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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/12/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RT DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4248/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. NICOLA CANTARELLI C.F._2
ATTORI contro
(c.f. ) e per questa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) in persona della mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
c.f. ) con l'avv. ROBERTO N. CASSINELLI Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in composizione monocratica, in via preliminare rigettare ove richiesta la invocata concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante la fondatezza dei motivi di opposizione;
ancora in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte della e per essa della per difetto di prova della Controparte_1 Controparte_4 titolarità del credito controverso e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1208/2023
– RG 2886/2023). nel merito previa declaratoria di competenza del Tribunale di Bologna – sezione Imprese, accertare e dichiarare che le fideiussioni sottoscritte in data 22.12.2011 e 11.06.2015 dai sigg.ri
e sono nulle per violazione della c.d. normativa antitrust, per le ragioni Pt_2 Parte_1 indicate in narrativa;
e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1208/2023 – RG 2886/2023); ovvero, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole indicate agli articoli 2,6 e 9 delle fideiussioni sottoscritte in data 22.12.2011 e 11.06.2015 dai sigg.ri Pt_2
e sono nulle per violazione della c.d. normativa antitrust, per le ragioni indicate in Parte_1 narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che la nullità della clausola contenente la deroga all'art. 1957 cc comporta la decadenza della creditrice dall'escussione dei fideiussori per le ragioni meglio esposte in narrativa ovvero, in via di estremo subordine, accertare e dichiarare che le fideiussioni rilasciate in data 22.12.2011 e 11.06.2015 dai sigg.ri e Pt_2 Parte_1 sono nulle per vessatorietà delle clausole contenute in un modello precompilato privo di trattazione individuale;
e dunque, accertata la nullità delle fideiussioni, ovvero delle clausole agli artt. 2,6 e 9 della fideiussione accertare e dichiarare che i sigg.ri e nulla possono essere Pt_2 Parte_1 chiamati a corrispondere a e per essa in forza delle CP_1 Controparte_3 fideiussioni prodotte da parte ingiungente, stante le nullità delle stesse o delle loro clausole 2,6 e
9 e non essendovi altri elementi che possano giustificare la responsabilità dei sigg.ri e Pt_2 per i debiti contratti da come indicati nel ricorso per decreto Parte_1 Parte_3 ingiuntivo dimesso da controparte e oggetto della presente opposizione;
e per l'effetto revocare
e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1208/2023 – RG 2886/2023); qualora venissero ritenute inaccoglibili le suesposte eccezioni, relative alla legittimazione attiva
e alla validità della fideiussione, accertare e dichiarare che parte ingiungente, Controparte_1 non ha prodotto documentazione sufficiente a comprovare la correttezza e liceità del credito azionato;
2 di 16 e quindi accertare e dichiarare pertanto che il credito azionato da controparte non risulta adeguatamente provato né dimostrato e per di più errato e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1208/2023 – RG 2886/2023), poiché emesso in relazione ad un credito non provato né dimostrato e per di più errato.
In ogni caso accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità del credito azionato da parte ingiungente;
procedere al ricalcolo del rapporto dare/avere in essere tra le parti, applicando la regola del c.d. saldo zero, espungendo dal saldo debitore le voci non ritualmente pattuite e ricalcolando il saldo dei singoli rapporti;
e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1208/2023 – RG 2886/2023), poiché emesso in relazione ad un credito non provato né dimostrato e per di più errato.
Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia,
- in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1208/2023 del
Tribunale di Modena, qui opposto;
- in via preliminare, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale Adito in favore del
Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di imprese, in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa c.d. antitrust;
- in via principale, respingere integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 1208/2023 del Tribunale Modena qui opposto, ovvero comunque in ogni caso condannare i signori E Parte_1 al pagamento di euro 257.426,79, oltre interessi come per contratto, e Parte_2 comunque nei limiti di legge, in favore di Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 3.7.2023 e propongono Parte_2 Parte_1 opposizione nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 1208/2023, emesso Controparte_1 per il credito di € 257.426,79 avente titolo:
3 di 16 a. nel conto corrente bancario 7.7.2004 n. 1261658/00 concluso da e Parte_3 CP_5
(€ - 61.580,03 al 1° giugno 2020);
[...]
b. nel conto corrente bancario 15.5.2007 n. 109 concluso da e Parte_3 [...]
(€ - 38.258,71 al 1° giugno 2020); Controparte_6
c. nel conto corrente bancario 7.8.2017 n. 2803 concluso da e Nuova Parte_3 [...]
(€ - 148.229,86 al 1° giugno 2020); Controparte_7
d. nel mutuo chirografario 11.6.2015 n. 3791774 di originari € 101.000,00 concesso da CP_5
a (€ - 9.358,19 al 1° giugno 2020) e collegato alla fideiussione
[...] Parte_3
11.6.2015 di € 101.000,00 prestata dagli opponenti in favore di CP_5
e. nella fideiussione omnibus 22.12.2011 di € 640.000,00 prestata dagli opponenti per tutte le obbligazioni di nei confronti di incorporata il Parte_3 Controparte_6
15.10.2012 da a sua volta incorporata da Controparte_8 [...]
l'8.11.2017. CP_9
Gli opponenti eccepiscono:
a. la nullità totale o parziale delle fideiussioni (artt. 14181 c.c. e 21 lett. a l. 10.10.1990 n. 287 o art. 332 lett. t d. lgs.
5.9.2005 n. 206), per il cui accertamento sarebbe competente il Tribunale di
Bologna – sezione specializzata per le imprese;
b. la conseguente decadenza del creditore dalla garanzia (art. 1957 c.c.);
c. la carenza di titolarità del credito in capo a Controparte_1
d. l'indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto (artt. 1346 e 14182 c.c.);
e. l'invalidità delle condizioni disciplinanti spese e oneri e non pattuite per iscritto (artt. 117 ss.
TUb);
f. l'indisponibilità degli estratti contabili dei rapporti, mai consegnati dagli istituti di credito.
Costituitasi in giudizio in persona di mandataria della sua Controparte_3 procuratrice replica: Controparte_2 Controparte_1
a. di aver comprato i crediti controversi da con la cessione in blocco Controparte_9
1.6.2020, pubblicizzata il 6.6.2020 (GU II 6.6.2020 n. 66: doc. 6 mon.; doc. 15 conv.);
b. di aver conferito procura, in persona di a Controparte_2 [...] per il loro recupero con atto pubblico 1.7.2020 (doc. 1 conv.); Controparte_3
c. di aver messo a disposizione dei debitori i contatti cui rivolgersi per avere conferma della cessione.
4 di 16 Deduce, inoltre:
a. l'incompatibilità dell'art. 1957 c.c. con la natura autonoma della garanzia;
b. il collegamento dei fideiussori con (doc. 10 conv.), di cui e Parte_3 Parte_2 erano rispettivamente socia maggioritaria e consigliere. Parte_1
La causa, istruita con documenti e consulenza d'ufficio contabile, è discussa e posta in decisione all'udienza del 16.12.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione pregiudiziale è infondata.
Gli opponenti fanno valere la nullità delle fideiussioni ex artt. 14181 c.c. e 21 lett. a l. 10.10.1990
n. 287 come mera difesa (verbale di udienza del 27.11.2024). Non è configurabile, quindi, una pluralità di cause da separare e coordinare con la sospensione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (art. 295 c.p.c.) fino alla definizione della causa riconvenzionale (art. 36 c.p.c.: cfr. CC
II 21.2.2022 n. 5560; CC VI 15.12.2022 n. 35661). Conseguentemente, è infondata l'eccezione di incompetenza per materia (art. 31 d. lgs. 27.6.2003 n. 168) poiché solo la domanda riconvenzionale comporta lo spostamento della competenza (CC VI-2 22.10.2020 n. 23074).
2.
La cessione è stata notificata con avviso pubblico (doc. 15 mon.), che identifica i crediti ceduti indicando l'originaria contraente ( o Banco o Controparte_9 Controparte_10 [...]
, la cessionaria ( , la classificazione dei rapporti in Controparte_11 Controparte_1 sofferenza, la tipologia di contratti (finanziamento, incluse le aperture di credito e crediti di firma) e il periodo in cui sono stati conclusi (1.1.1988-29.9.2019), consentendo di ricondurvi in modo univoco i rapporti da cui nascono i crediti controversi (cfr. CC I 29.12.2017 n. 31188; CC
III 13.6.2019 n. 15884).
La titolarità dei crediti in capo alla convenuta è riscontrata da ulteriori indizi (cfr. CC VI
13.5.2021 n. 12739; CC VI 5.11.2020 n. 24798; CC I 2.3.2016 n. 4116), quali la ricognizione della cedente del 3.9.2023 (doc. 9 conv.) e la disponibilità dei contratti bancari da cui nascono i crediti, della fideiussione (doc. 4, 6, 8, 10, 12 e 13 mon.) e degli estratti conto (art. 12-14 conv.).
