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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 33129/2024 R.G. promossa da
) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Dario Treves ( del Foro di Email_1
Milano, che lo rappresenta e difende per delega in atti attore contro
( ) Controparte_1 P.IVA_2
convenuto/contumace
Oggetto: contratto di consulenza – pagamento corrispettivo
Sulle conclusioni precisate dall'attore nel termine fissato per l'udienza di rimessione in decisione del 4/6/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20/9/2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio riassumendo la causa già introdotta con Controparte_1 citazione notificata il 28/3/2024 non iscritta a ruolo. Nell'atto introduttivo l'attore espone: che la società convenuta il 22/9/2022 ha incaricato per la Parte_1
revisione del posizionamento strategico e la definizione di un piano di rilancio del
Golf Hotel Punta Ala, obbligandosi al pagamento in tre rate del corrispettivo complessivo di euro 120.000,00 oltre IVA;
che nel corso del rapporto la convenuta ha chiesto di emettere alla società collegata RGP Servizi s.r.l. le fatture relative alle prime due rate, per complessivi euro 80.000,00 oltre IVA, che erano state regolarmente pagate;
che non è invece stata pagata la terza rata a saldo di euro 40.000,00 oltre IVA;
che, dopo aver sollecitato senza esito il pagamento dell'ultima rata, la società attrice ha emesso una nota di credito nei confronti della RPG Servizi s.r.l. ed ha provveduto ad emettere il 26/1/2024 la fattura n. 9 di euro 40.000,00 oltre IVA nei confronti della che Controparte_1
obbligata al pagamento del corrispettivo.
Su tali allegazioni l'attore chiede la condanna della società convenuta a pagare la somma di euro 40.000,00 oltre IVA ed interessi moratori.
Pur ritualmente citata la società convenuta non ha ritenuto di costituirsi ed è
rimasta contumace.
L'istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti dall'attore, che non ha dedotto prove costituende.
I fatti costitutivi della domanda di pagamento della somma di euro 48.800,00
(compresa IVA) avanzata da nei confronti di Parte_1
non sono stati adeguatamente provati. Controparte_1
A dimostrazione della conclusione del contratto di consulenza l'attore ha prodotto
Parte la missiva su carta intestata datata 10/9/2022 indirizzata a Controparte_2 amministratore unico Golf Hotel Punta Ala”, sottoscritta per accettazione con sigla illeggibile apposta sul timbro della convenuta (doc. 2). Controparte_1
Secondo quanto risulta dalla visura camerale prodotta, non Controparte_2
riveste nessuna carica nella di cui legale rappresentante è tale Controparte_1
e socio unico è la Punta Ala s.r.l. (doc. 1). Controparte_3
L'attore ha anche prodotto la visura camerale della RGP Servizi s.r.l. (doc. 3),
della quale è amministratore e socio unico . Le fatture (doc. 8 e 9) Controparte_2
relative alle prime due rate del corrispettivo previsto nella suddetta missiva del
10/9/2022 sono state emesse dalla società attrice nei confronti della RGP Servizi
s.r.l. e sarebbero state pagate da tale società, secondo quanto allegato in citazione.
Quali che siano i possibili collegamenti ipotizzati dall'attore fra la convenuta e la RGP Servizi s.r.l., è evidente che si tratta di diverse Controparte_1
società di capitali e, quindi, di distinti soggetti giuridici dotati di personalità
giuridica e di autonomia patrimoniale.
Anche a voler ritenere una proposta contrattuale la missiva non firmata inviata da a , quale amministratore del Golf Hotel Punta Ala, Parte_1 Controparte_2
l'apposizione su tale missiva di una sigla illeggibile e del timbro Controparte_1
non può neppure astrattamente costituire accettazione della proposta e far ritenere concluso il contratto fra la proponente e la Parte_1 Controparte_1
soggetto diverso dal destinatario della proposta. Come noto, la proposta contrattuale è un atto recettizio destinato a produrre effetti nei confronti del destinatario ed è idonea alla conclusione del contratto (di cui deve contenere gli elementi essenziali) qualora venga accettata dal destinatario. Nel caso in esame, secondo la prospettazione dell'attore, la proposta contrattuale rivolta ed indirizzata a (quale amministratore unico del Golf Hotel Controparte_2
Punta Ala) sarebbe stata accettata da con la quale Controparte_1 Parte_1
avrebbe concluso il contratto di consulenza su cui fonda il diritto al pagamento del corrispettivo preteso in causa.
Inoltre, come detto, è lo stesso attore ad allegare che le prime due rate di corrispettivo (per complessivi euro 80.000,00 oltre IVA) non sono state pagate dalla società convenuta bensì da RGP Servizi s.r.l., alla quale ha emesso le relative fatture su richiesta della controparte Ma non è provato Controparte_1
in alcun modo che abbia chiesto di fatturare alla RGP s.r.l. il Controparte_1
corrispettivo del contratto concluso con e non si vede, peraltro, come Parte_1
la società attrice avrebbe potuto e dovuto fatturare ad un soggetto diverso prestazioni che allega di aver eseguito in base ad un contratto concluso con la convenuta Controparte_1
Infine, ove pure si volesse ritenere concluso un contratto di consulenza fra la società attrice e quella convenuta - nonostante la contraddittorietà delle risultanze richiamate - non ha neppure provato di aver adempiuto le proprie Parte_1
obbligazioni previste nella citata scrittura/missiva del 10/9/2022. In particolare,
dalla documentazione prodotta non risulta che abbia eseguito in Parte_1
favore di le prestazioni. Contrariamente a quanto sostiene la Controparte_1
difesa negli scritti conclusivi, la prova dell'adempimento da parte di Parte_1
non può di certo ritenersi fornita sulla base dello scambio di mail avvenuto con e del “progetto per il piano di sviluppo e ricerca di una alleanza” Controparte_2
datato 13 gennaio 2023 e inviato via mail allo stesso (doc. 16 e 17), che, CP_2
come detto, risulta estraneo alla dai documenti in atti. Né la Controparte_1 prova del credito di cui si discute può essere costituita dalla fattura emessa nei confronti della posto che è lo stesso attore ad allegare di aver Controparte_1
dapprima emesso la fattura – al pari di quelle relative alle prime due rate – nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello che individua come la controparte contrattuale nel presente giudizio e che solo a seguito del mancato pagamento ha poi fatturato alla Controparte_1
Per le ragioni esposte, la domanda di pagamento della somma di 40.000,00 oltre
IVA avanzata dalla società attrice nei confronti della società convenuta contumace è infondata e va respinta.
La contumacia della parte convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con atto di citazione in riassunzione notificato il 20/9/2024, da Parte_1
nei confronti di nella contumacia del
[...] Controparte_1
convenuto, contrariis reiectis, così provvede:
- respinge la domanda dell'attore;
- nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 27/6/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari