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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 177/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 177/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Marino alla via Marcantonio Colonna n.33, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella
AS ( ) e IU NI ( ), CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F./P.Iva ), nella persona del Dr. in CP_1 P.IVA_1 NTroparte_2 qualità di Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore della CP_1 tale ex Decreto Presidente EG Lazio n. T 00031 del 27.04.2023 recepito con Determina
Dirigenziale n. 576 del 28.04.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Anelli (C.F.
), giusta procura allegata alla ME;
C.F._4
- Resistente – E
CONTRO
IL TERZO CHIAMATO
, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale ( c.f.: CP_3
), ed elettivamente domiciliata presso il medesimo nella sede dell'Avvocatura P.IVA_2
Regionale in Via Marcantonio Colonna 27. rappresentata e difesa, dall' Avv. to CP_1
RE RR (c.f.: ), giusta procura generale alle liti allegata alla C.F._5 ME di costituzione;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato l'11/1/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “- Parte_1 accertare, ritenere e dichiarare che al dott. compete, per aver costituito in data Parte_1
NTr 12.05.20126 la a sede unica, l'indennità di €9,20 paziente/anno mentre il medesimo ha sempre percepito quella di €7,00 paziente anno, e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- NTroparte_5 tempore, a corrispondere al medesimo la somma di € 18.776,29, così quantificata detraendo dal dovuto (nel periodo dal 16.5.2016 al 31.3.2023), quanto dal ricorrente percepito nello stesso periodo, nonché al pagamento delle differenze dovute nel successivo periodo e sino al saldo;
ovvero condannare la suddetta in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere al ricorrente quella maggiore o minore somma che l'adita Giustizia vorrà determinare in via equitativa e con equo apprezzamento;
il tutto con gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria sulle differenze calcolate a decorrere dalla data in cui le suddette indennità sono state parzialmente pagate e sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 2. L si costituiva in giudizio con ME del 4/6/2024 per chiedere: “In via CP_1 preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in CP_1 quanto il rapporto di lavoro intercorre tra il ricorrente e la EG;
CP_3
- qualora l'adito Giudice non ritenesse dover accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, voglia disporre la chiamata in causa della ovvero, in CP_3 via subordinata, autorizzare la chiamata in causa della stessa da parte della . CP_1
In via principale e nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile, e/o infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla . CP_1
….omissis
Con vittoria di spese di lite e onorari” per i motivi indicati in ME da intendersi qui riportati e trascritti.
3.A seguito di accoglimento dell'istanza della di chiamata in causa del terzo, il CP_1
Giudice con ordinanza del 17/6/2024 ordinava la chiamata in causa della , che CP_3
a seguito della notifica del ricorso, si costituiva in giudizio con ME del 7/1/2025 per chiedere al Tribunale adito di: “respinta ogni contraria eccezione e richiesta di parte ricorrente, accertare e dichiarare che nulla gli è dovuto dalla e che il suo CP_3 CP_3 ricorso è infondato nel merito, oltre ad essere la medesima carente di legittimazione CP_3 passiva in relazione alle sue pretese” per i motivi indicati in ME da intendersi qui riportati e trascritti.
4.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 14/6/2024; seguiva l'ordinanza del 17/6/2024 con cui veniva ordinata la chiamata in causa della;
CP_3 seguiva l'udienza del 21/1/2025 e l'ordinanza del 22/1/2025 con la quale veniva disposto il rinvio per discussione con termine per note;
all'udienza di rinvio del 20/11/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
a) Le eccezioni preliminari delle parti resistenti.
3
6. Preliminarmente la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per CP_1 essere il rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e la regione : l'eccezione è CP_3
NT infondata perché la di appartenenza dei medici di medicina generale (MMG) è sia l'Ente esecutore sia quello erogatore degli importi comunicati dalla . CP_3
Per giurisprudenza pacifica i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la Pubblica Amministrazione non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. S.U. n.
20344/2005; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 8632/1996).
Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l' , sicché è su quest'ultima che gravano gli NTroparte_5 obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata. Ne consegue il rigetto dell'eccezione NT del difetto di legittimazione passiva della convenuta
7. Anche la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo CP_3
NT che solo la è obbligata a pagare gli emolumenti per lo svolgimento delle attività connesse alle Unità di Cure Primarie (UCP) dai medici di medicina generale che vi aderiscono. Anche tale eccezione è infondata perché la è il soggetto deputato a CP_3 stipulare gli accordi di ricognizione per la trasformazione delle Unità di Cure Primarie
Semplici (UCP S) in Unità di Cure Primarie ( UCP) a sede unica.
4 b) il merito della causa
8. Con l'odierno ricorso il dott. ha dedotto di essere medico convenzionato per la Pt_1 con il Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito territoriale del Distretto n NTroparte_6
3 della 6 di e di aver aderito all'Unità di Cure Primarie Semplice CP_1 CP_5
(UCPS) sin dall'anno 2005, percependo per ogni assistito € 6,60 annue.
9. Con la trasformazione delle UCPS in UCP a sede unica con decorrenza da maggio 2016, il dott. e altri medici di medicina generale con istanza del 7/5/2016 costituivano la nuova Pt_1
UCP a sede unica mediante trasformazione della precedente UCP- S (v. doc. 6 allegato al ricorso), già esistente alla via Marcantonio Colonna 33 in Marino.
10. IL ricorrente ha quindi chiesto per il periodo in cui ha fatto parte dell'UCP a sede unica dal 12/5/2016 alla data dell'odierno ricorso, in virtù dell'art. 3 lettera b) del Protocollo di
Intesa relativo all'Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della CP_3
l' indennità pari a € 9,20 annuo/assistito ivi prevista;
mentre l' ha
[...] Pt_2 continuato a corrispondergli l'indennità pari a € 7,00 annuo/assistito prevista per le UCP semplici e non complesse, con una differenza di 2,20 € per assistito, chiedendo il riconoscimento in proprio favore della somma complessiva di € 18.776,29. Nelle conclusioni del ricorso parte ricorrente non specifica il titolo in base al quale rivendica detta somma: se a titolo di differenze retributive o a titolo di risarcimento del danno. Osserva il decidente sul punto che non spetta al Giudice la qualificazione del titolo, ma alla parte che agisce in giudizio per far valere un diritto, rimanendo sul punto il ricorso generico.
11. Sotto il profilo normativo parte ricorrente deduce la sussistenza del diritto all'indennità maggiorata sulla base del Protocollo Integrativo del 2009 per i Medici di Generale CP_6 della , per effetto del quale sono nate le UCP Complesse, e in particolare CP_3 dall'articolo 3, lett. b), che prevedeva una remunerazione di € 8,60 annuo/assistito (in realtà di
€ 7,00 annuo/assistito in considerazione del fatto che la delibera del 2004 riconosceva ad ogni medico un incremento di € 0,20 per ogni paziente in ciascuno dei primi tre mesi dell'anno) per i medici facenti parte delle UCP complesse in sede unica, nonché dal Decreto U00027 del
07.02.2012, attuativo dei contenuti del Protocollo del 2009.
5 12. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 376/20141, la è intervenuta nella CP_3
materia e, in attuazione del Protocollo d'Intesa del 22 luglio 2014, ha previsto la graduale trasformazione in un'unica forma associativa dei denominata NTroparte_7
Unità Primarie a sede Unica (UCP) (cfr. doc. 2 – Decreto del Commissario ad Acta n. CP_8
NT 376/2014 allegato alla ME .
In base a quanto ivi previsto, la trasformazione sarebbe dovuta avvenire gradualmente,
“tendenzialmente a saldi invariati per la EG” e su base volontaria, con la precisazione che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” (cfr. art. 4, pag. 50 doc. 4 Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato NT alla ME .
13. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017, la ha recepito l'Accordo CP_3 stipulato tra la e le OO. SS. dei avente ad CP_3 NTroparte_7 oggetto “La nuova sanità nel : obiettivi di salute e medicina di iniziativa” (cfr. doc. 4 – CP_3
NT Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato alla ME .
14. L'art. 2 A del richiamato Accordo prevede che i che NTroparte_7 all'epoca non facevano parte di alcuna UCP a sede unica o con studio di riferimento, NT potevano, entro il 31 marzo 2018, presentare domanda all' di appartenenza per entrare a far parte di forme associative già esistenti o per costituirne delle nuove (cfr. pag. 6 doc. 4 NT ME . Inoltre, nell'Accordo è disposto testualmente che: “La EG entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa UCPS in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP” (cfr. NT pag. 6 doc. 4 ME .
NT 15. In sintesi il Decreto del Commissario ad Acta n. 376 del 2014 (v. doc. n 3 ME ha istituito le UCP quale unica forma associativa per i medici di medicina generale, prevedendo l'invarianza dei costi e il mantenimento in misura invariata delle indennità già in corso per coloro che avrebbero aderito al percorso, ovvero alla trasformazione delle UCP semplici in UCP a sede unica. NT Il successivo Decreto del Commissario ad Acta n. 565 del 2017 (v. doc. n. 4 ME , che ha recepito l'accordo regionale in materia, ha stabilito che le modalità di adeguamento NTr delle indennità di dovevano essere concordate con le OO.SS..
Tali accordi non sono ancora stati raggiunti e quindi non si è di fatto concretizzata la condizione preliminare prevista dalla normativa di settore per poter procedere ad eventuali incrementi delle pretese indennità.
16. Il decreto del Commissario ad acta 22 dicembre 2017 n U00565 prevede che " La
EG entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una NTr ricognizione delle trasformazioni della forma associativa UCPS in sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento NT della relativa indennità di UCP” (v. doc. n. 4 ME . La normativa è di cornice e necessita di attuazione con normativa pattizia non intervenuta.
17. Il DCA 565/2017 ha, infatti, recepito l'Accordo regionale che, all'art.
2.A apriva la possibilità ad un adeguamento in melius dell' indennità di UCP, ma subordinava tale evenienza al raggiungimento di intese con le OO.SS. di categoria, che al momento non sono state raggiunte. In questa situazione, in cui la condizione posta dalla per l'aumento CP_3 delle indennità di cui è causa non si è verificata, alcun diritto può essere vantato al riguardo dal ricorrente.
7 18. Inoltre – come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di merito formatasi su controversie identiche a quella oggetto del presente giudizio – “in nessuna delle disposizioni richiamate viene previsto che l'indennità spettante ai MMG delle UPC a sede unica sarebbe stata la stessa originariamente prevista per le UCPC, in quanto, come detto, le modalità di adeguamento delle indennità spettanti ai Medici delle UPC a sede unica avrebbero dovuto essere concordate dalla EG con le Organizzazioni Sindacali, accordi che ad oggi non risultano essere stati raggiunti” (cfr. Tribunale di Velletri, Sez. Lav., sentenza n. 840/2024 del 20.05.2024, giudice dott.ssa Falcione, in atti;
nel medesimo senso cfr. Tribunale di
Frosinone, Sez. Lav., sentenza n. 1078/2022 del 28/10/2022: all.ti 2, 7 al fascicolo di parte convenuta 6). Pt_2
A nulla rileva peraltro la circostanza, evidenziata dalla parte ricorrente, per la quale altri medici associati nella medesima UCP-S di appartenenza della prima percepiscono una indennità maggiore rispetto a quella percepita dalla prima: difatti il mancato adeguamento da parte della della remunerazione spettante ai medici di base per la CP_3 partecipazione alle UCP-S comporta l'applicazione invariata delle indennità in precedenza riconosciute e pertanto, allo stato attuale, i medici convenzionati che in precedenza erano associati in continuano a percepire la maggiore indennità precedentemente prevista Pt_3 per tale forma associativa, da un lato, mentre i medici convenzionati che, come la parte ricorrente, in precedenza erano associati in UCP-S continuano a percepire la minore indennità precedentemente prevista per tale forma associativa.
