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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Caterina Molfino - Presidente rel. est. -
dott. Paolo Celentano - Consigliere-
dott. Caterina Di Martino - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2225 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2024 da trattarsi in camera di consiglio avente ad oggetto reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 19/2024 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della
[...] pubblicata il 9 aprile 2024 Controparte_1
TRA
(P.Iva ) con sede in Gragnano, alla via Madonna delle Controparte_1 P.IVA_1
Grazie, n. 187, in persona del legale rappresentante (C.F. ) rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Vincenzo Grimaldi (C.F. ) C.F._2
- ricorrente –
E
7D in persona della Controparte_2 Controparte_3 curatrice dott.ssa CP_4
-intimato non costituito -
NONCHE'
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d'APPELLO di NAPOLI
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 aprile 2023 la presso il Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di voler dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
1 Esponeva che nel corso del procedimento penale n. 2838/22 modello 21 R.G.N.R. era emersa l'insolvenza della suddetta società, desumibile dalla irreperibilità dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali ove si svolgeva l'attività nonché dallo stato di indebitamento conclamato della società, emerso dall'insieme delle denunce presentate da numerosi clienti per l'omessa fruizione di 'pacchetti di viaggio' pagati in tutto o in parte a fronte di servizi non resi, il tutto per un ammontare di €
370.000,00 circa. Depositava copia del fascicolo relativo al suindicato procedimento penale.
Fissata l'udienza del 30 maggio 2023 davanti al G.D., si costituiva la con memoria CP_1 del 29 maggio 2023 chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, poiché la società era un'impresa minore, come emergeva dai dati acquisiti in sede penale. Depositava relazione redatta dall'amministratrice in carica con la quale contestava anche lo stato di insolvenza;
in data 30.10.2023 depositava i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito del ricorso del PM ( bilanci anni 2020-2021-
2022). Allegava, quanto all'attivo patrimoniale al 31.12.2019, che esso era di € 97.756,00, comunque inferiore di oltre due terzi alla soglia di legge e aggiungeva che, a causa dell'emergenza pandemica, la società era cessata ilo 4.6.2022 .
Sull'ammontare annuo dei ricavi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale evidenziava che nei periodi di imposta 2020 e 2021 si era registrato un volume d'affari, per l'anno 2020 di € 186.515,00, per l'anno 2021 € 6.820,00, per l'anno
2022 ( primo semestre 2022) vi era stata una evidente contrazione dei ricavi.
Quanto ai debiti certi verso gli enti, allegava che essi ammontavano ad € 42.138,80 come emergeva dall' estratto , la maggior parte dei quali maturata nel periodo pandemico, responsabile anche CP_5 della crisi di liquidità e dei debiti verso le banche.
Contestava la sussistenza della propria debitoria pari ad € 370.000,00 nei confronti delle parti offese nel procedimento penale 2838/2022 R.G.N.R. ritenendo tale importo indimostrato, in quanto non c'era prova di quanto i querelanti avevano versato per i viaggi effettivamente non fruiti ed allegava di non essere in grado di produrre gli originali delle documentazioni contrattuali di vendita dei Cont pacchetti di viaggio perché oggetto di sequestro da parte della presso la sede legale ed operativa della società.
Con la sentenza n. 19/2024 depositata il 9 aprile 2024 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
In particolare, il Tribunale riteneva la sussistenza di elementi sufficienti all'accoglimento della domanda, quali, per quel che qui rileva:
1) la presenza dei presupposti di fallibilità ex art. 49 comma 5 CCII stante la sussistenza di un debito superiore ad € 370.000,00;
2) riconosceva la qualifica di imprenditore commerciale privato della società, in quanto tale assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
2 3) riconosceva l'esistenza dei requisiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2 co. 1 lett. d) del
CCII in capo alla 7 escludendo che essa potesse essere ritenuta un'impresa Parte_2 minore.
