CASS
Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2024, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5495 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 11/01/2024 32857/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. BA DR ricorre, quale legale rappresentante della società «Sicilittica S.r.l.», per l'annullamento dell'ordinanza del 27/06/2023 del Tribunale di Agrigento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 08/06/2023 del Gip del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile demaniale dato in concessione alla società sull'assunto che la relativa autorizzazione era scaduta all'epoca del sopralluogo effettuato dalla Guardia costiera (06/06/2023). 1.1.Con unico motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal contrasto della motivazione stessa con la documentazione indicata nell'istanza di riesame (la comunicazione della Regione Sicilia attestante la proroga della concessione fino al 31/12/2023) che contrastava con la nota dell'Autorità Sistema Portuale che affermava il contrario. Il Tribunale, afferma, non ha speso una sola parola per dirimere il contrasto tra i due documenti in questione tanto più che, aggiunge, la richiesta di informazioni della ASP rivolta alla Guardia Costiera di Lícata riguardava altra concessione, la n. 52/2003, sempre intestata alla medesima società ma relativa ad altra area e ad altro fabbricato. Solo nell'ultima parte del documento si faceva riferimento alla concessione n. 309/03 ma è un dato di fatto che il contrasto documentale è rimasto irrisolto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.11 sequestro preventivo è stato decretato nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico del legale rappresentante della società ricorrente per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav.; 3.2.si ipotizza che la società «Sicilittica S.r.l.» abbia protratto l'occupazione dell'area demaniale data in concessione oltre la scadenza del termine;
3.3.il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza indiziaria del reato facendo riferimento al sopralluogo del 08/06/2023 della Guardia costiera, che attestava la perdurante occupazione dell'area demaniale oltre il termine concesso, e alla nota del 24/05/2023 a firma del dirigente dell'Autorità Sistema Portuale da cui risultava che la concessione n. 309/2003 non era stata prorogata;
3.4.il ricorrente lamenta che da altro documento, sempre della Regione Sicilia, la concessione risulta prorogata al 31/12/2033. 4.Tanto premesso, è necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.1.Come ripetutamente affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.5 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e dì diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 2 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 3.6.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 3.7.In tal caso, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 3.8.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione essendo chiara l'intenzione del ricorrente di dedurre il vizio di motivazione e di sindacare, al riguardo, il governo logico degli elementi di fatto in base ai quali è stata ritenuta la sussistenza indiziarla del fumus commissi delieti. 3 3.9.11 Tribunale del riesame ha espressamente valutato e preso in considerazione il documento prodotto dal ricorrente (la ricevuta telematica della istanza di estensione della validità della concessione demaniale marittima) giudicandolo irrilevante (e certamente subvalente) alla luce della chiara nota dell'ASP del 24/05/2023. Il sindacato della Corte di cassazione si ferma qui, non essendo consentito in questa sede contestare la logica che presiede a tale valutazione, rientrando tale scrutinio nel perimetro dei vizi di motivazione non deducibili in sede cautelare reale, non potendo la Corte di legittimità sciogliere il contrasto tra due prove di (apparente) segno contrario. 3.10.Peraltro, l'istanza in questione (prodotta dalla ricorrente anche in questa sede e che risulta stampata il 26/08/2020) dà espressamente conto del fatto che l'estensione della proroga della concessione demaniale marittima al 31/12/2033 era subordinata alle verifiche che sarebbero state fatte dall'amministrazione. Sicché il ricorrente si sottrae all'onere dì spiegare la natura decisiva del documento asseritamente negletto. 4.Ví è, peraltro, un'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso. 4.1.La società ricorrente, in quanto dotata di personalità giuridica, è persona comunque diversa da quella sottoposta alle indagini che la rappresenta, sicché essa può stare in giudizio esclusivamente con il ministero di un difensore munito di procura speciale (art. 100, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzarí, Rv. 273505; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, RA Garzon, Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287). 4.2.Costituisce declinazione pratica di tale principio l'insegnamento costante dì questa Corte secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722 - 01; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, RA Garzon, Rv. 246692). 4.3.Come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010, RA Garzon), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.; mentre 4 l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez. Il, 21 novembre 2006, Tanda;
Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga;
Id., 18 giugno 2008, Lombardi;
Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956). Invece, il terzo interessato, quale è l'odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistíci, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore». 4.4.Nel caso di specie, il difensore sottoscrittore dell'odierno ricorso non è munito di procura speciale e non lo era nemmeno in sede di riesame. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/01/2024.