Neppure appare sussistere, ad oggi, un danno certo e liquido che la parte ricorrente avrebbe subito per opera dell'omesso o ritardato adempimento della alle disposizioni di CP_3 cui al par.
2.a del DCA n. 565/2017 cit. (il quale, come già evidenziato, ha previsto che “La
EG entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una NTr ricognizione delle trasformazioni della forma associativa UCPS in sulla base di quanto disposti dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai
Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP”): difatti, allo stato attuale, non vi sono evidenze circa i costi aggiuntivi (individuali o medi) che i medici di medicina generale operanti in convenzione con il e in forma di UCP-S hanno sostenuto per proseguire la loro attività in forma di UCP- CP_9
S e, conseguentemente, non è possibile neppure escludere, in ipotesi, che il mutamento della suddetta forma associativa abbia avuto costi nulli o comunque non sufficienti a determinare
8 un aumento dell'indennità per cui vi è causa da euro 7,00 annuali per ciascun assistito fino a euro 9,20 annuali per ciascun assistito.
19. Per i motivi sin qui illustrati il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
3. Le spese di lite
20. La novità della questione trattata e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito inducono a compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 20 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 4 del DCA 376/2014: Le diverse forme associative di Unità di Cure Primarie attualmente presenti e regolamentate dalla determina regionale n. D3407 del 20/10/2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica (UCP). Le 321 UCPS (unità di cure primarie semplici) attualmente presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014 con le seguenti modalità. Prioritariamente: NT a) ingresso dei componenti di UCPS, per l'attività di nelle istituende Case della Salute fatte salve le attuali indennità; Con b) costituzione, da parte dei componenti di UCP-S, di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, Con opportunamente messe a disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015; E successivamente ingresso dei componenti di UCPS, per le attività di UCP, nelle UCP a sede unica esistenti.
[…] Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo.
[…] La trasformazione delle UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la EG”.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 177/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Marino alla via Marcantonio Colonna n.33, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella
AS ( ) e IU NI ( ), CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F./P.Iva ), nella persona del Dr. in CP_1 P.IVA_1 NTroparte_2 qualità di Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore della CP_1 tale ex Decreto Presidente EG Lazio n. T 00031 del 27.04.2023 recepito con Determina
Dirigenziale n. 576 del 28.04.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Anelli (C.F.
), giusta procura allegata alla ME;
C.F._4
- Resistente – E
CONTRO
IL TERZO CHIAMATO
, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale ( c.f.: CP_3
), ed elettivamente domiciliata presso il medesimo nella sede dell'Avvocatura P.IVA_2
Regionale in Via Marcantonio Colonna 27. rappresentata e difesa, dall' Avv. to CP_1
RE RR (c.f.: ), giusta procura generale alle liti allegata alla C.F._5 ME di costituzione;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato l'11/1/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “- Parte_1 accertare, ritenere e dichiarare che al dott. compete, per aver costituito in data Parte_1
NTr 12.05.20126 la a sede unica, l'indennità di €9,20 paziente/anno mentre il medesimo ha sempre percepito quella di €7,00 paziente anno, e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- NTroparte_5 tempore, a corrispondere al medesimo la somma di € 18.776,29, così quantificata detraendo dal dovuto (nel periodo dal 16.5.2016 al 31.3.2023), quanto dal ricorrente percepito nello stesso periodo, nonché al pagamento delle differenze dovute nel successivo periodo e sino al saldo;
ovvero condannare la suddetta in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere al ricorrente quella maggiore o minore somma che l'adita Giustizia vorrà determinare in via equitativa e con equo apprezzamento;
il tutto con gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria sulle differenze calcolate a decorrere dalla data in cui le suddette indennità sono state parzialmente pagate e sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 2. L si costituiva in giudizio con ME del 4/6/2024 per chiedere: “In via CP_1 preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in CP_1 quanto il rapporto di lavoro intercorre tra il ricorrente e la EG;
CP_3
- qualora l'adito Giudice non ritenesse dover accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, voglia disporre la chiamata in causa della ovvero, in CP_3 via subordinata, autorizzare la chiamata in causa della stessa da parte della . CP_1
In via principale e nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile, e/o infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla . CP_1
….omissis
Con vittoria di spese di lite e onorari” per i motivi indicati in ME da intendersi qui riportati e trascritti.
