di lite. Con vittoria di Per_1 spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre interessi”, con attribuzione al difensore qualificatosi procuratore antistatario.
Dell'appellato: “…per i motivi di fatto e di diritto esposti negli atti di primo e secondo grado, contrariis rejectis - in via preliminare di rito, appurata la violazione dei termini a difesa ed a comparire ex artt. 473bis 31, comma 2 e
473bis 32 c.p.c., adottare i consequenziali provvedimenti ritenuti di legge e giustizia;
- nel merito, confermare la impugnata sentenza n. 503/2024 del 04-
06.06.2024 emessa dal Tribunale di Pesaro …. e per l'effetto confermare l'affido condiviso cosi come ivi disposto e confermare la compensazione delle spese legali del primo grado cosi come ivi disposto;
- in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese legali del presente giudizio, in quanto totalmente infondato in fatto e diritto oltre che non provato in alcun modo;
- con ogni ulteriore conseguenza di legge in ragione del rigetto del ricorso”.
Del Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, dato atto che era stata già emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e , ha disposto:
[...] Controparte_1
- l'affido condiviso del figlio minore della coppia, , con collocazione Per_1 presso l'abitazione della madre e facoltà dello stesso di frequentare ciascun genitore secondo le sue volontà e i suoi impegni;
pagina 2 di 15 - l'obbligo del di provvedere al versamento di un assegno mensile di € CP_1
300,00, ciascuno, per il mantenimento dei due figli, (maggiorenne, ma Per_2 non ancora economicamente indipendente) e , oltre al pagamento del Per_1
60% delle spese straordinarie inerenti la prole;
- la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del CP_2
per le attività di monitoraggio e sostegno di loro competenza;
[...]
- la compensazione delle spese di lite.
II) Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 nella parte in cui il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso del minore ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
III) , costituendosi, ha eccepito anzitutto la violazione dei Controparte_1 termini a difesa e a comparire di cui all'art. 473 bis 31, comma 2 e 473 bis 32
c.p.c. e, nel merito, ha contestato integralmente l'appello chiedendone il rigetto con conseguente conferma della gravata pronuncia.
IV) Con atto trasmesso il 22.1.2025 è intervenuto il Procuratore Generale chiedendo il rigetto dell'appello “considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta, nell'interesse preminente della prole minore e in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia.”
V) Preso atto delle note scritte depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo all'appellante termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.a) Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato le risultanze istruttorie - che evidenziano la inidoneità educativa e la manifesta carenza genitoriale del - né ha tenuto in CP_1 considerazione il totale disinteresse di quest'ultimo per il figlio e non Per_1
pagina 3 di 15 ha approfondito la fondatezza della richiesta di affido esclusivo avanzata dalla madre, finalizzata a tentare di salvare il minore dalla tossicodipendenza.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale non ha considerato che, assodate le caratteristiche caratteriali e lo stile di vita presente e passato del , con CP_1 estrema improbabilità quest'ultimo avrebbe sostenuto e spronato la scelta del figlio di iniziare un percorso presso una Comunità di recupero, eventualità che, come prevedibile, non si è mai concretizzata nonostante gli sforzi della madre appellante che non hanno incontrato mai il sostegno dell'ex marito.
Ha osservato la che gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo PT grado (all'esito della prova testimoniale, dell'interrogatorio formale e dell'ordine di esibizione documentale) evidenziano che il : CP_1
- non ha versato spontaneamente quanto dovuto a titolo di spese straordinarie da gennaio 2021 a giugno 2023 sebbene egli, dal 27.05.2022, avesse beneficiato della revoca del mantenimento a favore della ex moglie, passando da un versamento mensile di € 800,00 a quello complessivo mensile di € 600,00 per il mantenimento dei due figli ed avesse comunque e illegittimamente beneficiato dell'assegno unico per entrambi i figli (di circa € 200,00 dal 27.05.2022 al mese di maggio 2023, attestando di vivere con gli stessi sebbene essi abbiano sempre convissuto con la madre) e nonostante gli fossero state accreditate somme ingenti (€ 1.169,29 per rimborso Enel;
€ 5.300,00 pagamento di € CP_3
322,72 per rimborso Enel) ed avesse ricevuto il bonifico relativo ad un finanziamento (pari a complessivi € 13.864,91) – che, in base a quanto evidenziato dalla difesa del , sarebbe stato richiesto per far fronte alle CP_1 spese di vitto e alloggio ed alle spese straordinarie dei figli - ed avesse effettuato prelievi e spese ingiustificati ed inusitati (tra gli altri, ad esempio, prelievo di €
3.200,00 e di € 600,00 il 18 agosto 2022; prelievo di € 1.300,00 il 19 agosto;
prelievo di € 3.000,00 il 6 settembre);
- solo perché condannato con una sentenza del Giudice di Pace di Fano, il si è visto costretto a versare una esigua somma di denaro a titolo di CP_1 spese straordinarie;
pagina 4 di 15 - si è completamente disinteressato del figlio , ad esempio, quando Per_1 quest'ultimo è stato ricoverato presso l'ospedale di Riccione per un episodio parossistico prolungato rispetto al quale il padre, seppure contattato dalla ha prospettato una serie di scuse insostenibili al fine di giustificare la PT sua assenza (“mi ha chiamato ma avevo il motorino e di sera non potevo venire.
Il mio amico non mi poteva accompagnare perché aveva la macchina distrutta. Il giorno dopo ho telefonato alla mia ex moglie ma mi ha detto che non mi facevano entrare perché non ero vaccinato e quindi di non andare”);
- ha ammesso il suo passato di tossicodipendente, condotta che lo pone come esempio negativo per (“facevo uso di sostanze stupefacenti sino al Per_1
2002. Ho preso metadone al Sert nel 2012”);
- non si è interessato dell'andamento scolastico del figlio.
L'appellante ha inoltre evidenziato che le stesse dichiarazioni di – da Per_1 cui emerge la forte delusione ed il rancore nutrito verso i genitori e i loro continui litigi – confermano che il rancore provato verso la madre deriva dal fatto che la stessa, nella delicata situazione del figlio, tenta di controllarlo il più possibile e si mostra severa, cercando di imporgli delle regole, a differenza del padre che verrebbe percepito più come un sodale.
