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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/07/2024, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1515/2023 R.G., promossa da
nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Paola Pizzighello, C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Portale Controparte_1
giusta procura in atti;
- resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 479 bis 49 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio in data 29.05.2015 Parte_1
con presso il comune di IE de LA (CUBA) - trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del Comune di Torrenova (ME) Anno 2017, Parte II, Serie C, N.
3 - che dal matrimonio non erano nati figli che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni era venuta meno la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del rapporto di coniugio, ha chiesto – sulla base dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. – la separazione giudiziale e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
, costituitosi in giudizio, non si è opposta alla domanda della ricorrente. Controparte_1
All'udienza del 27.6.2024 il Giudice delegato, preso atto dell'intervenuto accordo raggiunto dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa trasmissione degli atti al P.M..
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti con l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione hanno confermato la volontà di non voler proseguire la convivenza matrimoniale, peraltro, le parti vivono da tempo già separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio con la conseguenza che può essere emessa la sentenza di separazione alle condizioni concordate nella scrittura del 29.5.2024, depositata il 17.6.2024, in quanto le suddette condizioni non si pongono in contrasto con le norme imperative.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, sentiti i procuratori, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1515/2023 R.G. così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura del 29.5.2024, depositata in data 17.6.2024;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 13.7.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1515/2023 R.G., promossa da
nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Paola Pizzighello, C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Portale Controparte_1
giusta procura in atti;
- resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 479 bis 49 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio in data 29.05.2015 Parte_1
con presso il comune di IE de LA (CUBA) - trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del Comune di Torrenova (ME) Anno 2017, Parte II, Serie C, N.
3 - che dal matrimonio non erano nati figli che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni era venuta meno la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del rapporto di coniugio, ha chiesto – sulla base dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. – la separazione giudiziale e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
, costituitosi in giudizio, non si è opposta alla domanda della ricorrente. Controparte_1
All'udienza del 27.6.2024 il Giudice delegato, preso atto dell'intervenuto accordo raggiunto dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa trasmissione degli atti al P.M..
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti con l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione hanno confermato la volontà di non voler proseguire la convivenza matrimoniale, peraltro, le parti vivono da tempo già separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio con la conseguenza che può essere emessa la sentenza di separazione alle condizioni concordate nella scrittura del 29.5.2024, depositata il 17.6.2024, in quanto le suddette condizioni non si pongono in contrasto con le norme imperative.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, sentiti i procuratori, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1515/2023 R.G. così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura del 29.5.2024, depositata in data 17.6.2024;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 13.7.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi