Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
11790/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e con- testuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11790/24 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi ver- tente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Palermo, via Gia- Parte_1 P.IVA_1
como Cusmano n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marcello Avellone che la rappresenta e di- fende nel presente procedimento giusta procura generale presente in atti.
Attrice contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...]. CP C.F._1
Convenuto contumace
Oggetto: accettazione di eredità ex art. 475 c.c.
- DICHIARA che , C.F.: , nato a [...] il 23 no- CP C.F._1 vembre 1964, ha accettato puramente e semplicemente l'eredità della di lui sorella PE
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 15.04.2023
[...]
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo di procedere alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da qualsivoglia responsabilità;
- CONDANNA al pagamento, in favore dell'attrice, di € 2.166,33, di CP cui € 262 per spese vive ed € 1.904,33 per compensi, a titolo di parziale rifusione delle spe- se di lite sostenute dall'attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 4/10/2024, premesso Parte_1
(per quanto rileva):
- di vantare, nei confronti di , il credito derivante dall'atto di mutuo SO
stipulato in data 30.5.2006 (v. doc. 1) dall'allora Banco Di Sicilia s.p.a.;
- che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla mutuataria, in- tervenivano in qualità di datori di ipoteca, oltre , anche SO Controparte_2
e , i quali prestavano congiuntamente consenso alla costituzione, in favore CP dell'istituto mutuante, di ipoteca volontaria di primo grado su un immobile di loro pro- prietà pro indiviso (ciascuno per la quota di 1/3);
- che l'immobile oggetto di garanzia è costituito dall'appartamento sito in Palermo, via Villa Sofia n. 13, posto al piano rialzato, seconda porta a destra salendo la scala, distin- to al Catasto dei Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 30, particelle graffate 601 sub.
3 e 601 sub. 5, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 7, vani 6,5, con rendita catastale pari ad euro 419,62;
- che la mutuataria, , è deceduta in Palermo il 15 aprile 2023 (v. doc. 4) e SO che, a seguito del suo decesso, ha avviato un procedimento (n. Parte_1
4636/2023) volto alla fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 481 c.c. (doc. 6); – che, nell'ambito del suddetto procedimento, ha trasmesso, in copia CP
fotostatica, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con firma autentica del fun- zionario del Comune di Palermo, con la quale ha manifestato espressamente la volontà di accettare l'eredità della sorella, (doc. 7), senza, tuttavia, procedere alla tra- SO
scrizione della stessa nei registri immobiliari;
ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere sentenza di accertamento dell'intervenuta accettazione pura e semplice dell'eredità ex art. 475 c.c. da parte di CP
, in relazione all'eredità della sorella , deceduta in Palermo il 15 aprile
[...] SO
2023, con l'obiettivo di procedere alla trascrizione di tale accettazione nei registri immobi- liari, ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., e ciò al fine di avviare la procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile concesso a garanzia del mutuo.
Correttamente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta non si è costituita in giudizio.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti prodotti in giudizio, è stata as- sunta in riserva all'udienza del 16.4.25, nella quale l'attrice ha insistito nelle domande for- mulate in citazione.
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Procedendo alla disamina della domanda promossa da è noto Parte_1
che, nell'ambito della espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verifi- care d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.
Da ciò trae origine il presente giudizio, stante l'evidente interesse di parte attrice ad ottenere, con provvedimento giudiziale suscettibile di trascrizione (art. 2648, co. III c.c.),
l'accertamento dell'intervenuto acquisto dell'eredità da parte del convenuto contumace,
, e ciò onde assicurare il principio di c.d. continuità delle trascrizioni (art. 567 CP
c.p.c). Ciò chiarito, si ricorda che l'ordinamento attribuisce al chiamato all'eredità un ter- mine decennale per accettare (art. 480 c.c.) e consente, ex art. 481 c.c., a chi vi abbia interes- se di attivare la cd. actio interrogatoria, al fine di ottenere la fissazione di un termine peren- torio entro il quale l'interpellato debba manifestare la propria volontà di accettare o rinun- ciare all'eredità. Decorso inutilmente tale termine, la facoltà di accettare si estingue.
Qualora, invece, l'erede accetti entro il termine assegnato, si perfeziona l'acquisto dell'eredità, secondo una delle due forme previste dalla legge: accettazione pura e sempli- ce (art. 474 c.c.) o con beneficio d'inventario (art. 490 c.c.).
***
Tanto premesso in punto di diritto, il Tribunale ritiene la domanda fondata per le ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo, dall'esame del contratto di mutuo stipulato in data 30 maggio 2006, rogato dal notaio (rep. n. 27962 racc. 9598), risulta che, a garanzia delle Persona_2
obbligazioni assunte nel medesimo atto, (unitamente ai garanti SO CP_2
e ) ha concesso ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile sito
[...] CP
in Palermo, via Villa Sofia n. 13.
La documentazione allegata conferma che, alla data della stipula, l'immobile risul- tava intestato per un terzo alla mutuataria e per i restanti due terzi ai predetti garanti.
In secondo luogo, il Tribunale rileva che, a seguito del decesso della mutuataria
, l'odierna attrice ha promosso procedimento ex art. 481 c.c. al fine di ottenere SO
la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi.
Dagli atti (doc. 7) risulta che il convenuto, , ha reso espressa dichiara- CP
zione di accettazione dell'eredità, affermando di "accettare a tutti gli effetti di legge l'eredità della sorella puramente e semplicemente", assumendo così la qualità di erede puro e semplice.
Nel caso in esame, è dunque accertato che , già proprietario di una quo- CP
ta indivisa dell'immobile al momento della stipula del mutuo, ha successivamente acquisi- to la quota appartenuta alla sorella, a seguito di valida accettazione dell'eredità.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, si deve dichiarare che , CP
nato a [...] il [...], ha validamente accettato l'eredità della sorella PE , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 15 aprile 2023, con conseguente
[...]
acquisto della qualità di erede, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia successoria.
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In considerazione del fatto che la presente statuizione risulta causalmente ricondu- cibile alla necessità di procedere al ripristino della continuità delle trascrizioni ed in consi- derazione della mancata costituzione in giudizio di , il Tribunale ritiene sussi- CP
stenti i presupposti per disporre la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di li- te in misura pari ad 1/3, liquidandone il complessivo ammontare in € 5.713,00 oltre spese vive [ liquidazione effettuata applicando i compensi previsti nelle tabelle allegate al DM n.
55/14 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore ricompreso tra € 52.001 ed
€ 260.000, con le riduzioni massime, data la spiccata semplicità della lite]
Palermo, 13/05/2025 IL GIUDICE Erika Ivalù Pampalone