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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Milano, il 21 dicembre 1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Donato Giulio Ferringo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: slovacca
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Marco Carbonaro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Arese (MI), il 20/09/2005, trascritto nei registri dello stato civile Atto N. 17 parte 2 serie C - anno 2005 separati con sentenza n. 7535 del 2024 del 24.07.2024, pubblicata in data 01.08.2024 e passata in giudicato i in data 01.08.2024 stante la rinuncia delle parti all'appello.
con le seguenti figlie maggiorenni non autonome:
- nata a [...] il [...], c.f. , cittadina italiana;
Per_1 CodiceFiscale_3 - , nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana. Per_2 CodiceFiscale_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) ASSEGNARE la casa familiare di Arese, via dei Platani 90, di proprietà esclusiva del signor con tutti gli arredi alla signora presso cui vivono le figlie, Parte_1 Parte_2 Per_2
e maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, con applicazione dei principi di Per_1 diritto comune con riferimento alle spese ordinarie e straordinarie. Il diritto di assegnazione verrà meno al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie, ovvero se le stesse sebbene non autonome lasceranno entrambe l'abitazione familiare, ovvero se la signora non vi abiterà Parte_2 stabilmente o inizierà una convivenza more uxorio o contrarrà un nuovo matrimonio;
4) OBBLIGO a carico del signor di contribuire al mantenimento delle figlie Parte_1
e , mediante versamento alla signora , entro il 20 di ogni Per_1 Per_2 Parte_2 mese dell'importo mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia, fino al raggiungimento della piena indipendenza economica delle stesse), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui integralmente richiamate. Le parti concordano circa il fatto che, se una delle figlie lascerà per motivi di studio l'abitazione familiare il padre provvederà a versare direttamente alla stessa il contributo indiretto al mantenimento nonché le spese straordinarie;
5) Assegno unico al 50% tra le parti come per legge;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Arese (MI), il 20/09/2005 tra
[...]
e Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARESE (MI) perché provveda alle annotazioni (Atto N. 17 - parte 2- serie C - anno 2005) e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto
(N. 494 – P.
2 - S C, ANNO 2005-R1).
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Milano, il 21 dicembre 1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Donato Giulio Ferringo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: slovacca
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Marco Carbonaro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Arese (MI), il 20/09/2005, trascritto nei registri dello stato civile Atto N. 17 parte 2 serie C - anno 2005 separati con sentenza n. 7535 del 2024 del 24.07.2024, pubblicata in data 01.08.2024 e passata in giudicato i in data 01.08.2024 stante la rinuncia delle parti all'appello.
con le seguenti figlie maggiorenni non autonome:
- nata a [...] il [...], c.f. , cittadina italiana;
Per_1 CodiceFiscale_3 - , nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana. Per_2 CodiceFiscale_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) ASSEGNARE la casa familiare di Arese, via dei Platani 90, di proprietà esclusiva del signor con tutti gli arredi alla signora presso cui vivono le figlie, Parte_1 Parte_2 Per_2
e maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, con applicazione dei principi di Per_1 diritto comune con riferimento alle spese ordinarie e straordinarie. Il diritto di assegnazione verrà meno al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie, ovvero se le stesse sebbene non autonome lasceranno entrambe l'abitazione familiare, ovvero se la signora non vi abiterà Parte_2 stabilmente o inizierà una convivenza more uxorio o contrarrà un nuovo matrimonio;
4) OBBLIGO a carico del signor di contribuire al mantenimento delle figlie Parte_1
e , mediante versamento alla signora , entro il 20 di ogni Per_1 Per_2 Parte_2 mese dell'importo mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia, fino al raggiungimento della piena indipendenza economica delle stesse), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui integralmente richiamate. Le parti concordano circa il fatto che, se una delle figlie lascerà per motivi di studio l'abitazione familiare il padre provvederà a versare direttamente alla stessa il contributo indiretto al mantenimento nonché le spese straordinarie;
5) Assegno unico al 50% tra le parti come per legge;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Arese (MI), il 20/09/2005 tra
[...]
e Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARESE (MI) perché provveda alle annotazioni (Atto N. 17 - parte 2- serie C - anno 2005) e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto
(N. 494 – P.
2 - S C, ANNO 2005-R1).
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG