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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 40991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40991 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PA RI NA PA GI LI - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: RD AR, nato a [...] il giorno 03/08/1976 rappresentato ed assistito dall’avv. TT EN - di fiducia avverso l’ordinanza del 16/06/2025 del Tribunale di Bari in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone, letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto rigettarsi il ricorso, letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. TT EN. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 giugno 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Bari ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 6 maggio 2025 con la quale AR RD veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui al capo 1 (reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., artt. 2 e 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 416-bis1 cod. pen.) e capo 8 (artt. 110, 81 cod. pen., artt. 56, 629, primo e secondo comma, cod. pen.) della rubrica delle provvisorie imputazioni. Al capo 1 è provvisoriamente contestato il delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo, rappresentato da un chilogrammo di sostanza pirotecnica con miccia, che IM US, su istigazione di AR RD, posizionava all'altezza dello sportello lato guida dell'autovettura in uso ad EL CA e parcheggiato all'interno della sede legale della società CN Costruzioni Generali s.p.a., azienda nella titolarità di OL CA, titolare altresì della società sportiva Foggia Calcio 1920. Al capo 8, è provvisoriamente contestata a AR RD, in concorso con IM US, AB LI RR e LO CI, la tentata estorsione ai danni di OL CA, titolare della società sportiva Foggia Calcio, commessa mediante atti di violenza e minaccia, finalizzata a indurre quest’ultimo a dimettersi ed a cedere la società. AR RD è indagato altresì per i delitti provvisoriamente contestati ai capi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, i quali integrano, nella prospettazione accusatoria, atti intimidatori diretti a Penale Sent. Sez. 2 Num. 40991 Anno 2025 Presidente: LM MA MA Relatore: AR IE Data Udienza: 03/12/2025 persone offese gravitanti nell’orbita di OL CA (AV Di PA è calciatore e capitano della società sportiva Foggia Calcio 1920; EL D’SC è capo ultras della curva sud della squadra di calcio del Foggia;
PP VE è segretario generale della società sportiva Calcio Foggia 1920, VI IL è direttore generale della società), e, come tali, strumentalmente rivolti alla coazione della volontà di quest’ultimo, quale titolare della società sportiva Foggia Calcio 1920, per indurlo a dimettersi ed a cedere la società, integrando la condotta di tentata estorsione aggravata contestata al capo 8, delitto per il quale l’indagato è sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Per tutte le fattispecie di reato, è contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis1 cod. pen. ovvero di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis1 cod. pen. ricorrendo all'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa, avuto riguardo alle modalità con cui l'azione era stata compiuta, avendo commesso il delitto in luogo pubblico e sulla pubblica via, con modalità eclatanti, tipiche dell'azione della criminalità di tipo mafioso, idonea, per un verso, a provocare allarme sociale nella collettività e ad attribuire evidenza pubblica ad azioni delittuose, per altro verso, rafforzare il messaggio intimidatorio ai danni delle vittime designate. Per la fattispecie di cui al capo 8, l’aggravante è contestata anche nella forma della agevolazione, ovvero di avere agito al fine di agevolare la batteria Sinesi Francavilla, costituente articolazione del sodalizio mafioso denominato Società Foggiana.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo con un unico motivo di ricorso:
2.1. Violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis1 cod. pen. nell'ambito dei capi 1) e 8) della rubrica delle provvisorie imputazioni. Si deduce che gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata, quali la platealità delle azioni, l'uso di armi e ordigni, la pubblica campagna di stampa a carattere denigratorio, sarebbero insufficienti a ritenere integrata l'aggravante contestata del metodo mafioso in quanto, da un lato, non sarebbero evocativi dell'agire tipico delle associazioni mafiose e, dall'altro, non avrebbero ingenerato nella vittima la convinzione di trovarsi dinanzi di un'associazione mafiosa. Si deduce in sintesi che: 1) il rapporto di amicizia dell’indagato e la vicinanza con alcuni esponenti di vertice della batteria Sinesi-Francavilla, in assenza dell’avvenuta esteriorizzazione di tale contiguità, non può fondare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso poiché è necessario che il soggetto agente, seppur in maniera implicita, abbia inequivocabilmente evocato nella vittima il collegamento ed il coinvolgimento dell'associazione mafiosa - così da incutere maggior timore alla stessa - e ciò nella fattispecie non sarebbe affatto avvenuto e il Tribunale non avrebbe motivato sul punto;
