Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2014, n. 5637
CASS
Sentenza 12 marzo 2014

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Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e non venga dichiarato, né notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legittimato, desumendosi dall'art. 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Ne consegue che la mancata dichiarazione, nel corso del giudizio di primo grado, dell'estinzione di un ente pubblico non determina di per sé alcuna stabilizzazione della posizione giuridica e processuale della parte colpita dall'evento, né alcuna ultrattività in sede di gravame della procura a suo tempo conferita al difensore dal soggetto ormai estinto.

La soppressione delle USL non ne ha determinato l'estinzione della soggettività per i rapporti pregressi, in quanto la relativa legittimazione non viene trasferita alle neocostituite ASL, ma permane in capo alla gestione liquidatoria attuata dalla Regione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello nei confronti di una USL, parte del giudizio di primo grado, essendo riferibile a tale gestione liquidatoria, impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2014, n. 5637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5637
    Data del deposito : 12 marzo 2014

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