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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 633/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
LA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO IC
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza n. 880/2020 emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria:
1. Confermare, come accertato e dichiarato, che l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. è responsabile dell'evento dannoso dedotto in atti;
2. Per l'effetto, condannare la stessa in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. al risarcimento, in favore del sig. , di tutti i danni dallo stesso Parte_1 subiti, per la complessiva somma di € 29.195,90 (euro ventinovemilacentonovantacinque/90), come specificata in atti e documentazione allegata, o, comunque, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
3. Condannare la medesima società appellata al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute dovute, da calcolarsi dal momento del fatto (anno 2004) sino all'effettivo soddisfo;
4. Condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, nella misura richiesta in atti di primo grado e come rideterminata in appello da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c.;
5. Disporre le spese di CTU interamente a carico della società appellata.
6. Condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze del CP_1 presente secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
per parte appellata: rigettare l'avverso gravame siccome infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 27 marzo
2014, conveniva in giudizio affermando che, a seguito Parte_1 CP_1 dell'esproprio di una parte del suo terreno, sito in San Roberto in catasto al foglio 7 particelle nn. 433 e 435, era ormai proprietario solo della particella n. 807 (derivante dal frazionamento della particella 433), con destinazione orto irriguo, e che questo fondo era stato danneggiato dai lavori svolti dalla convenuta per la sistemazione della SS 670 per la parte che confine con la strada comunale. In particolare, l'attore lamentava che: 1) il terreno era stato in parte rimosso per realizzare sul confine uno scavo di fondazione del muro di recinzione di circa 2 m;
2) i lavori di scavo – rimasti incompleti – avevano determinato l'alterazione delle caratteristiche produttive e morfologiche del fondo;
3) la recinzione era stata sradicata, per cui gli animali selvatici da allora invadevano il terreno pag. 2/7 e rovinavano le colture;
4) non era stata realizzata la cunetta di scolo delle acque meteoriche, che pertanto si riversavano sul fondo determinando danni e aumentando il rischio di danni futuri.
Per questi motivi
, l'attore chiedeva il risarcimento del danno, quantificato in € 39.812,45. restava contumace e, all'esito dell'istruttoria svolta, con sentenza n. 880/2020 CP_1 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva in parte la domanda, condannando la convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 5.223,00, oltre interessi e spese.
Con atto di citazione notificato il 3.12.2020, impugnava la Parte_1 predetta decisione, chiedendone la riforma nei termini riportati in epigrafe e lamentando l'errata valutazione delle prove raccolte in istruttoria, in particolare delle circostanze attestate dai testimoni, ed affermando che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle incongruenze e delle omissioni della ctu, evidenziate dalle osservazioni del ctp.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e precisando che non CP_1 era mai stata progettata la costruzione di un muro tra il terreno espropriato e quello dell'attore, che l'abbattimento della recinzione era una voce già considerata nella indennità di esproprio, così come le otto piante estirpate. L'appellata escludeva, altresì, ogni forma di danno al terreno a causa del mancato completamento delle opere, dovuto alla rescissione del contratto con l'appaltatore.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato
Il giudice di prime cure ha valutato in modo corretto le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio, escludendo alcune voci di danno non dimostrate.
Giova premettere che le dichiarazioni a sé favorevoli, rese nel corso dell'interrogatorio formale dall'attore, non possono essere considerate elementi di prova, ma sono mere affermazioni difensive. Gli elementi di cui tenere conto per la verifica della fondatezza del motivo di impugnazione sono pertanto le testimonianze e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
pag. 3/7 Le testimonianze assunte durante il giudizio non hanno offerto elementi utili per dimostrare la sussistenza di ulteriori danni risarcibili, oltre a quelli già riconosciuti dalla sentenza impugnata. Difatti, i danni risarcibili sono solo quelli provocati dai lavori di sistemazione della strada statale sul terreno rimasto di proprietà dell'attore, in quanto l'azione spiegata ha ad oggetto il risarcimento dei danni causati dalla cattiva esecuzione dei lavori legati all'esproprio, sulla proprietà residua dell'attore. I danni afferenti al terreno oggetto di esproprio, infatti, sono estranei all'oggetto di giudizio, in quanto mai richiesti, tanto più che detti danni sono oggetto dell'indennizzo dovuto per l'esproprio.
