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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. AR Giuseppa Di AR Presidente
2) dott. Michele De AR Consigliere
3) dott. AT CO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 882 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dall'Avvocato DI Parte_1
TE NT TR
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. CERNIGLIARO DELIA CP_1
- Appellato - All'udienza del 09/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. Fatto e Diritto Con sentenza n. 254/2023, depositata il 28/02/2023, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di G.L., rigettava il ricorso depositato il 2.04.2019 con cui
, premettendo di aver lavorato nel 2016 come bracciante Parte_1 agricolo alle dipendenze della società “Società Agricola Susafa” srl, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento notificatole dall' l'08.02.2018, con CP_1 cui l'Ente previdenziale aveva rigettato la domanda di disoccupazione agricola n°2017733909482, relativa all'anno 2016, dalla stessa presentata il 03.02.2017, nonché della comunicazione di indebito notificatole il 16.02.2018, con cui l' CP_2 le aveva richiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola cat. DSAGR n°1, corrisposta nel periodo intercorrente dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016, per l'importo di euro 2.572,75, ritenuta non spettante a causa della mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dall'avvenuta cancellazione degli stessi;
riteneva il Tribunale dirimente, ai
1 fini della decisione, l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970, sollevata dall' CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma;
sostiene non poter operare, nel caso di specie, la decadenza rilevata dal primo giudice, avendo l' originariamente emesso un CP_1 provvedimento favorevole, di accoglimento della domanda amministrativa presentata il 3.02.2017, poi revocato a seguito di riesame dell'istanza, intervenuto in data 26.10.2018; insiste, dunque, nell'accoglimento della domanda spiegata in primo grado. L' costituitosi in giudizio, ha dichiarato di aver riesaminato la domanda CP_1 di disoccupazione agricola dell'appellante in virtù di quanto accertato, in caso analogo, da questa Corte con la sentenza n. 388/2023, con cui è stato dichiarato illegittimo il disconoscimento dei rapporti di lavoro effettuato dall' con CP_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016021921/DDL del 16.06.2017, coinvolgente anche la posizione dell'odierna appellata;
ha, dunque, documentato, di aver provveduto ad annullare la posizione debitoria già notificata alla . Parte_1
All'udienza del 09/10/2025, il difensore dell'appellante ha aderito alla richiesta dell' di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, CP_1 chiedendo tuttavia la condanna dell'appellato alle spese. Indi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
***** In conformità alla richiesta concordemente avanzata dalle parti, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell'abbandono da parte dell' della pretesa recuperatoria dell'indennità di CP_1 disoccupazione già corrisposta alla per l'anno 2016, giusto Parte_1 provvedimento del 2.09.2025, in atti. Come è noto “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015, n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023). Tenuto conto di quanto detto è evidente che una pronunzia “nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni motivo di (e di interesse alla) prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata
2 dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione in appello di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato;
e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. 3/03/2006, n. 4714). Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere riformata, con effetti caducatori sulla statuizione in essa contenuta, con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tenuto conto della circostanza che il riconoscimento, da parte dell' della fondatezza delle altrui pretese è intervenuto soltanto nel CP_1 corso del presente grado di appello, in virtù di una sentenza peraltro intervenuta il 30.06.2023, in data anteriore al deposito del ricorso in appello, le spese processuali devono seguire il principio della c.d. soccombenza virtuale e vanno, pertanto, poste a carico dell' appellato. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 254/2023 resa il 28.02.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che CP_1 liquida per compensi in € 1.278,00 per il giudizio di primo grado ed in € 962,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA.
Palermo, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT CO AR G. Di AR
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