Quindi, sebbene la ricognizione di in persona di un suo institore non abbia efficacia CP_9 probatoria tipica (cfr. CC III 16.4.2021 n. 10200, che non ha enunciato un principio di diritto, ma cassato con rinvio la sentenza di merito ai fini dell'accertamento della prova della cessione), i su
5 di 16 indicati elementi istruttori, univoci e concordanti, provano che la cessionaria è succeduta alle cedenti nella titolarità dei crediti.
3.
La nullità della fideiussione omnibus 22.12.2011 (artt. 14181 c.c. e 21 lett. a l. 10.10.1990 n.
287), eventualmente parziale (art. 1419 c.c.) in assenza di eccepita e comprovata diversa volontà delle parti (CC SU 30.12.2021 n. 41994), va accertata prescindendo dall'istruttoria di CA
d'TA conclusasi con il 2.5.2005 (doc. 3 att.), che consente di presumere l'intesa vietata solo per l'arco temporale antecedente (CC I 12.12.2017 n. 29810) o per condotte degli intermediari direttamente susseguenti alla sua conclusione (cfr. CC I 22.5.2019 n. 13846 relativa ad una fideiussione del 16.12.2005), non per rapporti a valle instauratisi, come in ispecie, dopo oltre sei anni (cfr. CC I 25.11.2024 n. 30383; CC I 17.1.2025 n. 1170).
Non è configurabile, invece, per la fideiussione specifica 11.6.2015, poiché la natura anticoncorrenziale delle clausole sfavorevoli al fideiussore deve valutarsi per la loro indiscriminata estensione ad una indefinita tipologia di rapporti (cfr. CC I 2.8.2024 n. 21841; CC
I 16.10.2024 n. 26847).
Ciò osservato, l'unica fideiussione comparativa documentata dagli opponenti (doc. 8 att.) è di natura specifica e porta una data inintelligibile (la dicitura a mano è oscurata e il timbro sul francobollo è illeggibile); quindi, non fa presumere la persistente diffusione delle clausole presenti nello schema offerto dall'Associazione CAria TAna ai suoi aderenti, poiché è un solo contratto e la sua tipologia (fideiussione specifica) è estranea all'accertamento su indicato
(cfr. CC I 2.8.2024 n. 21841; CC III 10.1.2025 nn. 657, 660 e 675; CC I 17.1.2025 n. 1170).
Fermo il superiore e assorbente rilievo si osserva che CA d'TA (doc. 3 att.) ha individuato l'illecito anticoncorrenziale non in uno specifico accordo di una pluralità di istituti di credito, ma nell'attuazione diffusa della delibera dell'organismo rappresentativo delle imprese bancarie (sulla riconducibilità all'accordo di una circolare che invita ad un dato comportamento seguita dalla sua Contr applicazione da parte dei destinatari cfr. CG 12.7.1979, C-32, 36, 82/78, e altri c.
CG 10.7.1980, C-30/78, LL OM MI c. , traendone CP_13 CP_13 la prova dalla diffusione delle clausole presenti nello schema offerto dall'Associazione CAria
TAna ai propri associati (doc. 2 att.), quale comunicato a CA d'TA il 7.3.2003 e modificato con circolare successiva in data 11.7.2003.
6 di 16 Gli opponenti, quindi, avrebbero dovuto perlomeno allegare, alternativamente o cumulativamente, come prevede l'art. 22 lett. a l. 10.10.1990 n. 287:
a. il persistente ricorso allo schema proposto sino al 2.5.2005, da cui inferire che l'istituto di credito abbia voluto sfruttare il vantaggio dell'intesa tenendo una condotta unilaterale lesiva del mercato;
b. una diversa pratica concordata (comportamento uniforme di imprese che stabiliscono di non competere tra loro in modo da cristallizzare le rispettive allocazioni nel mercato o applicare condizioni contrattuali uniformi che non avrebbero ottenuto nel libero gioco della concorrenza);
c. un diverso accordo, nella forma di un atto bilaterale o plurilaterale fondato sul programma concertato, come i gentlemen's agreements (CG 15.7.1970, C-41/69, ), o di CP_14 approvazione delle direttive di un'impresa (Comm. CE 14.12.1999, Scottish).
Ipotizzata la prima alternativa (lett. a) la protratta offerta da parte di una pluralità elevata di istituti di credito di fideiussioni in cui siano compresenti le clausole valutate come anticoncorrenziali non esaurirebbe l'onere di «altra e specifica prova» di un'ulteriore intesa anticoncorrenziale e, in particolare, della rispondenza della persistente diffusione ad un concertato e consapevole coordinamento (cfr.CC I 25.11.2024 n. 30383; CC I 17.1.2025 n. 1170:
l'accertamento, «operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova»). D'altronde, attribuendosi alla mera compresenza, totale o parziale, delle clausole in questione in una pluralità di contratti l'attitudine presuntiva del loro collegamento con lo schema dell'11.7.2003, si perverrebbe alla loro indiscriminata nullità, mentre un'intesa o una prassi concordata o una sua condotta emulativa non solo è elemento costitutivo dell'illecito, ma è strumentale all'ingresso nel mercato di imprese che non potrebbero accedere a condizioni contrattuali vantaggiose, solo perché adottate da concorrenti già presenti sul mercato (T Milano VI 20.3.2025 n. 2347).
Per le sue esposte ragioni, l'eccezione di nullità delle fideiussioni (artt. 14181 c.c. e 21 lett. a l.
10.10.1990 n. 287) va disattesa.
7 di 16 Egualmente infondata è l'eccezione di abusività delle deroghe all'art. 1957 c.c. fondata sull'art. 332 lett. t d. lgs.
6.9.2005 n. 206 (cfr. CC III 28.9.2023 n. 27558), poiché è Parte_2
titolare di una quota pari al novanta per cento del capitale sociale di e Parte_3 [...] ne è consigliere (doc. 10 conv.); quindi, è indubbio (e incontroverso) il loro Parte_1 collegamento funzionale con la società (CGUE 19.11.2015, C-74/15, ; conf. CGUE Per_1
14.9.2016, C‑534/15, da cui evincere l'inerenza e/o la strumentalità della fideiussione Per_2 alla sfera professionale degli ingiunti (CC VI 16.1.2020 n. 742 e CC VI-3 3.12.2020 n. 27618;
CC SU 27.2.2023 n. 5868) e che impedisce di considerarli consumatori (art. 31 lett. a d. lgs. cit.).
Va conseguentemente disattesa l'eccezione di decadenza dalla garanzia (art. 1957 c.c.).
4.
La disamina degli ulteriori motivi di opposizione rende necessario un preliminare richiamo della disciplina e dei principi di diritto applicabili.
4.1.
In tema di rapporti bancari la parte che agisce per far valere il suo credito deve conservare le scritture contabili dalla costituzione del rapporto, non consentendo il limite temporale di cui agli artt. 2220 c.c. e 119 TUb di eludere l'obbligo di forma scritta del contratto (art. 1171 Tub;
CC I
25.11.2010 n. 23974) e l'onere della prova (art. 2697 c.c.; CC I 26.1.2011 n. 1842; CC I
27.9.2018 n. 23313; in tema di opposizione a decreto ingiuntivo CC I 21.5.2025 n. 13667).
4.2.
La nullità di una clausola contrattuale per contrarietà a norme imperative, quali sono gli artt.
1346 e 14182 c.c., 117 e 117 bis TUb, è opponibile alla cessionaria (inter alias CC II 6.9.1999 n.
8485; CC III 17.1.2001 n. 575; CC I 2.12.2016 n. 24657; in motivazione CC III 7.6.2018 n.
14729) dal fideiussore (CC I 4.12.2019 n. 31653) e dal garante autonomo (CC SU 18.2.2010 n.
3947).
Non lo sarebbe, invece, l'eventuale controcredito restitutorio della debitrice (art. 1247 c.c.), essendo i crediti oggetto di cartolarizzazione (l. 30.4.1999 n. 130) oggetto di un patrimonio autonomo destinato al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento delle spese dell'operazione (CC III 7.1.2025 n. 204; CC I
5.7.2024 n. 18454; CC III 2.5.2022 n. 13735; CC III 30.8.2019 n. 21843). A fortiori il coobbligato non può proporre nei confronti dell'avente causa la domanda di ripetizione dell'indebito, quale adombrata dagli opponenti nel corpo delle note finali, poiché, in disparte
8 di 16 l'inammissibilità della mutatio libelli, il fideiussore e il cessionario sono egualmente carenti di titolarità del rapporto obbligatorio: il pagamento in thesi indebito è stato eseguito dalla debitrice, non dal fideiussore, e in favore del contraente originario, non dal cessionario.
4.3.
L'accertamento della nullità di una clausola contrattuale applicata nel corso del rapporto inficia l'efficacia probatoria del dato contabile finale, rendendo necessario ricostruire l'andamento reale del conto corrente dalla sua apertura (inter alias CC I 10.5.2007 n. 10692; CC
I 25.11.2010 n. 23974; CC I 21.5.2025 n. 13667).
