TAR
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02535/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00598 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02535/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2535 del 2025, proposto da
CA RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore AT e
AN AT, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 426/2025 del 21-5-2025 resa dal Tribunale di Venezia, Sezione
Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 390/2025. N. 02535/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. PP LA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 426/2025, pubblicata in data 21-5-2025, resa dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, contenente l'accertamento del diritto all'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento ad ogni anno scolastico nel quale la stessa parte ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero), con conseguente condanna al pagamento di un totale di € 1.000,00.
La parte ricorrente espone di aver notificato in data 21-5-2025 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dal
Ministero soccombente, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il N. 02535/2025 REG.RIC.
rilascio della “Carta elettronica”, la parte ricorrente chiede l'attivazione di quest'ultima con l'accredito della somma oggetto della condanna e la nomina di un
Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
2. Il Ministero si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo di avere predisposto una procedura per l'attivazione della carta docenti e che sarebbe stato onere di parte ricorrente dimostrare di avere avviato tale procedura.
3. All'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, in quanto:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente.
Tanto premesso, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 N. 02535/2025 REG.RIC.
(sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente e, per l'effetto, di attivare la “Carta elettronica”
e di versare in essa l'importo oggetto del suddetto capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, atteso che tale importo non può essere equiparato a voci retributive.
4.1. Le eccezioni proposte dal Ministero non possono essere condivise.
La procedura predisposta dall'Amministrazione, al fine di semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo, ha infatti valenza meramente interna agli uffici ministeriali e comunque non è prevista da alcuna disposizione di legge; pertanto non può di certo configurare una foma di effettiva esecuzione della sentenza del giudice ordinario né una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, per come disciplinato dagli artt. 112 e ss. c.p.a..
Va peraltro osservato che sostanzialmente parte ricorrente ha adempiuto alle richieste dell'Amministrazione formalmente notificando al Ministero la sentenza ottemperanda prima di instaurare l'odierno giudizio (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez, IV, 18 febbraio
2026, n. 492).
4.2. In accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il
Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo N. 02535/2025 REG.RIC.
straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 02535/2025 REG.RIC.
AR SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PP LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PP LA AR SI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00598 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02535/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2535 del 2025, proposto da
CA RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore AT e
AN AT, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 426/2025 del 21-5-2025 resa dal Tribunale di Venezia, Sezione
Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 390/2025. N. 02535/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. PP LA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 426/2025, pubblicata in data 21-5-2025, resa dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, contenente l'accertamento del diritto all'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento ad ogni anno scolastico nel quale la stessa parte ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero), con conseguente condanna al pagamento di un totale di € 1.000,00.
La parte ricorrente espone di aver notificato in data 21-5-2025 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dal
Ministero soccombente, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il N. 02535/2025 REG.RIC.
rilascio della “Carta elettronica”, la parte ricorrente chiede l'attivazione di quest'ultima con l'accredito della somma oggetto della condanna e la nomina di un
Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
2. Il Ministero si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo di avere predisposto una procedura per l'attivazione della carta docenti e che sarebbe stato onere di parte ricorrente dimostrare di avere avviato tale procedura.
3. All'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, in quanto:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente.
Tanto premesso, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 N. 02535/2025 REG.RIC.
(sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente e, per l'effetto, di attivare la “Carta elettronica”
e di versare in essa l'importo oggetto del suddetto capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, atteso che tale importo non può essere equiparato a voci retributive.
4.1. Le eccezioni proposte dal Ministero non possono essere condivise.
La procedura predisposta dall'Amministrazione, al fine di semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo, ha infatti valenza meramente interna agli uffici ministeriali e comunque non è prevista da alcuna disposizione di legge; pertanto non può di certo configurare una foma di effettiva esecuzione della sentenza del giudice ordinario né una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, per come disciplinato dagli artt. 112 e ss. c.p.a..
Va peraltro osservato che sostanzialmente parte ricorrente ha adempiuto alle richieste dell'Amministrazione formalmente notificando al Ministero la sentenza ottemperanda prima di instaurare l'odierno giudizio (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez, IV, 18 febbraio
2026, n. 492).
4.2. In accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il
Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo N. 02535/2025 REG.RIC.
straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 02535/2025 REG.RIC.
AR SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PP LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PP LA AR SI
IL SEGRETARIO