Fatta questa premessa, si deve osservare che nessuno dei testimoni ha saputo indicare quali e quante piante fossero presenti sul terreno (non espropriato) di proprietà dell'attore prima e dopo i lavori, e quali danni effettivamente abbia subito l'attore a causa della sistemazione della strada.
I testimoni si limitano a riferire quanto loro narrato dall'attore in merito alla funzione dello scavo, ossia che serviva per la costruzione di un muro di recinzione/contenimento.
La versione fornita de relato dai testimoni, oltre che non probante, non è verosimile, in quanto il ctu ha accertato che non esiste alcun dislivello tra il fondo dell'attore e la strada, e non è prevista alcuna recinzione delle strade da parte dell' se non nei CP_1 tratti autostradali. La funzione dello scavo appare, evidentemente, quella identificata dal consulente tecnico d'ufficio, ossia di preparazione per la prosecuzione del canale di scarico interrato presente nei tratti precedenti.
Non c'è prova che detto scavo provochi danni al terreno dell'attore, ed anzi sul punto le testimonianze appaiono del tutto contraddittorie: sosteneva infatti Persona_1 che “Nel 2003-2004 è stato scavato da parte dell' sul confine tra la parte CP_1 espropriata e quella rimasta al per una lunghezza di 25 metri circa;
la terra Parte_1 dello scavo infatti è stata lasciata sul terreno del So che questo scavo Parte_1 serviva per realizzarsi un muro. Questo perché me l'ha detto il Da allora Parte_1 questo scavo si è parzialmente riempito con la stessa terra accumulata e trascinata nel buco per via dell'acqua”, per cui assume che la terra discenda dal terreno dell'attore nel fosso, mentre il testimone dichiarava “La mancanza della cunetta di Testimone_1 scolo determina che l'acqua piovana porti terriccio sulla proprietà di mio zio. Senza muro di contenimento, infatti, con l'acqua la terra frana” per cui afferma che il terreno pag. 4/7 passi dalla parte oggetto di esproprio al terreno dell'attore, ossia il procedimento inverso. Il testimone , infine, asseriva “Quando piove lo scavo si Testimone_2 riempie d'acqua e di terra, è un effetto della frana”, escludendo quindi che il terreno si riversasse su quello dell'attore o al contrario franasse verso quello espropriato.
Si deve inoltre precisare che l'attore non vanta alcun diritto alla realizzazione della strada secondo gli elaborati processuali, conservando in questa ipotesi una mera posizione di interesse di fatto – come qualsiasi cittadino – al completamento dei lavori a regola d'arte. È pertanto irrilevante che il ctu non abbia acquisito tutti gli elaborati progettuali della strada, o che sia stato accertato che non sono state ultimate le opere previste dal progetto.
Il diritto al risarcimento del danno sorge, invece, nell'ipotesi in cui la realizzazione incompleta della strada abbia provocato danni al terreno dell'attore, circostanza questa che non è stata dimostrata. La stessa giurisprudenza citata dall'appellante a sostegno della sua posizione si riferisce sempre a casi in cui vi è la prova di un danneggiamento del terreno a causa della mancata realizzazione di muri di contenimento e cunette, e non a danni potenziali presunti dall'attore sulla scorta di vaghe e generiche affermazioni di allagamenti ed indimostrate infiltrazioni di oli e benzine presenti sulla strada.
Il consulente tecnico ha, infatti, affermato che la possibilità che il fosso si riempia con acque raccolte dalla strada e debordi nella proprietà è molto bassa, anche in Parte_1 caso di eventi meteorici eccezionali, spiegando che la collocazione del terreno e la pendenza escludono la possibilità di danni. Non si tratta di una conclusione
“inspiegabile”, come sostiene l'appellante, ma di una valutazione fondata su una attenta analisi della situazione dei luoghi. La medesima valutazione deve assumersi per le conclusioni del ctu sulla possibilità di inquinamento per dilavamento delle sostanze presenti sull'asfalto – rilasciate dalle auto e trasportate dalla pioggia – in quanto lo sporadico traffico veicolare nella zona porta ad escludere il carico inquinante.
