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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8673/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8673/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCO FERDINANDI
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. e P.IVA: ), in Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Sindaco p.t., avv. Fabio D'Acuti, con il patrocinio dell'avv. CAROLA
CHINAPPI
e
(C.F. ), CP_1 C.F._1 Parte_3
(C.F. , (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_4
), (C.F. ) e C.F._3 Parte_5 C.F._4
(C.F. ), quali eredi di Parte_6 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._6
CHIERICHINI MARCO
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. La società ha proposto azione ai sensi dell'art. 404 Parte_7
c.p.c. avverso la sentenza n. 2693/2015 emessa dal Tribunale di Velletri e relativa alla dichiarazione di usucapione del complesso immobiliare sito in Montecompatri, Piazza
Mastrofini n. 30, meglio indicato in atti.
L'attrice ha dedotto che la sentenza è lesiva dei propri diritti quale concessionaria dell'immobile a far data dal 24.10.1950, allorquando il le ha Controparte_2 concesso con delibera n. 555 mq.100 per la costruzione di una biglietteria, di un bar e dei sottostanti bagni pubblici e servizi igienici. Ha inoltre dedotto di aver concesso in locazione a l'unità immobiliare a uso negozio bar con contratto registrato in Persona_1 data 19.12.1985; che questi si è reso moroso nel pagamento dei canoni;
che nell'ambito del giudizio per convalida di sfratto lo stesso avrebbe sostenuto che “nulla era dovuto” in quanto sarebbe divenuto proprietario per usucapione dell'immobile.
Si è costituito il rilevando come nel giudizio di usucapione Controparte_2 promosso dal e rubricato con il n. R.G. 400135/2011 aveva tenuto una corretta Parte_3 condotta processuale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte attrice nei propri confronti.
Si è altresì costituito eccependo in via preliminare il mancato Persona_1 espletamento del tentativo di conciliazione, nonché in ogni caso l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione per difetto di legittimazione attiva della CP_3
(ove qualificata ai sensi dell'art. 404 comma 1 c.p.c.), ovvero la tardività della azione (ove qualificata ai sensi dell'art 404 comma 2 c.p.c.) e la decadenza del Nel merito, ha CP_2 chiesto - “fermo restando la non impugnazione della sentenza relativamente al locale magazzino ed alla parte del locale adibito a biglietteria” – il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di comparizione il G.I. ha assegnato alle parti termine per il tentativo obbligatorio di conciliazione, che ha avuto esito negativo;
sono stati quindi concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Si sono successivamente costituiti in giudizio gli eredi del convenuto . Parte_3
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il G.I ha rigettato le istanze formulate dalle pagina 2 di 7 parti e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 4.2.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria per acquisire il fascicolo del giudizio RG n. 400135/2011, nel quale è stata emessa la sentenza opposta. Il fascicolo non è stato rinvenuto nell'archivio, come da attestazione di cancelleria in atti.
All'udienza del 9.6.2025, le parti hanno quindi precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
2. In via preliminare, al fine del vaglio delle eccezioni sollevate da parte convenuta, occorre qualificare l'opposizione di terzo promossa dalla Pt_1 Parte_1
Ad avviso della scrivente, la stessa dev'essere qualificata quale opposizione ex art. 404 comma 2 c.p.c..
In linea generale, si ricorda che il rimedio dell'opposizione ordinaria di terzo che l'art. 404, comma 1, accorda contro la sentenza resa fra altre persone, è attribuito a chi - estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza opposta - dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica (Cass. n. 2722/1995), mentre il rimedio di cui al comma 2 dell'art. 404 c.p.c. è attribuito a taluni terzi (gli aventi causa e i creditori di una delle parti) allorquando la sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
Orbene, da un lato la società attrice risulta essere non titolare di un diritto autonomo, ma concessionaria dell'area, né è emerso altrimenti dalle evidenze istruttorie. Anche nella sentenza opposta la questione relativa alla titolarità dell'area, del resto, è stata vagliata e il
Tribunale ha concluso che non può affermarsi la titolarità in capo alla Parte_1
“di un vero e proprio diritto dominicale e non, per esempio, di un mero rapporto,
[...] intercorso con il originariamente di concessione e gestione dell'area e del CP_2 complesso immobiliare ivi edificato…” – tenuto anche conto del fatto che “…le parti del contratto di concessione, infine, non hanno provveduto alla trascrizione del presunto trasferimento immobiliare presso la Conservatoria dei RR.II.”.
