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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/10/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2931/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. ANDRIOLLO CARLO Parte_1
e
, con l'Avv. ANDRIOLLO CARLO CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario, in DO (TN), in data 26.08.2006, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pergine Valsugana (TN), al n.23, Parte II, Serie B anno 2006, in costanza del quale è nata, in data 29.05.2009, la figlia Persona_1
Le parti, con ricorso depositato il 29.06.2025, esponevano l'irreparabile crisi del rapporto coniugale e chiedevano che il Tribunale di Trento disponesse la separazione personale alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi restando gli obblighi di legge;
- l'abitazione coniugale tavolarmente identificata dalle porzioni materiali 18, 19 e 35 della p.ed. 620/3 in P.T. 1954 C.C. Vigalzano – di proprietà di entrambi i coniugi con la quota di ½ indiviso ciascuno – verrà temporaneamente assegnata alla signora che vi risiederà assieme alla figlia fino alla Parte_1 Per_1 sua economica autosufficienza;
- la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori e manterrà la propria residenza presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre;
- il signor corrisponderà alla signora , a titolo di CP_1 Parte_1 concorso al mantenimento ordinario della figlia, una somma mensile pari ad
€uro 200,00= mediante bonifico bancario che dovrà essere versato sul conto corrente della beneficiaria entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
detta somma verrà rivalutata annualmente in conformità con quanto evidenziato negli indici ISTAT;
per il resto i genitori provvederanno entrambi al mantenimento ordinario della figlia durante i periodi di permanenza presso le rispettive Per_1 abitazioni;
le spese straordinarie dovranno essere invece suddivise tra gli stessi in parti uguali, ferma la necessità di concordare preventivamente quelle di importo superiore ad €uro 150,00=; per una corretta individuazione delle stesse le parti dichiarano di far riferimento alle linee guida evidenziate nel Protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense;
- il signor si impegna a corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
– entro il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno – una somma pari al 50% dell'importo delle due rate semestrali aventi scadenza a giugno e a dicembre previste dal piano di ammortamento del mutuo ipotecario contratto dai coniugi con la Cassa Rurale di Levico Terme, fino all'integrale assolvimento delle obbligazioni di rimborso. A fronte dell'assolvimento di tale impegno la signora si impegna a provvedere direttamente al pagamento integrale di Pt_1 tali rate semestrali nel rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento.
- le parti concordano che in considerazione dell'età della figlia i diritti Per_1 di visita verranno svolti liberamente, tenendo conto delle esigenze della minore e dei suoi impegni scolastici;
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità dell'espatrio;
- il signor si impegna espressamente ad asportare – nel termine CP_1 di un anno dalla data di sottoscrizione del presente ricorso – dai locali situati al piano terra della casa coniugale l'attrezzatura e gli oggetti di sua proprietà che risultano essere ancora ivi ubicati;
in difetto di adempimento nei termini assegnati la signora sarà autorizzata a provvederne Parte_1 autonomamente allo sgombero /smaltimento;
- le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere entrambe piena capacità lavorativa e di non avanzare richieste di assegni per il loro
Pag. 2 di 5 mantenimento personale o pretese economiche di qualsivoglia natura, ritenendosi tacitate e soddisfatte nei rispettivi diritti. I ricorrenti chiedevano inoltre, decorso il termine di cui all'art.3, legge n.898/1970, per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, che l'intestato Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a DO (TN), in data 26.08.2006 alle seguenti condizioni:
-pronunciare sentenza di divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri di stato civile;
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
. confermare l'affidamento congiunto della figlia minorenne ad Persona_1 entrambi i genitori, la quale, manterrà la propria residenza preferenziale presso l'abitazione materna;
i genitori eserciteranno pertanto congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno invece assunte singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
. confermare la collocazione prevalente della minore presso l'abitazione materna e statuire che, in considerazione della sua età, i diritti di visita verranno svolti liberamente, tenendo conto delle esigenze del minore e dei suoi impegni scolastici;
- confermare che il signor corrisponderà alla signora CP_1 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia una somma
[...] mensile pari ad €uro 200,00= mediante bonifico bancario che dovrà essere versato sul conto corrente della beneficiaria entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
detta somma verrà rivalutata annualmente in conformità con quanto evidenziato negli indici ISTAT;
. confermare che i genitori provvederanno entrambi al mantenimento ordinario della figlia durante i periodi di permanenza presso le rispettive abitazioni;
. confermare che le spese straordinarie dovranno essere suddivise tra gli stessi in parti uguali, ferma la necessità di concordare preventivamente quelle di importo superiore ad €uro 150,00= e che per una corretta individuazione delle stesse le parti faranno riferimento alle linee guida evidenziate nel Protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense;
- confermare che il signor corrisponderà alla signora CP_1 [...]
