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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5022/2025
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5022/2025 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Grattacaso, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (29.7.2019) e (8.6.2022) Persona_1 Persona_2 nati durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
1 Proc. R.G. n. 5022/2025
In particolare, la ricorrente, chiedeva: 1) l'affido congiunto o, in subordine, esclusivo rafforzato dei minori alla madre con collocamento presso di sé; 2) la regolamentazione del diritto di visita del resistente;
3) la previsione a carico del di un assegno mensile di mantenimento di euro 300,00 per ciascun figlio CP_1 oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) la condanna del resistente alla rifusione delle spese per i figli affrontate dalla ricorrente nella misura di euro diecimila. restava contumace nonostante la notifica a mani proprie del ricorso. CP_1
Alla udienza del 4.12.2025 il G.D., sentita la ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. nel corso della quale il difensore rinunciava alla domanda di ripetizione delle spese di mantenimento per il periodo anteriore alla domanda introduttiva del giudizio.
Il G.D., preso atto, riservava la decisione al Collegio.
A) È noto che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Il Collegio evidenzia che nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale
è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita dei due figli.
2 Proc. R.G. n. 5022/2025
Pertanto, i minori e possono essere congiuntamente affidati Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se i figli il martedì ed il giovedì di tutte le settimane dalle ore 18:30 alle ore 20:30; i minori trascorreranno con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato alle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 19:00; durante il periodo delle festività
Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore (con pernotto) e la festa comandata con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno, in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto, il minore festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
B) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del
3 Proc. R.G. n. 5022/2025
principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie è emerso che:
1) la ricorrente, di anni 44, lavora presso un negozio di frutta;
percepisce uno stipendio variabile tra i 500,00 ed i 700,00 euro;
vive presso l'appartamento della famiglia di origine insieme ai due minori;
percepisce per intero l'assegno unico per i due figli pari a complessivi 390,00 circa;
2) il resistente, di anni 43, lavora presso una azienda che produce container;
vive presso la famiglia di origine non sostenendo costi di alloggio.
Tenuto conto di quanto sopra emerso in ordine alla condizione patrimoniale delle parti e tenuto conto delle esigenze dei minori connesse all'età, va determinato in euro 250,00 per figlio l'assegno di mantenimento a carico del padre oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_2 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture
4 Proc. R.G. n. 5022/2025
e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
Appare inoltre opportuno prevedere che l'assegno unico per i due minori sia integralmente percepito dalla madre atteso che è la stessa che si occupa in via prevalente e diretta delle esigenze quotidiane dei figli.
C) La natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- affida i minori (29.7.2019) e (8.6.2022) Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei due minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
- dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo;
- dispone che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla prole;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se i figli il martedì ed il giovedì di tutte le settimane dalle ore 18:30 alle ore 20:30; i minori trascorreranno con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato alle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 19:00; durante il periodo delle festività
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Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore (con pernotto) e la festa comandata con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno, in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto, il minore festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina – con decorrenza dalla domanda – in euro complessivi 500,00 euro
(250,00 euro per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento per i due figli minori a carico del sig. da CP_1 versarsi entro il 5 ogni mese alla sig.ra Parte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse dei due minori siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dispone che l'assegno unico per i minori (29.7.2019) e Persona_1 Per_2
(8.6.2022) sia integralmente percepito dalla madre sig.ra
[...] Parte_1
[...]
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
6
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5022/2025 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Grattacaso, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (29.7.2019) e (8.6.2022) Persona_1 Persona_2 nati durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
1 Proc. R.G. n. 5022/2025
In particolare, la ricorrente, chiedeva: 1) l'affido congiunto o, in subordine, esclusivo rafforzato dei minori alla madre con collocamento presso di sé; 2) la regolamentazione del diritto di visita del resistente;
3) la previsione a carico del di un assegno mensile di mantenimento di euro 300,00 per ciascun figlio CP_1 oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) la condanna del resistente alla rifusione delle spese per i figli affrontate dalla ricorrente nella misura di euro diecimila. restava contumace nonostante la notifica a mani proprie del ricorso. CP_1
Alla udienza del 4.12.2025 il G.D., sentita la ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. nel corso della quale il difensore rinunciava alla domanda di ripetizione delle spese di mantenimento per il periodo anteriore alla domanda introduttiva del giudizio.
Il G.D., preso atto, riservava la decisione al Collegio.
A) È noto che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Il Collegio evidenzia che nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale
è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita dei due figli.
2 Proc. R.G. n. 5022/2025
Pertanto, i minori e possono essere congiuntamente affidati Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se i figli il martedì ed il giovedì di tutte le settimane dalle ore 18:30 alle ore 20:30; i minori trascorreranno con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato alle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 19:00; durante il periodo delle festività
Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore (con pernotto) e la festa comandata con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno, in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto, il minore festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
B) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del
3 Proc. R.G. n. 5022/2025
principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie è emerso che:
1) la ricorrente, di anni 44, lavora presso un negozio di frutta;
percepisce uno stipendio variabile tra i 500,00 ed i 700,00 euro;
vive presso l'appartamento della famiglia di origine insieme ai due minori;
percepisce per intero l'assegno unico per i due figli pari a complessivi 390,00 circa;
2) il resistente, di anni 43, lavora presso una azienda che produce container;
vive presso la famiglia di origine non sostenendo costi di alloggio.
Tenuto conto di quanto sopra emerso in ordine alla condizione patrimoniale delle parti e tenuto conto delle esigenze dei minori connesse all'età, va determinato in euro 250,00 per figlio l'assegno di mantenimento a carico del padre oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_2 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture
4 Proc. R.G. n. 5022/2025
e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
Appare inoltre opportuno prevedere che l'assegno unico per i due minori sia integralmente percepito dalla madre atteso che è la stessa che si occupa in via prevalente e diretta delle esigenze quotidiane dei figli.
C) La natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- affida i minori (29.7.2019) e (8.6.2022) Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei due minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
- dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo;
- dispone che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla prole;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se i figli il martedì ed il giovedì di tutte le settimane dalle ore 18:30 alle ore 20:30; i minori trascorreranno con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato alle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 19:00; durante il periodo delle festività
5 Proc. R.G. n. 5022/2025
Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore (con pernotto) e la festa comandata con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno, in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto, il minore festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina – con decorrenza dalla domanda – in euro complessivi 500,00 euro
(250,00 euro per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento per i due figli minori a carico del sig. da CP_1 versarsi entro il 5 ogni mese alla sig.ra Parte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse dei due minori siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dispone che l'assegno unico per i minori (29.7.2019) e Persona_1 Per_2
(8.6.2022) sia integralmente percepito dalla madre sig.ra
[...] Parte_1
[...]
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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