Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 2
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e non venga dichiarato, né notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legittimato, desumendosi dall'art. 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Ne consegue che la mancata dichiarazione, nel corso del giudizio di primo grado, dell'estinzione di un ente pubblico non determina di per sé alcuna stabilizzazione della posizione giuridica e processuale della parte colpita dall'evento, né alcuna ultrattività in sede di gravame della procura a suo tempo conferita al difensore dal soggetto ormai estinto.
La soppressione delle USL non ne ha determinato l'estinzione della soggettività per i rapporti pregressi, in quanto la relativa legittimazione non viene trasferita alle neocostituite ASL, ma permane in capo alla gestione liquidatoria attuata dalla Regione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello nei confronti di una USL, parte del giudizio di primo grado, essendo riferibile a tale gestione liquidatoria, impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2014, n. 5637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5637 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - rel. Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1225/2008 proposto da:
INAIL 01165400589, in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. VACCARELLA PAOLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato TARANTINO CRISTOFARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI ANDREA giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
USL/26 SIRACUSA, LIGURIA ASSIC SPA, DI AR AN [...];
- intimati -
e contro
ASSESS REG SANITÀ, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
- resistente -
avverso la sentenza n. 4/2007 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/01/2007 R.G.N. 374/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito l'Avvocato ANDREA ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 13 maggio '93, Di AR LE - infermiere presso l'ospedale Umberto I di AC - conveniva in giudizio la USL 26 di AC, chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti per infortunio sul lavoro. A seguito della costituzione in giudizio della USL 26, veniva autorizzata la chiamata in manleva della compagnia assicuratrice di quest'ultima, la Liguria Assicurazioni spa. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente l'INAIL che, sul presupposto di aver medio tempore erogato al Di AR le prestazioni assicurative di legge, chiedeva che la USL 26 AC venisse condannata alla rifusione di tale erogazione.
Con sentenza n. 223 del 20 marzo 2001, il tribunale di AC respingeva tanto la domanda principale del Di AR, quanto quella dipendente proposta dall'interveniente INAIL. Avverso tale sentenza venivano proposti due appelli, poi riuniti, da parte di INAIL e, in via incidentale, del Di AR. Nella costituzione della Liguria Assicurazioni spa e nella contumacia della USL 26 AC, interveniva in giudizio l'Assessorato Regionale alla Sanita' - Gestione Liquidatoria della USL 26 AC, in persona dell'Assessore pro tempore, il quale - premesso che a seguito della soppressione delle USL, la Regione era subentrata ex lege nei rapporti facenti capo agli enti soppressi - chiedeva il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, con conferma della sentenza del tribunale;
in subordine, chiedeva di essere tenuto indenne dalla Liguria Assicurazioni spa.
Con sentenza n. 4 del 4 gennaio 2007, la Corte di Appello di Catania dichiarava: - la nullità dell'appello proposto dall'INAIL nei confronti della USL 26 AC;
- l'inammissibilità dell'appello proposto dall'INAIL nei confronti della Liguria Assicurazioni spa e del Di AR;
- l'inammissibilità dell'appello incidentale da quest'ultimo proposto nei confronti della Liguria Assicurazioni spa e della ASL 8 (mai convenuta in giudizio). Confermava conseguentemente la sentenza del Tribunale, a spese compensate.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dall'INAIL sulla base di un unico ed articolato motivo. Si costituiva, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1, l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia in persona del direttore pro tempore;
veniva altresì depositata dall'Inail memoria ex art. 378 c.p.c.. In esito all'udienza 30 maggio 2013, questa corte emetteva ordinanza interlocutoria di integrazione del contraddittorio nei confronti della USL 26 AC in persona del commissario liquidatore, non risultando in quel momento depositato l'avviso di ricevimento attestante la ricezione del ricorso per cassazione inviatole a mezzo posta in data 29 dicembre 2007.