In particolare, il Tribunale osservava che:
la società interessata, pur essendosi costituita in giudizio, non aveva offerto prova della tesi da essa sostenuta, cioè che essa fosse da considerare un'impresa minore;
che i bilanci rilevanti – relativi agli anni 2020 – 2021 – 2022 prodotti in corso di istruttoria Co prefallimentare - non erano state depositati al ritenendo tale carenza di per sé idonea a togliere fondamento alla tesi del valore probatorio di tali bilanci nei termini allegati dalla resistente;
che l'ultimo bilancio regolarmente depositato alla Camera di Commercio CCIAA di Napoli era quello relativo al 2019, peraltro depositato pressoché contestualmente ai bilanci del 2017 e del 2018;
nel corso dell'istruttoria erano emersi plurimi elementi sintomatici della non veridicità dei dati nei bilanci suddetti, tenuto conto del contenuto della documentazione trasmessa dalla Agenzia delle
Entrate da cui risultava che, mentre nei tre bilanci prodotti dalla resistente veniva indicato un debito tributario pari, rispettivamente ad euro 15.950,19 (bilancio 2020), ad euro 17.920,50 (bilancio 2021)
e ad euro 17.920,50 (bilancio 2022), nel prospetto redatto dall'Agenzia delle Entrate, invece, per i
(soli) periodi d'imposta 2019 e 2020 il debito tributario calcolato risultava maggiore e pari complessivamente ad euro 40.738,43;
riteneva che l'incongruenza contabile evidenziata fosse sintomatica di scarsa attendibilità e di poca chiarezza delle informazioni fornite dal debitore;
rilevava che anche i debiti INPS non corrispondevano alle annotazione in bilancio. Essi erano indicati dalla società resistente in euro 17.656,99 nel bilancio 2022 mentre l'INPS li aveva appostati per euro 23.527.23 al 15 dicembre 2023 .
Inoltre, quanto all'attivo appostato nei bilanci prodotti, rilevava che dell'esistenza e consistenza di tali crediti - nonché di essersi attivata per recuperarli - la resistente non aveva offerto alcuna prova, stante la mancata produzione delle scritture contabili.
In definitiva, riteneva i bilanci non attendibili e, quindi, non provata l'insussistenza dei requisiti di fallibilità previsti dalla legge.
Quanto allo stato di insolvenza, riteneva sussistenti plurimi elementi per ritenere che il debitore versasse in tale stato, potendosi esso desumere non soltanto dal mancato pagamento delle somme cui si faceva riferimento nel ricorso del PM ma anche da una serie di ulteriori circostanze, tutte sintomatiche dello stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni. Dalla lettura del ricorso proposto e della documentazione ad esso allegata,
3 emergeva, infatti, che nei confronti del rappresentante legale della società pendeva un procedimento penale instaurato a seguito di un'indagine eseguita dalla Guardia di Finanza sulla scorta di denunce- querele sporte nei suoi confronti da circa 380 persone offese, le quali dichiaravano di aver versato alla società, complessivamente, la somma di 370.000,00 euro per viaggi ed altri servizi dei quali non avevano usufruito a causa della improvvisa chiusura dell'attività e della irreperibilità della rappresentante legale, la quale aveva anche pubblicato un annuncio sulla pagina Parte_3 facebook della società nel quale dichiarava che l'agenzia non era in grado di adempiere agli impegni contrattuali assunti, né di restituire il danaro incassato.
Con ricorso depositato l'8 maggio 2024 e notificato, a cura della Cancelleria di questa Corte il successivo 10 maggio 2024, agli aventi diritto, la ha proposto reclamo ex art. 51 del CP_1
d.lgs. n. 14/2019 rassegnando le seguenti conclusioni: « Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere il proposto reclamo per le motivazioni tutte su esposte, con ogni effetto e conseguenza di legge in ordine alla revoca della liquidazione giudiziale. In via istruttoria, ove ritenuto rilevante dal Collegio adito, si chiede di nominare CTU per accertare e verificare, in forza di quanto esposto ai numeri 5 – 8 della narrativa in diritto nel presente ricorso, la rispondenza dei dati contabili esposti all'effettiva debitoria della società ricorrente».
A sostegno del reclamo ha lamentato l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, stante l'assenza del requisito soggettivo - essendo essa una impresa minore - nonché
l'assenza dello stato di insolvenza.
Con memoria del 19 luglio 2024 si è costituita la Procura generale presso la Corte d'Appello di
Napoli chiedendo il rigetto dell'impugnazione, stante la correttezza della decisione sottoposta a reclamo con riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge.
