Articolo 14 della Legge 28 luglio 1984, n. 398
Articolo 13Articolo 15
Versione
16 agosto 1984
Art. 14.
Dopo l' articolo 254-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 254-ter. - (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo). - Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero puo' disporre, se ricorrono le condizioni rispettivamente previste nel primo o nel secondo o nel terzo comma dell'articolo precedente, che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza. Il pubblico ministero, se e' presentata domanda di applicazione della misura e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore affinche' decida. In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura puo' essere concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.
Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente".
Entrata in vigore il 16 agosto 1984