2) le modalità delle intimidazioni realizzate, a differenza di quanto immotivatamente e, comunque, illogicamente ritenuto nell’ordinanza impugnata, oggettivamente non sarebbero plateali ed eclatanti e, qualora lo fossero, il carattere eclatante delle azioni, l'agire violento e professionale e il contesto territoriale di riferimento (caratterizzato dal radicamento di una mafia storica), di per sé, non sarebbero elementi sufficienti a far ritenere integrata l'aggravante in questione, in quanto si renderebbe a tal fine necessaria la chiara evocazione del potere della consorteria mafiosa (che nel caso di specie non si sarebbe verificata); 3) le conversazioni richiamate nell’ordinanza impugnata tra OL CA e VI IL (o altri soggetti legati alla società sportiva) non dimostrerebbero la convinzione di trovarsi al cospetto della c.d. "Società Foggiana" ma, nella peggiore delle 2 ipotesi, la convinzione di dover fronteggiare un gruppo di comuni criminali, che è situazione ben diversa, la quale non può giustificare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso;
allostesso modo, l'omessa denuncia di elementi utili alle indagini da parte di EL D'SC e PP VE (le cui autovetture sono state oggetto di danneggiamento e di tentato danneggiamento), in assenza di una adeguata motivazione sul punto, potrebbe essere indicativa del timore di avere a che fare con dei delinquenti comuni ma non con la criminalità organizzata di tipo mafioso (anche se, nel caso di EL D'SC, l'omessa denuncia sarebbe frutto della mentalità criminale dello stesso e della volontà di farsi giustizia da sé, come emergerebbe dalle intercettazioni in atti). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi qui illustrati.
1.2. A fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, è opportuno richiamare i principi in tema di limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla liberta personale. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti e, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Ne consegue che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale in funzione di giudice del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si 3 risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).
2. Nel caso in esame, il Tribunale risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità, attesa la loro concordanza, e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per i delitti a lui provvisoriamente contestati, aggravati dal metodo mafioso di cui all’art. 416-bis1 cod. pen. Il ricorrente non si confronta criticamente con il contenuto dell’ordinanza impugnata che, in puntuale applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha desunto gli elementi costitutivi dell’aggravante non dalla "caratteristiche soggettive" degli autori ma dalle modalità dell'azione delittuosa, reputandole in concreto idonee ad evocare la efficacia intimidatrice tipica dell'agire mafioso.
2.1. Al riguardo, va innanzitutto rammentato che secondo la dizione dell'art. 416-bis1 cod. pen. (già art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modificazioni, dalla l. 203 del 12 luglio 1991), avvalersi del metodo mafioso ovvero "delle condizioni previste dall'art. 416- bis cod. pen." significa avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Tale aggravante è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime - che sono forzate finanche ad accontentare "spontaneamente" il proprio aggressore - non tanto per la propria fama criminale, ma, in particolar modo, per quella che proviene loro dal contesto delinquenziale in cui si muovono, perché idoneo a suscitare paura di rappresaglie ad opera di complici, affiliati e accoliti. Tanto, sul presupposto che la capacità di resistenza della vittima si affievolisce man mano che acquisisce la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un soggetto che ha alle spalle un gruppo di persone disposte a sostenerlo, aiutarlo e vendicarlo. Invero, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen.non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405-01). Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, dunque, la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis1 cod. pen. non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso;
essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01). In tal senso, è stato ribadito che la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa e che siano attuate con modalità tali da comprovare una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti sul luogo di 4 commissione del reato, sia stato autorizzato (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 – 01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525 - 01; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515-01; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Giampà, Rv. 251830-01). Nello stesso senso, è stato chiarito che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065 -01). Inoltre, è stato affermato che è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso”, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 – 01) 2.2. Coerentemente con i principi di diritto sopra enunciati, il Tribunale ha confermato la sussistenza del requisito della gravità indiziaria quanto all'aggravante del metodo mafioso, evidenziando che, ai fini dell'applicazione della stessa, nella dimensione 'oggettiva', non occorre l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, bensì l'avvalimento delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. In tal senso, i giudici di merito hanno individuato gli indici fattuali del metodo mafioso nella concatenazione di atti di violenza e minaccia che, benché privi di esplicitazione verbale, sono stati tali, per il loro elevato significato simbolico (essendo stati commessi con colpi di arma da sparo e incendi di per sé evocativi di conseguenze micidiali), da causare intimidazione e coartare la volontà del soggetto passivo;
nel fatto che si è al cospetto di comportamenti illeciti, espressione di una carica intimidatoria comprovante professionalità criminale, propri di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi sia stato autorizzato, destinati a indurre CA ad abdicare ad ogni aspirazione di gestione trasparente della società, per timore di più gravi conseguenze. Inoltre, il fatto che si sia trattato di un'operazione intimidatoria aggravata dal metodo mafioso emergeva anche dal contesto in cui si era concretizzata l'operazione minacciosa, avendo il RD realizzato la campagna minatoria in maniera inconsuetamente indisturbata in un territorio, quello foggiano, che si trova sotto l'influsso di notori e agguerriti gruppi mafiosi, ai quali peraltro l’indagato è risultato essere contiguo. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri interpretativi richiamati anche allorché ha evidenziato che gli atti intimidatori, consistenti nel danneggiamento mediante colpi di arma da sparo dell’autovettura di AV Di PA, calciatore e capitano della società sportiva Foggia Calcio 1920, l’incendio dell’autovettura di EL D’SC, capo ultras della curva sud della squadra di calcio del Foggia, i tentativi di danneggiamento mediante taniche di liquido infiammabile delle autovetture di PP VE e di VI IL, rispettivamente segretario generale e direttore generale della società Foggia Calcio 1920, erano stati rivolti a persone gravitanti nell’orbita di OL CA e, come tali, erano strumentalmente rivolti alla coazione della volontà di quest’ultimo, quale titolare della società sportiva Foggia Calcio 1920, per indurlo a dimettersi ed a cedere la società. I giudici hanno evidenziato che si era trattato di atti di violenza idonei a veicolare un messaggio minaccioso nei confronti del CA, trasmesso con modalità 5 tipiche di una realtà territoriale in cui è radicata un'organizzazione criminale mafiosa, integrando un avvertimento di tipo mafioso, sia pure implicito, ricattatorio e coercitivo, finalizzato a compromettere la condizione lavorativa del CA, non gradito nel suo ruolo di presidente della società Foggia Calcio 1920. 2.3. Il Tribunale ha altresì evidenziato che si era trattato di una forza intimidatoria di particolare cogenza, al punto da instillare nelle persone offese quella condizione di assoggettamento ed omertà tipica di chi è vittima di attività estorsive poste direttamente in essere dalle organizzazioni mafiose. A conforto di quanto detto, risulta rilevante quanto evidenziato testualmente a pag. 46 dell'ordinanza impugnata, laddove il Tribunale ha argomentato che il reale effetto di assoggettamento e di timore provocato alla vittima OL CA veniva manifestamente dimostrato in occasione di conversazioni intercorse tra quest’ultimo con VI IL e con il calciatore Di PA, in quanto da tali colloqui (che sono riportati nell’ordinanza impugnata) traspariva la sua consapevolezza che le azioni intimidatorie, specificamente finalizzate ad ottenere le sue dimissioni, avevano chiaramente richiamato alla sua mente comportamenti ritenuti propri di chi appartenga ad un sodalizio del genere mafioso, proprio del contesto in cui si è concretizzata l'operazione intimidatoria, considerato che il territorio foggiano si trova sotto l'influsso di notori clan mafiosi.
2.4. Infine, per evidenziare il clima di omertà e la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, è stato correttamente valorizzato il comportamento omertoso delle vittime delle condotte intimidatorie, in quanto il D’SC non denunciava l'accaduto e PP VE, pur essendo a conoscenza di notizie utili alle indagini, preferiva non sporgere denuncia.
