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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3501/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3501/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale finanziamento e restituzione somme
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vicinanza, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Silvio Baratta n. 149, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. David Straulino, con il quale è elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Liliana
Cornetta, sito in Serre (SA), alla piazza XXIV Maggio n. 5, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23/04/21, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la esponendo di aver stipulato con la convenuta, in Controparte_1 data 26/01/17, il contratto di finanziamento n. 20098367631118, dell'importo complessivo di €
89.798,40, da restituire in 96 rate mensili di € 935,40 ciascuna, con TAN fisso dell'8,95% e TAEG del 9,32%; che nel costo complessivo erano compresi anche i premi di due polizze assicurative, stipulate a protezione del credito;
che il finanziamento era stato estinto anticipatamente nel novembre 2020, in corrispondenza della 45^ rata delle 96 previste;
che il TAEG effettivamente pagina 1 di 10 applicato, comprensivo delle spese assicurative, era pari all'11,66%, e dunque era maggiore di quello pattuito, con conseguente nullità parziale del contratto e applicabilità dei tassi sostitutivi
BOT ex art. 125-bis T.U.B.; che, rielaborando il piano di ammortamento con i tassi sostitutivi (pari a – 0,238%), si perveniva ad una quota interessi di € 16.314,00, indebitamente incassata dalla società convenuta;
che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, andava rimborsata la quota delle commissioni, delle provvigioni e dei costi assicurativi non goduta (cd. costi
“recurring”), che, nel caso di specie, in relazione al premio di € 608,00 della polizza
“Assicurazione progetto protetto reddito”, trattenuto dalla convenuta, era pari ad € 329,33 secondo i calcoli effettuati dal ctp;
che era stato svolto con esito negativo il procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
L'attore chiedeva, quindi, che l'adito Tribunale volesse: a) accertare che il TAEG indicato nel contratto di finanziamento era difforme da quello effettivamente praticato e, in applicazione degli artt. 117 e 125-bis T.U.B., disporre il ricalcolo degli interessi al tasso BOT e condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 16.314,00, oltre interessi dalla data di estinzione anticipata del finanziamento al soddisfo;
b) in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 329,33 oltre interessi, a titolo di quota degli oneri assicurativi versati e non goduti;
c) in via subordinata, dichiarare che esso attore era stato ingiustamente pregiudicato dal comportamento della convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; d) il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 13/09/21, si costituiva la la quale CP_1 CP_1 deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze, sia in quanto le spese assicurative, essendo meramente facoltative, non rientravano nel calcolo del TAEG, sia perché sussisteva il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta in relazione alla domanda di restituzione dei costi assicurativi “recurring”, essendo stato il relativo premio incassato dalla società Cardif Assurances
Risques Divers;
inoltre, le condizioni generali di polizza prevedevano espressamente la mancata restituzione del premio anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Concludeva per il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, vinte le spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, veniva disposta ed espletata CTU.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 26/01/17, stipulava con la Parte_1 il contratto di finanziamento n. 20098367631118, dell'importo Controparte_1
pagina 2 di 10 complessivo di € 89.798,40, da restituire in 96 rate mensili di € 935,40 ciascuna, con TAN fisso dell'8,95% e TAEG del 9,32%. Contestualmente venivano stipulate due polizze assicurative, ossia la prima, denominata “Assicurazione progetto protetto reddito”, contro il rischio di inabilità, ricovero ospedaliero e perdita d'impiego del mutuatario, con premio di € 608,00 versato “una tantum”, e la seconda, denominata “Assicurazione sul prestito”, a copertura dei rischi di decesso, invalidità, inabilità e perdita d'impiego del mutuatario, con premio di € 5.558,40, versato mensilmente all'interno di ciascuna rata.
Con la prima domanda il ha dedotto una divergenza tra il TAEG pattuito e quello Pt_1
effettivamente applicato, posto che il primo non comprenderebbe i costi assicurativi che, in quanto obbligatori, andrebbero invece conteggiati. Da tale divergenza discenderebbe, secondo l'attore,
l'applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ai sensi dell'art. 125-bis T.U.B.
In proposito, deve considerarsi il disposto dell'art. 121 T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), il quale prevede, al co. 2, che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, e, al co. 3, che “La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
In effetti, in data 09/02/11 la Banca d'Italia ha aggiornato il provvedimento relativo alla
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”; il par.
4.2.4 della sezione VII è dedicato al TAEG e recita che “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito
o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Alla luce di tali disposizioni, il debitore è tenuto a provare l'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito e tale onere probatorio può essere assolto mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze, quali la contestualità della stipula dei contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo.
Come già ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, sia pure in relazione al superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96 da parte del TEG, per la ricomprensione della spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di pagina 3 di 10 credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova e risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (Cass. n. 3025/22, n. 8806/17).
Avverso i predetti indici presuntivi il soggetto mutuante è tenuto ad offrire elementi di prova di segno contrario, potendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento.
