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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 3346/2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 10.09.2024 dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F. E_
) residente in [...]
79, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nunzio Poziello, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti e Pt_2
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) con
[...] C.F._2 domicilio in Giugliano in Campania (NA) alla via Biagio Riccio n. 59, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annamaria Fiorentino, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio in Giugliano in
Campania in data 02/07/2007, optando per il regime della separazione legale dei beni, e che da tale unione nascevano tre figli – (nato il [...]) – Persona_1 Per_2
(nata il [...]) – (nata il [...]); Per_3
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che
in data 09.05.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto ed entrambi provvederanno autonomamente a reperire una soluzione abitativa confacente alle proprie eIGenze;
2) la IG.ra potrà trasferire la propria residenza e quella Pt_2 dei figli, in considerazione di eIGenze personali/professionali, previa comunicazione al IG. e, quanto ai minori, previo consenso di quest'ultimo; Pt_1
3) I figli minori ed restano affidati Persona_4 Per_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato e prevalente presso la casa della madre, IG.ra ; Parte_2
4) Le decisioni di maggiore interesse per la prole e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli;
mentre per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata dai coniugi separatamente;
5) Il ricorrente IG. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che E_ vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo alle eIGenze personali e/o impegni lavorativi di quest'ultima, nonché alle eIGenze dei minori. In mancanza di accordo vigerà il seguente calendario di incontri e, pertanto, il padre potrà tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: - ogni martedì e giovedì, dalle ore 20.00 sino alle ore 22,30 con riaccompagno presso l'abitazione materna, ovvero in giorno diverso da concordarsi preventivamente e tempestivamente con la IG.ra anche in base alle eIGenze prioritarie della prole nonché di lavoro Parte_2 della IG.ra ; - nonché, alternativamente, due fine settimana alterni al mese, dal Pt_2
pag. 2/6 venerdi sera dalle ore 20.00 alle ore 19.30 della domenica;
- Il padre, IGnor E_
, trascorrerà con i figli minori ed quattro
[...] Persona_1 Per_2 Per_3 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno della vigilia ed il giorno di Natale ed il 31.12 e 01.01 alternativamente, la festività dell'Epifania, sempre ad anni alterni, ed alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua mentre il Lunedì in Albis sempre con la madre previo manifestazione di consenso dei minori , la festa del papà con il IG. e la Pt_1
Festa della Mamma con la IG.ra , nonché i figli trascorreranno con il padre il Pt_2 giorno del compleanno e dell'onomastico del genitore non convivente, IGnor E_
, tenuto conto prevalentemente della volontà dei minori, qualora le suddette
[...] ricorrenze non coincidano con i giorni già stabiliti in precedenza. Parimenti trascorreranno con la madre, IG.ra , il giorno del compleanno e Parte_2 dell'onomastico della stessa anche se esso coincide con quello di permanenza con il padre. - Per quanto concerne le vacanze estive, il IG. trascorrerà con i figli un Pt_1 periodo di 15 giorni non consecutivi nel mese di luglio e agosto, stabilendo che tale periodo dovrà essere concordato con la madre, IGnora entro il mese di Parte_2 giugno di ogni anno. I coniugi si impegnano a comunicarsi l'indirizzo ed il numero telefonico delle località in cui trascorreranno le vacanze con i figli;
Per quanto concerne l'accompagnamento a scuola ed il riaccompagnamento presso l'abitazione materna dei figli all'uscita di scuola, i IGg.ri e continueranno Pt_1 Pt_2 nell'alternanza, previo accordo tra gli stessi, come già avviene.
In ogni caso, i genitori si impegneranno ad agevolare nel massimo grado, nei periodi in cui tratterranno con loro i figli, i rapporti e le comunicazioni con l'altro genitore.
Durante le vacanze, avranno cura di comunicarsi reciprocamente la località ove trascorreranno il soggiorno nonché i recapiti ove poter essere contattati;
6) il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , la somma E_ Parte_2 di € 1.200,00 (milleduecento/00) mensili quale contributo al mantenimento dei tre figli e della moglie, da imputarsi nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio ed euro 150,00 (centocinquanta/00) per la SI.ra , con Parte_2 pagamento da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN: Postepay
Evolution [...], intestata alla IG.ra , Parte_2
pag. 3/6 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese.
7) L'assegno unico in favore dei figli verrà fruito nella misura del 50% da ciascun genitore a far data dal provvedimento di omologa della presente separazione. Il IG.