In caso di parziarietà degli estratti contabili, se il primo in ordine temporale indica un saldo negativo per il cliente convenuto, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con ulteriori elementi di prova da cui evincere indicazioni «certe e complete» sulla formazione di quel debito, come l'ammissione del cliente di non aver maturato un credito dal valore indefinito nel periodo non documentato dagli estratti (CC I 2.5.2019 n. 11543), ciò consentendo l'azzeramento del valore iniziale negativo, o la concorde allegazione delle parti che, ad una specifica data, vi fosse una determinata ragione di credito o di debito (cfr. CC I 19.9.2022 n. 27362). In assenza di questi elementi, la domanda va respinta.
4.4.
La previsione della commissione di massimo scoperto con la mera indicazione della sua aliquota è valida se la periodicità dell'addebito è determinabile interpretando le clausole contrattuali globalmente (art. 1363 c.c.), secondo buona fede (art. 1366 c.c.) in conformità alla volontà delle parti (art. 13621 c.c.) e agli usi (art. 1368 c.c.: CC I 15.1.2024 n. 1373).
4.5.
La sostituzione della commissione di massimo scoperto con la commissione onnicomprensiva ex art. 117 bis1 TuB (art. 6 bis1 d.l.
6.12.2011 n. 201) e/o con la commissione di istruttoria veloce
(CiV) ex art. 117 bis2 TuB (art. 6 bis1 d.l.
6.12.2011 n. 201), può avvenire, per i contratti pendenti all'1.7.2012, con modifica unilaterale ex art. 118 TUb (art. 54 D.M. 30.6.2012 n. 644: «i contratti in corso al l° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB.
L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti
9 di 16 che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012»).
5.
Le eccezioni di nullità parziale dei conti correnti (artt. 1176 e 117 bis3 TUb) sono fondate nei limiti oltre esposti.
5.1.
Del conto corrente bancario 7.7.2004 n. 1261658/00 concluso con (doc. 4 mon.) CP_5 sono in atti le condizioni normative ed economiche, tra cui i saggi di interessi (debitori e creditori), le spese e le commissioni di massimo scoperto di cui sono indicate le aliquote percentuali (p. 13), la periodicità trimestrale della contabilizzazione (p. 13), e il valore di computo (p 17: «In presenza di scoperto su conti non affidati e di sconfinamenti oltre al fido accordato, di durata non superiore a 15 giorni anche non consecutivi, sarà applicata, per
l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo, [...] una commissione di massimo scoperto fino alla misura massima dello 0,8500 per cento»).
Non è documentata, invece, l'approvazione scritta o la comunicazione ex art. 118 TUb della sostituzione della commissione di massimo scoperto con le commissioni equivalenti (art. 117 bis1
e 2 TuB). Sono, inoltre, in atti:
- gli estratti contabili dal 31.7.2014 al 31.12.2014 e gli scalari al 30.9.2014 e al 31.12.2014;
- gli estratti contabili e scalari dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- gli estratti contabili e scalari dall'1.1.2016 al 30.4.2016 e dall'1.6.2016 al 31.12.2016;
- gli estratti contabili e scalari dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- gli estratti contabili dall'1.6.2018 al 31.1.2019 e gli scalari al 30.6.2018, al 30.9.2018 e al
31.12.2018.
Il primo estratto contabile, quindi, è di oltre dieci anni (31.7.2014) successivo all'apertura del conto corrente (7.7.2004).
Analogamente, del conto corrente bancario 15.5.2007 n. 109 concluso con Controparte_6
(doc. 6 mon.) sono in atti:
[...]
- le condizioni normative ed economiche (interessi, debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto e spese);
- gli estratti contabili dal 17.11.2017 al 31.12.2017 e dall'1.6.2018 al 31.1.2019.
10 di 16 Il primo estratto contabile, quindi, è di oltre dieci anni successivo all'apertura del conto corrente e l'indisponibilità degli estratti anteriori ben oltre il termine di adeguamento (1.10.2012) dei rapporti pendenti all'art. 117 bis TUb (art. 54 D.M. 30.6.2012 n. 644) assorbe la questione della validità della clausola disciplinante la commissione di massimo scoperto, la cui determinatezza
(art. 1346 c.c.) è assicurata della previsione delle aliquote percentuali (p. 1), della pari periodicità della chiusura del conto e del regolamento contabile (interessi, commissioni e spese: art. 11, p. 4
e 6) e dalla periodicità trimestrale della capitalizzazione (p. 1 e 7).
Non sono documentate, invece, le comunicazioni ex art. 118 TUb (art. 54 D.M. 30.6.2012 n.
644) della sostituzione della commissione di massimo scoperto con le commissioni equivalenti
(art. 117 bis
1-2 TuB).
Le difese degli opponenti consentono di escludere che, alla data del primo estratto di ciascun conto corrente, fosse a credito;
per contro, la radicale assenza di elementi Parte_3 financo assertivi che suppliscano alla lacuna probatoria dipanantesi per oltre dieci anni di ciascun rapporto, rende del tutto inattendibili i valori iniziali, imponendo il loro azzeramento, se negativi,
e la ricostruzione, quale eseguita dal consulente (all. 4-5, 12-13), dell'andamento di ciascuno giorno per giorno con in movimenti dare o avere, numeri, interessi giornalieri e saldo giornaliero
(rel. c.t.u., p. 11: «lo scrivente ctu ha puntualmente tenuto conto degli importi girati a sofferenza dall'Istituto di credito, con riferimento a tutti e tre i conti correnti oggetto di esame;
detti importi sono stati conseguentemente inseriti con segno positivo nei ricalcoli effettuati. In esito a detti ricalcoli, lo scrivente c.t.u. conferma che i saldi di conto corrente ricalcolati sulla base del quesito formulato dalla S.V. Ill.ma, sono esattamente quelli più sopra puntualmente indicati, comprensivi dunque girati a sofferenza dall'Istituto di credito, con riferimento a tutti e tre i conti correnti oggetto di esame»).
È infondato, quindi, il rilievo di (oss. c.t.p.: all. 16 c.t.u., p. 1) per cui l'ausiliario Controparte_1 non avrebbe computato i valori dei rapporti al momento del passaggio a sofferenza (8.1.2019), non potendo un elemento intrinseco alla rappresentazione contabile dei conti correnti (gli importi girati a sofferenza) supplire alla discontinuità degli estratti, poiché viziato a sua volta nella sua rispondenza al dato reale dagli addebiti antecedenti sine titulo.
5.1.1.
Il consulente d'ufficio ha rideterminato il saldo del conto corrente bancario 7.7.2004 n.
1261658/00 concluso con (doc. 4 mon.): CP_5
11 di 16 a. espungendo le commissioni di istruttoria veloce e/o di disponibilità fondi addebitate sine titulo;
b. espungendo gli interessi passivi del periodo 1.1.2017-31.12.2017 in assenza dell'estratto del trimestre in cui sono stati addebitati (1.3.2018) e addizionando l'addebito globale (all. 4-5), documentato (€ 11.503,57: all. 2), al totale di periodo;
c. addizionando al totale di periodo l'addebito globale (all. 4-5), documentato (€ 8.344,62: all.
3), degli interessi passivi del periodo 1.1.2018-31.12.2018, non contabilizzati a causa dell'estinzione del rapporto in data 31.1.2019; pervenendo a un saldo finale a credito di € 59.968,27.
Non è provato, quindi, il credito di € 61.580,03 oltre interessi successivi all'1.6.2020 oggetto della domanda.
5.1.2.
Il consulente d'ufficio ha rideterminato il saldo del conto corrente bancario 15.5.2007 n. 109:
a. espungendo le commissioni di istruttoria veloce e/o di disponibilità fondi addebitate sine titulo;
b. espungendo gli interessi passivi dal 7.8.2017 al 31.12.2017 in assenza dell'estratto del trimestre in cui sono stati addebitati (1.3.2018) e addizionandone l'importo globale, documentato (€ 3.032,63: all. 10), al totale di periodo;
c. addizionando al totale di periodo gli interessi passivi dall'1.1.2018 al 31.12.2018 (€ 2.821,58: all. 11), non contabilizzati a causa dell'estinzione del rapporto in data 31.1.2019.
d. computando gli interessi creditori al saggio legale (art. 1177 lett. a TUb); pervenendo a un saldo finale a credito di € 10.415,85.
Non è provato, quindi, il credito di € 148.229,86 oltre interessi successivi all'1.6.2020 oggetto della domanda.
5.2.
Del conto corrente di corrispondenza in euro conto anticipi pos 7.8.2017 n. 2803 (doc. 13 mon.) concluso con sono in atti: Controparte_8
- le condizioni normative ed economiche (interessi debitori, corrispettivi e di mora, e spese di invio degli estratti);
- gli estratti contabili dal 17.11.2017 al 31.12.2017 e dall'1.6.2018 al 31.1.2019, quando il rapporto è passato a sofferenza.
