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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente estensore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
dott. Marco Pesoli - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 842/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Bogoni, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
Ricorrente
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avv. Carlo Canal, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI
1 Per parte ricorrente e parte resistente: “dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: disporsi che la figlia sia affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la residenza della madre, sita in Borgata Volto n. 122 A5, Rosolina;
disporsi che la casa coniugale sita in Rosolina Borgata Volto n. 122 A5 sia assegnata alla madre della minore;
disporsi che, salvi migliori accordi tra i genitori, il signor Parte_2
possa vedere e tenere con sé la figlia, con i seguenti orari: Nei fine settimana: un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato alle ore 15,00 alla domenica alle ore 21,00; Durante la settimana: un pomeriggio alla settimana da concordarsi, in difetto di accordo sarà nel giorno di mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 21,00 Natale: starà con il padre o il 25 o il 26 dicembre dalle ore 9.00 alle Per_1
ore 22.00 oltre ad ulteriori 5 giorni anche non consecutivi comprendenti ad anni alterni il
Capodanno o l'Epifania. Pasqua e lunedì dell'Angelo: nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà due giorni con il padre, comprendenti ad anni alterni Pasqua e lunedì dell'Angelo e viceversa. Durante il periodo estivo starà con il padre due settimane non Per_1
consecutive da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Il signor verserà Parte_2
entro il giorno 23 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Per_1 di €. 200,00, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, che avranno il seguente regime: A) Spese mediche da rimborsare se documentate e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. B) Spese mediche da rimborsare se documentate, ma che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. C) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che non richiedono un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico, e) mensa;
D) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria. E)
Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e
2 relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby sitter;
e) viaggi e vacanze senza i genitori,
f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre della minore;
la detrazione straordinaria ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%, quota di riparto delle spese stesse, e così pure la detrazione per la figlia a carico. Il padre procederà a trasferire altrove la propria residenza entro il termine di 30 giorni;
Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 24-5-2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dal coniuge con cui ella Parte_2
aveva contratto matrimonio il 25-6-2011 a Chioggia (VE), trascritto al n. 36, Parte II, Serie A, anno
2011, e dalla cui unione era nata in data [...] la figlia . Per_1
La ricorrente ha avanzato altresì istanza per l'adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., chiedendo di disporre l'obbligo del padre di corrispondere l'assegno mensile di 300 euro in favore della figlia;
mentre in via principale ha chiesto che fosse stabilito l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé, nonché l'assegnazione della casa coniugale, con onere a carico del di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Pt_2
versamento della somma di 300 euro mensili, oltre al pagamento della quota di metà delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 4-6-2024 il giudice delegato ha rigettato l'istanza di adozione dei provvedimenti indifferibili e ha fissato l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. alla data del 9-10-2024.
Costituitosi con comparsa di risposta depositata il 3-9-2024, il sig. ha aderito alla domanda Pt_2 di separazione avanzata dalla ricorrente, all'affidamento condiviso della figlia minore, alla collocazione prevalente della stessa presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
quanto alle avverse pretese economiche, ha chiesto che fosse posto a suo carico il versamento dell'importo mensile di 150,00 euro a titolo di contributo al mantenimento di , Per_1
oltre a metà delle spese, atteso che egli era gravato interamente dal rimborso delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
All'udienza di comparizione personale, le parti hanno indicato di aver raggiunto un accordo, sicché, il giudice relatore, sulle conclusioni precisate dalle stesse in forma congiunta, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., avendovi le parti espressamente rinunciato.