3.A seguito di accoglimento dell'istanza della di chiamata in causa del terzo, il CP_1
Giudice con ordinanza del 17/6/2024 ordinava la chiamata in causa della , che CP_3
a seguito della notifica del ricorso, si costituiva in giudizio con ME del 7/1/2025 per chiedere al Tribunale adito di: “respinta ogni contraria eccezione e richiesta di parte ricorrente, accertare e dichiarare che nulla gli è dovuto dalla e che il suo CP_3 CP_3 ricorso è infondato nel merito, oltre ad essere la medesima carente di legittimazione CP_3 passiva in relazione alle sue pretese” per i motivi indicati in ME da intendersi qui riportati e trascritti.
4.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 14/6/2024; seguiva l'ordinanza del 17/6/2024 con cui veniva ordinata la chiamata in causa della;
CP_3 seguiva l'udienza del 21/1/2025 e l'ordinanza del 22/1/2025 con la quale veniva disposto il rinvio per discussione con termine per note;
all'udienza di rinvio del 20/11/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
a) Le eccezioni preliminari delle parti resistenti.
3
6. Preliminarmente la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per CP_1 essere il rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e la regione : l'eccezione è CP_3
NT infondata perché la di appartenenza dei medici di medicina generale (MMG) è sia l'Ente esecutore sia quello erogatore degli importi comunicati dalla . CP_3
Per giurisprudenza pacifica i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la Pubblica Amministrazione non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. S.U. n.
20344/2005; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 8632/1996).
Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l' , sicché è su quest'ultima che gravano gli NTroparte_5 obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata. Ne consegue il rigetto dell'eccezione NT del difetto di legittimazione passiva della convenuta
7. Anche la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo CP_3
NT che solo la è obbligata a pagare gli emolumenti per lo svolgimento delle attività connesse alle Unità di Cure Primarie (UCP) dai medici di medicina generale che vi aderiscono. Anche tale eccezione è infondata perché la è il soggetto deputato a CP_3 stipulare gli accordi di ricognizione per la trasformazione delle Unità di Cure Primarie
Semplici (UCP S) in Unità di Cure Primarie ( UCP) a sede unica.
4 b) il merito della causa
8. Con l'odierno ricorso il dott. ha dedotto di essere medico convenzionato per la Pt_1 con il Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito territoriale del Distretto n NTroparte_6
3 della 6 di e di aver aderito all'Unità di Cure Primarie Semplice CP_1 CP_5
(UCPS) sin dall'anno 2005, percependo per ogni assistito € 6,60 annue.
9. Con la trasformazione delle UCPS in UCP a sede unica con decorrenza da maggio 2016, il dott. e altri medici di medicina generale con istanza del 7/5/2016 costituivano la nuova Pt_1
UCP a sede unica mediante trasformazione della precedente UCP- S (v. doc. 6 allegato al ricorso), già esistente alla via Marcantonio Colonna 33 in Marino.
10. IL ricorrente ha quindi chiesto per il periodo in cui ha fatto parte dell'UCP a sede unica dal 12/5/2016 alla data dell'odierno ricorso, in virtù dell'art. 3 lettera b) del Protocollo di
Intesa relativo all'Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della CP_3
l' indennità pari a € 9,20 annuo/assistito ivi prevista;
mentre l' ha
[...] Pt_2 continuato a corrispondergli l'indennità pari a € 7,00 annuo/assistito prevista per le UCP semplici e non complesse, con una differenza di 2,20 € per assistito, chiedendo il riconoscimento in proprio favore della somma complessiva di € 18.776,29. Nelle conclusioni del ricorso parte ricorrente non specifica il titolo in base al quale rivendica detta somma: se a titolo di differenze retributive o a titolo di risarcimento del danno. Osserva il decidente sul punto che non spetta al Giudice la qualificazione del titolo, ma alla parte che agisce in giudizio per far valere un diritto, rimanendo sul punto il ricorso generico.