Non si è costituita la Liquidazione giudiziale della società CP_8
All' udienza camerale del 4 febbraio 2025 la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della della società Controparte_2 [...]
stante la sua mancata costituzione. CP_1
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Per la reclamante la sentenza sarebbe errata e ingiusta in quanto il Tribunale Controparte_1 non avrebbe valutato correttamente ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. la documentazione prodotta. Ed infatti, a suo parere, i bilanci relativi al periodo rilevante, pur non depositati presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese, avrebbero rivelato, se correttamente esaminati, la dimensione di impresa minore della società.
4 In particolare, con riferimento all'ammontare dei debiti, la documentazione trasmessa dall' e CP_5 dall'INPS non sarebbe significativa a fronte di evidente discrasie cronologiche. Ed infatti i debiti appostati nel bilancio al 31.12.2022 non potevano essere conformi a quelli relativi al 15.12.2023 nonché ad una informativa interna dell' del 12.02.2024 che ha quantificato il debito tributario CP_5 in € 40.738,43, essendo in queste valutazioni ricomprese poste non ancora notificate alla società alla data del 31.12.2022 . In altre parole, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la consistenza del debito al 15/12/2023 (ed a maggior ragione al 12.02.2024) non avrebbe potuto essere quella registrata alla data del 31.12.2022, atteso che tutte le cartelle esattoriali notificate successivamente al 31.12.2022 non rientravano nel calcolo in bilancio, in cui, comunque, non potevano essere inserite maggiorazioni per sanzioni ed interessi. Infatti, dall'estratto prodotto dalla società risultava CP_5 che le ultime sei cartelle di pagamento dell'estratto ruolo erano state notificate successivamente alla data di chiusura del Bilancio;
di conseguenza l'importo delle stesse avrebbe dovuto essere sottratto dal debito totale.
Per quanto concerne infine i crediti assunti in bilancio dalla società reclamante, ha precisato che del totale crediti (€ 166.173,00 al 31/12/2022) € 158.612,00 riguardavano “Fatture da emettere” corrispondenti alla contropartita di prestazioni per le quali i clienti avevano pagato solo acconti ed il cui saldo sarebbe avvenuto solo in epoca successiva. Non ha contestato lo stato di insolvenza.
A parere della Corte le censure della reclamante sono del tutto infondate, posto che la decisione del
Tribunale non presenta vizi logici e non risulta adottata in difformità dagli elementi probatori raccolti, correttamente interpretati.
Ed infatti, correttamente il giudice di primo grado ha preso atto delle lacune probatorie in cui è incorsa la società – non colmate in questa sede - essendo essa tenuta a provare l'insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma primo, lett. d) del Codice, come ritenuto dai giudici di legittimità con orientamento costante ( cfr. Cass. Ord. 26 febbraio 2020, n. 12681, conforme a
Cass. n. 24548/2016).
Inoltre, tenuto conto dell'incontestata omissione del deposito dei bilanci al Registro delle Imprese, il Tribunale ha giustamente ritenuto – in armonia con la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della precedente normativa, estensibile al Codice della Crisi, per chiara omogeneità ( v. conf. a Cass.
13746/2017 ) - che tale omissione imponesse di effettuare un adeguato esame critico del contenuto dei bilanci non cristallizzati attraverso la procedura del deposito.
Ed infatti, è noto che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, sicchè, se è stato omesso l'adempimento del deposito, il giudice è tenuto a non tenere conto dei bilanci prodotti in giudizio, dando adeguata motivazione della loro inattendibilità la cui sussistenza deve essere corroborata da altre emergenze documentali.
5 In ordine alla questione dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 comma 2 lett. d) deve ribadirsi che l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese prima della liquidazione giudiziale è stato quello relativo all'esercizio 2019. A tanto deve aggiungersi che i bilanci degli anni 2017 e 2018 risultano depositati pressoché contestualmente a quello del 2019 ( il 21.12.2020 quello del 2019 ed il 17.12.2020 gli altri due); non può negarsi che la modalità non è rivelatrice di una condotta contabile corretta, dal momento che, per espressa ammissione della reclamante, fino al sopraggiungere del lockdown da pandemia (marzo del 2020) la società aveva operato regolarmente e con buoni risultati ma ciononostante aveva omesso di depositare i bilanci.