Gli elementi evidenziati sono tali, secondo la prospettazione dell'appellante, da giustificare l'affido esclusivo alla madre, tenuto conto anche del fatto che il
, interpretando le parole del figlio, nulla vieta a , compreso il CP_1 Per_1 marinare la scuola e frequentare compagnie forvianti e lo spalleggia nella
“scelta”, del tutto errata, di non voler intraprendere un percorso di recupero presso una Comunità per tossicodipendenti.
1.b) ha inoltre invocato, a sostegno dell'assunto difensivo, CP_4
l'”ammissibilità ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c. di nuovi mezzi di prova impossibili da proporre in sede di giudizio di primo grado” chiedendo l'ammissione, a sostegno dell'istanza di affidamento esclusivo, di una serie di mezzi di prova “atipici” ossia le prove testimoniali raccolte, rispettivamente, in data 05.04.2023 (deposizione e ) e 09.05.2024 PT Testimone_1
(esame imputato e deposizione ) nel procedimento penale a Persona_3
pagina 5 di 15 carico dell'odierno appellato, imputato del reato di maltrattamenti ai danni suoi e dei figli e , oltre alla sentenza resa all'esito dello stesso Per_2 Per_1 giudizio con cui il è stato condannato alla pena della reclusione di anni CP_1 tre e mesi quattro oltre alla interdizione dai pubblici uffici ed al risarcimento del danno in favore delle tre parti civili.
1.c) Con un ulteriore motivo di gravame, l'appellante ha censurato la statuizione relativa alle spese di lite che sono state compensate dal primo giudice in virtù della soccombenza reciproca delle parti che, invece, secondo la PT non è nella specie ravvisabile, atteso che il Tribunale ha accolto tutte le richieste di parte appellante (assegno di mantenimento per ciascun figlio in misura pari ad
€. 300,00 e spese straordinarie a carico del per il 60% come richiesto CP_1 dalla assegno unico come per legge, a differenza di quanto “operato con PT fraudolenza dal ”; conferma del collocamento del minore CP_1 Per_1 presso la madre), eccezion fatta per quella oggetto della presente impugnazione;
il primo giudice avrebbe quindi dovuto porre le spese di lite ad esclusivo carico del ovvero compensarle non integralmente, ma solo in parte e in favore CP_1 della “vittoriosa in 4/5 delle pretese fatte valere”. PT
2.) Va preliminarmente esaminata la questione sollevata dall'appellato il quale, come si è detto, ha eccepito la violazione degli artt. 473 bis 31, comma 2 e 473 bis 32 c.p.c. in merito ai termini a difesa con riferimento alla data di notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza e a quella dell'udienza stessa che non consentirebbero il rispetto del termine di 90 giorni per la costituzione o di quello, previsto dall'art. 473 bis 32 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive.
A tale riguardo si ritiene, come già osservato con la ordinanza del 19.2.2025, che il presente giudizio di appello non sia soggetto alla nuova disciplina introdotta con il D.lgs. 149/2022, né quindi alle disposizioni richiamate dall'appellante, e che sia invece regolato dal (previgente) rito camerale, avuto riguardo alla disciplina transitoria prevista dall'art. 35 D.lgs. cit.
Tale norma prevede – per quello che rileva in questa sede – una disposizione di carattere generale (I comma) in base alla quale “Le disposizioni del presente
pagina 6 di 15 decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal
28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Quanto alle impugnazioni, l'art. 35 comma IV, D.lgs. 149/2022 prevede l'applicabilità delle “norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434,436 bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati” dal citato decreto, “alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
Ciò posto si ritiene che le nuove norme speciali, introdotte dal D.lgs. n.
149/2022, che regolano il procedimento (di cui si tratta nel caso di specie) in materia di persone, minorenni e famiglie, poste dagli artt. 473 bis e seguenti c.p.c. (titolo IV bis del libro secondo), non essendo espressamente richiamate dall'art. 35 cit., neanche limitatamente alle disposizioni relative all'appello (art. 473 bis.30 e seguenti, compresi gli artt. 473 bis 31 e 32 invocati dall'appellato), siano applicabili esclusivamente ai procedimenti introdotti, innanzi al Tribunale, dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a tale data continuano ad applicarsi, anche nel successivo procedimento di appello, le norme anteriori, in base all'art. 35 I comma cit.
In altri termini, solo le norme relative alle impugnazioni in generale, essendo espressamente richiamate dall'art. 35 IV comma cit., sono applicabili agli appelli proposti dopo il 28.2.2023: da ciò consegue che, invece, in base all'art. 35 I comma cit., per le impugnazioni aventi ad oggetto controversie in materia di famiglia, le nuove norme (tra le quali quelle richiamate dall'appellante) trovano applicazione solo con riguardo ai procedimenti iniziati, in primo grado, dopo il
28.02.2023, mentre per i giudizi introdotti con ricorso depositato in data anteriore, il procedimento continua ad essere regolato, sia in primo grado che in sede di impugnazione, dalle norme previgenti.
Nel caso di specie, il procedimento di primo grado, conclusosi con la sentenza impugnata, è stato instaurato con ricorso depositato il 14.03.2022 e, pertanto, per le considerazioni sopra svolte, il presente giudizio di appello non è regolato pagina 7 di 15 dalle disposizioni introdotte dal D. L.vo n. 149/2022 (indicate dall'appellato), ma da quelle anteriormente vigenti che prevedono il rito camerale: l'eccezione in esame va dunque respinta.
3.) Considerata la natura camerale del presente procedimento, si osserva che deve ritenersi ammissibile la documentazione prodotta in questa sede dall'appellante, relativa al processo penale definito, in primo grado, con la sentenza di condanna del per il reato di cui all'art. 572 c.c., non CP_1 irrevocabile, essendo stata impugnata dal medesimo, come documentato dall'appellato.
Invero in base al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità nel giudizio divorzile in appello, che si svolge secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (tra le altre, Cass.civ. n. 27234/2020; Cass. civ. n. 29865/2022).
Nella specie si tratta quindi di un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare semplicità della forma: ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, né quindi l'art. 345 c.p.c. richiamato dall'appellato, e che, pertanto, i documenti allegati all'atto di appello possono essere valutati - quali prove atipiche, trattandosi di verbali delle deposizioni rese in un procedimento penale e della relativa sentenza non ancora irrevocabile - tenuto conto che, a fronte della rituale produzione, l'appellato ha avuto la possibilità di esaminare la documentazione e, costituendosi in giudizio, ha articolato sul punto le proprie difese, sicché risulta rispettato il principio del contraddittorio.