[...] rinuncia espressamente, ritenendosi soddisfatto per precedenti accordi con la Pt_1 IG.ra , al recupero del 50% dell'assegno unico in suo favore percepito sino ad Pt_2 oggi dalla IG.ra al 100%, e ciò fino alla data dell'omologa; Pt_2
8) I coniugi concordano che, nell'ipotesi di revoca e/o mancata conferma dell'assegno unico ad oggi fruito al 100% dalla IG.ra , il contributo al mantenimento dei Pt_2 figli minori verrà determinato in euro 400,00 per ciascun figlio;
9) i coniugi e genitori, contribuiranno, nella misura del 50 % ciascuno, a tutte le spese straordinarie della prole, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del ConIGlio
Nazionale Forense in materia, nonché dei Protocolli d'intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio del Tribunale di Napoli Nord,
e che le parti in causa dichiarano di ben conoscere;
10) per quanto attiene le spese di natura straordinaria per la prole relative alle spese per le lezioni private di recupero scolastico in favore dei figli nonché quelle di attività sportiva, esse vengono già previamente concordate tra i genitori in sede della sottoscrizione degli accordi de quo, relativamente alle modalità di frequenza, al loro costo ed alla loro opportunità, se pur non formalmente documentate, verranno comunque condivise nella misura del 50% dai genitori senza previsione di ulteriori comunicazioni e/o accordi. Resta alla IG.ra la scelta del docente e Parte_2 della palestra in favore dei figli;
11) il SI. trasferirà alla IG.ra la proprietà dell'auto Fiat E_ Pt_2
Panda DJ702FA, già nel possesso di quest'ultima. Contestualmente lo scooter xmax
300 tg ET36309, di proprietà della IG.ra , già nel possesso del IG. Parte_2 [...]
, sarà trasferito al IG. con oneri di entrambi i E_ E_ passaggi di proprietà a carico di quest'ultimo, entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente;
pag. 4/6 12) i coniugi hanno sempre l'obbligo di comunicare il loro recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
13) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere etc) verranno prese concordemente dai genitori;
14) quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché valori, oggettistica, ed ogni altro bene costituente patrimonio familiare, i coniugi dichiarano di aver già regolato pacificamente ogni questione tra loro;
15) Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a prestare l'assenso per ottenere il rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché per i figli minori Persona_1
ed ; Per_2 Per_3
16) Il conto corrente bancario presso l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, Filiale di
Napoli – Ag. 7, n. 13131385, cointestato ai IGg.ri e , verrà estinto Pt_1 Pt_2 entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione dei presenti accordi;
17) Con quanto sopra, i IGnori e dichiarano di aver regolato ed Pt_1 Pt_2 estinto ogni rapporto economico esistente tra gli stessi afferente il rapporto di coniugio;
18) I sottoscritti IGg.ri e dichiarano che non esistono altri Pt_1 Pt_2 procedimenti pendenti connessi o collegati in cui si controverta sulle medesime questioni.
19) Spese integralmente compensate tra le Parti;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio pag. 5/6 letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...]
Villaricca il 30.07.1980) e (nata ad [...] il Parte_2
24.09.1985) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania
(NA) (atto n. 159, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 02.07.2025
Il ConIGliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 3346/2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 10.09.2024 dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F. E_
) residente in [...]
79, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nunzio Poziello, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti e Pt_2
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) con
[...] C.F._2 domicilio in Giugliano in Campania (NA) alla via Biagio Riccio n. 59, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annamaria Fiorentino, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio in Giugliano in
Campania in data 02/07/2007, optando per il regime della separazione legale dei beni, e che da tale unione nascevano tre figli – (nato il [...]) – Persona_1 Per_2
(nata il [...]) – (nata il [...]); Per_3
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che
in data 09.05.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto ed entrambi provvederanno autonomamente a reperire una soluzione abitativa confacente alle proprie eIGenze;
2) la IG.ra potrà trasferire la propria residenza e quella Pt_2 dei figli, in considerazione di eIGenze personali/professionali, previa comunicazione al IG. e, quanto ai minori, previo consenso di quest'ultimo; Pt_1
3) I figli minori ed restano affidati Persona_4 Per_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato e prevalente presso la casa della madre, IG.ra ; Parte_2
4) Le decisioni di maggiore interesse per la prole e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli;
mentre per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata dai coniugi separatamente;
5) Il ricorrente IG. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che E_ vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo alle eIGenze personali e/o impegni lavorativi di quest'ultima, nonché alle eIGenze dei minori. In mancanza di accordo vigerà il seguente calendario di incontri e, pertanto, il padre potrà tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: - ogni martedì e giovedì, dalle ore 20.00 sino alle ore 22,30 con riaccompagno presso l'abitazione materna, ovvero in giorno diverso da concordarsi preventivamente e tempestivamente con la IG.ra anche in base alle eIGenze prioritarie della prole nonché di lavoro Parte_2 della IG.ra ; - nonché, alternativamente, due fine settimana alterni al mese, dal Pt_2
pag. 2/6 venerdi sera dalle ore 20.00 alle ore 19.30 della domenica;
- Il padre, IGnor E_
, trascorrerà con i figli minori ed quattro
[...] Persona_1 Per_2 Per_3 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno della vigilia ed il giorno di Natale ed il 31.12 e 01.01 alternativamente, la festività dell'Epifania, sempre ad anni alterni, ed alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua mentre il Lunedì in Albis sempre con la madre previo manifestazione di consenso dei minori , la festa del papà con il IG. e la Pt_1
Festa della Mamma con la IG.ra , nonché i figli trascorreranno con il padre il Pt_2 giorno del compleanno e dell'onomastico del genitore non convivente, IGnor E_
, tenuto conto prevalentemente della volontà dei minori, qualora le suddette
[...] ricorrenze non coincidano con i giorni già stabiliti in precedenza. Parimenti trascorreranno con la madre, IG.ra , il giorno del compleanno e Parte_2 dell'onomastico della stessa anche se esso coincide con quello di permanenza con il padre. - Per quanto concerne le vacanze estive, il IG. trascorrerà con i figli un Pt_1 periodo di 15 giorni non consecutivi nel mese di luglio e agosto, stabilendo che tale periodo dovrà essere concordato con la madre, IGnora entro il mese di Parte_2 giugno di ogni anno. I coniugi si impegnano a comunicarsi l'indirizzo ed il numero telefonico delle località in cui trascorreranno le vacanze con i figli;
Per quanto concerne l'accompagnamento a scuola ed il riaccompagnamento presso l'abitazione materna dei figli all'uscita di scuola, i IGg.ri e continueranno Pt_1 Pt_2 nell'alternanza, previo accordo tra gli stessi, come già avviene.