12 di 16 Non è documentata, invece, l'approvazione scritta delle commissioni ex art. 117 bis
1-2 TuB addebitate alla cliente. Non può, però, procedersi all'azzeramento del saldo iniziale, che ha consentito all'ausiliario di pervenire a un valore finale a credito, per le seguenti ragioni.
Il contratto non specifica (doc. 13 mon., p. 3 e 7) la periodicità mensile o trimestrale degli estratti, la cui cadenza mensile è inferibile dalla frequenza della parte documentata (30.11.2017;
31.12.2017; 31.7.2018; 31.8.2018; 31.8.2018; 30.11.2018; 31.12.2018; 31.1; 2019) e dalle loro date, per lo più non coincidenti con la fine di un trimestre.
Inoltre, se l'estratto al 30.11.2017 fosse il primo del rapporto, la voce iniziale dovrebbe essere pari a zero anziché € -149.902,41, specie considerando le modalità di impiego del conto corrente stabilite dall'art. 1 («ART.
1 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL C/C “CONTO ANTICIPO POS” –
1. Il conto corrente di corrispondenza in Euro denominato “CONTO ANTICIPO POS” viene alimentato esclusivamente dagli accrediti derivanti dall'incasso dei pagamenti con terminali
POS (Point of Sale – per pagamenti effettuati dai titolari di carte PagoBANCOMAT o di altre carte di pagamento sia di debito che di credito) ed è possibile eseguire operazioni in uscita esclusivamente tramite disposizione di giroconto sul conto corrente ordinario. È esclusa pertanto ogni altra funzionalità diversa, in particolare non sono previsti: prelievo di contanti, versamento di contante o assegni. L'utilizzo di una carta di credito o di una carta di debito, la disponibilità del libretto di assegni (c.d. convenzione d'assegno), l'accesso a qualsiasi forma di finanziamento, compravendita titoli in generale, l'addebito di utenze e l'accredito di emolumenti
o pensioni. Eventuali eccedenze – rispetto all'importo dell'apertura di credito originaria – derivanti dagli accrediti giornalieri del servizio POS saranno disponibili al cliente solo successivamente alla totale ricostituzione della disponibilità iniziale del fido, comprensiva degli interessi maturati. 2. Il conto corrente denominato “Conto ANTICIPO POS” è destinato esclusivamente ai clienti che non rivestano la qualifica di “consumatore” ai sensi dell'Art. 3, co.
1, lett a) Codice del Consumo (d.Lgs. 206/2005)»).
Il periodo non documentato, quindi, va dal 7.8.2017 al 17.11.2017 e gli unici addebiti sine titulo, come per gli ulteriori conti correnti, sono le commissioni di istruttoria veloce e/o di disponibilità fondi, mentre gli interessi sono stati applicati al saggio pattuito.
Secondo l'art. 92 il regolamento delle commissioni e delle spese è trimestrale e lo CP_9
ha eseguito in conformità (all. 9 rel. c.t.u.); conseguentemente, nell'arco di tempo per cui l'andamento giornaliero del conto corrente non è disponibile, non può esservi stato addebito di
13 di 16 poste sine titulo. Ciò comporta che l'invalidità della clausola non impedisce l'accertamento induttivo del saldo iniziale degradandone la censura a mera contestazione contabile.
La generica doglianza degli opponenti (citazione, p. 17) pertiene solo alle spese e agli oneri sostitutivi della commissione di massimo scoperto, non pattuiti, ma applicati dopo il 17.11.2017; quindi, non inficia la rispondenza del valore contabile al 17.11.2017 al debito reale, diversamente dai conti correnti già esaminati ove la difesa esorbita dalla censura della scritturazione contabile a fronte di una lacuna sui movimenti del rapporto di oltre dieci anni. Per questo conto corrente, quindi, è precluso l'azzeramento del saldo, avendo la convenuta provato la sua corretta formazione secondo le condizioni contrattuali.
Il debito di € -149.902,41 (17.11.2017) si riduce ad € -145.790,22 al 31.12.2017; dopo, come ben si evince dall'estratto contabile (doc. 14 conv., n. 2, p. 2 e 4), è addebitata per la prima volta la commissione di disponibilità fondi (€ - 342,39), quale riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio (all. 9 rel. c.t.u.).
Al 31.5.2018 (doc. 14 conv., n. 3), data del primo estratto contabile successivo dimesso in atti, il debito è diminuito ulteriormente (€ -141.910,04) e le uniche poste indebite ivi computate solo la commissione di disponibilità fondi del 31.12.2017 (€ - 342,39) e la commissione di disponibilità presumibilmente applicata il 31.3.2018; quindi, l'accertamento giornaliero proseguirebbe dall'1.6.2018 considerando il saldo al 31.5.2018 (€ -141.910,04), maggiormente favorevole al cliente del saldo al 31.12.2017 (€ -145.790,22) e non azzerabile, neppure questo, a fronte della determinatezza o determinabilità degli addebiti sine titulo: il primo di soli € 342,39 e il secondo, di valore non accertabile (i movimenti dall'1.1.2018 al 31.5.2018 non sono documentati), ma non superiore ad € 750,00 (0,5000% trimestrale dell'accordato di €
150.000,00).
Dall'1.6.2018 all'8.1.2019, quando il conto corrente è chiuso per recesso di CP_9
il saldo negativo si riduce ulteriormente a € - 140.349,33, importo che, dedotte le
[...] commissioni di disponibilità fondi applicate sine titulo di globali € 1.205,57 (all. 9 rel. c.t.u.), è pari ad € 139.143,76. Va, inoltre, espunta l'ulteriore posta negativa presumibilmente applicata il
31.3.2018 (€ - 138.393,76), il cui valore, in assenza di prova incombente sulla convenuta di un minor addebito, è pari all'importo massimo esigibile di € 750,00 (0,500% trimestrale;
accordato;
€ 150.000,00; giorni 91), quale applicato nel semestre successivo (31.6.2018), quando gli
14 di 16 interessi debitori (€ 1.636,40) sono pressoché uguali (all. 9 rel. c.t.u.) agli interessi del trimestre anteriore (€ 1.655,80).
La marginalità delle poste indebite applicate con periodicità trimestrale (€ 1.955,57: € 342,39 al 31.12.2017, € 750,00 al 31.3.2018; € 752,00 al 30.6.2018; € 108,38 al 30.9.2018; € 2,40 al
31.12.2018; cfr. all. 9 rel. c.t.u.) consente di presumere che la loro incidenza sui saldi trimestrali sia del tutto irrilevante. Si perviene, quindi, a un saldo finale di € 138.393,76 oltre interessi contrattuali dal 9.1.2019.
Infine, non è computabile l'ulteriore annotazione a debito, al 30.1.2019, di € 6.731,89
(«INTERESSI E COMPETENZE»: doc. 14 mon.) dopo il passaggio a sofferenza, poiché la quota delle non ulteriormente specificate «competenze» non è determinabile.
6.
Il credito di € 9.358,19 oltre interessi contrattuali successivi all'1.6.2020, nascente dal mutuo chirografario 11.6.2015 n. 3791774 di originari € 101.000,00 concesso da a CP_5 [...]
(€ - 9.358,19 al 1° giugno 2020) e collegato alla fideiussione 11.6.2015 di € Parte_3
101.000,00 prestata dagli opponenti in favore di è incontroverso. CP_5
In particolare, gli opponenti non hanno provato l'adempimento dell'obbligazione restitutoria residua (CC SU 31.10.2001 n. 13533) né eccepito, salvo rilievi del tutto generici, l'invalidità o l'inefficacia del titolo del rapporto, compiutamente documentato dal contratto e dal piano rimborso (doc. 10 mon.; doc 11 conv.).
Ne discendono la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti al pagamento di
€ 138.393,76 oltre interessi contrattuali dal 9.1.2019 al soddisfo e di € 9.358,19 oltre interessi contrattuali dal 2.6.2020 al soddisfo.
7.
Attesa la soccombenza globale in ragione del minor credito accertato, le spese dell'ingiunzione permangono in capo alla convenuta e le spese dell'opposizione, regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, sono compensate di un terzo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, necessaria ad esaminare le opposte difese, vanno definitivamente poste in capo alle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
15 di 16 1- accoglie l'opposizione di e nei confronti di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1208/2023, che revoca;
2- condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 [...] di € 138.393,76 oltre interessi contrattuali dal 9.1.2019 al soddisfo e di € 9.358,19 CP_1 oltre interessi contrattuali dal 2.6.2020 fino al soddisfo;
3- dichiara irripetibili le spese del procedimento monitorio;
4- dichiara compensate per un terzo le spese dell'opposizione e condanna e Parte_2 [...] in solido tra loro al pagamento in favore di della residua quota, Parte_1 Controparte_1 liquidandole per l'intero in € 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
5- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo alle parti in solido tra loro.