11. Sotto il profilo normativo parte ricorrente deduce la sussistenza del diritto all'indennità maggiorata sulla base del Protocollo Integrativo del 2009 per i Medici di Generale CP_6 della , per effetto del quale sono nate le UCP Complesse, e in particolare CP_3 dall'articolo 3, lett. b), che prevedeva una remunerazione di € 8,60 annuo/assistito (in realtà di
€ 7,00 annuo/assistito in considerazione del fatto che la delibera del 2004 riconosceva ad ogni medico un incremento di € 0,20 per ogni paziente in ciascuno dei primi tre mesi dell'anno) per i medici facenti parte delle UCP complesse in sede unica, nonché dal Decreto U00027 del
07.02.2012, attuativo dei contenuti del Protocollo del 2009.
5 12. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 376/20141, la è intervenuta nella CP_3
materia e, in attuazione del Protocollo d'Intesa del 22 luglio 2014, ha previsto la graduale trasformazione in un'unica forma associativa dei denominata NTroparte_7
Unità Primarie a sede Unica (UCP) (cfr. doc. 2 – Decreto del Commissario ad Acta n. CP_8
NT 376/2014 allegato alla ME .
In base a quanto ivi previsto, la trasformazione sarebbe dovuta avvenire gradualmente,
“tendenzialmente a saldi invariati per la EG” e su base volontaria, con la precisazione che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” (cfr. art. 4, pag. 50 doc. 4 Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato NT alla ME .
13. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017, la ha recepito l'Accordo CP_3 stipulato tra la e le OO. SS. dei avente ad CP_3 NTroparte_7 oggetto “La nuova sanità nel : obiettivi di salute e medicina di iniziativa” (cfr. doc. 4 – CP_3
NT Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato alla ME .
14. L'art. 2 A del richiamato Accordo prevede che i che NTroparte_7 all'epoca non facevano parte di alcuna UCP a sede unica o con studio di riferimento, NT potevano, entro il 31 marzo 2018, presentare domanda all' di appartenenza per entrare a far parte di forme associative già esistenti o per costituirne delle nuove (cfr. pag. 6 doc. 4 NT ME . Inoltre, nell'Accordo è disposto testualmente che: “La EG entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa UCPS in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP” (cfr. NT pag. 6 doc. 4 ME .
NT 15. In sintesi il Decreto del Commissario ad Acta n. 376 del 2014 (v. doc. n 3 ME ha istituito le UCP quale unica forma associativa per i medici di medicina generale, prevedendo l'invarianza dei costi e il mantenimento in misura invariata delle indennità già in corso per coloro che avrebbero aderito al percorso, ovvero alla trasformazione delle UCP semplici in UCP a sede unica. NT Il successivo Decreto del Commissario ad Acta n. 565 del 2017 (v. doc. n. 4 ME , che ha recepito l'accordo regionale in materia, ha stabilito che le modalità di adeguamento NTr delle indennità di dovevano essere concordate con le OO.SS..
Tali accordi non sono ancora stati raggiunti e quindi non si è di fatto concretizzata la condizione preliminare prevista dalla normativa di settore per poter procedere ad eventuali incrementi delle pretese indennità.
16. Il decreto del Commissario ad acta 22 dicembre 2017 n U00565 prevede che " La
EG entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una NTr ricognizione delle trasformazioni della forma associativa UCPS in sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento NT della relativa indennità di UCP” (v. doc. n. 4 ME . La normativa è di cornice e necessita di attuazione con normativa pattizia non intervenuta.