4.) Passando ad esaminare il merito della controversia si ritiene che l'appello incentrato sulla censura al disposto affido condiviso del minore , non sia Per_1 fondato per le ragioni di seguito indicate.
pagina 8 di 15 A tale riguardo si osserva anzitutto che, come affermato dalla Suprema Corte in materia di affidamento dei figli minori, <il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore …. In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (…) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (…), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (…), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore>> (Cass. civ. n. 21425/2022 ed altre citate in motivazione).
5.1) Ciò posto si osserva che le problematiche di natura economica evidenziate dalla appellante inducono a ravvisare un parziale inadempimento all'obbligo di contribuzione da parte del : non risulta infatti dalle CP_1 circostanze esposte né dalla documentazione prodotta che il medesimo non abbia versato l'assegno mensile stabilito a titolo di mantenimento dei due figli, emergendo invece che la ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo PT
- per il pagamento della complessiva somma di €. 3.028,23 a titolo di rimborso della quota dovuta dal relativa alle spese straordinarie sostenute nel CP_1 corso di circa due anni (come risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo e dal relativo decreto del Giudice di Pace) - che ha costituito oggetto di opposizione da parte del il quale ha contestato gli esborsi, ritenendoli non dovuti, CP_1
pagina 9 di 15 perché non adeguatamente documentati o perché non necessari né indifferibili (v. atto di opposizione).
In tale contesto, considerato il regolare versamento dell'assegno mensile di complessivi €. 600,00, stabilito a titolo di mantenimento dei due figli – che non è in discussione - si ritiene che il mancato pagamento delle spese straordinarie, valutato anche insieme alle altre circostanze valorizzate dall'appellante in ordine alle disponibilità economiche dell'appellato (assegno unico, finanziamento) - che, secondo la non sono state destinate al nucleo familiare - sia PT ricollegabile ad una situazione di contrasto tra le parti in ordine alla natura delle spese da ripartire in base alle condizioni della separazione consensuale e non rappresenti invece un sistematico e totale inadempimento, tale da evidenziare un disinteresse del padre nei confronti della prole e quindi un comportamento sintomatico della inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso attribuisce anche al genitore non collocatario.
5.2) Sotto diverso profilo si osserva che la deposizione della teste , Tes_2
Preside dell'Istituto scolastico frequentato dal minore, richiamata dall'appellante, non appare idonea né sufficiente per ritenere che il si sia disinteressato CP_1 dell'andamento scolastico del figlio , perché se, da un lato, è vero che il Per_1 testimone ha dichiarato di aver incontrato solo la madre del ragazzo (che
“chiedeva supporto familiare”) e non anche il padre, è pur vero che la stessa testimone ha chiarito e precisato che “non è una cosa usuale per il dirigente scolastico incontrare i genitori dei propri alunni… I rapporti scuola-famiglia non li tiene normalmente il dirigente scolastico”.
Gli elementi valorizzati dall'appellante a sostegno dell'assunto difensivo non appaiono quindi decisivi tenuto conto anche del fatto che la Preside ha invece evidenziato circostanze di segno contrario rispetto a quanto lamentato dalla
PT
Invero la teste , sentita all'udienza del 25.1.2024, ha riferito quanto Tes_2 segue: “Gli incontri PEI sono gli incontri della scuola con l' per definire il CP_5 piano educativo individualizzato dei ragazzi che hanno sostegno, perché
prima aveva il sostegno che però gli è stato revocato a causa di una Per_1
pagina 10 di 15 diagnosi successiva, a fronte della quale non è previsto che ci sia l'insegnante di Parte sostegno. Però a quegli incontri in alcune circostanze, erano presenti entrambi i genitori”.
Tali dichiarazioni inducono ad escludere che il si sia disinteressato CP_1 della situazione scolastica del figlio (al quale nel 2021 risulta Per_1 diagnosticato “disturbo dell'attenzione e disturbo misto della condotta e della sfera emozionale con difficoltà di controllo degli impulsi e fragilità emotiva e necessità di sostegno didattico” , v. certificato UMEE Fano del 02.04.2021, in atti) avendo partecipato alle attività e agli incontri finalizzati ad organizzare il piano educativo necessario per far fronte alle difficoltà del figlio e alle esigenze scolastiche del medesimo, da gestire con l'ausilio di un insegnante di sostegno.
5.3) Né sono ravvisabili sufficienti elementi per poter sostenere che il CP_1 abbia trascurato le condizioni di salute del figlio.
Invero l'episodio verificatosi il 16.12.2021 in occasione del ricovero d'urgenza del minore, a Riccione, a causa di un episodio parossistico acuto, rispetto al quale il padre ha dichiarato di non aver potuto raggiungere il figlio, assistito dalla madre, poiché asseritamente privo di mezzo di trasporto, evidenzia indubbiamente una condotta caratterizzata da estrema superficialità che, tuttavia, non è tale da giustificare l'affido esclusivo alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio dai quali si evince che, in epoca successiva, entrambi i genitori, e quindi anche il , hanno collaborato con gli CP_1 operatori che si sono occupati della situazione del figlio, al fine di superare le difficoltà e le criticità del minore - emerse in ambito scolastico ed extrascolastico
– collegate alla dipendenza del ragazzo da sostanze stupefacenti.
Invero dal ricorso depositato il 17.11.2023 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (e trasmesso, per competenza, al giudice di primo grado dal Tribunale per i Minorenni) risulta che, in seguito alla denuncia presentata dalla - dopo il rinvenimento di sostanze stupefacenti nella PT disponibilità del figlio - ed agli gli accertamenti successivamente svolti, era pervenuta la relazione del 25.7.2023 relativa all'inchiesta socio-ambientale effettuata sul nucleo del minore dalla quale era emerso che “…I genitori hanno
pagina 11 di 15 collaborato con il S.S. nell'interesse del figlio, seguendo le indicazioni fornite e la progettualità proposta, motivo per il quale il ragazzo à stato accompagnato nel seguire un percorso di supporto psicologico, ha potuto proseguire la pratica del baseball, ha frequentato delle lezioni di recupero per recuperare i debiti riportati a settembre ed è stato iscritto ad un centro pomeridiano, inoltre è stato coinvolto il
D.D.P. per intervenire sulla dipendenza del giovane da sostanze stupefacenti. […]
La madre del minore ha espressamente chiesto supporto al S.S. dichiarando di non essere in grado di gestire il figlio che, nei suoi confronti, sarebbe sempre nervoso, irrispettoso, aggressivo e insofferente. […]”.