Nel corso dell'istruttoria prefallimentare la ha prodotto in giudizio i bilanci relativi CP_1 agli esercizi 2020 – 2021 – 2022 privi dei rispettivi verbali di approvazione in assemblea e privi di deposito presso il Registro delle Imprese.
Ebbene, come ritenuto anche da Tribunale, i predetti bilanci devono ritenersi inattendibili, giacché la reclamante è una S.r.l., ed era tenuta, pertanto, al deposito dei bilanci presso il registro delle imprese con le modalità ed i tempi di cui all'art. 2478 bis c.c.. Ciò non escludeva, come spiegato, che i dati risultanti dai bilanci in questione potessero essere ritenuti ugualmente attendibili, ma ciò se essi fossero stati accompagnati da altri documenti quali, ad esempio, le scritture contabili e sempre che la mancanza dei bilanci regolarmente approvati non riguardava un periodo particolarmente lungo, così da rendere sostanzialmente vano ogni tentativo di riscontro dei dati in essi riportati.
Nel caso di specie la totale inattendibilità dei dati forniti dalla reclamante è palesata dalle seguenti considerazioni, tra cui anche quelle fatte dal Tribunale:
- la reclamante non ha prodotto le scritture contabili né altri documenti idonei a dimostrare la correttezza dei dati riportati nei bilanci;
- il periodo per il quale non sono stati depositati i bilanci è di tre anni ( su sei di operatività complessiva) e, pertanto, sarebbe comunque impossibile provvedere ad una ricostruzione contabile della situazione economica della società anche sulla base delle scritture contabili, se queste fossero state prodotte. Ed in effetti, in mancanza delle pubblicazione dei bilanci - che di fatto rappresentano il riassunto periodico dei dati in esse riportati - per un lungo periodo di tempo, anche le scritture contabili divengono, infatti, scarsamente attendibili, essendo sostanzialmente sottratte ad ogni controllo e suscettibili di redazione o quanto meno di aggiustamenti ex post;
- non vi è dubbio che nel periodo in cui non sono stati depositati i bilanci la società è stata attiva come si evince dalle indagini della P.G. effettuate nell'ambito del procedimento penale 2838/2022
R.G.N.R. pendente dinanzi alla Procura di Torre Annunziata, che riportano la società operativa fino a tutto il maggio 2022;
6 - nei bilanci sono riportati i debiti verso i lavoratori e verso l'INPS che non corrispondono del tutto al contenuto delle informative acquisite d'ufficio ex art. 42 comma 1 CCII;
né possono condividersi le doglianze relative alla mancata corrispondenza cronologica tra i dati riportati per debiti tributari ed il contenuto del bilancio al 31.12.2022 in relazione a debiti successivamente accertati, giacché in tal caso, anche anteriormente alla notifica delle ulteriori cartelle, sarebbe stato necessario quanto meno costituire un fondo per rischi ed oneri da appostare in bilancio per far fronte ai debiti in maturazione;
- con riferimento ai crediti appostati in attivo, le annotazioni risultano lacunose in quanto – se pur si volessero intendere riferibili a “fatture da emettere” - non recano specifiche informative in relazione all'entità degli acconti cui corrispondevano i saldi da ricevere e, quindi, da fatturare nel nuovo esercizio;
- nessuna documentazione è stata offerta a sostegno della suddetta appostazione né, come osservato dal Tribunale, l'esistenza dei saldi attivi per crediti è stato reso ricostruibile attraverso documenti comprovanti attività connesse al recupero dei crediti stessi.
Per tutto quanto esposto, deve ritenersi che la reclamante non abbia adempiuto all'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare di non essere fallibile ai sensi dell'art. 121 CCII.
