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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato
Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11123/2022 RG fissata all'udienza del 11/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. VALENTINI Parte_1
MAURIZIO e dall'avv. SPANO SALVATORE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO FRANCESCO CP_1
- , non costituita Controparte_2
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
… - in rito: dichiarare la nullità della cartella esattoriale opposta per le ragioni esposte in narrativa;
- ancora in rito, dichiarare estinta per intervenuta prescrizione la pretesa assicurativa di controparte per il periodo antecedente al settembre 2017;
- nel merito: dichiararsi l'atto opposto, ed ogni altro atto allo stesso sotteso, gradatamente, inammissibile, nullo, illegittimo ed inefficace, o comunque destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con conseguente annullamento o rigetto della pretesa e declaratoria di inesistenza dell'obbligo;
1 - in subordine, riquantificare, ove esistente, il contestato credito dell'Istituto rapportandolo alle previsioni di legge;
…
In punto di fatto, parte ricorrente ha rappresentato che:
l'opponente in data 21.09.2022 si è veduta notificare la cartella di pagamento avente n. 059 2022
00276676 87 000 con la quale le è stato intimato di versare in favore dell l'ingente CP_1
somma di € 80.248,40 per la causale “contributi previdenziali annualità varie” oltre CP_1 all'ulteriore importo di euro 154,10 per la causale di “infrazioni codice della strada”, causale, questa, non fatta qui oggetto di impugnativa ed € 5,88 per diritti di sua notifica spettanti a
[...]
Controparte_3
Nessuna altra indicazione reca detta cartella, nella quale la parte opposta ha omesso totalmente di esporre le ragioni di fatto e di diritto e l'iter logico seguito per quantificare la somma di cui impone il pagamento. […]
Sempre in via preliminare l'opponente eccepisce la intervenuta prescrizione estintiva dell'ipotetico suo debito con riferimento agli importi richiesti per il periodo antecedente al settembre 2017, in quanto, nota la normativa dettata dall'art. 3 della L. 335/95 regolante detto istituto e la tempistica connessavi, nella fattispecie è per certo decorso il relativo termine di cinque anni con riguardo al lasso temporale di cui sopra in assenza di qualsivoglia atto interruttivo di sorta posto in essere ex adverso. […]
Essendo il presente accertamento collegato a precedente verbale la società ha CP_4 ulteriormente precisato:
1. La è impresa edile che, attiva sul mercato dal settembre 2014, ha sempre avuto Parte_1
per attività principale le costruzioni edili in genere di edifici residenziali e non residenziali. Pa 2. Dal gennaio 2018 la predetta ha integrato il proprio oggetto sociale con l'attività di “lavorazione
e vendita di infissi ... ceramiche, sanitari, arredo bagni in generale e accessori”.
3. Durante tutta la sua attività, e comunque negli in questione, la predetta impresa – come è CP_ documentato in atti - si è vista sempre rilasciare dall con continuità, anno dopo anno,
l'attestato di regolarità nel versamento dei contributi (DURC)
4. Nel corso degli anni la ricorrente si è specializzata nella costruzione di appartamenti c.d. “chiavi in mano” per la realizzazione dei quali - nei periodi di maggior lavoro, ovvero allorquando vi è stata
2 sovrapposizione di più commesse - ha dovuto richiedere l'intervento di ditte terze a cui affidare parte dei lavori per consentire la consegna dell'opera nei termini concordati con la committenza.
5. Tra le aziende a cui la nel corso degli anni ha affidato parte dei propri lavori vi sono state Pt_1 la , la e la Controparte_5 CP_6 CP_7
6. L'accertamento da cui è scaturito l'avviso di addebito qui fatto oggetto di opposizione parrebbe aver preso le mosse proprio dalle verifiche effettuate nei confronti della
[...]
Controparte_8
7. Nel corso della suddetta verifica sarebbe che emersi rapporti tra la e la Pt_1 [...]
, nonché tra la prima ed altre due cooperative : e CP_8 Controparte_9 CP_6
CP_ 8. Sulla scorta di tanto in data 06.08.2018, i funzionari hanno avviato un accertamento nei confronti della società ricorrente e concludendo che il “modus operandi” della Parte_1 sarebbe stato quello di “utilizzare” personale dipendente avviato al lavoro sulla posizione CP_4 datori di lavoro di altre società/cooperative costituite “ad hoc” al solo fine di far cadere l'obbligo contributivo in capo a queste al fine di eludere la contribuzione.