In tale contesto, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo del a CP_1 fronte della pregiudizievole situazione in cui si trovava il figlio, non sono ravvisabili idonei elementi per ritenere provato il disinteresse del padre alle sorti del minore.
5.4) Per le medesime ragioni si ritiene che il pregresso stato di tossicodipendente del non rappresenti, attualmente, in base agli CP_1 elementi emersi, un ostacolo all'affido condiviso, concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale omologata nel 2019 dal Tribunale di Pesaro.
Il in sede di interrogatorio formale ha ammesso di aver fatto uso di CP_1 sostanze stupefacenti sino al 2002 e di aver preso il metadone al SERT nel 2012: non è emerso che la situazione si sia protratta in epoca successiva (il teste
, sentito in ordine all'uso di sostanze stupefacenti insieme al Testimone_3
ed al figlio , ha escluso tale circostanza) e, in mancanza di CP_1 Per_1 elementi contrari, deve ritenersi che il (il quale ha costituito un altro CP_1 nucleo familiare, composto anche da una bambina nata nel corso del giudizio di primo grado) abbia ora risolto le problematiche connesse alla tossicodipendenza.
Del resto, come si è detto, il medesimo ha manifestato di collaborare, nel superiore interesse del figlio, con i Servizi, proprio al fine di superare le difficoltà del ragazzo collegate alla dipendenza, sicché non sono ravvisabili concreti elementi per ritenere che l'affido condiviso possa rappresentare un pregiudizio in caso di necessità di adozione di decisioni nell'interesse del minore.
pagina 12 di 15 5.5) Dagli atti, prodotti dall'appellante, relativi al procedimento penale - scaturito da una denuncia della nel 2022 - e, in particolare dalle PT dichiarazioni rese dalla e dai figli, ed , emerge un PT Per_1 Per_2 quadro caratterizzato da contrasti tra i genitori e da un comportamento aggressivo e prevaricatore del nei confronti della moglie e dei figli CP_1
(vittime di offese, atteggiamenti denigratori e reazioni eccessive), posto in essere in un arco temporale compreso tra il 2010 ed il 2022.
In tale ambito familiare che, pur tenendo conto delle dichiarazioni rese dal nel procedimento penale volte a contestare la ricostruzione effettuata CP_1 dalla e a ridimensionare alcune condotte nei confronti dei figli (ha, per PT esempio, ammesso di aver dato uno schiaffo a nel centro di a Per_1 CP_2 causa della condotta incurante del figlio nonché di aver avuto a disposizione un piccolo bastone, ma di non averlo mai usato per colpire i minori, avendolo solo battuto sul tavolo dicendo “di fare i bravi”), appare notevolmente complesso, si inserisce la situazione del minore il quale, come si è detto, ha problemi Per_1 legati alla tossicodipendenza e, come accertato dal giudice di primo grado, sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo, è sottoposto per tali ragioni ad un procedimento penale ed ha un rapporto conflittuale con entrambi i genitori.
Nel contesto delineato, considerati l'età del minore (nato l'[...]) e le sue problematiche, il fatto che il figlio mostra rancore nei confronti della Per_1 madre (come evidenziato nell'atto di appello), le difficoltà emerse nella gestione del figlio manifestate dalla stessa ai Servizi, ricollegabili PT all'atteggiamento del minore “sempre nervoso, irrispettoso, aggressivo e insofferente” (come riportato dal PMM nel ricorso del 17.11.2023, in precedenza cit., sulla base della relazione del 25.7.2023), il rapporto conflittuale del figlio con entrambi i genitori, si ritiene che la scelta dell'affido esclusivo non sia conforme all'interesse del ragazzo, apparendo invece necessario che, come si è già verificato in passato, entrambi i genitori continuino a collaborare con il
Servizio Sociale, attivando le rispettive risorse, al fine di individuare, con l'ausilio degli operatori, le soluzioni più idonee per permettere al figlio di superare il difficile periodo che sta attraversando.
pagina 13 di 15 Dalle relazioni in atti emerge infatti che la situazione è monitorata da alcuni anni dal Servizio - che, in base alla sentenza impugnata, ha poi preso in carico il nucleo familiare per le attività di monitoraggio e sostegno - e che il minore ha seguito un programma terapeutico presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche
e, avendo espresso una motivazione non piena nell'intraprendere il percorso comunitario, ha aderito ad un progetto di accompagnamento educativo attivato dal servizio sanitario finalizzato a sostenerlo nella definizione di un progetto scolastico e/o lavorativo.
5.) Gli elementi delineati, valutati complessivamente, inducono a ritenere che non siano ravvisabili i presupposti per modificare il regime dell'affidamento condiviso, soluzione - prescelta dal legislatore - che, nel caso di specie, garantisce la prosecuzione degli interventi posti in essere a sostegno del minore, anche sulla base di quanto manifestato dal ragazzo, attraverso il coordinamento delle varie attività svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli operatori dei servizi sanitari e dei servizi sociali e mediante i colloqui con i genitori che hanno, come si è detto, mostrato, entrambi, il proprio impegno nel supportare e collaborato con i Servizi al fine di adottare le decisioni Per_1 di volta in volta necessarie e utili per il minore.
6.) Infondato è l'ulteriore motivo di gravame concernente la disposta compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Invero la reciproca soccombenza delle parti è nella specie ravvisabile in considerazione del fatto che, a fronte di una pluralità di domande contrapposte formulate nel corso del processo, il Tribunale ha respinto la richiesta di affido esclusivo avanzata dalla disponendo l'affido condiviso richiesto dal PT
, ed ha sostanzialmente accolto le richieste della in ordine al CP_1 PT collocamento del minore ed alle questioni economiche.
Ciò posto si ritiene che sia condivisibile la compensazione integrale delle spese, anziché nella diversa misura indicata dall'appellante, avuto riguardo all'oggetto complessivo del giudizio, nell'ambito del quale ha avuto un rilievo significativo la questione concernente l'affidamento del minore.
7.) L'appello va quindi respinto confermando la sentenza impugnata.
pagina 14 di 15 Le ragioni della decisione, la natura della controversia (che coinvolge l'interesse di un soggetto minore) e la complessità della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese, anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinge l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. Controparte_1
503/2024 pubblicata il 6.6.2024; compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promossa
da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tommaso Patrignani
APPELLANTE
Contro
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Matteo Mea
APPELLATO
E nei confronti di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA, in persona del Procuratore
Generale pagina 1 di 15 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 503/2024 pubblicata il 06.06.2024 del Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…- accogliere l'appello proposto ….e riformare la Sentenza n.