In ogni caso, i genitori si impegneranno ad agevolare nel massimo grado, nei periodi in cui tratterranno con loro i figli, i rapporti e le comunicazioni con l'altro genitore.
Durante le vacanze, avranno cura di comunicarsi reciprocamente la località ove trascorreranno il soggiorno nonché i recapiti ove poter essere contattati;
6) il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , la somma E_ Parte_2 di € 1.200,00 (milleduecento/00) mensili quale contributo al mantenimento dei tre figli e della moglie, da imputarsi nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio ed euro 150,00 (centocinquanta/00) per la SI.ra , con Parte_2 pagamento da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN: Postepay
Evolution [...], intestata alla IG.ra , Parte_2
pag. 3/6 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese.
7) L'assegno unico in favore dei figli verrà fruito nella misura del 50% da ciascun genitore a far data dal provvedimento di omologa della presente separazione. Il IG.
[...] rinuncia espressamente, ritenendosi soddisfatto per precedenti accordi con la Pt_1 IG.ra , al recupero del 50% dell'assegno unico in suo favore percepito sino ad Pt_2 oggi dalla IG.ra al 100%, e ciò fino alla data dell'omologa; Pt_2
8) I coniugi concordano che, nell'ipotesi di revoca e/o mancata conferma dell'assegno unico ad oggi fruito al 100% dalla IG.ra , il contributo al mantenimento dei Pt_2 figli minori verrà determinato in euro 400,00 per ciascun figlio;
9) i coniugi e genitori, contribuiranno, nella misura del 50 % ciascuno, a tutte le spese straordinarie della prole, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del ConIGlio
Nazionale Forense in materia, nonché dei Protocolli d'intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio del Tribunale di Napoli Nord,
e che le parti in causa dichiarano di ben conoscere;
10) per quanto attiene le spese di natura straordinaria per la prole relative alle spese per le lezioni private di recupero scolastico in favore dei figli nonché quelle di attività sportiva, esse vengono già previamente concordate tra i genitori in sede della sottoscrizione degli accordi de quo, relativamente alle modalità di frequenza, al loro costo ed alla loro opportunità, se pur non formalmente documentate, verranno comunque condivise nella misura del 50% dai genitori senza previsione di ulteriori comunicazioni e/o accordi. Resta alla IG.ra la scelta del docente e Parte_2 della palestra in favore dei figli;
11) il SI. trasferirà alla IG.ra la proprietà dell'auto Fiat E_ Pt_2
Panda DJ702FA, già nel possesso di quest'ultima. Contestualmente lo scooter xmax
300 tg ET36309, di proprietà della IG.ra , già nel possesso del IG. Parte_2 [...]
, sarà trasferito al IG. con oneri di entrambi i E_ E_ passaggi di proprietà a carico di quest'ultimo, entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente;
pag. 4/6 12) i coniugi hanno sempre l'obbligo di comunicare il loro recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
13) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere etc) verranno prese concordemente dai genitori;
14) quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché valori, oggettistica, ed ogni altro bene costituente patrimonio familiare, i coniugi dichiarano di aver già regolato pacificamente ogni questione tra loro;
15) Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a prestare l'assenso per ottenere il rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché per i figli minori Persona_1
ed ; Per_2 Per_3
16) Il conto corrente bancario presso l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, Filiale di
Napoli – Ag. 7, n. 13131385, cointestato ai IGg.ri e , verrà estinto Pt_1 Pt_2 entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione dei presenti accordi;
17) Con quanto sopra, i IGnori e dichiarano di aver regolato ed Pt_1 Pt_2 estinto ogni rapporto economico esistente tra gli stessi afferente il rapporto di coniugio;
18) I sottoscritti IGg.ri e dichiarano che non esistono altri Pt_1 Pt_2 procedimenti pendenti connessi o collegati in cui si controverta sulle medesime questioni.
19) Spese integralmente compensate tra le Parti;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio pag. 5/6 letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...]
Villaricca il 30.07.1980) e (nata ad [...] il Parte_2
24.09.1985) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania
(NA) (atto n. 159, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 02.07.2025
Il ConIGliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 6/6