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5495 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 11/01/2024 32857/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. BA DR ricorre, quale legale rappresentante della società «Sicilittica S.r.l.», per l'annullamento dell'ordinanza del 27/06/2023 del Tribunale di Agrigento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 08/06/2023 del Gip del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile demaniale dato in concessione alla società sull'assunto che la relativa autorizzazione era scaduta all'epoca del sopralluogo effettuato dalla Guardia costiera (06/06/2023). 1.1.Con unico motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal contrasto della motivazione stessa con la documentazione indicata nell'istanza di riesame (la comunicazione della Regione Sicilia attestante la proroga della concessione fino al 31/12/2023) che contrastava con la nota dell'Autorità Sistema Portuale che affermava il contrario. Il Tribunale, afferma, non ha speso una sola parola per dirimere il contrasto tra i due documenti in questione tanto più che, aggiunge, la richiesta di informazioni della ASP rivolta alla Guardia Costiera di Lícata riguardava altra concessione, la n. 52/2003, sempre intestata alla medesima società ma relativa ad altra area e ad altro fabbricato. Solo nell'ultima parte del documento si faceva riferimento alla concessione n. 309/03 ma è un dato di fatto che il contrasto documentale è rimasto irrisolto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.11 sequestro preventivo è stato decretato nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico del legale rappresentante della società ricorrente per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav.; 3.2.si ipotizza che la società «Sicilittica S.r.l.» abbia protratto l'occupazione dell'area demaniale data in concessione oltre la scadenza del termine;
3.3.il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza indiziaria del reato facendo riferimento al sopralluogo del 08/06/2023 della Guardia costiera, che attestava la perdurante occupazione dell'area demaniale oltre il termine concesso, e alla nota del 24/05/2023 a firma del dirigente dell'Autorità Sistema Portuale da cui risultava che la concessione n. 309/2003 non era stata prorogata;
3.4.il ricorrente lamenta che da altro documento, sempre della Regione Sicilia, la concessione risulta prorogata al 31/12/2033. 4.Tanto premesso, è necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.1.Come ripetutamente affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.5 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e dì diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 2 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 3.6.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 3.7.In tal caso, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 3.8.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione essendo chiara l'intenzione del ricorrente di dedurre il vizio di motivazione e di sindacare, al riguardo, il governo logico degli elementi di fatto in base ai quali è stata ritenuta la sussistenza indiziarla del fumus commissi delieti. 3 3.9.11 Tribunale del riesame ha espressamente valutato e preso in considerazione il documento prodotto dal ricorrente (la ricevuta telematica della istanza di estensione della validità della concessione demaniale marittima) giudicandolo irrilevante (e certamente subvalente) alla luce della chiara nota dell'ASP del 24/05/2023. Il sindacato della Corte di cassazione si ferma qui, non essendo consentito in questa sede contestare la logica che presiede a tale valutazione, rientrando tale scrutinio nel perimetro dei vizi di motivazione non deducibili in sede cautelare reale, non potendo la Corte di legittimità sciogliere il contrasto tra due prove di (apparente) segno contrario. 3.10.Peraltro, l'istanza in questione (prodotta dalla ricorrente anche in questa sede e che risulta stampata il 26/08/2020) dà espressamente conto del fatto che l'estensione della proroga della concessione demaniale marittima al 31/12/2033 era subordinata alle verifiche che sarebbero state fatte dall'amministrazione. Sicché il ricorrente si sottrae all'onere dì spiegare la natura decisiva del documento asseritamente negletto. 4.Ví è, peraltro, un'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso. 4.1.La società ricorrente, in quanto dotata di personalità giuridica, è persona comunque diversa da quella sottoposta alle indagini che la rappresenta, sicché essa può stare in giudizio esclusivamente con il ministero di un difensore munito di procura speciale (art. 100, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzarí, Rv. 273505; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, RA Garzon, Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287). 4.2.Costituisce declinazione pratica di tale principio l'insegnamento costante dì questa Corte secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722 - 01; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, RA Garzon, Rv. 246692). 4.3.Come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010, RA Garzon), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.; mentre 4 l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez. Il, 21 novembre 2006, Tanda;
Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga;
Id., 18 giugno 2008, Lombardi;
Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956). Invece, il terzo interessato, quale è l'odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistíci, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore». 4.4.Nel caso di specie, il difensore sottoscrittore dell'odierno ricorso non è munito di procura speciale e non lo era nemmeno in sede di riesame. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/01/2024.