Modena, 27 dicembre 2025
Il Giudice
RT DI
16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RT DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4248/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. NICOLA CANTARELLI C.F._2
ATTORI contro
(c.f. ) e per questa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) in persona della mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
c.f. ) con l'avv. ROBERTO N. CASSINELLI Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in composizione monocratica, in via preliminare rigettare ove richiesta la invocata concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante la fondatezza dei motivi di opposizione;
ancora in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte della e per essa della per difetto di prova della Controparte_1 Controparte_4 titolarità del credito controverso e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1208/2023
– RG 2886/2023). nel merito previa declaratoria di competenza del Tribunale di Bologna – sezione Imprese, accertare e dichiarare che le fideiussioni sottoscritte in data 22.12.2011 e 11.06.2015 dai sigg.ri
e sono nulle per violazione della c.d. normativa antitrust, per le ragioni Pt_2 Parte_1 indicate in narrativa;
e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1208/2023 – RG 2886/2023); ovvero, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole indicate agli articoli 2,6 e 9 delle fideiussioni sottoscritte in data 22.12.2011 e 11.06.2015 dai sigg.ri Pt_2
e sono nulle per violazione della c.d. normativa antitrust, per le ragioni indicate in Parte_1 narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che la nullità della clausola contenente la deroga all'art. 1957 cc comporta la decadenza della creditrice dall'escussione dei fideiussori per le ragioni meglio esposte in narrativa ovvero, in via di estremo subordine, accertare e dichiarare che le fideiussioni rilasciate in data 22.12.2011 e 11.06.2015 dai sigg.ri e Pt_2 Parte_1 sono nulle per vessatorietà delle clausole contenute in un modello precompilato privo di trattazione individuale;
e dunque, accertata la nullità delle fideiussioni, ovvero delle clausole agli artt. 2,6 e 9 della fideiussione accertare e dichiarare che i sigg.ri e nulla possono essere Pt_2 Parte_1 chiamati a corrispondere a e per essa in forza delle CP_1 Controparte_3 fideiussioni prodotte da parte ingiungente, stante le nullità delle stesse o delle loro clausole 2,6 e
9 e non essendovi altri elementi che possano giustificare la responsabilità dei sigg.ri e Pt_2 per i debiti contratti da come indicati nel ricorso per decreto Parte_1 Parte_3 ingiuntivo dimesso da controparte e oggetto della presente opposizione;
e per l'effetto revocare
e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1208/2023 – RG 2886/2023); qualora venissero ritenute inaccoglibili le suesposte eccezioni, relative alla legittimazione attiva
e alla validità della fideiussione, accertare e dichiarare che parte ingiungente, Controparte_1 non ha prodotto documentazione sufficiente a comprovare la correttezza e liceità del credito azionato;
2 di 16 e quindi accertare e dichiarare pertanto che il credito azionato da controparte non risulta adeguatamente provato né dimostrato e per di più errato e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1208/2023 – RG 2886/2023), poiché emesso in relazione ad un credito non provato né dimostrato e per di più errato.
In ogni caso accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità del credito azionato da parte ingiungente;
procedere al ricalcolo del rapporto dare/avere in essere tra le parti, applicando la regola del c.d. saldo zero, espungendo dal saldo debitore le voci non ritualmente pattuite e ricalcolando il saldo dei singoli rapporti;
e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1208/2023 – RG 2886/2023), poiché emesso in relazione ad un credito non provato né dimostrato e per di più errato.
Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia,
- in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1208/2023 del
Tribunale di Modena, qui opposto;
- in via preliminare, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale Adito in favore del
Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di imprese, in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa c.d. antitrust;
- in via principale, respingere integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 1208/2023 del Tribunale Modena qui opposto, ovvero comunque in ogni caso condannare i signori E Parte_1 al pagamento di euro 257.426,79, oltre interessi come per contratto, e Parte_2 comunque nei limiti di legge, in favore di Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 3.7.2023 e propongono Parte_2 Parte_1 opposizione nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 1208/2023, emesso Controparte_1 per il credito di € 257.426,79 avente titolo:
3 di 16 a. nel conto corrente bancario 7.7.2004 n. 1261658/00 concluso da e Parte_3 CP_5
(€ - 61.580,03 al 1° giugno 2020);
[...]
b. nel conto corrente bancario 15.5.2007 n. 109 concluso da e Parte_3 [...]
(€ - 38.258,71 al 1° giugno 2020); Controparte_6
c. nel conto corrente bancario 7.8.2017 n. 2803 concluso da e Nuova Parte_3 [...]
(€ - 148.229,86 al 1° giugno 2020); Controparte_7
d. nel mutuo chirografario 11.6.2015 n. 3791774 di originari € 101.000,00 concesso da CP_5
a (€ - 9.358,19 al 1° giugno 2020) e collegato alla fideiussione
[...] Parte_3
11.6.2015 di € 101.000,00 prestata dagli opponenti in favore di CP_5
e. nella fideiussione omnibus 22.12.2011 di € 640.000,00 prestata dagli opponenti per tutte le obbligazioni di nei confronti di incorporata il Parte_3 Controparte_6
15.10.2012 da a sua volta incorporata da Controparte_8 [...]
l'8.11.2017. CP_9
Gli opponenti eccepiscono:
a. la nullità totale o parziale delle fideiussioni (artt. 14181 c.c. e 21 lett. a l. 10.10.1990 n. 287 o art. 332 lett. t d. lgs.
5.9.2005 n. 206), per il cui accertamento sarebbe competente il Tribunale di
Bologna – sezione specializzata per le imprese;
b. la conseguente decadenza del creditore dalla garanzia (art. 1957 c.c.);
c. la carenza di titolarità del credito in capo a Controparte_1
d. l'indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto (artt. 1346 e 14182 c.c.);
e. l'invalidità delle condizioni disciplinanti spese e oneri e non pattuite per iscritto (artt. 117 ss.
TUb);
f. l'indisponibilità degli estratti contabili dei rapporti, mai consegnati dagli istituti di credito.
Costituitasi in giudizio in persona di mandataria della sua Controparte_3 procuratrice replica: Controparte_2 Controparte_1
a. di aver comprato i crediti controversi da con la cessione in blocco Controparte_9
1.6.2020, pubblicizzata il 6.6.2020 (GU II 6.6.2020 n. 66: doc. 6 mon.; doc. 15 conv.);
b. di aver conferito procura, in persona di a Controparte_2 [...] per il loro recupero con atto pubblico 1.7.2020 (doc. 1 conv.); Controparte_3
c. di aver messo a disposizione dei debitori i contatti cui rivolgersi per avere conferma della cessione.
4 di 16 Deduce, inoltre:
a. l'incompatibilità dell'art. 1957 c.c. con la natura autonoma della garanzia;
b. il collegamento dei fideiussori con (doc. 10 conv.), di cui e Parte_3 Parte_2 erano rispettivamente socia maggioritaria e consigliere. Parte_1
La causa, istruita con documenti e consulenza d'ufficio contabile, è discussa e posta in decisione all'udienza del 16.12.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione pregiudiziale è infondata.
Gli opponenti fanno valere la nullità delle fideiussioni ex artt. 14181 c.c. e 21 lett. a l. 10.10.1990
n. 287 come mera difesa (verbale di udienza del 27.11.2024). Non è configurabile, quindi, una pluralità di cause da separare e coordinare con la sospensione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (art. 295 c.p.c.) fino alla definizione della causa riconvenzionale (art. 36 c.p.c.: cfr. CC
II 21.2.2022 n. 5560; CC VI 15.12.2022 n. 35661). Conseguentemente, è infondata l'eccezione di incompetenza per materia (art. 31 d. lgs. 27.6.2003 n. 168) poiché solo la domanda riconvenzionale comporta lo spostamento della competenza (CC VI-2 22.10.2020 n. 23074).
2.
La cessione è stata notificata con avviso pubblico (doc. 15 mon.), che identifica i crediti ceduti indicando l'originaria contraente ( o Banco o Controparte_9 Controparte_10 [...]
, la cessionaria ( , la classificazione dei rapporti in Controparte_11 Controparte_1 sofferenza, la tipologia di contratti (finanziamento, incluse le aperture di credito e crediti di firma) e il periodo in cui sono stati conclusi (1.1.1988-29.9.2019), consentendo di ricondurvi in modo univoco i rapporti da cui nascono i crediti controversi (cfr. CC I 29.12.2017 n. 31188; CC
III 13.6.2019 n. 15884).
La titolarità dei crediti in capo alla convenuta è riscontrata da ulteriori indizi (cfr. CC VI
13.5.2021 n. 12739; CC VI 5.11.2020 n. 24798; CC I 2.3.2016 n. 4116), quali la ricognizione della cedente del 3.9.2023 (doc. 9 conv.) e la disponibilità dei contratti bancari da cui nascono i crediti, della fideiussione (doc. 4, 6, 8, 10, 12 e 13 mon.) e degli estratti conto (art. 12-14 conv.).
