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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5926 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24-4-2025, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Salaria n. 332, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe de Majo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Roma, Via Ovidio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Alberto Marchetti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellata -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15317/2018, emesso dal Tribunale di Roma in data 5 luglio 2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del sig.
della somma di Euro 7.460,34, oltre interessi e spese di procedura, Parte_1 per l'asserita mancata restituzione, da parte di costei, delle somme presenti, alla data del 30 giugno 2015, nella cassa della Società Cooperativa FLY in liquidazione (nel prosieguo, “Società”) come risultanti dal mastrino di cassa, relative al periodo in cui l'opponente aveva ricoperto la carica di Amministratore unico della società.; pertanto, la sig.ra concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, CP_1 la revoca del decreto ingiuntivo, con la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese processuali. 3
Costituitasi in giudizio, la società si limitava a resistere, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, il rigetto, con vittoria di spese processuali.
Respinta l'istanza volta alla concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, meramente documentale, con sentenza n.
2222/20 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava l'opposto decreto, condannando la società opposta a rifondere le spese processuali in favore dell'opponente.
Con atto di citazione notificato in data 6/11/2020, la società proponeva appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di appello, la società sosteneva che il Tribunale avesse malamente interpretato l'oggetto della domanda, “che riguardava la restituzione dell'ammontare della cassa della Società alla data del 28 giugno 2015, data in cui la Sig.ra CP_1
[era] cessata dalla carica di Amministratore unico”, limitandosi ad affermare che dalla documentazione prodotta dall'opposta non fossero evincibili elementi tali da far ritenere sussistenti i requisiti di liquidità, esigibilità e certezza del credito di cui all'art. 633 c.p.c..
Inoltre, con un secondo motivo di doglianza, l'appellante censurava l'impugnata decisione laddove il Tribunale non si era avveduto che i bilanci di esercizio e la nota integrativa prodotti costituivano una prova privilegiata del credito, in quanto idonei a chiarire, al pari del mastrino di cassa, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, sicché risultava dimostrato che, alla data del 28/6/2015, “la cassa della
Società evidenziava un segno positivo di Euro 7.460,34, che l'Amministratore unico 4
avrebbe dovuto mettere a disposizione della Società”; inoltre la società faceva altresì presente che nel corso del giudizio di primo grado aveva anche articolato delle apposite prove testimoniali volte a provare tali circostanze, le quali, però, non erano state ammesse.
Infine, con un ultimo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erroneo richiamo, da parte del Tribunale, dell'art. 2393 c.c., in quanto nel caso di specie non era stato lamentato l'indebito utilizzo, da parte dell'Amministratore unico, di somme di denaro, ma solo la mancata restituzione del fondo cassa.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione originariamente proposta dalla sig.ra con CP_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra “in primis”, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342
c.p.c., nuova formulazione;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 19/2/2021, la Corte rinviava la causa all'udienza del 12/11/2021, per valutare la tempestività dell'appello e, in subordine, per la decisione della causa nel merito.
Dopo alcuni rinvii disposti d'ufficio, in data 23/4/2025, l'appellante, pur non essendo stato autorizzato dalla Corte, depositava in telematico note con cui svolgeva alcune considerazioni giuridiche sulla tempestività dello spiegato gravame.
All'udienza del 24/4/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione (nel corso della quale l'appellante ha richiamato le argomentazioni difensive formulate nelle note depositate in data 23/4/2025), la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione 5
Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità delle note depositate dall'appellante in telematico in data 23/5/2025, in quanto mai autorizzate dalla Corte.
L'appello è inammissibile.
Dall'esame degli atti di causa risulta che l'impugnata sentenza, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., venne pubblicata in data 27/1/2020 e che la stessa –come ammesso dallo stesso sig. non venne mai notificata, sicché il termine Parte_1 semestrale per la sua impugnazione –cui andava aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini ed il periodo di sospensione straordinaria (dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020) connesso all'emergenza scaturita dalla diffusione del “coronavirus” (vedi artt. 83 D.L. n. 18/20 e 36, comma 1, D.L. n. 23/20) - andava a scadere il 30/10/2020.
Riguardo alla data di pubblicazione della sentenza, si osserva che la data del 3/2/2020, riportata accanto all'indicazione del relativo numero di repertorio, indica soltanto la data in cui detto provvedimento venne inviato all'Agenzia delle Entrate, mentre la sua pubblicazione avvenne mediante la sua lettura in udienza, come riportato nel verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso.
Pertanto, essendo stata la notifica dell'atto di citazione effettuata in modalità telematica in data 6/11/2020, e quindi ben oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, il gravame risulta palesemente tardivo.
Trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, perché correlata alla tutela di interessi di carattere generale, l'inammissibilità dell'impugnazione –derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza- risulta insanabile (in tal senso, vedi
Cass. SS.UU. n. 6983/2005, 1650/1980, 2203/1996, 4502/1996 e 11570/1999).
Da quanto premesso deriva che l'appello non può che essere dichiarato inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, sono liquidate nel minimo, come da dispositivo, facendo applicazione dei valori stabiliti per lo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. 6
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2222/20 del Tribunale di Roma;
Controparte_1 condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 24/4/2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Staglianò