Espletato l'incombente, la causa veniva assegnata all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione di norme di diritto con riferimento al
D.Lgs. n. 502 del 1992, alla L.R. Sicilia 3 novembre 1993, n. 30, alla L. n. 724 del 1994, art. 6, e L. n. 549 del 1995, art. 2, nonché agli artt. 300 e 111 c.p.c., avendo la corte di appello di Catania erroneamente dichiarato la nullità dell'appello dell'Inail, in quanto asseritamente proposto nei confronti di un soggetto - la USL 26 AC - non più esistente, perché soppresso a seguito del D.Lgs. n. 502 del 1992, al quale avevano fatto seguito la L. n. 724 del 1994, e la L. n. 549 del 1995. Così ragionando, la corte di appello non aveva considerato che: - la soppressione delle USL aveva comportato, come ripetutamente affermato dalla SC, il subentro ex lege della Regione nei rapporti obbligatori riferibili alle medesime, attuato attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio fruenti della soggettività dell'ente soppresso, da ritenersi prolungata durante la fase liquidatoria e rappresentata dal commissario liquidatore;
- nella specie, correttamente l'appello era stato dunque proposto nei confronti della USL 26 AC (dovendosi tale proposizione intendersi riferita alla gestione stralcio di liquidazione), tanto che l'Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria della USL 26 AC si era regolarmente costituito in giudizio senza contestare alcunché in ordine alla legittimazione passiva della USL 26, ed anzi per assumere difese di merito;
- inoltre, l'appello non poteva che essere proposto nei confronti della USL 26 AC, dal momento che quest'ultima si era costituita nel giudizio di primo grado, ed il suo difensore non aveva mai dichiarato in tale giudizio l'avvenuta estinzione. A conclusione del motivo di ricorso per cassazione, viene formulato il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.p., qui applicabile ratione temporis: "premesso che per effetto della soppressione delle USL e della conseguente istituzione delle ASL si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum jus delle ASL alle preesistenti USL ed in mancanza della dichiarazione di soppressione della USL da parte del suo difensore del giudizio di primo grado, dica la SC se l'INAIL ha correttamente notificato l'atto di appello nei confronti della USL 26 AC nel frattempo soppressa, ma la cui soggettività permane durante tutta la fase liquidatoria".
1.2 Il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui fa discendere la legittimità della proposizione dell'appello nei confronti della USL 26 AC da una ragione puramente processuale, data dal fatto che la soppressione ex lege di quest'ultima non venne dichiarata dal difensore, ex art. 300 c.p.c., nel corso del primo grado di giudizio. Questa circostanza deve infatti reputarsi irrilevante ai fini di causa dal momento che, indipendentemente da tale dichiarazione, l'appello andava - in linea di principio - pur sempre proposto nei confronti della parte giusta, cioè di quella effettivamente dotata di legittimazione passiva all'impugnazione perché succeduta alla parte vittoriosa estinta. Deve farsi qui applicazione del principio (Cass. SSUU 18/06/2010 n. 14699) per cui: "L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente;
detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale), nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui all'art. 330 c.p.c., comma 1". In applicazione di tale principio si è
altresì specificato (Cass. 26/07/2013 n. 18128) che: "Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, anteriormente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c., e tanto non venga dichiarato, ne' notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legittimato, desumendosi dall'art. 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato ne' notificato" (in termini: Cass. 13.5.11 n. 10649; 29.8.11 n. 17692). È dunque errato sostenere, come fa la parte ricorrente, che l'appello andasse qui comunque notificato al procuratore costituito della USL 26 AC sol perché la soppressione di questa non era stata dichiarata, a fini interruttivi, nel giudizio di primo grado;
atteso che dal suddetto orientamento si evince come quest'ultima circostanza non determini di per sè alcuna stabilizzazione della posizione giuridica e processuale della parte colpita dall'evento, nè alcuna ultrattività in sede di gravame della procura a suo tempo conferita al difensore dal soggetto ormai estinto.
Va anzi qui aggiunto come tale conclusione - una volta affermata con riguardo alla morte (non dichiarata) della persona fisica ed alla conseguente legittimazione degli eredi - debba alla stessa maniera valere con riguardo all'estinzione di un ente pubblico;
anzi a fortiori, essendo in tal caso ancor più agevole per la parte impugnante accertare immediatamente ed esattamente tanto l'evento estintivo in sè quanto l'identità e la reperibilità dell'ente succeduto.
1.3 La censura dell'INAIL è invece fondata nella parte in cui confuta l'affermazione con la quale la corte territoriale ha ravvisato la nullità dell'appello (ed il conseguente passaggio in giudicato, in parte qua, della sentenza di primo grado) perché proposto nei confronti della USL 26 AC nonostante la sua pregressa soppressione ex lege e, pertanto, la radicale estinzione di ogni sua soggettività e legittimazione sostanziale e processuale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.
