Sentenza 12 novembre 2021
Massime • 1
Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà.
Commentario • 1
- 1. esigenze cautelari e custodiaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2021, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2021 |
Testo completo
ACR 00484- 22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente - Sent. n. sez. 1482/2021 -CC 12/11/2021 - Relatore VINCENZO PEZZELLA R.G.N. 28668/2021 ALESSANDRO RANALDI MARIAROSARIA NO DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ANCONA nel procedimento a carico di: OU AR HA DE nato il [...] avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. OU AR HA DE veniva indagato: a) per il delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625, comma primo n. 2) c.p. posto che a scopo di trarne ingiusto profitto, previa forzatura di una finestra, si introduceva all'interno del Bar denominato "Il Baretto" della società SUNRISE SNC di Marchetti e C.. sito in Fano (PU) in Via Del Moletto snc ove si impossessava, sottraendola dalla cassa, della somma di euro 450. Con l'aggravante del fatto commesso mediante violenza sulle cose. In Fano, il 16 maggio 2021 tra le ore 03:27 e le ore 03:43 Con la recidiva specifica ex art. 101 c.p. quanto ai delitti azionati in ragione di indebito lucro, reiterata, infraquinquennale e dopo aver scon- tato condanna per precedente delitto ex art. 99 comma primo, secondo nn.. 1), 2), 3) e terzo c.p. per questo ed i capi che seguono. Suscettibile di espulsione ex art. 235 c.p. e/o ex art. 15 del Divo 286198 per questo ed i capi che seguono b) per il delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625 comma primo nn. 2) e 7) e comma ultimo cod. pen. posto che a scopo di trarne ingiusto profitto, previa effrazione della porta a vetri affacciata sulla pubblica via, si introduceva all'interno dell'attività commerciale denominata "OKEY KEBAB", sita in Fano (PU) in viale XII settembre 32 ove si impossessava, sottraendola dalla cassa, della somma di euro 170 Con l'aggravante della violenza sulle cose e su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede. In Fano, il 19 maggio 2021 tra le ore 02:15 e le ore 02:19 c) per il delitto previsto e punito dall'art. 648 cod. pen. posto che a scopo di ingiusto profitto acquistava e comunque riceveva da ignoto una biciletta modello "mountain bike" di colore nero e blu con stampato sulla canna in lettere maiu- - scole la marca "BESURE" provento del delitto di furto aggravato commesso il 29/0512021 ai danni di IE OL. Accertato in Fano Via Pisacane nei pressi del civico 118, il 31 maggio 2021 alle ore 20:30 circa d) per il delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625 comma primo nn. 2) e 7) e comma ultimo cod. pen. posto che a scopo di trarne ingiusto profitto, previa forzatura della serranda di ingresso affacciata sulla pubblica via, si introduceva all'interno del Bar tabacchi "SBM" sito a Fano in Piazza Andrea Costa n. 26 ove si impossessava del fondo cassa pari a circa 80190 euro, circa 200 euro di gratta e vinci e due stecche di sigarette. Con l'aggravante della violenza sulle cose e su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede. In Fano, il 6 giugno 2021 tra le ore 03:19 e le ore 03:22. 2. Il Gip presso il Tribunale di Pesaro, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di reato in merito ai capi sopra rubricati, in data 28/6/2021, rigettava la richiesta di misura cautelare avanzata dal locale Procuratore della Repubblica e argomen- 2 tando che l'imputato era reo confesso in merito alla imputazioni sub capo c) non- ché detenuto per altra causa in ragione di diverso titolo custodiale di cui non è ragionevole ipotizzare una "imminente perdita di efficacia, revoca, annullamento o sostituzione". Il Procuratore della Repubblica proponeva appello ex art. 310 cod. proc. pen. richiamando l'orientamento di Codesta Suprema Corte, che ha più volte san- cito il principio di autonomia dei titoli custodiali affermando che "lo stato di deten- zione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (nella specie in virtù di una condanna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia) non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in par- ticolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta crimi- nosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condi- zioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà" (cfr. Sez. 1, n. 3762 del 4/10/2019, dep. 2020, Rv. 278498; conf. Sez. 5, n. 12094 del 20/1/2021, Rv. 280813 nonché N. 149 del 2006 Rv. 232631, N. 28750 del 2017 Rv. 1270535, N. 20207 del 2004 Rv. 229164, N. 26231 del 2013 Rv. 256808). Il Tribunale del Riesame di Pesaro con ordinanza del 23/7/2021 rigettava il proposto appello.
3. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, de- ducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il PM ricorrente lamenta che la decisione impugnata, pur affermando di condividere il principio sopra richiamato, affermava che:
1. i fatti per cui si procede sono tutti avvenuti in un arco temporale limitato e sono espressione della mede- sima attitudine a delinquere di un soggetto senza fissa dimora, irregolare sul ter- ritorio nazionale, che per procurarsi da vivere commette delitti contro il patrimo- nio;
2. nell'altro procedimento per cui è detenuto in custodia cautelare in carcere egli ha reso confessione anche giustificando le azioni delittuose in ragione delle sue precarie condizioni di vita;
3. nell'altro procedimento gli elementi indiziari sono gravissimi e concordanti. Il Tribunale di Ancona concludeva quindi che è da escludersi che la misura cautelare irrogata nell'altro procedimento possa essere revocata o attenuata, con- siderata la personalità dell'imputato, disvelata dai precedetti penali e modalità dei fatti nonché dall'assenza di idoneo domicilio. La decisione ci si duole- sarebbe affetta da motivazione palesemente il- logica e contradditoria. Infatti, l'ordinanza impugnata parrebbe non considerare 3 che ogni titolo custodiale è autonomo e che non è consentito al tribunale pronun- ciarsi sulle sorti future inerenti altra misura cautelare sottoposta al sua vaglio solo in via incidentale. Viene richiamata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di rapporti tra diversi titoli detentivi (Sez. 1, n. 3762 del 4/10/2019 dep. 2020, Rv. 278498; (Sez. 1, n. 719 del 6/12/1995, Sasso, Rv. 201119; Sez. 6, n. 1453 del 19/4/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308), evidenziando l'impraticabilità una valu- tazione prognostica, da parte del giudice, riferita ad altri titoli, in specie se afferenti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi). Peraltro, sostiene il PM ricorrente, proprio l'intervenuta confessione nell'al- tro procedimento a dispetto di quanto argomentato dal Tribunale - potrebbe in- - durre giudice per esso competente ad attenuare la misura in essere con altra misura non detentiva che non richiede la disponibilità di un domicilio idoneo ex art. 284 cod. proc. pen. Il Tribunale di Ancona afferma infine che la carenza di esigenze cautelari si giustifica in relazione alla unicità del contesto causale e temporale in cui si sono svolte le condotte, tutte peraltro già a conoscenza del P.M. nel momento in cui ha formulato la prima istanza di misura carceraria. Anche tali affermazioni vengono, tuttavia, censurate in ricorso, in quanto la commissione delle condotte in un breve arco temporale indice piuttosto della forte spinta alla recidiva del reo, motivata non da circoscritte ragioni contingenti, ma dal suo stato di senza fissa dimora, irregolare e privo di fonti di reddito (tanto più che tali condizioni sono ancora attuali come scrive la stessa ordinanza impu- gnata). Infine, quanto alla conoscenza del PM dei fatti oggetto del presente pro- cedimento, anche a voler tutto concedere, la circostanza dedotta dal Tribunale sarebbe del tutto irrilevante in punto di esigenze cautelari ex art. 274 lett. cod. proc. pen. potendo al più venire in considerazione in sede di computo dei termini di durata dell'invocata misura cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.
4. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G. presso que- sta Corte, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del PM. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e pertanto il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Ancona Sezione Riesame- per - nuovo esame. 4 2. Va premesso che non è in discussione la gravità indiziaria, ma il dato che il Gip prima ed il Tribunale del Riesame poi abbiano ritenuto insussistenti le esigenze cautelari. Ebbene, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Quanto alle esigenze cautelari ed alla loro attualità, l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che qui interessa, essendo la misura stata confermata in - relazione a tale esigenza - come novellato dalla legge n. 47/2015 stabilisce, dun- que, che le misure cautelari personali possono essere disposte con riferimento al - pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (eve- nienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando il pericolo medesimo pre- senta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti pe- nali;
con l'ulteriore precisazione - ancora introdotta dalla I. n. 47 del 2015 - per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
3. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame risulta essersi verificato, in termini di insufficienza e contraddittorietà, un vizio motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Per il tribunale del Riesame come si legge a pag. 2 della scarna motiva- zione dell'ordinanza impugnata- "se è vero che il preesistente stato di detenzione per altra causa non preclude l'apprezzamento di esigenze cautelari in relazione a un fatto diverso, è, altrettanto vero, che spetta al giudice che procede di accertare in concreto, pena altrimenti il difetto di motivazione del relativo provvedimento, se la misura cautelare sia comunque idonea a svolgere effetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli che il titolo di detenzione già di per sé produce". Tuttavia "nel caso concreto, proprio alla luce di quanto evidenziato dal G.i.p. e dal difensore dell'in- dagato, è da escludersi che la misura richiesta possa svolgere effetti diversi e 105 ulteriori rispetto alla cautela già in essere, considerato che i fatti per cui si procede separatamente sono stati commessi in un arco temporale molto limitato e sono espressione della medesima attitudine a delinquere di un soggetto senza fissa di- mora, irregolare sul territorio dello Stato e