503/2024 ….. pubblicata il 6.06.2024, non notificata, laddove : • dispone l'affido condiviso di , (omissis); • compensa le spese di lite. Con vittoria di Per_1 spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre interessi”, con attribuzione al difensore qualificatosi procuratore antistatario.
Dell'appellato: “…per i motivi di fatto e di diritto esposti negli atti di primo e secondo grado, contrariis rejectis - in via preliminare di rito, appurata la violazione dei termini a difesa ed a comparire ex artt. 473bis 31, comma 2 e
473bis 32 c.p.c., adottare i consequenziali provvedimenti ritenuti di legge e giustizia;
- nel merito, confermare la impugnata sentenza n. 503/2024 del 04-
06.06.2024 emessa dal Tribunale di Pesaro …. e per l'effetto confermare l'affido condiviso cosi come ivi disposto e confermare la compensazione delle spese legali del primo grado cosi come ivi disposto;
- in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese legali del presente giudizio, in quanto totalmente infondato in fatto e diritto oltre che non provato in alcun modo;
- con ogni ulteriore conseguenza di legge in ragione del rigetto del ricorso”.
Del Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, dato atto che era stata già emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e , ha disposto:
[...] Controparte_1
- l'affido condiviso del figlio minore della coppia, , con collocazione Per_1 presso l'abitazione della madre e facoltà dello stesso di frequentare ciascun genitore secondo le sue volontà e i suoi impegni;
pagina 2 di 15 - l'obbligo del di provvedere al versamento di un assegno mensile di € CP_1
300,00, ciascuno, per il mantenimento dei due figli, (maggiorenne, ma Per_2 non ancora economicamente indipendente) e , oltre al pagamento del Per_1
60% delle spese straordinarie inerenti la prole;
- la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del CP_2
per le attività di monitoraggio e sostegno di loro competenza;
[...]
- la compensazione delle spese di lite.
II) Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 nella parte in cui il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso del minore ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
III) , costituendosi, ha eccepito anzitutto la violazione dei Controparte_1 termini a difesa e a comparire di cui all'art. 473 bis 31, comma 2 e 473 bis 32
c.p.c. e, nel merito, ha contestato integralmente l'appello chiedendone il rigetto con conseguente conferma della gravata pronuncia.
IV) Con atto trasmesso il 22.1.2025 è intervenuto il Procuratore Generale chiedendo il rigetto dell'appello “considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta, nell'interesse preminente della prole minore e in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia.”
V) Preso atto delle note scritte depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo all'appellante termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.a) Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato le risultanze istruttorie - che evidenziano la inidoneità educativa e la manifesta carenza genitoriale del - né ha tenuto in CP_1 considerazione il totale disinteresse di quest'ultimo per il figlio e non Per_1
pagina 3 di 15 ha approfondito la fondatezza della richiesta di affido esclusivo avanzata dalla madre, finalizzata a tentare di salvare il minore dalla tossicodipendenza.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale non ha considerato che, assodate le caratteristiche caratteriali e lo stile di vita presente e passato del , con CP_1 estrema improbabilità quest'ultimo avrebbe sostenuto e spronato la scelta del figlio di iniziare un percorso presso una Comunità di recupero, eventualità che, come prevedibile, non si è mai concretizzata nonostante gli sforzi della madre appellante che non hanno incontrato mai il sostegno dell'ex marito.
Ha osservato la che gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo PT grado (all'esito della prova testimoniale, dell'interrogatorio formale e dell'ordine di esibizione documentale) evidenziano che il : CP_1
- non ha versato spontaneamente quanto dovuto a titolo di spese straordinarie da gennaio 2021 a giugno 2023 sebbene egli, dal 27.05.2022, avesse beneficiato della revoca del mantenimento a favore della ex moglie, passando da un versamento mensile di € 800,00 a quello complessivo mensile di € 600,00 per il mantenimento dei due figli ed avesse comunque e illegittimamente beneficiato dell'assegno unico per entrambi i figli (di circa € 200,00 dal 27.05.2022 al mese di maggio 2023, attestando di vivere con gli stessi sebbene essi abbiano sempre convissuto con la madre) e nonostante gli fossero state accreditate somme ingenti (€ 1.169,29 per rimborso Enel;
€ 5.300,00 pagamento di € CP_3
322,72 per rimborso Enel) ed avesse ricevuto il bonifico relativo ad un finanziamento (pari a complessivi € 13.864,91) – che, in base a quanto evidenziato dalla difesa del , sarebbe stato richiesto per far fronte alle CP_1 spese di vitto e alloggio ed alle spese straordinarie dei figli - ed avesse effettuato prelievi e spese ingiustificati ed inusitati (tra gli altri, ad esempio, prelievo di €
3.200,00 e di € 600,00 il 18 agosto 2022; prelievo di € 1.300,00 il 19 agosto;
prelievo di € 3.000,00 il 6 settembre);
- solo perché condannato con una sentenza del Giudice di Pace di Fano, il si è visto costretto a versare una esigua somma di denaro a titolo di CP_1 spese straordinarie;
pagina 4 di 15 - si è completamente disinteressato del figlio , ad esempio, quando Per_1 quest'ultimo è stato ricoverato presso l'ospedale di Riccione per un episodio parossistico prolungato rispetto al quale il padre, seppure contattato dalla ha prospettato una serie di scuse insostenibili al fine di giustificare la PT sua assenza (“mi ha chiamato ma avevo il motorino e di sera non potevo venire.
Il mio amico non mi poteva accompagnare perché aveva la macchina distrutta. Il giorno dopo ho telefonato alla mia ex moglie ma mi ha detto che non mi facevano entrare perché non ero vaccinato e quindi di non andare”);
- ha ammesso il suo passato di tossicodipendente, condotta che lo pone come esempio negativo per (“facevo uso di sostanze stupefacenti sino al Per_1
2002. Ho preso metadone al Sert nel 2012”);
- non si è interessato dell'andamento scolastico del figlio.
L'appellante ha inoltre evidenziato che le stesse dichiarazioni di – da Per_1 cui emerge la forte delusione ed il rancore nutrito verso i genitori e i loro continui litigi – confermano che il rancore provato verso la madre deriva dal fatto che la stessa, nella delicata situazione del figlio, tenta di controllarlo il più possibile e si mostra severa, cercando di imporgli delle regole, a differenza del padre che verrebbe percepito più come un sodale.