Non vi è, poi, prova che per la realizzazione dello scavo sia stato rimosso lo strato di
“terriccio naturale” (di cui non è meglio specificata la collocazione), né che vi siano degli scarichi di risulta, né infine che siano state alterate le caratteristiche produttive e morfologiche del suolo.
pag. 5/7 Queste affermazioni dell'attore, infatti, non sono confermate dalle deposizioni testimoniali e non trovano riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto ai danni derivanti dall'ingresso di animali, l'attore non ha dimostrato il nesso di causalità con il mancato completamento dei lavori, visto che la realizzazione della recinzione di certo non è un adempimento demandato all' che è solo tenuta al CP_1 pagamento del valore della recinzione divelta, come voce dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni espropriati (ed infatti il teste precisava “Il terreno Testimone_1 di mio zio era recintato così come quello di mia madre. L' ci ha fatto togliere la CP_1 rete nella parte confinante con la strada, per questo ha pagato i danni;
io ho accettato
l'indennità, mio zio no.”). Non sussisteva alcun obbligo a carico dell' di CP_1 ricostruire la recinzione, per cui non può essere riconosciuto il risarcimento del danno subito dalle colture per l'ingresso di animali.
Infine, l'attore non ha dimostrato che sul terreno fossero presenti alberi da frutto danneggiati dallo scavo, in quanto non vi era traccia della presenza di detti alberi o di una loro estirpazione al momento del rilievo da parte del ctu, né alcuno dei testi ha potuto riferire della estirpazione o danneggiamento degli alberi in occasione dei lavori di scavo sul terreno che non è stato oggetto di esproprio.
Le doglianze dell'appellante relativamente alla ctu appaiono quindi tutte prive di pregio e non possono trovare accoglimento, dovendosi condividere anche sotto questo profilo la valutazione effettuata dal giudice di prime cure.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, non essendo dimostrata la sussistenza di ulteriori danni, ricollegabili causalmente alla condotta dell' quale committente CP_2 dei lavori di sistemazione della strada.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase di trattazione, € 1.453,00 per la fase decisionale, per un totale di €
3.809,00.
pag. 6/7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
880/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.809,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
LA Morrone IA Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 633/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
LA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO IC
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza n. 880/2020 emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria:
1. Confermare, come accertato e dichiarato, che l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. è responsabile dell'evento dannoso dedotto in atti;
2. Per l'effetto, condannare la stessa in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. al risarcimento, in favore del sig. , di tutti i danni dallo stesso Parte_1 subiti, per la complessiva somma di € 29.195,90 (euro ventinovemilacentonovantacinque/90), come specificata in atti e documentazione allegata, o, comunque, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
3. Condannare la medesima società appellata al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute dovute, da calcolarsi dal momento del fatto (anno 2004) sino all'effettivo soddisfo;
4. Condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, nella misura richiesta in atti di primo grado e come rideterminata in appello da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c.;
5. Disporre le spese di CTU interamente a carico della società appellata.
6. Condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze del CP_1 presente secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
per parte appellata: rigettare l'avverso gravame siccome infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 27 marzo
2014, conveniva in giudizio affermando che, a seguito Parte_1 CP_1 dell'esproprio di una parte del suo terreno, sito in San Roberto in catasto al foglio 7 particelle nn. 433 e 435, era ormai proprietario solo della particella n. 807 (derivante dal frazionamento della particella 433), con destinazione orto irriguo, e che questo fondo era stato danneggiato dai lavori svolti dalla convenuta per la sistemazione della SS 670 per la parte che confine con la strada comunale. In particolare, l'attore lamentava che: 1) il terreno era stato in parte rimosso per realizzare sul confine uno scavo di fondazione del muro di recinzione di circa 2 m;
2) i lavori di scavo – rimasti incompleti – avevano determinato l'alterazione delle caratteristiche produttive e morfologiche del fondo;
3) la recinzione era stata sradicata, per cui gli animali selvatici da allora invadevano il terreno pag. 2/7 e rovinavano le colture;
4) non era stata realizzata la cunetta di scolo delle acque meteoriche, che pertanto si riversavano sul fondo determinando danni e aumentando il rischio di danni futuri.