In ogni caso, è la stessa attrice a dichiarare nei propri scritti difensivi che la sentenza opposta è “lesiva del diritto alla concessione rilasciato nel 1950 alla attrice e del suo diritto alla percezione del canone di locazione” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Orbene, si ribadisce che nella opposizione di terzo c.d. ordinaria il diritto fatto valere dal terzo deve essere autonomo e incompatibile con la situazione giuridica che risulta dalla pagina 3 di 7 sentenza impugnata (cfr. ex multis Cass. 6179/2009). L'autonomia, in particolare, comporta che il diritto non sia dipendente dalla situazione sostanziale oggetto della sentenza e non sia quindi soggetto agli effetti della stessa. Nella specie, tuttavia, l'attrice non è titolare di un diritto autonomo da quello del bensì di un rapporto giuridicamente dipendente da CP_2 quello oggetto del giudizio tra le parti, e soggetto pertanto all'efficacia riflessa della sentenza.
L'opponente deve inoltre dedurre l'esistenza di un pregiudizio, cagionato dalla sentenza, ai suoi diritti, mentre non potrà invece far valere con il rimedio in questione la mera nullità della sentenza o la sua erroneità (cfr. Cass. 7458/1983), né l'inesistenza del diritto riconosciuto alla parte vittoriosa (cfr. Cass. 930/1997).
Si osserva invero che il pregiudizio lamentato da parte attrice consiste, in sostanza, nella lesione del proprio diritto di credito (cfr. la comparsa conclusionale dell'attrice: “Nel caso che ci ha occupato è il diritto di usucapione, accertato nella sentenza impugnata a porsi in maniera irrimediabilmente collidente con il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il canone”). Ha infatti dedotto che il si è reso moroso nel pagamento dei canoni Parte_3 di locazione e che, in particolare, per il periodo decorrente dall'ottobre 2008 fino al febbraio 2018 avrebbe dovuto pagarle l'importo di € 28.476,12 (da cui detrarre l'importo pagato all'udienza del 13.10.2013 di cui meglio infra, nonché ulteriori somme per un totale di € 17.352,72). L'attrice ha anche rilevato che nel procedimento di convalida di sfratto avanti il Tribunale intestato (R.G. 1830/2018) il ha fatto valere la sentenza Parte_3 opposta e, conseguentemente, il giudice non ha convalidato lo sfratto (cfr. doc. 11).
Si deve infine rilevare come l'attrice, con riguardo alla titolarità del bene de quo, chieda al
Tribunale di attribuire l'immobile ad altro soggetto, ossia al Comune di Parte_2
Conseguentemente, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda deve essere qualificata quale opposizione c.d. revocatoria in quanto promossa dalla creditrice/avente causa la quale lamenta un pregiudizio al proprio diritto di credito.
3. Ciò posto e qualificata l'opposizione quale revocatoria, passando all'esame dei requisiti dell'azione si osserva in primo luogo che è incontestata la posizione di creditrice della
[...]
quale concessionaria dell'area. Parte_1
A tale proposito, dalla documentazione prodotta risulta che nell'aprile 1951 è stata deliberata la concessione di un'area di mq 100 alla ditta ER (poi per la CP_4 costruzione di un bar, della biglietteria e dei bagni (sul punto si veda anche l'atto del 1953, in cui si dà atto della ultimazione della costruzione e con cui sono stati dati in uso perpetuo pagina 4 di 7 e gratuito al Comune i bagni, i gabinetti e gli orinatori) – cfr. docc. 3 di parte attrice e 17 e
18 del convenuto Risulta inoltre che la nel Controparte_2 Controparte_5
1967 ha mutato la propria denominazione in " , la quale a sua Controparte_6 volta nel 1983 ha mutato la propria denominazione in " Parte_1
(cfr. docc. 4 e 5 di parte attrice).