– entro il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno – una Pt_1 somma pari al 50% dell'importo delle due rate semestrali aventi scadenza a giugno e a dicembre previste dal piano di ammortamento del mutuo ipotecario contratto dai coniugi con la Cassa Rurale di Levico Terme, fino all'integrale
Pag. 3 di 5 assolvimento delle obbligazioni di rimborso. A fronte dell'assolvimento di tale impegno la signora provvederà direttamente al pagamento integrale di Pt_1 tali rate semestrali nel rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento.
. confermare che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità dell'espatrio; ALTRI DISPOSIZIONI
. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere entrambi piena capacità lavorativa e di non avanzare richieste di assegni per il loro mantenimento personale o pretese economiche di qualsivoglia natura, ritenendosi tacitate e soddisfatte nei rispettivi diritti;
. le spese di giudizio saranno sostenute in eguale misura dalle parti. La Sig.ra e il Sig. dichiaravano di non volersi Parte_1 CP_1 riconciliare e chiedevano di essere autorizzati al deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti. Il Presidente del Tribunale con provvedimento dell'01.07.2025 assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. per la fase della separazione. Le parti con note depositate in data 02.07.2025 confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. La domanda è fondata e merita accoglimento. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre della figlia non contrasta con l'interesse della stessa né vi è motivo di Per_1 censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ. visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025
Pag. 4 di 5 Il Presidente est-.
Dott. Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2931/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. ANDRIOLLO CARLO Parte_1
e
, con l'Avv. ANDRIOLLO CARLO CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario, in DO (TN), in data 26.08.2006, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pergine Valsugana (TN), al n.23, Parte II, Serie B anno 2006, in costanza del quale è nata, in data 29.05.2009, la figlia Persona_1
Le parti, con ricorso depositato il 29.06.2025, esponevano l'irreparabile crisi del rapporto coniugale e chiedevano che il Tribunale di Trento disponesse la separazione personale alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi restando gli obblighi di legge;
- l'abitazione coniugale tavolarmente identificata dalle porzioni materiali 18, 19 e 35 della p.ed. 620/3 in P.T. 1954 C.C. Vigalzano – di proprietà di entrambi i coniugi con la quota di ½ indiviso ciascuno – verrà temporaneamente assegnata alla signora che vi risiederà assieme alla figlia fino alla Parte_1 Per_1 sua economica autosufficienza;
- la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori e manterrà la propria residenza presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre;
- il signor corrisponderà alla signora , a titolo di CP_1 Parte_1 concorso al mantenimento ordinario della figlia, una somma mensile pari ad
€uro 200,00= mediante bonifico bancario che dovrà essere versato sul conto corrente della beneficiaria entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
detta somma verrà rivalutata annualmente in conformità con quanto evidenziato negli indici ISTAT;
per il resto i genitori provvederanno entrambi al mantenimento ordinario della figlia durante i periodi di permanenza presso le rispettive Per_1 abitazioni;
le spese straordinarie dovranno essere invece suddivise tra gli stessi in parti uguali, ferma la necessità di concordare preventivamente quelle di importo superiore ad €uro 150,00=; per una corretta individuazione delle stesse le parti dichiarano di far riferimento alle linee guida evidenziate nel Protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense;
- il signor si impegna a corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
– entro il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno – una somma pari al 50% dell'importo delle due rate semestrali aventi scadenza a giugno e a dicembre previste dal piano di ammortamento del mutuo ipotecario contratto dai coniugi con la Cassa Rurale di Levico Terme, fino all'integrale assolvimento delle obbligazioni di rimborso. A fronte dell'assolvimento di tale impegno la signora si impegna a provvedere direttamente al pagamento integrale di Pt_1 tali rate semestrali nel rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento.
