Articolo 38 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 37Articolo 39
Versione
15 maggio 1971
Art. 38.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1971, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971