Quindi, sebbene la ricognizione di in persona di un suo institore non abbia efficacia CP_9 probatoria tipica (cfr. CC III 16.4.2021 n. 10200, che non ha enunciato un principio di diritto, ma cassato con rinvio la sentenza di merito ai fini dell'accertamento della prova della cessione), i su
5 di 16 indicati elementi istruttori, univoci e concordanti, provano che la cessionaria è succeduta alle cedenti nella titolarità dei crediti.
3.
La nullità della fideiussione omnibus 22.12.2011 (artt. 14181 c.c. e 21 lett. a l. 10.10.1990 n.
287), eventualmente parziale (art. 1419 c.c.) in assenza di eccepita e comprovata diversa volontà delle parti (CC SU 30.12.2021 n. 41994), va accertata prescindendo dall'istruttoria di CA
d'TA conclusasi con il 2.5.2005 (doc. 3 att.), che consente di presumere l'intesa vietata solo per l'arco temporale antecedente (CC I 12.12.2017 n. 29810) o per condotte degli intermediari direttamente susseguenti alla sua conclusione (cfr. CC I 22.5.2019 n. 13846 relativa ad una fideiussione del 16.12.2005), non per rapporti a valle instauratisi, come in ispecie, dopo oltre sei anni (cfr. CC I 25.11.2024 n. 30383; CC I 17.1.2025 n. 1170).
Non è configurabile, invece, per la fideiussione specifica 11.6.2015, poiché la natura anticoncorrenziale delle clausole sfavorevoli al fideiussore deve valutarsi per la loro indiscriminata estensione ad una indefinita tipologia di rapporti (cfr. CC I 2.8.2024 n. 21841; CC
I 16.10.2024 n. 26847).
Ciò osservato, l'unica fideiussione comparativa documentata dagli opponenti (doc. 8 att.) è di natura specifica e porta una data inintelligibile (la dicitura a mano è oscurata e il timbro sul francobollo è illeggibile); quindi, non fa presumere la persistente diffusione delle clausole presenti nello schema offerto dall'Associazione CAria TAna ai suoi aderenti, poiché è un solo contratto e la sua tipologia (fideiussione specifica) è estranea all'accertamento su indicato
(cfr. CC I 2.8.2024 n. 21841; CC III 10.1.2025 nn. 657, 660 e 675; CC I 17.1.2025 n. 1170).
Fermo il superiore e assorbente rilievo si osserva che CA d'TA (doc. 3 att.) ha individuato l'illecito anticoncorrenziale non in uno specifico accordo di una pluralità di istituti di credito, ma nell'attuazione diffusa della delibera dell'organismo rappresentativo delle imprese bancarie (sulla riconducibilità all'accordo di una circolare che invita ad un dato comportamento seguita dalla sua Contr applicazione da parte dei destinatari cfr. CG 12.7.1979, C-32, 36, 82/78, e altri c.
CG 10.7.1980, C-30/78, LL OM MI c. , traendone CP_13 CP_13 la prova dalla diffusione delle clausole presenti nello schema offerto dall'Associazione CAria
TAna ai propri associati (doc. 2 att.), quale comunicato a CA d'TA il 7.3.2003 e modificato con circolare successiva in data 11.7.2003.
6 di 16 Gli opponenti, quindi, avrebbero dovuto perlomeno allegare, alternativamente o cumulativamente, come prevede l'art. 22 lett. a l. 10.10.1990 n. 287:
a. il persistente ricorso allo schema proposto sino al 2.5.2005, da cui inferire che l'istituto di credito abbia voluto sfruttare il vantaggio dell'intesa tenendo una condotta unilaterale lesiva del mercato;
b. una diversa pratica concordata (comportamento uniforme di imprese che stabiliscono di non competere tra loro in modo da cristallizzare le rispettive allocazioni nel mercato o applicare condizioni contrattuali uniformi che non avrebbero ottenuto nel libero gioco della concorrenza);
c. un diverso accordo, nella forma di un atto bilaterale o plurilaterale fondato sul programma concertato, come i gentlemen's agreements (CG 15.7.1970, C-41/69, ), o di CP_14 approvazione delle direttive di un'impresa (Comm. CE 14.12.1999, Scottish).
Ipotizzata la prima alternativa (lett. a) la protratta offerta da parte di una pluralità elevata di istituti di credito di fideiussioni in cui siano compresenti le clausole valutate come anticoncorrenziali non esaurirebbe l'onere di «altra e specifica prova» di un'ulteriore intesa anticoncorrenziale e, in particolare, della rispondenza della persistente diffusione ad un concertato e consapevole coordinamento (cfr.CC I 25.11.2024 n. 30383; CC I 17.1.2025 n. 1170:
l'accertamento, «operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova»). D'altronde, attribuendosi alla mera compresenza, totale o parziale, delle clausole in questione in una pluralità di contratti l'attitudine presuntiva del loro collegamento con lo schema dell'11.7.2003, si perverrebbe alla loro indiscriminata nullità, mentre un'intesa o una prassi concordata o una sua condotta emulativa non solo è elemento costitutivo dell'illecito, ma è strumentale all'ingresso nel mercato di imprese che non potrebbero accedere a condizioni contrattuali vantaggiose, solo perché adottate da concorrenti già presenti sul mercato (T Milano VI 20.3.2025 n. 2347).
Per le sue esposte ragioni, l'eccezione di nullità delle fideiussioni (artt. 14181 c.c. e 21 lett. a l.
10.10.1990 n. 287) va disattesa.
7 di 16 Egualmente infondata è l'eccezione di abusività delle deroghe all'art. 1957 c.c. fondata sull'art. 332 lett. t d. lgs.
6.9.2005 n. 206 (cfr. CC III 28.9.2023 n. 27558), poiché è Parte_2
titolare di una quota pari al novanta per cento del capitale sociale di e Parte_3 [...] ne è consigliere (doc. 10 conv.); quindi, è indubbio (e incontroverso) il loro Parte_1 collegamento funzionale con la società (CGUE 19.11.2015, C-74/15, ; conf. CGUE Per_1
14.9.2016, C‑534/15, da cui evincere l'inerenza e/o la strumentalità della fideiussione Per_2 alla sfera professionale degli ingiunti (CC VI 16.1.2020 n. 742 e CC VI-3 3.12.2020 n. 27618;
CC SU 27.2.2023 n. 5868) e che impedisce di considerarli consumatori (art. 31 lett. a d. lgs. cit.).
Va conseguentemente disattesa l'eccezione di decadenza dalla garanzia (art. 1957 c.c.).
4.
La disamina degli ulteriori motivi di opposizione rende necessario un preliminare richiamo della disciplina e dei principi di diritto applicabili.
4.1.
In tema di rapporti bancari la parte che agisce per far valere il suo credito deve conservare le scritture contabili dalla costituzione del rapporto, non consentendo il limite temporale di cui agli artt. 2220 c.c. e 119 TUb di eludere l'obbligo di forma scritta del contratto (art. 1171 Tub;
CC I
25.11.2010 n. 23974) e l'onere della prova (art. 2697 c.c.; CC I 26.1.2011 n. 1842; CC I
27.9.2018 n. 23313; in tema di opposizione a decreto ingiuntivo CC I 21.5.2025 n. 13667).
4.2.
La nullità di una clausola contrattuale per contrarietà a norme imperative, quali sono gli artt.
1346 e 14182 c.c., 117 e 117 bis TUb, è opponibile alla cessionaria (inter alias CC II 6.9.1999 n.
8485; CC III 17.1.2001 n. 575; CC I 2.12.2016 n. 24657; in motivazione CC III 7.6.2018 n.
14729) dal fideiussore (CC I 4.12.2019 n. 31653) e dal garante autonomo (CC SU 18.2.2010 n.
3947).
Non lo sarebbe, invece, l'eventuale controcredito restitutorio della debitrice (art. 1247 c.c.), essendo i crediti oggetto di cartolarizzazione (l. 30.4.1999 n. 130) oggetto di un patrimonio autonomo destinato al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento delle spese dell'operazione (CC III 7.1.2025 n. 204; CC I
5.7.2024 n. 18454; CC III 2.5.2022 n. 13735; CC III 30.8.2019 n. 21843). A fortiori il coobbligato non può proporre nei confronti dell'avente causa la domanda di ripetizione dell'indebito, quale adombrata dagli opponenti nel corpo delle note finali, poiché, in disparte
8 di 16 l'inammissibilità della mutatio libelli, il fideiussore e il cessionario sono egualmente carenti di titolarità del rapporto obbligatorio: il pagamento in thesi indebito è stato eseguito dalla debitrice, non dal fideiussore, e in favore del contraente originario, non dal cessionario.
4.3.
L'accertamento della nullità di una clausola contrattuale applicata nel corso del rapporto inficia l'efficacia probatoria del dato contabile finale, rendendo necessario ricostruire l'andamento reale del conto corrente dalla sua apertura (inter alias CC I 10.5.2007 n. 10692; CC
I 25.11.2010 n. 23974; CC I 21.5.2025 n. 13667).
