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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4306/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4306/2023, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”, tra:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LIOVERI ANNARITA e Parte_1 Parte_2 presso lo studio ultimo della quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 06.05.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cava De' Tirreni, Sa, data 31/10/1994 in di cui all'atto di matrimonio n. 409 del 1994, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, come, peraltro, da ultimo rettificate con le note telematiche del 28.04.2025 pagina 1 di 3 preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, dal Tribunale di con decreto in atti), è trascorso, alla data odierna, il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse delle figlie e , maggiorenni ma non autonome ed evidenziato che i patti di cui Per_1 Persona_2 in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, invero relative all'affido ed al rapporto dei coniugi, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, relative a prole che, in quanto maggiorenne, ben può determinarsi sul punto.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 31/10/1994 in Cava De' Tirreni, Sa, data 31/10/1994 in di cui all'atto di matrimonio n. 409 del 1994, parte II, Serie A, tra:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto,
prendendo atto delle condizioni come concordate ai punti n.ri a, primo periodo e d), tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 08.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4306/2023, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”, tra:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LIOVERI ANNARITA e Parte_1 Parte_2 presso lo studio ultimo della quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 06.05.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cava De' Tirreni, Sa, data 31/10/1994 in di cui all'atto di matrimonio n. 409 del 1994, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, come, peraltro, da ultimo rettificate con le note telematiche del 28.04.2025 pagina 1 di 3 preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, dal Tribunale di con decreto in atti), è trascorso, alla data odierna, il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse delle figlie e , maggiorenni ma non autonome ed evidenziato che i patti di cui Per_1 Persona_2 in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, invero relative all'affido ed al rapporto dei coniugi, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, relative a prole che, in quanto maggiorenne, ben può determinarsi sul punto.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 31/10/1994 in Cava De' Tirreni, Sa, data 31/10/1994 in di cui all'atto di matrimonio n. 409 del 1994, parte II, Serie A, tra:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto,
prendendo atto delle condizioni come concordate ai punti n.ri a, primo periodo e d), tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 08.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3