Gli elementi evidenziati sono tali, secondo la prospettazione dell'appellante, da giustificare l'affido esclusivo alla madre, tenuto conto anche del fatto che il
, interpretando le parole del figlio, nulla vieta a , compreso il CP_1 Per_1 marinare la scuola e frequentare compagnie forvianti e lo spalleggia nella
“scelta”, del tutto errata, di non voler intraprendere un percorso di recupero presso una Comunità per tossicodipendenti.
1.b) ha inoltre invocato, a sostegno dell'assunto difensivo, CP_4
l'”ammissibilità ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c. di nuovi mezzi di prova impossibili da proporre in sede di giudizio di primo grado” chiedendo l'ammissione, a sostegno dell'istanza di affidamento esclusivo, di una serie di mezzi di prova “atipici” ossia le prove testimoniali raccolte, rispettivamente, in data 05.04.2023 (deposizione e ) e 09.05.2024 PT Testimone_1
(esame imputato e deposizione ) nel procedimento penale a Persona_3
pagina 5 di 15 carico dell'odierno appellato, imputato del reato di maltrattamenti ai danni suoi e dei figli e , oltre alla sentenza resa all'esito dello stesso Per_2 Per_1 giudizio con cui il è stato condannato alla pena della reclusione di anni CP_1 tre e mesi quattro oltre alla interdizione dai pubblici uffici ed al risarcimento del danno in favore delle tre parti civili.
1.c) Con un ulteriore motivo di gravame, l'appellante ha censurato la statuizione relativa alle spese di lite che sono state compensate dal primo giudice in virtù della soccombenza reciproca delle parti che, invece, secondo la PT non è nella specie ravvisabile, atteso che il Tribunale ha accolto tutte le richieste di parte appellante (assegno di mantenimento per ciascun figlio in misura pari ad
€. 300,00 e spese straordinarie a carico del per il 60% come richiesto CP_1 dalla assegno unico come per legge, a differenza di quanto “operato con PT fraudolenza dal ”; conferma del collocamento del minore CP_1 Per_1 presso la madre), eccezion fatta per quella oggetto della presente impugnazione;
il primo giudice avrebbe quindi dovuto porre le spese di lite ad esclusivo carico del ovvero compensarle non integralmente, ma solo in parte e in favore CP_1 della “vittoriosa in 4/5 delle pretese fatte valere”. PT
2.) Va preliminarmente esaminata la questione sollevata dall'appellato il quale, come si è detto, ha eccepito la violazione degli artt. 473 bis 31, comma 2 e 473 bis 32 c.p.c. in merito ai termini a difesa con riferimento alla data di notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza e a quella dell'udienza stessa che non consentirebbero il rispetto del termine di 90 giorni per la costituzione o di quello, previsto dall'art. 473 bis 32 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive.
A tale riguardo si ritiene, come già osservato con la ordinanza del 19.2.2025, che il presente giudizio di appello non sia soggetto alla nuova disciplina introdotta con il D.lgs. 149/2022, né quindi alle disposizioni richiamate dall'appellante, e che sia invece regolato dal (previgente) rito camerale, avuto riguardo alla disciplina transitoria prevista dall'art. 35 D.lgs. cit.
Tale norma prevede – per quello che rileva in questa sede – una disposizione di carattere generale (I comma) in base alla quale “Le disposizioni del presente
pagina 6 di 15 decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal
28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Quanto alle impugnazioni, l'art. 35 comma IV, D.lgs. 149/2022 prevede l'applicabilità delle “norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434,436 bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati” dal citato decreto, “alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
Ciò posto si ritiene che le nuove norme speciali, introdotte dal D.lgs. n.
149/2022, che regolano il procedimento (di cui si tratta nel caso di specie) in materia di persone, minorenni e famiglie, poste dagli artt. 473 bis e seguenti c.p.c. (titolo IV bis del libro secondo), non essendo espressamente richiamate dall'art. 35 cit., neanche limitatamente alle disposizioni relative all'appello (art. 473 bis.30 e seguenti, compresi gli artt. 473 bis 31 e 32 invocati dall'appellato), siano applicabili esclusivamente ai procedimenti introdotti, innanzi al Tribunale, dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a tale data continuano ad applicarsi, anche nel successivo procedimento di appello, le norme anteriori, in base all'art. 35 I comma cit.
In altri termini, solo le norme relative alle impugnazioni in generale, essendo espressamente richiamate dall'art. 35 IV comma cit., sono applicabili agli appelli proposti dopo il 28.2.2023: da ciò consegue che, invece, in base all'art. 35 I comma cit., per le impugnazioni aventi ad oggetto controversie in materia di famiglia, le nuove norme (tra le quali quelle richiamate dall'appellante) trovano applicazione solo con riguardo ai procedimenti iniziati, in primo grado, dopo il
28.02.2023, mentre per i giudizi introdotti con ricorso depositato in data anteriore, il procedimento continua ad essere regolato, sia in primo grado che in sede di impugnazione, dalle norme previgenti.
Nel caso di specie, il procedimento di primo grado, conclusosi con la sentenza impugnata, è stato instaurato con ricorso depositato il 14.03.2022 e, pertanto, per le considerazioni sopra svolte, il presente giudizio di appello non è regolato pagina 7 di 15 dalle disposizioni introdotte dal D. L.vo n. 149/2022 (indicate dall'appellato), ma da quelle anteriormente vigenti che prevedono il rito camerale: l'eccezione in esame va dunque respinta.
3.) Considerata la natura camerale del presente procedimento, si osserva che deve ritenersi ammissibile la documentazione prodotta in questa sede dall'appellante, relativa al processo penale definito, in primo grado, con la sentenza di condanna del per il reato di cui all'art. 572 c.c., non CP_1 irrevocabile, essendo stata impugnata dal medesimo, come documentato dall'appellato.
Invero in base al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità nel giudizio divorzile in appello, che si svolge secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (tra le altre, Cass.civ. n. 27234/2020; Cass. civ. n. 29865/2022).
Nella specie si tratta quindi di un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare semplicità della forma: ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, né quindi l'art. 345 c.p.c. richiamato dall'appellato, e che, pertanto, i documenti allegati all'atto di appello possono essere valutati - quali prove atipiche, trattandosi di verbali delle deposizioni rese in un procedimento penale e della relativa sentenza non ancora irrevocabile - tenuto conto che, a fronte della rituale produzione, l'appellato ha avuto la possibilità di esaminare la documentazione e, costituendosi in giudizio, ha articolato sul punto le proprie difese, sicché risulta rispettato il principio del contraddittorio.