9. In altre parole gli ispettori hanno erroneamente ritenuto la “unico e reale datore di lavoro” Parte_1
così, conseguentemente, ritenendo la stessa responsabile di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali relativi ai rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative a cui la stessa aveva affidato i lavori, nonché configurando una – del tutto inesistente - ipotesi di somministrazione illecita di manodopera. Così certamente non è stato!
10. La “collaborazione” tra le predette imprese ingiustificatamente qualificata come
“somministrazione illecita di manodopera”, altro non era che l'affidamento in sub appalto da ad una delle predette altre imprese di parte dei lavori da espletarsi nei suoi cantieri. Parte_1
11. In particolare con riferimento ai rapporti lavorativi avuti dalla con la Pt_1 CP_5
, gli ispettori hanno evidenziato come in data 4.7.17 la cooperativa abbia
[...]
avviato al lavoro i primi 5 operai, 2 dei quali sono poi stati “distaccati” presso la sul Pt_1 cantiere sito in Lecce alla via Potenza snc.
12. Ebbene, il cantiere sito in via Potenza a Lecce è stato un cantiere della attivo dal 12 aprile Pt_1
2017 e chiuso in data 1/10/2017 per i lavori di “realizzazione di una civile abitazione” con committente Controparte_10
13. E' accaduto che in prossimità della scadenza del termine previsto contrattualmente per la fine dei lavori oggetto della commessa ed essendo in ritardo per l'ultimazione di essi, la società ricorrente per
3 non incorrere nelle penali previste per il caso di tardiva consegna dell'opera, si è rivolta alla
DE BL RL affinché prendesse in carico parte dei lavori ancora ad espletarsi.
14. La si è dunque recata sul cantiere per realizzare la commessa affidatale CP_5 con i propri dipendenti ed i propri mezzi e strumenti;
gli operai di entrambe le ditte, come spesso accade in questo tipo di lavori, sono stati contemporaneamente presenti sul cantiere, ma le rispettive squadre di lavoro si sono dedicate a differenti compiti.
15. Stesso è accaduto con gli altri cantieri presi in esame nel corso dell'accertamento, come quello di
Neviano in via Roma n.119 (committente ) e nei quali pure c'è stata la copresenza di CP_11
entrambe le imprese, unitamente anche ad altre oltre che edili anche aventi specifici e differenti incarichi
(idraulici, elettricisti, falegnami, etc..).
16. Tali rapporti di contro a quanto erroneamente opinato dai funzionari ispettivi non ha costituito una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera., bensì un regolare sub appalto della alla Pt_1
la quale per i lavori affidatile ha emesso regolari fatture, puntualmente saldate dalla CP_5
ridetta società odierna ricorrente.
17. A conferma che si trattasse di regolari e autonomi incarichi affidati alla dalla Controparte_8
ricorrente vi è la circostanza, ammessa dagli stessi ispettori (anche con riferimento al cantiere di
Neviano in via Roma) che la stessa cooperativa ha presentato, al pari della regolare Pt_1 denuncia di nuovo lavoro. Stesso dicasi per la e la CP_12 CP_6
18. Senza contare che da quanto è dato sapere la così come la Controparte_5 CP_12
e la negli anni in contestazione hanno lavorato su commesse assunte in proprio, senza che
[...] CP_6 vi fosse collegamento di sorta con la la quale per le predette cooperative ha solo rappresentato una Pt_1 delle committenti/appaltanti. …
Ha eccepito la non corretta qualificazione giuridica rispetto all'imputazione dei rapporti di lavoro;
la decadenza ex art. 29 d.lgs 276/2003; ha contestato la modalità di conteggio delle somme;
la modalità di qualificazione delle sanzioni;
l'infondatezza nel merito delle pretese;
la prescrizione dei crediti rivendicati. CP_1
pur correttamente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_13
4 , nel costituirsi, ha fatto presente che sarebbe stato inviato un avviso bonario CP_1
precedente l'iscrizione a ruolo ed inoltre che la pretesa previdenziale è basata su risultanze ispettive.
