Articolo 28 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 27Articolo 29
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31 marzo 1981
Art. 28.
L' articolo 8-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8-bis. - Nei comuni di cui all' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , ed all' articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , le limitazioni relative alle assunzioni di personale, di cui all' articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 , e di cui al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299 , non si applicano sino alla data del 31 dicembre 1983".
Entrata in vigore il 31 marzo 1981