4.) Passando ad esaminare il merito della controversia si ritiene che l'appello incentrato sulla censura al disposto affido condiviso del minore , non sia Per_1 fondato per le ragioni di seguito indicate.
pagina 8 di 15 A tale riguardo si osserva anzitutto che, come affermato dalla Suprema Corte in materia di affidamento dei figli minori, <il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore …. In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (…) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (…), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (…), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore>> (Cass. civ. n. 21425/2022 ed altre citate in motivazione).
5.1) Ciò posto si osserva che le problematiche di natura economica evidenziate dalla appellante inducono a ravvisare un parziale inadempimento all'obbligo di contribuzione da parte del : non risulta infatti dalle CP_1 circostanze esposte né dalla documentazione prodotta che il medesimo non abbia versato l'assegno mensile stabilito a titolo di mantenimento dei due figli, emergendo invece che la ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo PT
- per il pagamento della complessiva somma di €. 3.028,23 a titolo di rimborso della quota dovuta dal relativa alle spese straordinarie sostenute nel CP_1 corso di circa due anni (come risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo e dal relativo decreto del Giudice di Pace) - che ha costituito oggetto di opposizione da parte del il quale ha contestato gli esborsi, ritenendoli non dovuti, CP_1
pagina 9 di 15 perché non adeguatamente documentati o perché non necessari né indifferibili (v. atto di opposizione).
In tale contesto, considerato il regolare versamento dell'assegno mensile di complessivi €. 600,00, stabilito a titolo di mantenimento dei due figli – che non è in discussione - si ritiene che il mancato pagamento delle spese straordinarie, valutato anche insieme alle altre circostanze valorizzate dall'appellante in ordine alle disponibilità economiche dell'appellato (assegno unico, finanziamento) - che, secondo la non sono state destinate al nucleo familiare - sia PT ricollegabile ad una situazione di contrasto tra le parti in ordine alla natura delle spese da ripartire in base alle condizioni della separazione consensuale e non rappresenti invece un sistematico e totale inadempimento, tale da evidenziare un disinteresse del padre nei confronti della prole e quindi un comportamento sintomatico della inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso attribuisce anche al genitore non collocatario.
5.2) Sotto diverso profilo si osserva che la deposizione della teste , Tes_2
Preside dell'Istituto scolastico frequentato dal minore, richiamata dall'appellante, non appare idonea né sufficiente per ritenere che il si sia disinteressato CP_1 dell'andamento scolastico del figlio , perché se, da un lato, è vero che il Per_1 testimone ha dichiarato di aver incontrato solo la madre del ragazzo (che
“chiedeva supporto familiare”) e non anche il padre, è pur vero che la stessa testimone ha chiarito e precisato che “non è una cosa usuale per il dirigente scolastico incontrare i genitori dei propri alunni… I rapporti scuola-famiglia non li tiene normalmente il dirigente scolastico”.
Gli elementi valorizzati dall'appellante a sostegno dell'assunto difensivo non appaiono quindi decisivi tenuto conto anche del fatto che la Preside ha invece evidenziato circostanze di segno contrario rispetto a quanto lamentato dalla
PT
Invero la teste , sentita all'udienza del 25.1.2024, ha riferito quanto Tes_2 segue: “Gli incontri PEI sono gli incontri della scuola con l' per definire il CP_5 piano educativo individualizzato dei ragazzi che hanno sostegno, perché
prima aveva il sostegno che però gli è stato revocato a causa di una Per_1
pagina 10 di 15 diagnosi successiva, a fronte della quale non è previsto che ci sia l'insegnante di Parte sostegno. Però a quegli incontri in alcune circostanze, erano presenti entrambi i genitori”.
Tali dichiarazioni inducono ad escludere che il si sia disinteressato CP_1 della situazione scolastica del figlio (al quale nel 2021 risulta Per_1 diagnosticato “disturbo dell'attenzione e disturbo misto della condotta e della sfera emozionale con difficoltà di controllo degli impulsi e fragilità emotiva e necessità di sostegno didattico” , v. certificato UMEE Fano del 02.04.2021, in atti) avendo partecipato alle attività e agli incontri finalizzati ad organizzare il piano educativo necessario per far fronte alle difficoltà del figlio e alle esigenze scolastiche del medesimo, da gestire con l'ausilio di un insegnante di sostegno.
5.3) Né sono ravvisabili sufficienti elementi per poter sostenere che il CP_1 abbia trascurato le condizioni di salute del figlio.
Invero l'episodio verificatosi il 16.12.2021 in occasione del ricovero d'urgenza del minore, a Riccione, a causa di un episodio parossistico acuto, rispetto al quale il padre ha dichiarato di non aver potuto raggiungere il figlio, assistito dalla madre, poiché asseritamente privo di mezzo di trasporto, evidenzia indubbiamente una condotta caratterizzata da estrema superficialità che, tuttavia, non è tale da giustificare l'affido esclusivo alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio dai quali si evince che, in epoca successiva, entrambi i genitori, e quindi anche il , hanno collaborato con gli CP_1 operatori che si sono occupati della situazione del figlio, al fine di superare le difficoltà e le criticità del minore - emerse in ambito scolastico ed extrascolastico
– collegate alla dipendenza del ragazzo da sostanze stupefacenti.
Invero dal ricorso depositato il 17.11.2023 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (e trasmesso, per competenza, al giudice di primo grado dal Tribunale per i Minorenni) risulta che, in seguito alla denuncia presentata dalla - dopo il rinvenimento di sostanze stupefacenti nella PT disponibilità del figlio - ed agli gli accertamenti successivamente svolti, era pervenuta la relazione del 25.7.2023 relativa all'inchiesta socio-ambientale effettuata sul nucleo del minore dalla quale era emerso che “…I genitori hanno
pagina 11 di 15 collaborato con il S.S. nell'interesse del figlio, seguendo le indicazioni fornite e la progettualità proposta, motivo per il quale il ragazzo à stato accompagnato nel seguire un percorso di supporto psicologico, ha potuto proseguire la pratica del baseball, ha frequentato delle lezioni di recupero per recuperare i debiti riportati a settembre ed è stato iscritto ad un centro pomeridiano, inoltre è stato coinvolto il
D.D.P. per intervenire sulla dipendenza del giovane da sostanze stupefacenti. […]
La madre del minore ha espressamente chiesto supporto al S.S. dichiarando di non essere in grado di gestire il figlio che, nei suoi confronti, sarebbe sempre nervoso, irrispettoso, aggressivo e insofferente. […]”.