Per questi motivi
, l'attore chiedeva il risarcimento del danno, quantificato in € 39.812,45. restava contumace e, all'esito dell'istruttoria svolta, con sentenza n. 880/2020 CP_1 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva in parte la domanda, condannando la convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 5.223,00, oltre interessi e spese.
Con atto di citazione notificato il 3.12.2020, impugnava la Parte_1 predetta decisione, chiedendone la riforma nei termini riportati in epigrafe e lamentando l'errata valutazione delle prove raccolte in istruttoria, in particolare delle circostanze attestate dai testimoni, ed affermando che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle incongruenze e delle omissioni della ctu, evidenziate dalle osservazioni del ctp.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e precisando che non CP_1 era mai stata progettata la costruzione di un muro tra il terreno espropriato e quello dell'attore, che l'abbattimento della recinzione era una voce già considerata nella indennità di esproprio, così come le otto piante estirpate. L'appellata escludeva, altresì, ogni forma di danno al terreno a causa del mancato completamento delle opere, dovuto alla rescissione del contratto con l'appaltatore.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato
Il giudice di prime cure ha valutato in modo corretto le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio, escludendo alcune voci di danno non dimostrate.
Giova premettere che le dichiarazioni a sé favorevoli, rese nel corso dell'interrogatorio formale dall'attore, non possono essere considerate elementi di prova, ma sono mere affermazioni difensive. Gli elementi di cui tenere conto per la verifica della fondatezza del motivo di impugnazione sono pertanto le testimonianze e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
pag. 3/7 Le testimonianze assunte durante il giudizio non hanno offerto elementi utili per dimostrare la sussistenza di ulteriori danni risarcibili, oltre a quelli già riconosciuti dalla sentenza impugnata. Difatti, i danni risarcibili sono solo quelli provocati dai lavori di sistemazione della strada statale sul terreno rimasto di proprietà dell'attore, in quanto l'azione spiegata ha ad oggetto il risarcimento dei danni causati dalla cattiva esecuzione dei lavori legati all'esproprio, sulla proprietà residua dell'attore. I danni afferenti al terreno oggetto di esproprio, infatti, sono estranei all'oggetto di giudizio, in quanto mai richiesti, tanto più che detti danni sono oggetto dell'indennizzo dovuto per l'esproprio.
Fatta questa premessa, si deve osservare che nessuno dei testimoni ha saputo indicare quali e quante piante fossero presenti sul terreno (non espropriato) di proprietà dell'attore prima e dopo i lavori, e quali danni effettivamente abbia subito l'attore a causa della sistemazione della strada.
I testimoni si limitano a riferire quanto loro narrato dall'attore in merito alla funzione dello scavo, ossia che serviva per la costruzione di un muro di recinzione/contenimento.
La versione fornita de relato dai testimoni, oltre che non probante, non è verosimile, in quanto il ctu ha accertato che non esiste alcun dislivello tra il fondo dell'attore e la strada, e non è prevista alcuna recinzione delle strade da parte dell' se non nei CP_1 tratti autostradali. La funzione dello scavo appare, evidentemente, quella identificata dal consulente tecnico d'ufficio, ossia di preparazione per la prosecuzione del canale di scarico interrato presente nei tratti precedenti.
Non c'è prova che detto scavo provochi danni al terreno dell'attore, ed anzi sul punto le testimonianze appaiono del tutto contraddittorie: sosteneva infatti Persona_1 che “Nel 2003-2004 è stato scavato da parte dell' sul confine tra la parte CP_1 espropriata e quella rimasta al per una lunghezza di 25 metri circa;
la terra Parte_1 dello scavo infatti è stata lasciata sul terreno del So che questo scavo Parte_1 serviva per realizzarsi un muro. Questo perché me l'ha detto il Da allora Parte_1 questo scavo si è parzialmente riempito con la stessa terra accumulata e trascinata nel buco per via dell'acqua”, per cui assume che la terra discenda dal terreno dell'attore nel fosso, mentre il testimone dichiarava “La mancanza della cunetta di Testimone_1 scolo determina che l'acqua piovana porti terriccio sulla proprietà di mio zio. Senza muro di contenimento, infatti, con l'acqua la terra frana” per cui afferma che il terreno pag. 4/7 passi dalla parte oggetto di esproprio al terreno dell'attore, ossia il procedimento inverso. Il testimone , infine, asseriva “Quando piove lo scavo si Testimone_2 riempie d'acqua e di terra, è un effetto della frana”, escludendo quindi che il terreno si riversasse su quello dell'attore o al contrario franasse verso quello espropriato.