Il reclamo va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Nulla va disposto quanto alle spese di lite relative al presente giudizio, non essendosi costituita la liquidazione giudiziale.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, secondo la previsione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Torre Annunziata n.19/2024 del 9 aprile
2024:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. nulla per le spese;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
7 il Presidente estensore
Caterina Molfino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Caterina Molfino - Presidente rel. est. -
dott. Paolo Celentano - Consigliere-
dott. Caterina Di Martino - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2225 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2024 da trattarsi in camera di consiglio avente ad oggetto reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 19/2024 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della
[...] pubblicata il 9 aprile 2024 Controparte_1
TRA
(P.Iva ) con sede in Gragnano, alla via Madonna delle Controparte_1 P.IVA_1
Grazie, n. 187, in persona del legale rappresentante (C.F. ) rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Vincenzo Grimaldi (C.F. ) C.F._2
- ricorrente –
E
7D in persona della Controparte_2 Controparte_3 curatrice dott.ssa CP_4
-intimato non costituito -
NONCHE'
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d'APPELLO di NAPOLI
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 aprile 2023 la presso il Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di voler dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
1 Esponeva che nel corso del procedimento penale n. 2838/22 modello 21 R.G.N.R. era emersa l'insolvenza della suddetta società, desumibile dalla irreperibilità dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali ove si svolgeva l'attività nonché dallo stato di indebitamento conclamato della società, emerso dall'insieme delle denunce presentate da numerosi clienti per l'omessa fruizione di 'pacchetti di viaggio' pagati in tutto o in parte a fronte di servizi non resi, il tutto per un ammontare di €
370.000,00 circa. Depositava copia del fascicolo relativo al suindicato procedimento penale.
Fissata l'udienza del 30 maggio 2023 davanti al G.D., si costituiva la con memoria CP_1 del 29 maggio 2023 chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, poiché la società era un'impresa minore, come emergeva dai dati acquisiti in sede penale. Depositava relazione redatta dall'amministratrice in carica con la quale contestava anche lo stato di insolvenza;
in data 30.10.2023 depositava i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito del ricorso del PM ( bilanci anni 2020-2021-
2022). Allegava, quanto all'attivo patrimoniale al 31.12.2019, che esso era di € 97.756,00, comunque inferiore di oltre due terzi alla soglia di legge e aggiungeva che, a causa dell'emergenza pandemica, la società era cessata ilo 4.6.2022 .
Sull'ammontare annuo dei ricavi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale evidenziava che nei periodi di imposta 2020 e 2021 si era registrato un volume d'affari, per l'anno 2020 di € 186.515,00, per l'anno 2021 € 6.820,00, per l'anno
2022 ( primo semestre 2022) vi era stata una evidente contrazione dei ricavi.
Quanto ai debiti certi verso gli enti, allegava che essi ammontavano ad € 42.138,80 come emergeva dall' estratto , la maggior parte dei quali maturata nel periodo pandemico, responsabile anche CP_5 della crisi di liquidità e dei debiti verso le banche.
Contestava la sussistenza della propria debitoria pari ad € 370.000,00 nei confronti delle parti offese nel procedimento penale 2838/2022 R.G.N.R. ritenendo tale importo indimostrato, in quanto non c'era prova di quanto i querelanti avevano versato per i viaggi effettivamente non fruiti ed allegava di non essere in grado di produrre gli originali delle documentazioni contrattuali di vendita dei Cont pacchetti di viaggio perché oggetto di sequestro da parte della presso la sede legale ed operativa della società.
Con la sentenza n. 19/2024 depositata il 9 aprile 2024 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
In particolare, il Tribunale riteneva la sussistenza di elementi sufficienti all'accoglimento della domanda, quali, per quel che qui rileva:
1) la presenza dei presupposti di fallibilità ex art. 49 comma 5 CCII stante la sussistenza di un debito superiore ad € 370.000,00;
2) riconosceva la qualifica di imprenditore commerciale privato della società, in quanto tale assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
2 3) riconosceva l'esistenza dei requisiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2 co. 1 lett. d) del
CCII in capo alla 7 escludendo che essa potesse essere ritenuta un'impresa Parte_2 minore.