In tale contesto, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo del a CP_1 fronte della pregiudizievole situazione in cui si trovava il figlio, non sono ravvisabili idonei elementi per ritenere provato il disinteresse del padre alle sorti del minore.
5.4) Per le medesime ragioni si ritiene che il pregresso stato di tossicodipendente del non rappresenti, attualmente, in base agli CP_1 elementi emersi, un ostacolo all'affido condiviso, concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale omologata nel 2019 dal Tribunale di Pesaro.
Il in sede di interrogatorio formale ha ammesso di aver fatto uso di CP_1 sostanze stupefacenti sino al 2002 e di aver preso il metadone al SERT nel 2012: non è emerso che la situazione si sia protratta in epoca successiva (il teste
, sentito in ordine all'uso di sostanze stupefacenti insieme al Testimone_3
ed al figlio , ha escluso tale circostanza) e, in mancanza di CP_1 Per_1 elementi contrari, deve ritenersi che il (il quale ha costituito un altro CP_1 nucleo familiare, composto anche da una bambina nata nel corso del giudizio di primo grado) abbia ora risolto le problematiche connesse alla tossicodipendenza.
Del resto, come si è detto, il medesimo ha manifestato di collaborare, nel superiore interesse del figlio, con i Servizi, proprio al fine di superare le difficoltà del ragazzo collegate alla dipendenza, sicché non sono ravvisabili concreti elementi per ritenere che l'affido condiviso possa rappresentare un pregiudizio in caso di necessità di adozione di decisioni nell'interesse del minore.
pagina 12 di 15 5.5) Dagli atti, prodotti dall'appellante, relativi al procedimento penale - scaturito da una denuncia della nel 2022 - e, in particolare dalle PT dichiarazioni rese dalla e dai figli, ed , emerge un PT Per_1 Per_2 quadro caratterizzato da contrasti tra i genitori e da un comportamento aggressivo e prevaricatore del nei confronti della moglie e dei figli CP_1
(vittime di offese, atteggiamenti denigratori e reazioni eccessive), posto in essere in un arco temporale compreso tra il 2010 ed il 2022.
In tale ambito familiare che, pur tenendo conto delle dichiarazioni rese dal nel procedimento penale volte a contestare la ricostruzione effettuata CP_1 dalla e a ridimensionare alcune condotte nei confronti dei figli (ha, per PT esempio, ammesso di aver dato uno schiaffo a nel centro di a Per_1 CP_2 causa della condotta incurante del figlio nonché di aver avuto a disposizione un piccolo bastone, ma di non averlo mai usato per colpire i minori, avendolo solo battuto sul tavolo dicendo “di fare i bravi”), appare notevolmente complesso, si inserisce la situazione del minore il quale, come si è detto, ha problemi Per_1 legati alla tossicodipendenza e, come accertato dal giudice di primo grado, sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo, è sottoposto per tali ragioni ad un procedimento penale ed ha un rapporto conflittuale con entrambi i genitori.
Nel contesto delineato, considerati l'età del minore (nato l'[...]) e le sue problematiche, il fatto che il figlio mostra rancore nei confronti della Per_1 madre (come evidenziato nell'atto di appello), le difficoltà emerse nella gestione del figlio manifestate dalla stessa ai Servizi, ricollegabili PT all'atteggiamento del minore “sempre nervoso, irrispettoso, aggressivo e insofferente” (come riportato dal PMM nel ricorso del 17.11.2023, in precedenza cit., sulla base della relazione del 25.7.2023), il rapporto conflittuale del figlio con entrambi i genitori, si ritiene che la scelta dell'affido esclusivo non sia conforme all'interesse del ragazzo, apparendo invece necessario che, come si è già verificato in passato, entrambi i genitori continuino a collaborare con il
Servizio Sociale, attivando le rispettive risorse, al fine di individuare, con l'ausilio degli operatori, le soluzioni più idonee per permettere al figlio di superare il difficile periodo che sta attraversando.
pagina 13 di 15 Dalle relazioni in atti emerge infatti che la situazione è monitorata da alcuni anni dal Servizio - che, in base alla sentenza impugnata, ha poi preso in carico il nucleo familiare per le attività di monitoraggio e sostegno - e che il minore ha seguito un programma terapeutico presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche
e, avendo espresso una motivazione non piena nell'intraprendere il percorso comunitario, ha aderito ad un progetto di accompagnamento educativo attivato dal servizio sanitario finalizzato a sostenerlo nella definizione di un progetto scolastico e/o lavorativo.
5.) Gli elementi delineati, valutati complessivamente, inducono a ritenere che non siano ravvisabili i presupposti per modificare il regime dell'affidamento condiviso, soluzione - prescelta dal legislatore - che, nel caso di specie, garantisce la prosecuzione degli interventi posti in essere a sostegno del minore, anche sulla base di quanto manifestato dal ragazzo, attraverso il coordinamento delle varie attività svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli operatori dei servizi sanitari e dei servizi sociali e mediante i colloqui con i genitori che hanno, come si è detto, mostrato, entrambi, il proprio impegno nel supportare e collaborato con i Servizi al fine di adottare le decisioni Per_1 di volta in volta necessarie e utili per il minore.
6.) Infondato è l'ulteriore motivo di gravame concernente la disposta compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Invero la reciproca soccombenza delle parti è nella specie ravvisabile in considerazione del fatto che, a fronte di una pluralità di domande contrapposte formulate nel corso del processo, il Tribunale ha respinto la richiesta di affido esclusivo avanzata dalla disponendo l'affido condiviso richiesto dal PT
, ed ha sostanzialmente accolto le richieste della in ordine al CP_1 PT collocamento del minore ed alle questioni economiche.
Ciò posto si ritiene che sia condivisibile la compensazione integrale delle spese, anziché nella diversa misura indicata dall'appellante, avuto riguardo all'oggetto complessivo del giudizio, nell'ambito del quale ha avuto un rilievo significativo la questione concernente l'affidamento del minore.
7.) L'appello va quindi respinto confermando la sentenza impugnata.
pagina 14 di 15 Le ragioni della decisione, la natura della controversia (che coinvolge l'interesse di un soggetto minore) e la complessità della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese, anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinge l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. Controparte_1
503/2024 pubblicata il 6.6.2024; compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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