3 Ritiene questo Collegio che la domanda di pronunciare la separazione personale dei coniugi, sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo da tempo venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la loro separazione personale ex art. 151 co.1 c.c.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi sotto il profilo economico, ritenute conformi alla legge e all'interesse morale e materiale della figlia , minore di età. Per_1
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
decidendo nella causa n. 842/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_2
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio contratto a Chioggia (VE) il 25-6-2011, con atto trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 36, Parte II, Serie A, anno 2011;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 22.10.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente estensore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
dott. Marco Pesoli - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 842/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Bogoni, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
Ricorrente
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avv. Carlo Canal, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI
1 Per parte ricorrente e parte resistente: “dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: disporsi che la figlia sia affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la residenza della madre, sita in Borgata Volto n. 122 A5, Rosolina;
disporsi che la casa coniugale sita in Rosolina Borgata Volto n. 122 A5 sia assegnata alla madre della minore;
disporsi che, salvi migliori accordi tra i genitori, il signor Parte_2
possa vedere e tenere con sé la figlia, con i seguenti orari: Nei fine settimana: un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato alle ore 15,00 alla domenica alle ore 21,00; Durante la settimana: un pomeriggio alla settimana da concordarsi, in difetto di accordo sarà nel giorno di mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 21,00 Natale: starà con il padre o il 25 o il 26 dicembre dalle ore 9.00 alle Per_1
ore 22.00 oltre ad ulteriori 5 giorni anche non consecutivi comprendenti ad anni alterni il
Capodanno o l'Epifania. Pasqua e lunedì dell'Angelo: nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà due giorni con il padre, comprendenti ad anni alterni Pasqua e lunedì dell'Angelo e viceversa. Durante il periodo estivo starà con il padre due settimane non Per_1
consecutive da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Il signor verserà Parte_2
entro il giorno 23 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Per_1 di €. 200,00, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, che avranno il seguente regime: A) Spese mediche da rimborsare se documentate e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. B) Spese mediche da rimborsare se documentate, ma che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. C) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che non richiedono un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico, e) mensa;
D) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria. E)
Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e
2 relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby sitter;
e) viaggi e vacanze senza i genitori,
f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre della minore;
la detrazione straordinaria ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%, quota di riparto delle spese stesse, e così pure la detrazione per la figlia a carico. Il padre procederà a trasferire altrove la propria residenza entro il termine di 30 giorni;
Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 24-5-2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dal coniuge con cui ella Parte_2
aveva contratto matrimonio il 25-6-2011 a Chioggia (VE), trascritto al n. 36, Parte II, Serie A, anno
2011, e dalla cui unione era nata in data [...] la figlia . Per_1
La ricorrente ha avanzato altresì istanza per l'adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., chiedendo di disporre l'obbligo del padre di corrispondere l'assegno mensile di 300 euro in favore della figlia;
mentre in via principale ha chiesto che fosse stabilito l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé, nonché l'assegnazione della casa coniugale, con onere a carico del di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Pt_2
versamento della somma di 300 euro mensili, oltre al pagamento della quota di metà delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 4-6-2024 il giudice delegato ha rigettato l'istanza di adozione dei provvedimenti indifferibili e ha fissato l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. alla data del 9-10-2024.
Costituitosi con comparsa di risposta depositata il 3-9-2024, il sig. ha aderito alla domanda Pt_2 di separazione avanzata dalla ricorrente, all'affidamento condiviso della figlia minore, alla collocazione prevalente della stessa presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
quanto alle avverse pretese economiche, ha chiesto che fosse posto a suo carico il versamento dell'importo mensile di 150,00 euro a titolo di contributo al mantenimento di , Per_1
oltre a metà delle spese, atteso che egli era gravato interamente dal rimborso delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
All'udienza di comparizione personale, le parti hanno indicato di aver raggiunto un accordo, sicché, il giudice relatore, sulle conclusioni precisate dalle stesse in forma congiunta, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., avendovi le parti espressamente rinunciato.
3 Ritiene questo Collegio che la domanda di pronunciare la separazione personale dei coniugi, sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo da tempo venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la loro separazione personale ex art. 151 co.1 c.c.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi sotto il profilo economico, ritenute conformi alla legge e all'interesse morale e materiale della figlia , minore di età. Per_1
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
decidendo nella causa n. 842/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_2
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio contratto a Chioggia (VE) il 25-6-2011, con atto trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 36, Parte II, Serie A, anno 2011;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 22.10.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
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