La società attrice ha inoltre prodotto il contratto di locazione con il registrato Parte_3 il 19.12.1985 al nr.2743 serie 3, con cui gli ha concesso in locazione l'unità immobiliare ad uso negozio bar posta al piano terra. Il si è reso moroso nel pagamento dei Parte_3 canoni a partire dal 2003 e il Tribunale intestato, con sentenza del 18.2.2015, ha dichiarato la prescrizione dei canoni dal 2003 al 2008 e ha dato atto dell'avvenuto pagamento dei canoni dal mese di ottobre 2008 al mese di ottobre 2013, ossia 60 mensilità pari ad euro
12.394,00 che l'intimato ha versato banco judicis all'udienza del 31.10.2013 (cfr. docc. 7 e
8 di parte attrice).
Deve ritenersi altresì sussistente il requisito del dolo, il quale, si ricorda, può provenire anche da una sola delle parti. Orbene, dalla lettura degli atti del giudizio del 2011 risulta che il ha rappresentato di non aver corrisposto canoni, circostanza tuttavia non Parte_3 corrispondente al vero, avendo lo stesso corrisposto i canoni alla suddetta udienza del
13.10.2013 (in particolare, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di non aver più corrisposto canoni a decorrere dal 1976 - cfr. doc. 13 dei documenti prodotti in data
6.5.2025). Tale affermazione si pone inoltre in netto contrasto con quanto sostenuto nella comparsa conclusionale degli eredi del , dove si legge: “Il dolo non è infatti Parte_3 ravvisabile nell'aver omesso il di aver pagato canoni: non gli è mai stato Parte_3 chiesto e non era tenuto a dichiararlo”.
Ebbene, anche sulla base di quanto dichiarato dal il Tribunale con la sentenza Parte_3 opposta ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per emettere la pronuncia di usucapione
“con particolare riferimento al possesso acquistato del complesso immobiliare oggetto di causa in maniera non violenta né clandestina, corredato dall'intervenuta interversione del possesso, costituita dal mancato pagamento dei canoni di locazione, e protrattosi, al momento della domanda, in maniera ininterrotta, per oltre un ventennio, oltre che connotato dall'animus rem sibi habendi del possessore a titolo di vero e proprio diritto dominicale, incompatibile con un mero godimento del bene quale affittuario d'azienda”.
Deve quindi ritenersi sussistente anche il nesso causale richiesto dalla disposizione in questione tra il dolo e il contenuto della decisione, rapporto ricorrente quando il pagina 5 di 7 comportamento processuale fraudolento abbia determinato “statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto” (cfr. Cass. n.
4123/1990).
Posto quanto sopra, osserva tuttavia la giudicante che l'opposizione non può ritenersi tempestivamente proposta.
Va osservato in diritto che l'opposizione di terzo revocatoria è proponibile, ex artt. 325 e
326 c.p.c., nel termine di trenta giorni decorrente dalla scoperta del dolo o della collusione.
L'atto introduttivo del relativo giudizio, a mente del secondo comma dell'art. 405 c.p.c., deve contenere l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e della relativa prova.
Secondo costante orientamento di legittimità, non è rilevante la mera notizia della sentenza, risultando necessaria la conoscenza del rapporto di causalità fra la pronuncia e gli artifici delle parti (Cfr. Cass. n.12340/1992; Cass n.4123/1990). Il termine decorre pertanto dalla reale e concreta conoscenza del dolo/collusione e dunque dalla conoscenza del contenuto dell'atto processuale da cui derivi (cfr. Cass. n. 2156/2001).
Nel caso di specie, la società non ha indicato nell'atto introduttivo la data della scoperta del dolo/collusione, né i relativi elementi probatori, costituiti dagli atti e dai documenti del relativo procedimento.