In particolare, il Tribunale osservava che:
la società interessata, pur essendosi costituita in giudizio, non aveva offerto prova della tesi da essa sostenuta, cioè che essa fosse da considerare un'impresa minore;
che i bilanci rilevanti – relativi agli anni 2020 – 2021 – 2022 prodotti in corso di istruttoria Co prefallimentare - non erano state depositati al ritenendo tale carenza di per sé idonea a togliere fondamento alla tesi del valore probatorio di tali bilanci nei termini allegati dalla resistente;
che l'ultimo bilancio regolarmente depositato alla Camera di Commercio CCIAA di Napoli era quello relativo al 2019, peraltro depositato pressoché contestualmente ai bilanci del 2017 e del 2018;
nel corso dell'istruttoria erano emersi plurimi elementi sintomatici della non veridicità dei dati nei bilanci suddetti, tenuto conto del contenuto della documentazione trasmessa dalla Agenzia delle
Entrate da cui risultava che, mentre nei tre bilanci prodotti dalla resistente veniva indicato un debito tributario pari, rispettivamente ad euro 15.950,19 (bilancio 2020), ad euro 17.920,50 (bilancio 2021)
e ad euro 17.920,50 (bilancio 2022), nel prospetto redatto dall'Agenzia delle Entrate, invece, per i
(soli) periodi d'imposta 2019 e 2020 il debito tributario calcolato risultava maggiore e pari complessivamente ad euro 40.738,43;
riteneva che l'incongruenza contabile evidenziata fosse sintomatica di scarsa attendibilità e di poca chiarezza delle informazioni fornite dal debitore;
rilevava che anche i debiti INPS non corrispondevano alle annotazione in bilancio. Essi erano indicati dalla società resistente in euro 17.656,99 nel bilancio 2022 mentre l'INPS li aveva appostati per euro 23.527.23 al 15 dicembre 2023 .
Inoltre, quanto all'attivo appostato nei bilanci prodotti, rilevava che dell'esistenza e consistenza di tali crediti - nonché di essersi attivata per recuperarli - la resistente non aveva offerto alcuna prova, stante la mancata produzione delle scritture contabili.
In definitiva, riteneva i bilanci non attendibili e, quindi, non provata l'insussistenza dei requisiti di fallibilità previsti dalla legge.
Quanto allo stato di insolvenza, riteneva sussistenti plurimi elementi per ritenere che il debitore versasse in tale stato, potendosi esso desumere non soltanto dal mancato pagamento delle somme cui si faceva riferimento nel ricorso del PM ma anche da una serie di ulteriori circostanze, tutte sintomatiche dello stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni. Dalla lettura del ricorso proposto e della documentazione ad esso allegata,
3 emergeva, infatti, che nei confronti del rappresentante legale della società pendeva un procedimento penale instaurato a seguito di un'indagine eseguita dalla Guardia di Finanza sulla scorta di denunce- querele sporte nei suoi confronti da circa 380 persone offese, le quali dichiaravano di aver versato alla società, complessivamente, la somma di 370.000,00 euro per viaggi ed altri servizi dei quali non avevano usufruito a causa della improvvisa chiusura dell'attività e della irreperibilità della rappresentante legale, la quale aveva anche pubblicato un annuncio sulla pagina Parte_3 facebook della società nel quale dichiarava che l'agenzia non era in grado di adempiere agli impegni contrattuali assunti, né di restituire il danaro incassato.
Con ricorso depositato l'8 maggio 2024 e notificato, a cura della Cancelleria di questa Corte il successivo 10 maggio 2024, agli aventi diritto, la ha proposto reclamo ex art. 51 del CP_1
d.lgs. n. 14/2019 rassegnando le seguenti conclusioni: « Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere il proposto reclamo per le motivazioni tutte su esposte, con ogni effetto e conseguenza di legge in ordine alla revoca della liquidazione giudiziale. In via istruttoria, ove ritenuto rilevante dal Collegio adito, si chiede di nominare CTU per accertare e verificare, in forza di quanto esposto ai numeri 5 – 8 della narrativa in diritto nel presente ricorso, la rispondenza dei dati contabili esposti all'effettiva debitoria della società ricorrente».
A sostegno del reclamo ha lamentato l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, stante l'assenza del requisito soggettivo - essendo essa una impresa minore - nonché
l'assenza dello stato di insolvenza.
Con memoria del 19 luglio 2024 si è costituita la Procura generale presso la Corte d'Appello di
Napoli chiedendo il rigetto dell'impugnazione, stante la correttezza della decisione sottoposta a reclamo con riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge.