che non sa procurarsi altrimenti da vivere, se non commettendo reati contro il patrimonio, peraltro con modalità indi- cative di scarsa professionalità e carenza di mezzi idonei". La premessa, pare evidente, assume la connotazione di una motivazione di stile. Il giudice del gravame cautelare premette di condividere la costante giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui (cfr. in motivazione Sez. 1, n. 3762 del 4/10/2019 dep. 2020, Rv. 278498) "qualunque titolo detentivo (caute- lare o definitivo) può andare incontro a estinzione a causa dell'incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e valutazione implica, ordinariamente, la com- petenza di organi differenti, ciascuno dei quali può influire, come è ovvio, unica- mente nell'ambito del procedimento devoluto alla sua sfera decisionale, potendo un determinato titolo restrittivo essere caducato per cause non sottoposte al con- trollo del giudice investito dell'altro titolo (Sez. 1, n. 719 del 6/12/1995, Sasso, Rv. 201119; Sez. 6, n. 1453 del 19/4/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308), derivandone una diversità di perimetro cognitivo, oltre che di competenze, che rende imprati- cabile una valutazione prognostica, da parte di quel giudice, riferita ad altri titoli, in specie se afferenti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi)". Poi, però, contraddittoriamente, individua negli effetti della cautela già in essere uno degli elementi ostativi alla sussistenza delle esigenze cautelari in que- sto procedimento. Inoltre, vengono indicati, come fondatamente rileva il PM ricorrente, a so- stegno dell'insussistenza delle esigenze cautelari del caso specifico, degli elementi, quali la commissione dei fatti "in un arco temporale limitato", ritenuti "espressione di attitudine a delinquere di un soggetto senza fissa dimora, irregolare nel territo- rio dello Stato e che non sa procurarsi altrimenti da vivere, se non commettendo reati contro il patrimonio, peraltro con modalità indicative di scarsa professionalità e carenza di mezzi idonei" che depongono tutti univocamente per la prognosi di recidivanza di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. L'affermazione, poi, che "nell'altro procedimento l'indagato ha confessato tutti i fatti a lui addebitati, giustificandosi in relazione alle proprie precarie condi- zioni di vita e che gli altri elementi indiziari a carico dell'indagato sono gravissimi e concordanti" per cui "è quindi, da escludersi che la misura possa essere revocata o attenuata, considerati anche la personalità dell'imputato, come disvclata dai pre- cedenti penali e dalle modalità dei fatti, e l'assenza di idoneo domicilio" mostra 6 come il pur affermato proposito di mantenere distinti i fatti dei due diversi proce- dimenti non sia stato, in concreto attuato. In ultimo, fondatamente lamenta il PM ricorrente che la conoscenza da parte degli organi inquirenti del fatti oggetto del presente procedimento allor- quando è stata chiesta ed ottenuta la misura per l'altro, tutta da dimostrare, è circostanza che so palesa del tutto irrilevante in punto di esigenze cautelari ex art. 274 lett. cod. proc. pen. potendo al più venire in considerazione in sede di com- puto dei termini di durata dell'invocata misura cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. Il giudice del rinvio, pertanto, è chiamato a rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari tenendo conto dell'impraticabilità una valutazione prognostica riferita ad altri titoli, in specie se afferenti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi). Dovrà, in altri termini, attenersi al principio di diritto in materia di rap- porti tra diversi titoli detentivi -già affermato da questa Corte di legittimità e che va qui ribadito- secondo cui lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabi- lità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento peni- tenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla pos- sibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (così Sez. 1, n. 3762 del 4/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; conf. Sez. 5, n. 28750 del 10/4/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 6, n. 26231 del 15/3/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 1, n. 48881 del 2/10/2013, Barranca, Rv. 258066 Sez. 4, n. 149 del 15/11/2005, dep. 2006, Bossio, Rv. 232631; Sez. 1, n. 719 del 6/12/1995, Sasso, Rv. 201119; Sez. 6, n. 1453 del 19/4/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308). Del resto, anche l'orientamento apparentemente difforme -e che il Collegio non condivide- aveva un ambito più ristretto, in quanto affermava che solo lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena (e quindi non anche la custodia cautelare) potesse essere considerato idoneo a elidere la valutazione di pericolo- sità ex art. 274 cod. proc. pen., ma solo se fosse da escludere, anche in astratto, la possibilità che venissero applicate misure alternative (così Sez. 4, n. 5633 del 13/11/2013, dep. 2014, Torti, Rv. 258176 che ha aggiunto che, in caso contrario, si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza;
conf. Sez. 5, n. 9530 del 8/3/2006, Piccolo, Rv. 233905; Sez. 5, n. 4975 del 10/11/1997, dep.1998, Piscioneri, Rv. 209560). E ha anche precisato che è onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, 7 per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle con- dizioni per accedere alle predette misure (Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, Kamal Ahmid, Rv. 265070).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di An- cona, Sezione Riesame. Così deciso un Roma il 12 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente FrancescoMariaCiampi Vincenzo Pezzella DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, .12 GEN. 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 8