3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE AR MA MA LM 6
PP VE è segretario generale della società sportiva Calcio Foggia 1920, VI IL è direttore generale della società), e, come tali, strumentalmente rivolti alla coazione della volontà di quest’ultimo, quale titolare della società sportiva Foggia Calcio 1920, per indurlo a dimettersi ed a cedere la società, integrando la condotta di tentata estorsione aggravata contestata al capo 8, delitto per il quale l’indagato è sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Per tutte le fattispecie di reato, è contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis1 cod. pen. ovvero di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis1 cod. pen. ricorrendo all'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa, avuto riguardo alle modalità con cui l'azione era stata compiuta, avendo commesso il delitto in luogo pubblico e sulla pubblica via, con modalità eclatanti, tipiche dell'azione della criminalità di tipo mafioso, idonea, per un verso, a provocare allarme sociale nella collettività e ad attribuire evidenza pubblica ad azioni delittuose, per altro verso, rafforzare il messaggio intimidatorio ai danni delle vittime designate. Per la fattispecie di cui al capo 8, l’aggravante è contestata anche nella forma della agevolazione, ovvero di avere agito al fine di agevolare la batteria Sinesi Francavilla, costituente articolazione del sodalizio mafioso denominato Società Foggiana.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo con un unico motivo di ricorso:
2.1. Violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis1 cod. pen. nell'ambito dei capi 1) e 8) della rubrica delle provvisorie imputazioni. Si deduce che gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata, quali la platealità delle azioni, l'uso di armi e ordigni, la pubblica campagna di stampa a carattere denigratorio, sarebbero insufficienti a ritenere integrata l'aggravante contestata del metodo mafioso in quanto, da un lato, non sarebbero evocativi dell'agire tipico delle associazioni mafiose e, dall'altro, non avrebbero ingenerato nella vittima la convinzione di trovarsi dinanzi di un'associazione mafiosa. Si deduce in sintesi che: 1) il rapporto di amicizia dell’indagato e la vicinanza con alcuni esponenti di vertice della batteria Sinesi-Francavilla, in assenza dell’avvenuta esteriorizzazione di tale contiguità, non può fondare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso poiché è necessario che il soggetto agente, seppur in maniera implicita, abbia inequivocabilmente evocato nella vittima il collegamento ed il coinvolgimento dell'associazione mafiosa - così da incutere maggior timore alla stessa - e ciò nella fattispecie non sarebbe affatto avvenuto e il Tribunale non avrebbe motivato sul punto;
2) le modalità delle intimidazioni realizzate, a differenza di quanto immotivatamente e, comunque, illogicamente ritenuto nell’ordinanza impugnata, oggettivamente non sarebbero plateali ed eclatanti e, qualora lo fossero, il carattere eclatante delle azioni, l'agire violento e professionale e il contesto territoriale di riferimento (caratterizzato dal radicamento di una mafia storica), di per sé, non sarebbero elementi sufficienti a far ritenere integrata l'aggravante in questione, in quanto si renderebbe a tal fine necessaria la chiara evocazione del potere della consorteria mafiosa (che nel caso di specie non si sarebbe verificata); 3) le conversazioni richiamate nell’ordinanza impugnata tra OL CA e VI IL (o altri soggetti legati alla società sportiva) non dimostrerebbero la convinzione di trovarsi al cospetto della c.d. "Società Foggiana" ma, nella peggiore delle 2 ipotesi, la convinzione di dover fronteggiare un gruppo di comuni criminali, che è situazione ben diversa, la quale non può giustificare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso;
allostesso modo, l'omessa denuncia di elementi utili alle indagini da parte di EL D'SC e PP VE (le cui autovetture sono state oggetto di danneggiamento e di tentato danneggiamento), in assenza di una adeguata motivazione sul punto, potrebbe essere indicativa del timore di avere a che fare con dei delinquenti comuni ma non con la criminalità organizzata di tipo mafioso (anche se, nel caso di EL D'SC, l'omessa denuncia sarebbe frutto della mentalità criminale dello stesso e della volontà di farsi giustizia da sé, come emergerebbe dalle intercettazioni in atti). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi qui illustrati.
1.2. A fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, è opportuno richiamare i principi in tema di limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla liberta personale. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti e, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Ne consegue che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale in funzione di giudice del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si 3 risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).
2. Nel caso in esame, il Tribunale risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità, attesa la loro concordanza, e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per i delitti a lui provvisoriamente contestati, aggravati dal metodo mafioso di cui all’art. 416-bis1 cod. pen. Il ricorrente non si confronta criticamente con il contenuto dell’ordinanza impugnata che, in puntuale applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha desunto gli elementi costitutivi dell’aggravante non dalla "caratteristiche soggettive" degli autori ma dalle modalità dell'azione delittuosa, reputandole in concreto idonee ad evocare la efficacia intimidatrice tipica dell'agire mafioso.