Non si è costituita la Liquidazione giudiziale della società CP_8
All' udienza camerale del 4 febbraio 2025 la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della della società Controparte_2 [...]
stante la sua mancata costituzione. CP_1
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Per la reclamante la sentenza sarebbe errata e ingiusta in quanto il Tribunale Controparte_1 non avrebbe valutato correttamente ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. la documentazione prodotta. Ed infatti, a suo parere, i bilanci relativi al periodo rilevante, pur non depositati presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese, avrebbero rivelato, se correttamente esaminati, la dimensione di impresa minore della società.
4 In particolare, con riferimento all'ammontare dei debiti, la documentazione trasmessa dall' e CP_5 dall'INPS non sarebbe significativa a fronte di evidente discrasie cronologiche. Ed infatti i debiti appostati nel bilancio al 31.12.2022 non potevano essere conformi a quelli relativi al 15.12.2023 nonché ad una informativa interna dell' del 12.02.2024 che ha quantificato il debito tributario CP_5 in € 40.738,43, essendo in queste valutazioni ricomprese poste non ancora notificate alla società alla data del 31.12.2022 . In altre parole, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la consistenza del debito al 15/12/2023 (ed a maggior ragione al 12.02.2024) non avrebbe potuto essere quella registrata alla data del 31.12.2022, atteso che tutte le cartelle esattoriali notificate successivamente al 31.12.2022 non rientravano nel calcolo in bilancio, in cui, comunque, non potevano essere inserite maggiorazioni per sanzioni ed interessi. Infatti, dall'estratto prodotto dalla società risultava CP_5 che le ultime sei cartelle di pagamento dell'estratto ruolo erano state notificate successivamente alla data di chiusura del Bilancio;
di conseguenza l'importo delle stesse avrebbe dovuto essere sottratto dal debito totale.
Per quanto concerne infine i crediti assunti in bilancio dalla società reclamante, ha precisato che del totale crediti (€ 166.173,00 al 31/12/2022) € 158.612,00 riguardavano “Fatture da emettere” corrispondenti alla contropartita di prestazioni per le quali i clienti avevano pagato solo acconti ed il cui saldo sarebbe avvenuto solo in epoca successiva. Non ha contestato lo stato di insolvenza.
A parere della Corte le censure della reclamante sono del tutto infondate, posto che la decisione del
Tribunale non presenta vizi logici e non risulta adottata in difformità dagli elementi probatori raccolti, correttamente interpretati.
Ed infatti, correttamente il giudice di primo grado ha preso atto delle lacune probatorie in cui è incorsa la società – non colmate in questa sede - essendo essa tenuta a provare l'insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma primo, lett. d) del Codice, come ritenuto dai giudici di legittimità con orientamento costante ( cfr. Cass. Ord. 26 febbraio 2020, n. 12681, conforme a
Cass. n. 24548/2016).
Inoltre, tenuto conto dell'incontestata omissione del deposito dei bilanci al Registro delle Imprese, il Tribunale ha giustamente ritenuto – in armonia con la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della precedente normativa, estensibile al Codice della Crisi, per chiara omogeneità ( v. conf. a Cass.
13746/2017 ) - che tale omissione imponesse di effettuare un adeguato esame critico del contenuto dei bilanci non cristallizzati attraverso la procedura del deposito.
Ed infatti, è noto che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, sicchè, se è stato omesso l'adempimento del deposito, il giudice è tenuto a non tenere conto dei bilanci prodotti in giudizio, dando adeguata motivazione della loro inattendibilità la cui sussistenza deve essere corroborata da altre emergenze documentali.
5 In ordine alla questione dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 comma 2 lett. d) deve ribadirsi che l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese prima della liquidazione giudiziale è stato quello relativo all'esercizio 2019. A tanto deve aggiungersi che i bilanci degli anni 2017 e 2018 risultano depositati pressoché contestualmente a quello del 2019 ( il 21.12.2020 quello del 2019 ed il 17.12.2020 gli altri due); non può negarsi che la modalità non è rivelatrice di una condotta contabile corretta, dal momento che, per espressa ammissione della reclamante, fino al sopraggiungere del lockdown da pandemia (marzo del 2020) la società aveva operato regolarmente e con buoni risultati ma ciononostante aveva omesso di depositare i bilanci.