Si deve inoltre precisare che l'attore non vanta alcun diritto alla realizzazione della strada secondo gli elaborati processuali, conservando in questa ipotesi una mera posizione di interesse di fatto – come qualsiasi cittadino – al completamento dei lavori a regola d'arte. È pertanto irrilevante che il ctu non abbia acquisito tutti gli elaborati progettuali della strada, o che sia stato accertato che non sono state ultimate le opere previste dal progetto.
Il diritto al risarcimento del danno sorge, invece, nell'ipotesi in cui la realizzazione incompleta della strada abbia provocato danni al terreno dell'attore, circostanza questa che non è stata dimostrata. La stessa giurisprudenza citata dall'appellante a sostegno della sua posizione si riferisce sempre a casi in cui vi è la prova di un danneggiamento del terreno a causa della mancata realizzazione di muri di contenimento e cunette, e non a danni potenziali presunti dall'attore sulla scorta di vaghe e generiche affermazioni di allagamenti ed indimostrate infiltrazioni di oli e benzine presenti sulla strada.
Il consulente tecnico ha, infatti, affermato che la possibilità che il fosso si riempia con acque raccolte dalla strada e debordi nella proprietà è molto bassa, anche in Parte_1 caso di eventi meteorici eccezionali, spiegando che la collocazione del terreno e la pendenza escludono la possibilità di danni. Non si tratta di una conclusione
“inspiegabile”, come sostiene l'appellante, ma di una valutazione fondata su una attenta analisi della situazione dei luoghi. La medesima valutazione deve assumersi per le conclusioni del ctu sulla possibilità di inquinamento per dilavamento delle sostanze presenti sull'asfalto – rilasciate dalle auto e trasportate dalla pioggia – in quanto lo sporadico traffico veicolare nella zona porta ad escludere il carico inquinante.
Non vi è, poi, prova che per la realizzazione dello scavo sia stato rimosso lo strato di
“terriccio naturale” (di cui non è meglio specificata la collocazione), né che vi siano degli scarichi di risulta, né infine che siano state alterate le caratteristiche produttive e morfologiche del suolo.
pag. 5/7 Queste affermazioni dell'attore, infatti, non sono confermate dalle deposizioni testimoniali e non trovano riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto ai danni derivanti dall'ingresso di animali, l'attore non ha dimostrato il nesso di causalità con il mancato completamento dei lavori, visto che la realizzazione della recinzione di certo non è un adempimento demandato all' che è solo tenuta al CP_1 pagamento del valore della recinzione divelta, come voce dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni espropriati (ed infatti il teste precisava “Il terreno Testimone_1 di mio zio era recintato così come quello di mia madre. L' ci ha fatto togliere la CP_1 rete nella parte confinante con la strada, per questo ha pagato i danni;
io ho accettato
l'indennità, mio zio no.”). Non sussisteva alcun obbligo a carico dell' di CP_1 ricostruire la recinzione, per cui non può essere riconosciuto il risarcimento del danno subito dalle colture per l'ingresso di animali.
Infine, l'attore non ha dimostrato che sul terreno fossero presenti alberi da frutto danneggiati dallo scavo, in quanto non vi era traccia della presenza di detti alberi o di una loro estirpazione al momento del rilievo da parte del ctu, né alcuno dei testi ha potuto riferire della estirpazione o danneggiamento degli alberi in occasione dei lavori di scavo sul terreno che non è stato oggetto di esproprio.
Le doglianze dell'appellante relativamente alla ctu appaiono quindi tutte prive di pregio e non possono trovare accoglimento, dovendosi condividere anche sotto questo profilo la valutazione effettuata dal giudice di prime cure.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, non essendo dimostrata la sussistenza di ulteriori danni, ricollegabili causalmente alla condotta dell' quale committente CP_2 dei lavori di sistemazione della strada.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase di trattazione, € 1.453,00 per la fase decisionale, per un totale di €
3.809,00.
pag. 6/7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
880/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.809,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
LA Morrone IA Morabito
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