17. Il DCA 565/2017 ha, infatti, recepito l'Accordo regionale che, all'art.
2.A apriva la possibilità ad un adeguamento in melius dell' indennità di UCP, ma subordinava tale evenienza al raggiungimento di intese con le OO.SS. di categoria, che al momento non sono state raggiunte. In questa situazione, in cui la condizione posta dalla per l'aumento CP_3 delle indennità di cui è causa non si è verificata, alcun diritto può essere vantato al riguardo dal ricorrente.
7 18. Inoltre – come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di merito formatasi su controversie identiche a quella oggetto del presente giudizio – “in nessuna delle disposizioni richiamate viene previsto che l'indennità spettante ai MMG delle UPC a sede unica sarebbe stata la stessa originariamente prevista per le UCPC, in quanto, come detto, le modalità di adeguamento delle indennità spettanti ai Medici delle UPC a sede unica avrebbero dovuto essere concordate dalla EG con le Organizzazioni Sindacali, accordi che ad oggi non risultano essere stati raggiunti” (cfr. Tribunale di Velletri, Sez. Lav., sentenza n. 840/2024 del 20.05.2024, giudice dott.ssa Falcione, in atti;
nel medesimo senso cfr. Tribunale di
Frosinone, Sez. Lav., sentenza n. 1078/2022 del 28/10/2022: all.ti 2, 7 al fascicolo di parte convenuta 6). Pt_2
A nulla rileva peraltro la circostanza, evidenziata dalla parte ricorrente, per la quale altri medici associati nella medesima UCP-S di appartenenza della prima percepiscono una indennità maggiore rispetto a quella percepita dalla prima: difatti il mancato adeguamento da parte della della remunerazione spettante ai medici di base per la CP_3 partecipazione alle UCP-S comporta l'applicazione invariata delle indennità in precedenza riconosciute e pertanto, allo stato attuale, i medici convenzionati che in precedenza erano associati in continuano a percepire la maggiore indennità precedentemente prevista Pt_3 per tale forma associativa, da un lato, mentre i medici convenzionati che, come la parte ricorrente, in precedenza erano associati in UCP-S continuano a percepire la minore indennità precedentemente prevista per tale forma associativa.
Neppure appare sussistere, ad oggi, un danno certo e liquido che la parte ricorrente avrebbe subito per opera dell'omesso o ritardato adempimento della alle disposizioni di CP_3 cui al par.
2.a del DCA n. 565/2017 cit. (il quale, come già evidenziato, ha previsto che “La
EG entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una NTr ricognizione delle trasformazioni della forma associativa UCPS in sulla base di quanto disposti dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai
Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP”): difatti, allo stato attuale, non vi sono evidenze circa i costi aggiuntivi (individuali o medi) che i medici di medicina generale operanti in convenzione con il e in forma di UCP-S hanno sostenuto per proseguire la loro attività in forma di UCP- CP_9
S e, conseguentemente, non è possibile neppure escludere, in ipotesi, che il mutamento della suddetta forma associativa abbia avuto costi nulli o comunque non sufficienti a determinare
8 un aumento dell'indennità per cui vi è causa da euro 7,00 annuali per ciascun assistito fino a euro 9,20 annuali per ciascun assistito.
19. Per i motivi sin qui illustrati il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
3. Le spese di lite
20. La novità della questione trattata e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito inducono a compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 20 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 4 del DCA 376/2014: Le diverse forme associative di Unità di Cure Primarie attualmente presenti e regolamentate dalla determina regionale n. D3407 del 20/10/2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica (UCP). Le 321 UCPS (unità di cure primarie semplici) attualmente presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014 con le seguenti modalità. Prioritariamente: NT a) ingresso dei componenti di UCPS, per l'attività di nelle istituende Case della Salute fatte salve le attuali indennità; Con b) costituzione, da parte dei componenti di UCP-S, di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, Con opportunamente messe a disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015; E successivamente ingresso dei componenti di UCPS, per le attività di UCP, nelle UCP a sede unica esistenti.
[…] Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo.
[…] La trasformazione delle UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la EG”.
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