Nel corso dell'istruttoria prefallimentare la ha prodotto in giudizio i bilanci relativi CP_1 agli esercizi 2020 – 2021 – 2022 privi dei rispettivi verbali di approvazione in assemblea e privi di deposito presso il Registro delle Imprese.
Ebbene, come ritenuto anche da Tribunale, i predetti bilanci devono ritenersi inattendibili, giacché la reclamante è una S.r.l., ed era tenuta, pertanto, al deposito dei bilanci presso il registro delle imprese con le modalità ed i tempi di cui all'art. 2478 bis c.c.. Ciò non escludeva, come spiegato, che i dati risultanti dai bilanci in questione potessero essere ritenuti ugualmente attendibili, ma ciò se essi fossero stati accompagnati da altri documenti quali, ad esempio, le scritture contabili e sempre che la mancanza dei bilanci regolarmente approvati non riguardava un periodo particolarmente lungo, così da rendere sostanzialmente vano ogni tentativo di riscontro dei dati in essi riportati.
Nel caso di specie la totale inattendibilità dei dati forniti dalla reclamante è palesata dalle seguenti considerazioni, tra cui anche quelle fatte dal Tribunale:
- la reclamante non ha prodotto le scritture contabili né altri documenti idonei a dimostrare la correttezza dei dati riportati nei bilanci;
- il periodo per il quale non sono stati depositati i bilanci è di tre anni ( su sei di operatività complessiva) e, pertanto, sarebbe comunque impossibile provvedere ad una ricostruzione contabile della situazione economica della società anche sulla base delle scritture contabili, se queste fossero state prodotte. Ed in effetti, in mancanza delle pubblicazione dei bilanci - che di fatto rappresentano il riassunto periodico dei dati in esse riportati - per un lungo periodo di tempo, anche le scritture contabili divengono, infatti, scarsamente attendibili, essendo sostanzialmente sottratte ad ogni controllo e suscettibili di redazione o quanto meno di aggiustamenti ex post;
- non vi è dubbio che nel periodo in cui non sono stati depositati i bilanci la società è stata attiva come si evince dalle indagini della P.G. effettuate nell'ambito del procedimento penale 2838/2022
R.G.N.R. pendente dinanzi alla Procura di Torre Annunziata, che riportano la società operativa fino a tutto il maggio 2022;
6 - nei bilanci sono riportati i debiti verso i lavoratori e verso l'INPS che non corrispondono del tutto al contenuto delle informative acquisite d'ufficio ex art. 42 comma 1 CCII;
né possono condividersi le doglianze relative alla mancata corrispondenza cronologica tra i dati riportati per debiti tributari ed il contenuto del bilancio al 31.12.2022 in relazione a debiti successivamente accertati, giacché in tal caso, anche anteriormente alla notifica delle ulteriori cartelle, sarebbe stato necessario quanto meno costituire un fondo per rischi ed oneri da appostare in bilancio per far fronte ai debiti in maturazione;
- con riferimento ai crediti appostati in attivo, le annotazioni risultano lacunose in quanto – se pur si volessero intendere riferibili a “fatture da emettere” - non recano specifiche informative in relazione all'entità degli acconti cui corrispondevano i saldi da ricevere e, quindi, da fatturare nel nuovo esercizio;
- nessuna documentazione è stata offerta a sostegno della suddetta appostazione né, come osservato dal Tribunale, l'esistenza dei saldi attivi per crediti è stato reso ricostruibile attraverso documenti comprovanti attività connesse al recupero dei crediti stessi.
Per tutto quanto esposto, deve ritenersi che la reclamante non abbia adempiuto all'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare di non essere fallibile ai sensi dell'art. 121 CCII.
Il reclamo va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Nulla va disposto quanto alle spese di lite relative al presente giudizio, non essendosi costituita la liquidazione giudiziale.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, secondo la previsione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Torre Annunziata n.19/2024 del 9 aprile
2024:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. nulla per le spese;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
7 il Presidente estensore
Caterina Molfino
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