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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4229/2025
promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Via Paolo Braccini 53 Parte_1 C.F._1
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. CARUANA SARA
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...], Torino. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da nota del 2274/2025 e verbale di udienza del 12 maggio 2025
Alla luce degli ultimi accadimenti e, in particolare, l'accettazione da parte del sig. di CP_1
entrare nella Comunità terapeutica KUFRAD indicata dal SERD, la ricorrente – nonché madre del sig.
AR – intende modificare la domanda iniziale di inabilitazione del figlio e chiedere
pagina 1 di 4 l'amministrazione di sostegno, nella speranza che le cure intraprese e il percorso comunitario lo aiutino a superare le sue dipendenze e possa reintegrarsi nella società verbale di udienza del 12 maggio 2025
L'Avv. AR, facendo seguito alla nota depositata in atti e alla luce della volontà del signor
AR di curarsi entrando in comunità, dichiara di rinunciare alla richiesta declaratoria di inabilitazione e la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno che fin da ora si propone personalmente, quale sorella del signor . CP_1
Per il P.M.
Nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2025 , chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di inabilitazione del figlio e la nomina di un curatore provvisorio, in quanto CP_1
affetto da “grave dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il giudice relatore, per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona inabilitanda.
In tale evenienza, parte ricorrente rappresentava la volontà di rinunciare alla domanda di inabilitazione e domandava la trasmissione al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
Si associava a quest'ultima domanda, a verbale, anche il sig. . CP_1
Pertanto, il GOP rimetteva la causa al giudice relatore per il prosieguo.
Il giudice relatore ritenuta matura la causa per la decisione si riservava di riferire al Collegio.
***
Preliminarmente, va dato atto che parte ricorrente ha espressamente rinunciato, sia con nota del
22/4/2025 sia in sede di udienza, alla domanda principale di inabilitazione proposta nei confronti del figlio , instando invece per la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina CP_1
di un amministratore di sostegno a favore del medesimo.
pagina 2 di 4 Tale domanda è stata condivisa da parte inabilitanda che, pur non costituendosi, è comparsa personalmente.
Preso atto della rinuncia del ricorrente alla domanda originariamente formulata, dalla documentazione medica agli atti risulta che il resistente è affetto da “Disturbo da uso di Cocaina e alcol” (cfr. sub doc. 6) .
Dalla narrazione in atti è emerso che, a causa della patologia, il sig. ha subito diversi CP_1
ricoveri con brevi periodi di miglioramento, ma, ciò nonostante, non è riuscito a portare a termine la cura di disintossicazione.
Da un punto di vista economico, pare che viva con lavori saltuari.
La madre ricorrente afferma inoltre che il guadagno viene sperperato per l'acquisto di sostante stupefacenti, tanto che è lei ad essere costretta a versare il dovuto contributo per il mantenimento delle di lui figlie (nonché sue nipoti).
Infine, dalle narrazioni in atti è emerso che il è coinvolto in procedimenti penali: è CP_1
sottoposto ad indagini per violazione dell'art 186 c 1 c 6 cds “guida sotto l'influenza dell'alcool” (cfr. doc 5).
A partire dal febbraio 2025, su richiesta dello stesso è stato attivato l'iter diagnostico da CP_1
parte del SERD competente (cfr. 10).
Inoltre, con nota del 22/4/2025 parte ricorrente ha riferito che parte inabilitanda ha accettato di entrare nella comunità terapeutica indicata dal Serd, pertanto, ha domandato la modifica della domanda in favore dell'amministrazione di sostegno, indicando come possibile amministratore la di lui sorella.
Tale circostanza è stata confermata in udienza dal , il quale ha dichiarato di essere CP_1
d'accordo a che la sorella, L'avv. SARA CARUANA, venisse nominata amministratrice.
Appena il caso di precisare che in sede di esame, il resistente ha mostrato di comprendere il significato delle domande che gli sono state rivolte, ha fornito risposte nel complesso pertinenti ed è apparso sufficientemente orientato spazio-temporalmente (v. verbale d'udienza del 12.5.2025). Alla luce del quadro clinico descritto, il resistente appare certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione e deve ritenersi che, stante la incidenza della dipendenza sulla capacità di provvedere ai propri interessi, l'amministrazione di sostegno appaia misura protettiva adeguata alla sua natura pagina 3 di 4 elastica e flessibile, in grado di adattarsi alle specifiche esigenze di cura della persona e del patrimonio dell'interessato. Per tali motivi viene disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente per la nomina di un amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 405 cc.
Non si ravvisano specifiche ragioni d'urgenza che impongano in questa sede l'adozione di provvedimenti d'ufficio ex art. 405 co. 4 cc per la cura della persona del resistente e per la conservazione e amministrazione del suo patrimonio.
Nulla sulle spese di lite, attesa la rinuncia del ricorrente alla domanda principale, il rapporto di parentela fra le parti e l'assenza di opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così dispone:
rigetta il ricorso per inabilitazione.