Ha invero sostenuto che la domanda fosse proposta ai sensi dell'art. 404 comma 1 c.p.c.; su tale punto, tuttavia, si richiamano le considerazioni svolte supra.
Orbene, dagli atti di causa risulta che l'attrice è venuta a conoscenza della causa di revocazione quanto meno a decorrere dal 6.6.2018, data in cui è stata emessa l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rilascio dell'immobile de quo nell'ambito del procedimento R.G. n.
1830/2018 (nella quale si legge: “…rilevato che a seguito di sentenza di usucapione
l'odierno conduttore risulta aver usucapito l'immobile per cui è causa;
considerato che
vi sarebbe confusione tra conduttore e proprietario”). Né l'attrice ha fornito ulteriori elementi da cui dedurre una conoscenza successiva (ad esempio, documentando l'istanza di accesso agli atti). Si ricorda sul punto che la prova della tempestività della opposizione deve essere fornita dal creditore o avente causa.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato alle parti convenute in data 12.12.2018, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dagli artt. 404 comma 2 e 326 c.p.c..
La domanda è conseguentemente inammissibile per mancato rispetto del termine.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite,
pagina 6 di 7 in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass.
Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n.
16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti degli eredi del e si liquidano come da dispositivo con compensazione parziale, tenuto conto Parte_3 delle questioni dibattute e della peculiarità delle stesse (con applicazione quindi dei parametri minimi e riduzione del 50% ex art. 4, comma 9).
Quanto al si dà atto che lo stesso si è limitato a chiedere il Parte_2 rigetto della domanda di risarcimento danni promossa dall'attrice. Si reputa quindi congruo liquidare in parte le spese di lite in suo favore, disponendo per l'altra parte la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta CP_1
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
i 2/3 delle spese di giudizio, che liquida (detti 2/3) in euro 1.270,00 Parte_6 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge. Dispone la compensazione del restante 1/3;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta
[...] la metà delle spese di giudizio, che liquida (detto ½) in euro Parte_2
955,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dispone la compensazione della restante metà.
Velletri, 30 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8673/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCO FERDINANDI
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. e P.IVA: ), in Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Sindaco p.t., avv. Fabio D'Acuti, con il patrocinio dell'avv. CAROLA
CHINAPPI
e
(C.F. ), CP_1 C.F._1 Parte_3
(C.F. , (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_4
), (C.F. ) e C.F._3 Parte_5 C.F._4
(C.F. ), quali eredi di Parte_6 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._6
CHIERICHINI MARCO
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. La società ha proposto azione ai sensi dell'art. 404 Parte_7
c.p.c. avverso la sentenza n. 2693/2015 emessa dal Tribunale di Velletri e relativa alla dichiarazione di usucapione del complesso immobiliare sito in Montecompatri, Piazza
Mastrofini n. 30, meglio indicato in atti.
L'attrice ha dedotto che la sentenza è lesiva dei propri diritti quale concessionaria dell'immobile a far data dal 24.10.1950, allorquando il le ha Controparte_2 concesso con delibera n. 555 mq.100 per la costruzione di una biglietteria, di un bar e dei sottostanti bagni pubblici e servizi igienici. Ha inoltre dedotto di aver concesso in locazione a l'unità immobiliare a uso negozio bar con contratto registrato in Persona_1 data 19.12.1985; che questi si è reso moroso nel pagamento dei canoni;
che nell'ambito del giudizio per convalida di sfratto lo stesso avrebbe sostenuto che “nulla era dovuto” in quanto sarebbe divenuto proprietario per usucapione dell'immobile.
Si è costituito il rilevando come nel giudizio di usucapione Controparte_2 promosso dal e rubricato con il n. R.G. 400135/2011 aveva tenuto una corretta Parte_3 condotta processuale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte attrice nei propri confronti.
