Art. 12. (Consiglio regionale o provinciale dell'ordine) 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221 .
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amminisitrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; ((7)) g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 , ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amminisitrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; ((7)) g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 , ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".