- le parti concordano che in considerazione dell'età della figlia i diritti Per_1 di visita verranno svolti liberamente, tenendo conto delle esigenze della minore e dei suoi impegni scolastici;
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità dell'espatrio;
- il signor si impegna espressamente ad asportare – nel termine CP_1 di un anno dalla data di sottoscrizione del presente ricorso – dai locali situati al piano terra della casa coniugale l'attrezzatura e gli oggetti di sua proprietà che risultano essere ancora ivi ubicati;
in difetto di adempimento nei termini assegnati la signora sarà autorizzata a provvederne Parte_1 autonomamente allo sgombero /smaltimento;
- le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere entrambe piena capacità lavorativa e di non avanzare richieste di assegni per il loro
Pag. 2 di 5 mantenimento personale o pretese economiche di qualsivoglia natura, ritenendosi tacitate e soddisfatte nei rispettivi diritti. I ricorrenti chiedevano inoltre, decorso il termine di cui all'art.3, legge n.898/1970, per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, che l'intestato Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a DO (TN), in data 26.08.2006 alle seguenti condizioni:
-pronunciare sentenza di divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri di stato civile;
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
. confermare l'affidamento congiunto della figlia minorenne ad Persona_1 entrambi i genitori, la quale, manterrà la propria residenza preferenziale presso l'abitazione materna;
i genitori eserciteranno pertanto congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno invece assunte singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
. confermare la collocazione prevalente della minore presso l'abitazione materna e statuire che, in considerazione della sua età, i diritti di visita verranno svolti liberamente, tenendo conto delle esigenze del minore e dei suoi impegni scolastici;
- confermare che il signor corrisponderà alla signora CP_1 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia una somma
[...] mensile pari ad €uro 200,00= mediante bonifico bancario che dovrà essere versato sul conto corrente della beneficiaria entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
detta somma verrà rivalutata annualmente in conformità con quanto evidenziato negli indici ISTAT;
. confermare che i genitori provvederanno entrambi al mantenimento ordinario della figlia durante i periodi di permanenza presso le rispettive abitazioni;
. confermare che le spese straordinarie dovranno essere suddivise tra gli stessi in parti uguali, ferma la necessità di concordare preventivamente quelle di importo superiore ad €uro 150,00= e che per una corretta individuazione delle stesse le parti faranno riferimento alle linee guida evidenziate nel Protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense;
- confermare che il signor corrisponderà alla signora CP_1 [...]
– entro il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno – una Pt_1 somma pari al 50% dell'importo delle due rate semestrali aventi scadenza a giugno e a dicembre previste dal piano di ammortamento del mutuo ipotecario contratto dai coniugi con la Cassa Rurale di Levico Terme, fino all'integrale
Pag. 3 di 5 assolvimento delle obbligazioni di rimborso. A fronte dell'assolvimento di tale impegno la signora provvederà direttamente al pagamento integrale di Pt_1 tali rate semestrali nel rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento.
. confermare che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità dell'espatrio; ALTRI DISPOSIZIONI
. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere entrambi piena capacità lavorativa e di non avanzare richieste di assegni per il loro mantenimento personale o pretese economiche di qualsivoglia natura, ritenendosi tacitate e soddisfatte nei rispettivi diritti;
. le spese di giudizio saranno sostenute in eguale misura dalle parti. La Sig.ra e il Sig. dichiaravano di non volersi Parte_1 CP_1 riconciliare e chiedevano di essere autorizzati al deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti. Il Presidente del Tribunale con provvedimento dell'01.07.2025 assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. per la fase della separazione. Le parti con note depositate in data 02.07.2025 confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. La domanda è fondata e merita accoglimento. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre della figlia non contrasta con l'interesse della stessa né vi è motivo di Per_1 censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ. visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025
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