Va premesso che – stante quanto indicato in cartella – le somme richieste riguardano gli anni: 2020, 2021, 2014, 2015, 2017, 2018, 2016, 2022 (questa la indicazione non cronologica riportata in cartella. L'ordine cronologico è 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2020, 2021, 2022).
***
1) Innanzitutto, i vizi formali dedotti sono inammissibilmente dedotti in quanto gli stessi avrebbero dovuto farsi valere entro 20 gg dalla notifica della cartella del
21.9.2022 mentre il ricorso odierno è stato depositato il 17.10.22. Pertanto, in applicazione dell'art. 29 dlgs 46/99 gli stessi sono tardivamente dedotti.
2) Ad ogni buon conto, si ritiene di dover prendere posizione sulla eccezione di decadenza ex art. 29 dlgs 276/2003 al fine di dichiararla infondata. In tal senso, infatti, la decadenza non si estende agli obblighi contributivi (Cass. 41373/2021).
3) Nel merito, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente CP_4
esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di
5 contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno
1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
Così si esprime Cass. 23800/2014.
Inoltre, Cass. 27210/2017 (pg. 5 penultimo paragrafo) ha fatto presente che - per risalente orientamento (così letteralmente) - le “dichiarazioni raccolte in sede ispettiva,
[…] possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa”.
Sul punto, Cass. 14181/2017 ha ulteriormente precisato che: corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, […]. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori." (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).
Ancora Cass. 15796/2017 ha rammentato che: il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012;
Cass. 9251 del 19/04/2010 ex multis).
4) Ai fini interruttivi della prescrizione questo giudice – con ordinanze del 26.3.24 e del
10.3.24 – aveva chiesto la produzione della seguente documentazione:
6 dispone che produca, in formato .eml o .msg, (si riporta la dizione di cui alla memoria di CP_1
costituzione): a) PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZONE DEL VERBALE DE
QUO(NOTIFICATO AMEZZO PEC N DATA 21.9.2021);
b) L'AVVISO BONARIO PROPEDEUTICO AL RUOLO (NOTIFICATO A
MEZZO PEC IN DATA 13.4.2022).
ha prodotto dei documenti in pdf. Gli stessi non sono idonei a dimostrare CP_1
l'interruzione della prescrizione alla luce della contestazione di parte ricorrente. Inoltre, gli stessi non rispecchiano i requisiti di legge per la prova della ricezione delle pec (si richiama CdA Lecce 665/2024).
5) Al riguardo, la prova dedotta da parte ricorrente deve ritenersi inammissibile. Infatti, va rilevato come la questione oggetto di verbale ispettivo poi recepito da , CP_4 CP_1 riguardi la stipula di contratti tra società e pertanto non appare possibile dare prova di tali circostanze per testi.
Inoltre, analizzando i capitoli dedotti, si rileva che:
i capitoli A, B, C sono di natura prettamente documentale;
i capitoli D ed E si ritengono generici;
i capitoli da F ad M sono di natura documentale e avrebbero dovuto essere supportati da specifica documentazione.
Lo stesso contratto di subappalto prodotto in atti appare privo di data certa (e ciò tralasciando il contenuto dello stesso)
6) Per quel che riguarda il verbale ispettivo, va rilevato come siano riportate dichiarazioni di soggetti terzi. Rispetto alla materiale trasposizione di tali dichiarazioni il verbale fa fede. Spetta al giudice interpretarne il valore e questo anche tenuto conto di Cass.
14181/2017: corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata …
Nel caso di specie si è detto dell'inammissibilità della prova attorea dedotta in ricorso.