Si è altresì costituito eccependo in via preliminare il mancato Persona_1 espletamento del tentativo di conciliazione, nonché in ogni caso l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione per difetto di legittimazione attiva della CP_3
(ove qualificata ai sensi dell'art. 404 comma 1 c.p.c.), ovvero la tardività della azione (ove qualificata ai sensi dell'art 404 comma 2 c.p.c.) e la decadenza del Nel merito, ha CP_2 chiesto - “fermo restando la non impugnazione della sentenza relativamente al locale magazzino ed alla parte del locale adibito a biglietteria” – il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di comparizione il G.I. ha assegnato alle parti termine per il tentativo obbligatorio di conciliazione, che ha avuto esito negativo;
sono stati quindi concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Si sono successivamente costituiti in giudizio gli eredi del convenuto . Parte_3
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il G.I ha rigettato le istanze formulate dalle pagina 2 di 7 parti e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 4.2.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria per acquisire il fascicolo del giudizio RG n. 400135/2011, nel quale è stata emessa la sentenza opposta. Il fascicolo non è stato rinvenuto nell'archivio, come da attestazione di cancelleria in atti.
All'udienza del 9.6.2025, le parti hanno quindi precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
2. In via preliminare, al fine del vaglio delle eccezioni sollevate da parte convenuta, occorre qualificare l'opposizione di terzo promossa dalla Pt_1 Parte_1
Ad avviso della scrivente, la stessa dev'essere qualificata quale opposizione ex art. 404 comma 2 c.p.c..
In linea generale, si ricorda che il rimedio dell'opposizione ordinaria di terzo che l'art. 404, comma 1, accorda contro la sentenza resa fra altre persone, è attribuito a chi - estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza opposta - dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica (Cass. n. 2722/1995), mentre il rimedio di cui al comma 2 dell'art. 404 c.p.c. è attribuito a taluni terzi (gli aventi causa e i creditori di una delle parti) allorquando la sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
Orbene, da un lato la società attrice risulta essere non titolare di un diritto autonomo, ma concessionaria dell'area, né è emerso altrimenti dalle evidenze istruttorie. Anche nella sentenza opposta la questione relativa alla titolarità dell'area, del resto, è stata vagliata e il
Tribunale ha concluso che non può affermarsi la titolarità in capo alla Parte_1
“di un vero e proprio diritto dominicale e non, per esempio, di un mero rapporto,
[...] intercorso con il originariamente di concessione e gestione dell'area e del CP_2 complesso immobiliare ivi edificato…” – tenuto anche conto del fatto che “…le parti del contratto di concessione, infine, non hanno provveduto alla trascrizione del presunto trasferimento immobiliare presso la Conservatoria dei RR.II.”.
In ogni caso, è la stessa attrice a dichiarare nei propri scritti difensivi che la sentenza opposta è “lesiva del diritto alla concessione rilasciato nel 1950 alla attrice e del suo diritto alla percezione del canone di locazione” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Orbene, si ribadisce che nella opposizione di terzo c.d. ordinaria il diritto fatto valere dal terzo deve essere autonomo e incompatibile con la situazione giuridica che risulta dalla pagina 3 di 7 sentenza impugnata (cfr. ex multis Cass. 6179/2009). L'autonomia, in particolare, comporta che il diritto non sia dipendente dalla situazione sostanziale oggetto della sentenza e non sia quindi soggetto agli effetti della stessa. Nella specie, tuttavia, l'attrice non è titolare di un diritto autonomo da quello del bensì di un rapporto giuridicamente dipendente da CP_2 quello oggetto del giudizio tra le parti, e soggetto pertanto all'efficacia riflessa della sentenza.
L'opponente deve inoltre dedurre l'esistenza di un pregiudizio, cagionato dalla sentenza, ai suoi diritti, mentre non potrà invece far valere con il rimedio in questione la mera nullità della sentenza o la sua erroneità (cfr. Cass. 7458/1983), né l'inesistenza del diritto riconosciuto alla parte vittoriosa (cfr. Cass. 930/1997).