Sul punto, argomenta la Corte di Appello (pag. 7): "va altresì rilevato come a seguito del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, col quale è stata disposta la soppressione delle vecchie USL, seguita dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, e dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, sia intervenuta l'estinzione dell'appellata USL 26 AC,
non dichiarata dal procuratore costituito per tutta la durata del giudizio di primo grado. Da ciò consegue la nullità sia della notifica dell'atto di appello proposto dall'Inail in data 5 dicembre 2001 nei confronti della ormai estinta USL 26 AC, sia della notifica dell'atto di riassunzione in data 15 marzo 2002, effettuata sempre nei confronti di un soggetto ormai estinto. Tale nullità non risulta sanata. È vero infatti che, pur in assenza di qualunque iniziativa degli appellanti, con la comparsa depositata in data 5 novembre 2002 sia spontaneamente intervenuto in giudizio il successore della disciolta USL rappresentato dall'Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria della USL 26 AC. Tuttavia osserva la corte come alla data di detto intervento spontaneo (5 novembre 2002) la sentenza impugnata fosse già divenuta definitiva. (...). Osserva peraltro la corte come le parti costituite non hanno ritenuto di avvalersi dello spontaneo intervento in giudizio dell'Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria della USL 26 AC e non hanno ritenuto di formulare alcuna domanda nei confronti di tale soggetto. In particolare, l'Inail ha insistito fino alla precisazione delle conclusioni nelle domande proposte nei confronti dell'ormai estinta USL 26 AC (...)".
Diversamente da quanto così opinato, va qui osservato come l'estinzione ex lege della USL non abbia determinato l'estinzione di ogni sua soggettività e legittimazione nella definizione dei rapporti pregressi, permanendo queste ultime in capo alla gestione liquidatoria.
Si è affermato che: "a norma della L. n. 724 del 1994, art. 6, (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle costituite AUSL, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione;
ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla AUSL subentrante, bensì alla USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare" (Cass. n. 7529 del 12/04/2005; in termini: Cass. n. 1532 del 26.1.10; n. 7802 del 31.3.10). In materia si è poi più di recente addivenuti alla pronuncia di cui in SSUU n.10135 del 20/06/2012, secondo cui: "dopo gli arresti della Corte Costituzionale (sent. 89/2000; 82/1998; 430/1997; 416/1995) e le numerose decisioni di queste Sezioni Unite (sent. 23022 e 14336/2005; 4641/2002; 1437/2000; 102/1999; 12712/1998; 1989/1997) che hanno ricostruito il riordinamento legislativo operato nella materia sanitaria dal D.Lgs. n. 502 del 1992, attraverso la soppressione delle USL, e l'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione (...), la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta, anzitutto, alle stesse Regioni;
e spetta altresì all'organo di rappresentanza della gestione stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria: a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, il quale risponde soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione, scopo della riforma, delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori".
Le SSUU hanno dunque ritenuto che "la legittimazione sostanziale (e processuale) concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetti comunque alle Regioni;
nonché in alternativa (anche) alle gestioni stralcio - che prolungano la soggettività degli enti soppressi durante la fase liquidatoria - almeno fino a quando le stesse non siano definitivamente e formalmente chiuse con apposito provvedimento. Non senza ribadire quanto già evidenziato nella decisione 4647/2002, che tale ultima legittimazione risponde soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori;
sicché anche sotto questo profilo non ne è predicabile il carattere esclusivo".
In tale contesto - non inficiato dalla legislazione regionale, avendo le stesse SSUU affermato come anche quest'ultima debba essere interpretata, in senso costituzionalmente orientato e secondo i medesimi criteri ricostruttivi applicati alla disciplina nazionale, nel senso della perdurante legittimazione liquidatoria delle soppresse USL in concorso con quella delle Regioni - deve in definitiva affermarsi che: a. la soppressione della USL 26 AC non ne ha determinato l'estinzione della soggettività per i rapporti pregressi, la quale (non viene trasferita alla neocostituita ASL, ma) permane in capo alla gestione liquidatoria attuata dalla Regione;
b) nel caso di specie, la proposizione dell'appello nei confronti della USL 26 AC appare dunque corretta in quanto riferibile, secondo i suddetti parametri interpretativi, proprio alla gestione liquidatoria;
e ciò ha impedito di per sè, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A tali considerazioni va poi aggiunto che nel caso di specie il giudizio di appello - validamente instaurato, come detto, nei confronti della USL 26 AC con modalità tali da impedire il passaggio in giudicato della sentenza appellata - aveva registrato l'intervento dell'Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria della USL 26 AC, in quanto succeduto alla originaria USL 26 AC soppressa in forza di un fenomeno successorio che - per le già esposte considerazioni - deve qualificarsi a titolo particolare e non universale, con conseguente applicabilità dell'art. 111 c.p.c.. Ed è proprio sulla base di tale corretto presupposto che la gestione liquidatoria così costituitasi in giudizio ritenne di non eccepire alcunché in ordine alla rituale radicazione, nei confronti della USL 26 AC, dell'appello; di cui si limitò a chiedere il rigetto per ragioni di merito. Ne segue l'accoglimento del ricorso nei termini suddetti, con conseguente cassazione della sentenza di appello e rinvio, anche per le spese, alla corte di appello di Catania in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Catania in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2014