7 7) Rispetto agli elementi deducibili dal ricorso si ritiene di prendere in considerazione:
l'assenza dei menzionati contratti di subappalto tranne uno prodotto in atti che – tuttavia
– appare privo di data certa;
le anomalie relative allo statuto di DE EU (pg. 12 verbale ispettivo); Contr il costante passaggio di dipendenti tra le cooperative , e (pg. CP_12 CP_5
6,7,8 del verbale); la costante presenza dei sig.ri e all'interno delle Parte_2 Parte_3 compagini sociali;
le dichiarazioni riportate di (pg. 11 del verbale); Persona_1
il contrasto tra il provvedimento di distacco da DE alla ricorrente a fronte anche di fatture per lavoro (pg. 16 verbale); il fatto che la per un periodo non abbia avuto dipendenti e abbia svolto lavori con Pt_1 distacchi di dipendenti della;
CP_5
anche con la sono proseguiti i distacchi di dipendenti presso la CP_12 Pt_1
vi sono numerosi casi in cui la ricorrente ha acquisito lavori senza avere dipendenti;
non sono prodotti in atti i provvedimenti di distacco presso di essa di dipendenti delle cooperative;
risulta che il materiale per effettuare i lavori sia stato sempre fornito dalla IG e pertanto il personale asseritamente afferente alle cooperative abbia sempre svolto la loro operatività con strumenti della ricorrente. In sostanza, vi sarebbe sempre stato “mero passaggio di forza lavoro”.
In sostanza, la carenza di strumenti da parte delle imprese distaccanti, i debiti previdenziali delle stesse, la mancanza di prova documentale di tali distacchi, la carenza dei requisiti legali per la sussistenza di un tale distacco (profilo dell'interesse); la carenza di documentazione o comunque di documentazione avente data certa rispetto ai subappalti, la costante presenza dei sig.ri , le dichiarazioni testualmente riportate Pt_2
in verbale, la mancanza di prova dell'effettività della natura di soci dei dipendenti delle distaccanti, la contiguità temporale tra acquisizione (fittizia) della qualità di soci e P distacco presso la , le dichiarazioni dei committenti privati riportate a verbale costituiscono tutti elementi che individuano nella odierna ricorrente la effettiva titolare
8 dei rapporti di lavoro dedotti. Inoltre, viene da affermarsi come i debiti previdenziali evidenziati nei verbali siano spie del fatto che le cooperative venivano usate per diminuire i costi societari ed aumentare i profitti della società ricorrente.
Da quanto sopra deriva pertanto l'infondatezza nel merito del ricorso in quanto deve ritenersi la fittizietà dei rapporti con le cooperative e la riconducibilità di tutti i rapporti imputati alla società oggi ricorrente.
8) Per quanto riguarda la prescrizione, gli atti interruttivi menzionati da , come CP_1
detto, non sono stati prodotti se non tramite mero pdf. La modalità di produzione – come sopra affermato – non si intende correttamente effettuata. Tenuto conto che le somme richieste decorrono dal 2014, la prescrizione appare parzialmente maturata.
Orbene, tenuto conto che: la autoliquidazione si effettua – salvo proroghe di legge - il 16 febbraio di ciascun anno rispetto all'anno precedente (Cass. 11218/24 ai fini del decorso della prescrizione;
cfr. anche art. 55, comma 5 l. 144/1999. Sono irrilevanti le proroghe di cui alla l. 145/2018
e al d.l. 4/2014); anche a vanno applicate – a ritroso – le sospensioni di cui all'art. 11 del decreto- CP_1 legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21 e di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (per totali 311 giorni); rilevato che il primo atto interruttivo rispetto alle somme qui richieste è la presente cartella notificata il 21.9.2022; rilevato che pertanto la prescrizione riguarda tutte le somme scadute nei 5 anni e 311 gg precedenti il 21.9.22;
in questi termini può essere accolta l'eccezione di prescrizione (le indicazioni della cartella rendono possibile usare una formulazione di sintesi nell'indicazione del dovuto essendosi sopra illustrati i criteri ed essendo le somme richieste esposte in cartella).
9 9) le sanzioni risultano correttamente indicate data la natura della condotta per come qui accertata. Nessun vizio formale della cartella (p.es., sulla chiarezza dei calcoli è ammissibile stante quanto sopra esposto).
10) le spese si compensano dato l'esito del giudizio, anche nei confronti della contumace
CP_13
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11123/2022, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata e dichiara prescritte le somme scadute nei 5 anni e 311 giorni anteriori il 21.9.22; condanna parte ricorrente al pagamento delle restanti somme contenute in cartella e non prescritte per quanto sopra;
compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Lecce, 18/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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