2.1. Al riguardo, va innanzitutto rammentato che secondo la dizione dell'art. 416-bis1 cod. pen. (già art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modificazioni, dalla l. 203 del 12 luglio 1991), avvalersi del metodo mafioso ovvero "delle condizioni previste dall'art. 416- bis cod. pen." significa avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Tale aggravante è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime - che sono forzate finanche ad accontentare "spontaneamente" il proprio aggressore - non tanto per la propria fama criminale, ma, in particolar modo, per quella che proviene loro dal contesto delinquenziale in cui si muovono, perché idoneo a suscitare paura di rappresaglie ad opera di complici, affiliati e accoliti. Tanto, sul presupposto che la capacità di resistenza della vittima si affievolisce man mano che acquisisce la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un soggetto che ha alle spalle un gruppo di persone disposte a sostenerlo, aiutarlo e vendicarlo. Invero, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen.non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405-01). Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, dunque, la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis1 cod. pen. non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso;
essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01). In tal senso, è stato ribadito che la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa e che siano attuate con modalità tali da comprovare una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti sul luogo di 4 commissione del reato, sia stato autorizzato (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 – 01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525 - 01; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515-01; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Giampà, Rv. 251830-01). Nello stesso senso, è stato chiarito che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065 -01). Inoltre, è stato affermato che è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso”, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 – 01) 2.2. Coerentemente con i principi di diritto sopra enunciati, il Tribunale ha confermato la sussistenza del requisito della gravità indiziaria quanto all'aggravante del metodo mafioso, evidenziando che, ai fini dell'applicazione della stessa, nella dimensione 'oggettiva', non occorre l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, bensì l'avvalimento delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. In tal senso, i giudici di merito hanno individuato gli indici fattuali del metodo mafioso nella concatenazione di atti di violenza e minaccia che, benché privi di esplicitazione verbale, sono stati tali, per il loro elevato significato simbolico (essendo stati commessi con colpi di arma da sparo e incendi di per sé evocativi di conseguenze micidiali), da causare intimidazione e coartare la volontà del soggetto passivo;
nel fatto che si è al cospetto di comportamenti illeciti, espressione di una carica intimidatoria comprovante professionalità criminale, propri di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi sia stato autorizzato, destinati a indurre CA ad abdicare ad ogni aspirazione di gestione trasparente della società, per timore di più gravi conseguenze. Inoltre, il fatto che si sia trattato di un'operazione intimidatoria aggravata dal metodo mafioso emergeva anche dal contesto in cui si era concretizzata l'operazione minacciosa, avendo il RD realizzato la campagna minatoria in maniera inconsuetamente indisturbata in un territorio, quello foggiano, che si trova sotto l'influsso di notori e agguerriti gruppi mafiosi, ai quali peraltro l’indagato è risultato essere contiguo. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri interpretativi richiamati anche allorché ha evidenziato che gli atti intimidatori, consistenti nel danneggiamento mediante colpi di arma da sparo dell’autovettura di AV Di PA, calciatore e capitano della società sportiva Foggia Calcio 1920, l’incendio dell’autovettura di EL D’SC, capo ultras della curva sud della squadra di calcio del Foggia, i tentativi di danneggiamento mediante taniche di liquido infiammabile delle autovetture di PP VE e di VI IL, rispettivamente segretario generale e direttore generale della società Foggia Calcio 1920, erano stati rivolti a persone gravitanti nell’orbita di OL CA e, come tali, erano strumentalmente rivolti alla coazione della volontà di quest’ultimo, quale titolare della società sportiva Foggia Calcio 1920, per indurlo a dimettersi ed a cedere la società. I giudici hanno evidenziato che si era trattato di atti di violenza idonei a veicolare un messaggio minaccioso nei confronti del CA, trasmesso con modalità 5 tipiche di una realtà territoriale in cui è radicata un'organizzazione criminale mafiosa, integrando un avvertimento di tipo mafioso, sia pure implicito, ricattatorio e coercitivo, finalizzato a compromettere la condizione lavorativa del CA, non gradito nel suo ruolo di presidente della società Foggia Calcio 1920. 2.3. Il Tribunale ha altresì evidenziato che si era trattato di una forza intimidatoria di particolare cogenza, al punto da instillare nelle persone offese quella condizione di assoggettamento ed omertà tipica di chi è vittima di attività estorsive poste direttamente in essere dalle organizzazioni mafiose. A conforto di quanto detto, risulta rilevante quanto evidenziato testualmente a pag. 46 dell'ordinanza impugnata, laddove il Tribunale ha argomentato che il reale effetto di assoggettamento e di timore provocato alla vittima OL CA veniva manifestamente dimostrato in occasione di conversazioni intercorse tra quest’ultimo con VI IL e con il calciatore Di PA, in quanto da tali colloqui (che sono riportati nell’ordinanza impugnata) traspariva la sua consapevolezza che le azioni intimidatorie, specificamente finalizzate ad ottenere le sue dimissioni, avevano chiaramente richiamato alla sua mente comportamenti ritenuti propri di chi appartenga ad un sodalizio del genere mafioso, proprio del contesto in cui si è concretizzata l'operazione intimidatoria, considerato che il territorio foggiano si trova sotto l'influsso di notori clan mafiosi.
2.4. Infine, per evidenziare il clima di omertà e la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, è stato correttamente valorizzato il comportamento omertoso delle vittime delle condotte intimidatorie, in quanto il D’SC non denunciava l'accaduto e PP VE, pur essendo a conoscenza di notizie utili alle indagini, preferiva non sporgere denuncia.
3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE AR MA MA LM 6