Si osserva invero che il pregiudizio lamentato da parte attrice consiste, in sostanza, nella lesione del proprio diritto di credito (cfr. la comparsa conclusionale dell'attrice: “Nel caso che ci ha occupato è il diritto di usucapione, accertato nella sentenza impugnata a porsi in maniera irrimediabilmente collidente con il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il canone”). Ha infatti dedotto che il si è reso moroso nel pagamento dei canoni Parte_3 di locazione e che, in particolare, per il periodo decorrente dall'ottobre 2008 fino al febbraio 2018 avrebbe dovuto pagarle l'importo di € 28.476,12 (da cui detrarre l'importo pagato all'udienza del 13.10.2013 di cui meglio infra, nonché ulteriori somme per un totale di € 17.352,72). L'attrice ha anche rilevato che nel procedimento di convalida di sfratto avanti il Tribunale intestato (R.G. 1830/2018) il ha fatto valere la sentenza Parte_3 opposta e, conseguentemente, il giudice non ha convalidato lo sfratto (cfr. doc. 11).
Si deve infine rilevare come l'attrice, con riguardo alla titolarità del bene de quo, chieda al
Tribunale di attribuire l'immobile ad altro soggetto, ossia al Comune di Parte_2
Conseguentemente, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda deve essere qualificata quale opposizione c.d. revocatoria in quanto promossa dalla creditrice/avente causa la quale lamenta un pregiudizio al proprio diritto di credito.
3. Ciò posto e qualificata l'opposizione quale revocatoria, passando all'esame dei requisiti dell'azione si osserva in primo luogo che è incontestata la posizione di creditrice della
[...]
quale concessionaria dell'area. Parte_1
A tale proposito, dalla documentazione prodotta risulta che nell'aprile 1951 è stata deliberata la concessione di un'area di mq 100 alla ditta ER (poi per la CP_4 costruzione di un bar, della biglietteria e dei bagni (sul punto si veda anche l'atto del 1953, in cui si dà atto della ultimazione della costruzione e con cui sono stati dati in uso perpetuo pagina 4 di 7 e gratuito al Comune i bagni, i gabinetti e gli orinatori) – cfr. docc. 3 di parte attrice e 17 e
18 del convenuto Risulta inoltre che la nel Controparte_2 Controparte_5
1967 ha mutato la propria denominazione in " , la quale a sua Controparte_6 volta nel 1983 ha mutato la propria denominazione in " Parte_1
(cfr. docc. 4 e 5 di parte attrice).
La società attrice ha inoltre prodotto il contratto di locazione con il registrato Parte_3 il 19.12.1985 al nr.2743 serie 3, con cui gli ha concesso in locazione l'unità immobiliare ad uso negozio bar posta al piano terra. Il si è reso moroso nel pagamento dei Parte_3 canoni a partire dal 2003 e il Tribunale intestato, con sentenza del 18.2.2015, ha dichiarato la prescrizione dei canoni dal 2003 al 2008 e ha dato atto dell'avvenuto pagamento dei canoni dal mese di ottobre 2008 al mese di ottobre 2013, ossia 60 mensilità pari ad euro
12.394,00 che l'intimato ha versato banco judicis all'udienza del 31.10.2013 (cfr. docc. 7 e
8 di parte attrice).
Deve ritenersi altresì sussistente il requisito del dolo, il quale, si ricorda, può provenire anche da una sola delle parti. Orbene, dalla lettura degli atti del giudizio del 2011 risulta che il ha rappresentato di non aver corrisposto canoni, circostanza tuttavia non Parte_3 corrispondente al vero, avendo lo stesso corrisposto i canoni alla suddetta udienza del
13.10.2013 (in particolare, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di non aver più corrisposto canoni a decorrere dal 1976 - cfr. doc. 13 dei documenti prodotti in data
6.5.2025). Tale affermazione si pone inoltre in netto contrasto con quanto sostenuto nella comparsa conclusionale degli eredi del , dove si legge: “Il dolo non è infatti Parte_3 ravvisabile nell'aver omesso il di aver pagato canoni: non gli è mai stato Parte_3 chiesto e non era tenuto a dichiararlo”.
Ebbene, anche sulla base di quanto dichiarato dal il Tribunale con la sentenza Parte_3 opposta ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per emettere la pronuncia di usucapione
“con particolare riferimento al possesso acquistato del complesso immobiliare oggetto di causa in maniera non violenta né clandestina, corredato dall'intervenuta interversione del possesso, costituita dal mancato pagamento dei canoni di locazione, e protrattosi, al momento della domanda, in maniera ininterrotta, per oltre un ventennio, oltre che connotato dall'animus rem sibi habendi del possessore a titolo di vero e proprio diritto dominicale, incompatibile con un mero godimento del bene quale affittuario d'azienda”.
Deve quindi ritenersi sussistente anche il nesso causale richiesto dalla disposizione in questione tra il dolo e il contenuto della decisione, rapporto ricorrente quando il pagina 5 di 7 comportamento processuale fraudolento abbia determinato “statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto” (cfr. Cass. n.
4123/1990).
Posto quanto sopra, osserva tuttavia la giudicante che l'opposizione non può ritenersi tempestivamente proposta.
Va osservato in diritto che l'opposizione di terzo revocatoria è proponibile, ex artt. 325 e
326 c.p.c., nel termine di trenta giorni decorrente dalla scoperta del dolo o della collusione.
L'atto introduttivo del relativo giudizio, a mente del secondo comma dell'art. 405 c.p.c., deve contenere l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e della relativa prova.
Secondo costante orientamento di legittimità, non è rilevante la mera notizia della sentenza, risultando necessaria la conoscenza del rapporto di causalità fra la pronuncia e gli artifici delle parti (Cfr. Cass. n.12340/1992; Cass n.4123/1990). Il termine decorre pertanto dalla reale e concreta conoscenza del dolo/collusione e dunque dalla conoscenza del contenuto dell'atto processuale da cui derivi (cfr. Cass. n. 2156/2001).
Nel caso di specie, la società non ha indicato nell'atto introduttivo la data della scoperta del dolo/collusione, né i relativi elementi probatori, costituiti dagli atti e dai documenti del relativo procedimento.
Ha invero sostenuto che la domanda fosse proposta ai sensi dell'art. 404 comma 1 c.p.c.; su tale punto, tuttavia, si richiamano le considerazioni svolte supra.
Orbene, dagli atti di causa risulta che l'attrice è venuta a conoscenza della causa di revocazione quanto meno a decorrere dal 6.6.2018, data in cui è stata emessa l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rilascio dell'immobile de quo nell'ambito del procedimento R.G. n.
1830/2018 (nella quale si legge: “…rilevato che a seguito di sentenza di usucapione
l'odierno conduttore risulta aver usucapito l'immobile per cui è causa;
considerato che
vi sarebbe confusione tra conduttore e proprietario”). Né l'attrice ha fornito ulteriori elementi da cui dedurre una conoscenza successiva (ad esempio, documentando l'istanza di accesso agli atti). Si ricorda sul punto che la prova della tempestività della opposizione deve essere fornita dal creditore o avente causa.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato alle parti convenute in data 12.12.2018, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dagli artt. 404 comma 2 e 326 c.p.c..
La domanda è conseguentemente inammissibile per mancato rispetto del termine.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite,
pagina 6 di 7 in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass.
Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n.
16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti degli eredi del e si liquidano come da dispositivo con compensazione parziale, tenuto conto Parte_3 delle questioni dibattute e della peculiarità delle stesse (con applicazione quindi dei parametri minimi e riduzione del 50% ex art. 4, comma 9).
Quanto al si dà atto che lo stesso si è limitato a chiedere il Parte_2 rigetto della domanda di risarcimento danni promossa dall'attrice. Si reputa quindi congruo liquidare in parte le spese di lite in suo favore, disponendo per l'altra parte la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta CP_1
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
i 2/3 delle spese di giudizio, che liquida (detti 2/3) in euro 1.270,00 Parte_6 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge. Dispone la compensazione del restante 1/3;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta
[...] la metà delle spese di giudizio, che liquida (detto ½) in euro Parte_2
955,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dispone la compensazione della restante metà.
Velletri, 30 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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