In caso di parziarietà degli estratti contabili, se il primo in ordine temporale indica un saldo negativo per il cliente convenuto, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con ulteriori elementi di prova da cui evincere indicazioni «certe e complete» sulla formazione di quel debito, come l'ammissione del cliente di non aver maturato un credito dal valore indefinito nel periodo non documentato dagli estratti (CC I 2.5.2019 n. 11543), ciò consentendo l'azzeramento del valore iniziale negativo, o la concorde allegazione delle parti che, ad una specifica data, vi fosse una determinata ragione di credito o di debito (cfr. CC I 19.9.2022 n. 27362). In assenza di questi elementi, la domanda va respinta.
4.4.
La previsione della commissione di massimo scoperto con la mera indicazione della sua aliquota è valida se la periodicità dell'addebito è determinabile interpretando le clausole contrattuali globalmente (art. 1363 c.c.), secondo buona fede (art. 1366 c.c.) in conformità alla volontà delle parti (art. 13621 c.c.) e agli usi (art. 1368 c.c.: CC I 15.1.2024 n. 1373).
4.5.
La sostituzione della commissione di massimo scoperto con la commissione onnicomprensiva ex art. 117 bis1 TuB (art. 6 bis1 d.l.
6.12.2011 n. 201) e/o con la commissione di istruttoria veloce
(CiV) ex art. 117 bis2 TuB (art. 6 bis1 d.l.
6.12.2011 n. 201), può avvenire, per i contratti pendenti all'1.7.2012, con modifica unilaterale ex art. 118 TUb (art. 54 D.M. 30.6.2012 n. 644: «i contratti in corso al l° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB.
L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti
9 di 16 che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012»).
5.
Le eccezioni di nullità parziale dei conti correnti (artt. 1176 e 117 bis3 TUb) sono fondate nei limiti oltre esposti.
5.1.
Del conto corrente bancario 7.7.2004 n. 1261658/00 concluso con (doc. 4 mon.) CP_5 sono in atti le condizioni normative ed economiche, tra cui i saggi di interessi (debitori e creditori), le spese e le commissioni di massimo scoperto di cui sono indicate le aliquote percentuali (p. 13), la periodicità trimestrale della contabilizzazione (p. 13), e il valore di computo (p 17: «In presenza di scoperto su conti non affidati e di sconfinamenti oltre al fido accordato, di durata non superiore a 15 giorni anche non consecutivi, sarà applicata, per
l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo, [...] una commissione di massimo scoperto fino alla misura massima dello 0,8500 per cento»).
Non è documentata, invece, l'approvazione scritta o la comunicazione ex art. 118 TUb della sostituzione della commissione di massimo scoperto con le commissioni equivalenti (art. 117 bis1
e 2 TuB). Sono, inoltre, in atti:
- gli estratti contabili dal 31.7.2014 al 31.12.2014 e gli scalari al 30.9.2014 e al 31.12.2014;
- gli estratti contabili e scalari dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- gli estratti contabili e scalari dall'1.1.2016 al 30.4.2016 e dall'1.6.2016 al 31.12.2016;
- gli estratti contabili e scalari dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- gli estratti contabili dall'1.6.2018 al 31.1.2019 e gli scalari al 30.6.2018, al 30.9.2018 e al
31.12.2018.
Il primo estratto contabile, quindi, è di oltre dieci anni (31.7.2014) successivo all'apertura del conto corrente (7.7.2004).
Analogamente, del conto corrente bancario 15.5.2007 n. 109 concluso con Controparte_6
(doc. 6 mon.) sono in atti:
[...]
- le condizioni normative ed economiche (interessi, debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto e spese);
- gli estratti contabili dal 17.11.2017 al 31.12.2017 e dall'1.6.2018 al 31.1.2019.
10 di 16 Il primo estratto contabile, quindi, è di oltre dieci anni successivo all'apertura del conto corrente e l'indisponibilità degli estratti anteriori ben oltre il termine di adeguamento (1.10.2012) dei rapporti pendenti all'art. 117 bis TUb (art. 54 D.M. 30.6.2012 n. 644) assorbe la questione della validità della clausola disciplinante la commissione di massimo scoperto, la cui determinatezza
(art. 1346 c.c.) è assicurata della previsione delle aliquote percentuali (p. 1), della pari periodicità della chiusura del conto e del regolamento contabile (interessi, commissioni e spese: art. 11, p. 4
e 6) e dalla periodicità trimestrale della capitalizzazione (p. 1 e 7).
Non sono documentate, invece, le comunicazioni ex art. 118 TUb (art. 54 D.M. 30.6.2012 n.
644) della sostituzione della commissione di massimo scoperto con le commissioni equivalenti
(art. 117 bis
1-2 TuB).
Le difese degli opponenti consentono di escludere che, alla data del primo estratto di ciascun conto corrente, fosse a credito;
per contro, la radicale assenza di elementi Parte_3 financo assertivi che suppliscano alla lacuna probatoria dipanantesi per oltre dieci anni di ciascun rapporto, rende del tutto inattendibili i valori iniziali, imponendo il loro azzeramento, se negativi,
e la ricostruzione, quale eseguita dal consulente (all. 4-5, 12-13), dell'andamento di ciascuno giorno per giorno con in movimenti dare o avere, numeri, interessi giornalieri e saldo giornaliero
(rel. c.t.u., p. 11: «lo scrivente ctu ha puntualmente tenuto conto degli importi girati a sofferenza dall'Istituto di credito, con riferimento a tutti e tre i conti correnti oggetto di esame;
detti importi sono stati conseguentemente inseriti con segno positivo nei ricalcoli effettuati. In esito a detti ricalcoli, lo scrivente c.t.u. conferma che i saldi di conto corrente ricalcolati sulla base del quesito formulato dalla S.V. Ill.ma, sono esattamente quelli più sopra puntualmente indicati, comprensivi dunque girati a sofferenza dall'Istituto di credito, con riferimento a tutti e tre i conti correnti oggetto di esame»).
È infondato, quindi, il rilievo di (oss. c.t.p.: all. 16 c.t.u., p. 1) per cui l'ausiliario Controparte_1 non avrebbe computato i valori dei rapporti al momento del passaggio a sofferenza (8.1.2019), non potendo un elemento intrinseco alla rappresentazione contabile dei conti correnti (gli importi girati a sofferenza) supplire alla discontinuità degli estratti, poiché viziato a sua volta nella sua rispondenza al dato reale dagli addebiti antecedenti sine titulo.
5.1.1.
Il consulente d'ufficio ha rideterminato il saldo del conto corrente bancario 7.7.2004 n.
1261658/00 concluso con (doc. 4 mon.): CP_5
11 di 16 a. espungendo le commissioni di istruttoria veloce e/o di disponibilità fondi addebitate sine titulo;
b. espungendo gli interessi passivi del periodo 1.1.2017-31.12.2017 in assenza dell'estratto del trimestre in cui sono stati addebitati (1.3.2018) e addizionando l'addebito globale (all. 4-5), documentato (€ 11.503,57: all. 2), al totale di periodo;
c. addizionando al totale di periodo l'addebito globale (all. 4-5), documentato (€ 8.344,62: all.
3), degli interessi passivi del periodo 1.1.2018-31.12.2018, non contabilizzati a causa dell'estinzione del rapporto in data 31.1.2019; pervenendo a un saldo finale a credito di € 59.968,27.
Non è provato, quindi, il credito di € 61.580,03 oltre interessi successivi all'1.6.2020 oggetto della domanda.
5.1.2.
Il consulente d'ufficio ha rideterminato il saldo del conto corrente bancario 15.5.2007 n. 109:
a. espungendo le commissioni di istruttoria veloce e/o di disponibilità fondi addebitate sine titulo;
b. espungendo gli interessi passivi dal 7.8.2017 al 31.12.2017 in assenza dell'estratto del trimestre in cui sono stati addebitati (1.3.2018) e addizionandone l'importo globale, documentato (€ 3.032,63: all. 10), al totale di periodo;
c. addizionando al totale di periodo gli interessi passivi dall'1.1.2018 al 31.12.2018 (€ 2.821,58: all. 11), non contabilizzati a causa dell'estinzione del rapporto in data 31.1.2019.
d. computando gli interessi creditori al saggio legale (art. 1177 lett. a TUb); pervenendo a un saldo finale a credito di € 10.415,85.
Non è provato, quindi, il credito di € 148.229,86 oltre interessi successivi all'1.6.2020 oggetto della domanda.
5.2.
Del conto corrente di corrispondenza in euro conto anticipi pos 7.8.2017 n. 2803 (doc. 13 mon.) concluso con sono in atti: Controparte_8
- le condizioni normative ed economiche (interessi debitori, corrispettivi e di mora, e spese di invio degli estratti);
- gli estratti contabili dal 17.11.2017 al 31.12.2017 e dall'1.6.2018 al 31.1.2019, quando il rapporto è passato a sofferenza.