DISPONE la trasmissione degli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 418
c.c. ai fini della nomina dell'amministratore di sostegno;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/05/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4229/2025
promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Via Paolo Braccini 53 Parte_1 C.F._1
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. CARUANA SARA
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...], Torino. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da nota del 2274/2025 e verbale di udienza del 12 maggio 2025
Alla luce degli ultimi accadimenti e, in particolare, l'accettazione da parte del sig. di CP_1
entrare nella Comunità terapeutica KUFRAD indicata dal SERD, la ricorrente – nonché madre del sig.
AR – intende modificare la domanda iniziale di inabilitazione del figlio e chiedere
pagina 1 di 4 l'amministrazione di sostegno, nella speranza che le cure intraprese e il percorso comunitario lo aiutino a superare le sue dipendenze e possa reintegrarsi nella società verbale di udienza del 12 maggio 2025
L'Avv. AR, facendo seguito alla nota depositata in atti e alla luce della volontà del signor
AR di curarsi entrando in comunità, dichiara di rinunciare alla richiesta declaratoria di inabilitazione e la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno che fin da ora si propone personalmente, quale sorella del signor . CP_1
Per il P.M.
Nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2025 , chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di inabilitazione del figlio e la nomina di un curatore provvisorio, in quanto CP_1
affetto da “grave dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il giudice relatore, per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona inabilitanda.
In tale evenienza, parte ricorrente rappresentava la volontà di rinunciare alla domanda di inabilitazione e domandava la trasmissione al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
Si associava a quest'ultima domanda, a verbale, anche il sig. . CP_1
Pertanto, il GOP rimetteva la causa al giudice relatore per il prosieguo.
Il giudice relatore ritenuta matura la causa per la decisione si riservava di riferire al Collegio.
***
Preliminarmente, va dato atto che parte ricorrente ha espressamente rinunciato, sia con nota del
22/4/2025 sia in sede di udienza, alla domanda principale di inabilitazione proposta nei confronti del figlio , instando invece per la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina CP_1
di un amministratore di sostegno a favore del medesimo.
pagina 2 di 4 Tale domanda è stata condivisa da parte inabilitanda che, pur non costituendosi, è comparsa personalmente.
Preso atto della rinuncia del ricorrente alla domanda originariamente formulata, dalla documentazione medica agli atti risulta che il resistente è affetto da “Disturbo da uso di Cocaina e alcol” (cfr. sub doc. 6) .
Dalla narrazione in atti è emerso che, a causa della patologia, il sig. ha subito diversi CP_1
ricoveri con brevi periodi di miglioramento, ma, ciò nonostante, non è riuscito a portare a termine la cura di disintossicazione.
Da un punto di vista economico, pare che viva con lavori saltuari.
La madre ricorrente afferma inoltre che il guadagno viene sperperato per l'acquisto di sostante stupefacenti, tanto che è lei ad essere costretta a versare il dovuto contributo per il mantenimento delle di lui figlie (nonché sue nipoti).
Infine, dalle narrazioni in atti è emerso che il è coinvolto in procedimenti penali: è CP_1
sottoposto ad indagini per violazione dell'art 186 c 1 c 6 cds “guida sotto l'influenza dell'alcool” (cfr. doc 5).
A partire dal febbraio 2025, su richiesta dello stesso è stato attivato l'iter diagnostico da CP_1
parte del SERD competente (cfr. 10).
Inoltre, con nota del 22/4/2025 parte ricorrente ha riferito che parte inabilitanda ha accettato di entrare nella comunità terapeutica indicata dal Serd, pertanto, ha domandato la modifica della domanda in favore dell'amministrazione di sostegno, indicando come possibile amministratore la di lui sorella.
Tale circostanza è stata confermata in udienza dal , il quale ha dichiarato di essere CP_1
d'accordo a che la sorella, L'avv. SARA CARUANA, venisse nominata amministratrice.
Appena il caso di precisare che in sede di esame, il resistente ha mostrato di comprendere il significato delle domande che gli sono state rivolte, ha fornito risposte nel complesso pertinenti ed è apparso sufficientemente orientato spazio-temporalmente (v. verbale d'udienza del 12.5.2025). Alla luce del quadro clinico descritto, il resistente appare certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione e deve ritenersi che, stante la incidenza della dipendenza sulla capacità di provvedere ai propri interessi, l'amministrazione di sostegno appaia misura protettiva adeguata alla sua natura pagina 3 di 4 elastica e flessibile, in grado di adattarsi alle specifiche esigenze di cura della persona e del patrimonio dell'interessato. Per tali motivi viene disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente per la nomina di un amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 405 cc.
Non si ravvisano specifiche ragioni d'urgenza che impongano in questa sede l'adozione di provvedimenti d'ufficio ex art. 405 co. 4 cc per la cura della persona del resistente e per la conservazione e amministrazione del suo patrimonio.
Nulla sulle spese di lite, attesa la rinuncia del ricorrente alla domanda principale, il rapporto di parentela fra le parti e l'assenza di opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così dispone:
rigetta il ricorso per inabilitazione.
DISPONE la trasmissione degli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 418
c.c. ai fini della nomina dell'amministratore di sostegno;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/05/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4