12 di 16 Non è documentata, invece, l'approvazione scritta delle commissioni ex art. 117 bis
1-2 TuB addebitate alla cliente. Non può, però, procedersi all'azzeramento del saldo iniziale, che ha consentito all'ausiliario di pervenire a un valore finale a credito, per le seguenti ragioni.
Il contratto non specifica (doc. 13 mon., p. 3 e 7) la periodicità mensile o trimestrale degli estratti, la cui cadenza mensile è inferibile dalla frequenza della parte documentata (30.11.2017;
31.12.2017; 31.7.2018; 31.8.2018; 31.8.2018; 30.11.2018; 31.12.2018; 31.1; 2019) e dalle loro date, per lo più non coincidenti con la fine di un trimestre.
Inoltre, se l'estratto al 30.11.2017 fosse il primo del rapporto, la voce iniziale dovrebbe essere pari a zero anziché € -149.902,41, specie considerando le modalità di impiego del conto corrente stabilite dall'art. 1 («ART.
1 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL C/C “CONTO ANTICIPO POS” –
1. Il conto corrente di corrispondenza in Euro denominato “CONTO ANTICIPO POS” viene alimentato esclusivamente dagli accrediti derivanti dall'incasso dei pagamenti con terminali
POS (Point of Sale – per pagamenti effettuati dai titolari di carte PagoBANCOMAT o di altre carte di pagamento sia di debito che di credito) ed è possibile eseguire operazioni in uscita esclusivamente tramite disposizione di giroconto sul conto corrente ordinario. È esclusa pertanto ogni altra funzionalità diversa, in particolare non sono previsti: prelievo di contanti, versamento di contante o assegni. L'utilizzo di una carta di credito o di una carta di debito, la disponibilità del libretto di assegni (c.d. convenzione d'assegno), l'accesso a qualsiasi forma di finanziamento, compravendita titoli in generale, l'addebito di utenze e l'accredito di emolumenti
o pensioni. Eventuali eccedenze – rispetto all'importo dell'apertura di credito originaria – derivanti dagli accrediti giornalieri del servizio POS saranno disponibili al cliente solo successivamente alla totale ricostituzione della disponibilità iniziale del fido, comprensiva degli interessi maturati. 2. Il conto corrente denominato “Conto ANTICIPO POS” è destinato esclusivamente ai clienti che non rivestano la qualifica di “consumatore” ai sensi dell'Art. 3, co.
1, lett a) Codice del Consumo (d.Lgs. 206/2005)»).
Il periodo non documentato, quindi, va dal 7.8.2017 al 17.11.2017 e gli unici addebiti sine titulo, come per gli ulteriori conti correnti, sono le commissioni di istruttoria veloce e/o di disponibilità fondi, mentre gli interessi sono stati applicati al saggio pattuito.
Secondo l'art. 92 il regolamento delle commissioni e delle spese è trimestrale e lo CP_9
ha eseguito in conformità (all. 9 rel. c.t.u.); conseguentemente, nell'arco di tempo per cui l'andamento giornaliero del conto corrente non è disponibile, non può esservi stato addebito di
13 di 16 poste sine titulo. Ciò comporta che l'invalidità della clausola non impedisce l'accertamento induttivo del saldo iniziale degradandone la censura a mera contestazione contabile.
La generica doglianza degli opponenti (citazione, p. 17) pertiene solo alle spese e agli oneri sostitutivi della commissione di massimo scoperto, non pattuiti, ma applicati dopo il 17.11.2017; quindi, non inficia la rispondenza del valore contabile al 17.11.2017 al debito reale, diversamente dai conti correnti già esaminati ove la difesa esorbita dalla censura della scritturazione contabile a fronte di una lacuna sui movimenti del rapporto di oltre dieci anni. Per questo conto corrente, quindi, è precluso l'azzeramento del saldo, avendo la convenuta provato la sua corretta formazione secondo le condizioni contrattuali.
Il debito di € -149.902,41 (17.11.2017) si riduce ad € -145.790,22 al 31.12.2017; dopo, come ben si evince dall'estratto contabile (doc. 14 conv., n. 2, p. 2 e 4), è addebitata per la prima volta la commissione di disponibilità fondi (€ - 342,39), quale riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio (all. 9 rel. c.t.u.).
Al 31.5.2018 (doc. 14 conv., n. 3), data del primo estratto contabile successivo dimesso in atti, il debito è diminuito ulteriormente (€ -141.910,04) e le uniche poste indebite ivi computate solo la commissione di disponibilità fondi del 31.12.2017 (€ - 342,39) e la commissione di disponibilità presumibilmente applicata il 31.3.2018; quindi, l'accertamento giornaliero proseguirebbe dall'1.6.2018 considerando il saldo al 31.5.2018 (€ -141.910,04), maggiormente favorevole al cliente del saldo al 31.12.2017 (€ -145.790,22) e non azzerabile, neppure questo, a fronte della determinatezza o determinabilità degli addebiti sine titulo: il primo di soli € 342,39 e il secondo, di valore non accertabile (i movimenti dall'1.1.2018 al 31.5.2018 non sono documentati), ma non superiore ad € 750,00 (0,5000% trimestrale dell'accordato di €
150.000,00).
Dall'1.6.2018 all'8.1.2019, quando il conto corrente è chiuso per recesso di CP_9
il saldo negativo si riduce ulteriormente a € - 140.349,33, importo che, dedotte le
[...] commissioni di disponibilità fondi applicate sine titulo di globali € 1.205,57 (all. 9 rel. c.t.u.), è pari ad € 139.143,76. Va, inoltre, espunta l'ulteriore posta negativa presumibilmente applicata il
31.3.2018 (€ - 138.393,76), il cui valore, in assenza di prova incombente sulla convenuta di un minor addebito, è pari all'importo massimo esigibile di € 750,00 (0,500% trimestrale;
accordato;
€ 150.000,00; giorni 91), quale applicato nel semestre successivo (31.6.2018), quando gli
14 di 16 interessi debitori (€ 1.636,40) sono pressoché uguali (all. 9 rel. c.t.u.) agli interessi del trimestre anteriore (€ 1.655,80).
La marginalità delle poste indebite applicate con periodicità trimestrale (€ 1.955,57: € 342,39 al 31.12.2017, € 750,00 al 31.3.2018; € 752,00 al 30.6.2018; € 108,38 al 30.9.2018; € 2,40 al
31.12.2018; cfr. all. 9 rel. c.t.u.) consente di presumere che la loro incidenza sui saldi trimestrali sia del tutto irrilevante. Si perviene, quindi, a un saldo finale di € 138.393,76 oltre interessi contrattuali dal 9.1.2019.
Infine, non è computabile l'ulteriore annotazione a debito, al 30.1.2019, di € 6.731,89
(«INTERESSI E COMPETENZE»: doc. 14 mon.) dopo il passaggio a sofferenza, poiché la quota delle non ulteriormente specificate «competenze» non è determinabile.
6.
Il credito di € 9.358,19 oltre interessi contrattuali successivi all'1.6.2020, nascente dal mutuo chirografario 11.6.2015 n. 3791774 di originari € 101.000,00 concesso da a CP_5 [...]
(€ - 9.358,19 al 1° giugno 2020) e collegato alla fideiussione 11.6.2015 di € Parte_3
101.000,00 prestata dagli opponenti in favore di è incontroverso. CP_5
In particolare, gli opponenti non hanno provato l'adempimento dell'obbligazione restitutoria residua (CC SU 31.10.2001 n. 13533) né eccepito, salvo rilievi del tutto generici, l'invalidità o l'inefficacia del titolo del rapporto, compiutamente documentato dal contratto e dal piano rimborso (doc. 10 mon.; doc 11 conv.).
Ne discendono la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti al pagamento di
€ 138.393,76 oltre interessi contrattuali dal 9.1.2019 al soddisfo e di € 9.358,19 oltre interessi contrattuali dal 2.6.2020 al soddisfo.
7.
Attesa la soccombenza globale in ragione del minor credito accertato, le spese dell'ingiunzione permangono in capo alla convenuta e le spese dell'opposizione, regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, sono compensate di un terzo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, necessaria ad esaminare le opposte difese, vanno definitivamente poste in capo alle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
15 di 16 1- accoglie l'opposizione di e nei confronti di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1208/2023, che revoca;
2- condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 [...] di € 138.393,76 oltre interessi contrattuali dal 9.1.2019 al soddisfo e di € 9.358,19 CP_1 oltre interessi contrattuali dal 2.6.2020 fino al soddisfo;
3- dichiara irripetibili le spese del procedimento monitorio;
4- dichiara compensate per un terzo le spese dell'opposizione e condanna e Parte_2 [...] in solido tra loro al pagamento in favore di della residua quota, Parte_1 Controparte_1 liquidandole per l'intero in € 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
5- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo alle parti in solido tra loro.
Modena, 27 dicembre 2025
Il Giudice
RT DI
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