Ebbene, nel caso di specie, risultano di gran lunga prevalenti gli elementi presuntivi della obbligatorietà delle due polizze sottoscritte dall'attore, atteso che:
1) le polizze sono state stipulate contestualmente al finanziamento;
2) trattasi di polizze collettive, ossia stipulate direttamente dal mutuante e sottoposte ai propri clienti all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento;
3) le polizze erano entrambe orientate alla copertura del credito concesso, in quanto aventi ad oggetto il rischio decesso, infortuni, di perdita del lavoro o di malattia del mutuatario, ossia eventi che avrebbero potuto compromettere la restituzione del finanziamento;
4) le polizze avevano una durata corrispondente a quella del finanziamento, in quanto era previsto il rinnovo tacito delle stesse alla scadenza, in mancanza di disdetta;
5) la polizza “Assicurazione progetto protetto reddito” prevedeva un premio “una tantum” versato anticipatamente dalla finanziaria per conto del mutuatario, mentre il premio dell'altra polizza “Assicurazione sul prestito” andava versato unitamente alle rate del piano di ammortamento, a conferma dello stretto collegamento tra finanziamento e costo assicurativo;
6) la società convenuta ha dichiarato, nel modulo di adesione dell'attore alle due polizze collettive, che “I costi totali mensili della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di € 57,90 (di cui € 33,64 sono riconosciuti all'intermediario)”, confermando, pertanto, di aver incassato in proprio diretto favore, per la vendita delle due polizze, una provvigione di intermediazione pari a ben il 58,45% del premio imponibile;
7) le condizioni generali delle polizze prevedevano la facoltà di recesso del mutuatario unicamente nei primi 60 giorni e non per tutta la durata del finanziamento;
8) le polizze avevano un costo riportato anche tra le condizioni economiche del finanziamento;
tale costo, sommato alla somma richiesta dalla cliente, concorreva a determinare l'importo totale del finanziamento concesso e da restituire;
pagina 4 di 10 9) l'indennizzo delle polizze era espressamente parametrato al debito residuo delle rate.
In senso contrario alle predette presunzioni gravi, precise e concordanti di collegamento tra finanziamento e polizze e del carattere obbligatorio di queste ultime, quantomeno nel senso che la conclusione dei contratti di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, non è rilevante la semplice indicazione nel contratto della facoltatività delle polizze, trattandosi di un indice meramente formale inserito nel contesto standardizzato e seriale del documento contrattuale, che si scontra con tutti gli altri indici sostanziali presuntivi della stretta connessione tra finanziamento e polizze.
Neppure rilevano, in senso contrario a quanto riscontrato in ordine al carattere obbligatorio delle polizze, i 3 modelli di altri contratti di finanziamento senza abbinamento con polizze assicurative prodotti dalla convenuta, atteso che dal contenuto di questi non è possibile desumere il merito creditizio dei soggetti finanziati, e capire dunque se si trattasse di situazioni similari a quella dell'attore . Pt_1
Alla luce di quanto finora considerato, il TAEG indicato nel contratto di finanziamento, pari al
9,32%, era inferiore a quello effettivo dell'11,48%, che si ottiene, come rilevato dal CTU, includendo in esso anche i costi assicurativi. Ed il TAEG concretamente applicato risulterebbe superiore a quello pattuito anche se si volesse includere nello stesso una sola delle due polizze assicurative “de quibus”.
Appurata la divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, deve rammentarsi che il già richiamato art. 125-bis T.U.B. testualmente stabilisce che: “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Pertanto, rideterminando il piano di ammortamento al tasso sostitutivo che risultava CP_2 all'epoca pari a - 0,238%, ne deriva, come rilevato dal CTU dott.ssa un importo indebito a Per_1 titolo di interessi corrispettivi versati per le prime 44 rate pari ad € 16.316,59, somma al cui pagina 5 di 10 pagamento va condannata la in favore dell'attore, oltre interessi legali dal Controparte_1
24/03/21 (data di notifica dell'invito alla mediazione) fino al soddisfo.
Con la seconda domanda l'attore ha chiesto condannarsi la società convenuta alla ripetizione anche di una parte della somma pagata a titolo di costi assicurativi in relazione alla polizza
“Assicurazione progetto protetto reddito”, ritenendoli costi “recurring”, da restituire in ragione dell'anticipata estinzione del finanziamento.
La domanda è fondata.
Occorre premettere che il diritto al rimborso parziale dei costi di un contratto di finanziamento, derivante dall'esercizio della facoltà di estinzione anticipata dello stesso, presuppone la valida stipula di tale contratto e la sussistenza di una causa giustificativa del pagamento, individuata nello scopo finanziario generalmente riconducibile ad operazioni contrattuali del genere, sostanziandosi in un diritto potestativo pacificamente riconosciuto dalla legislazione comunitaria ed interna, finalizzato ad elevare lo standard di tutela del consumatore nell'ambito dell'attività di credito al consumo;
diversamente, la disciplina dell'indebito oggettivo, prevista dagli artt. 2033 e ss. cc., regola le ipotesi di adempimento in assenza di una valida obbligazione, volta a regolamentare l'obbligazione restitutoria che nasce da un pagamento effettuato senza una valida giustificazione causale. In tal senso, la fattispecie dedotta in giudizio non può essere sussunta nella disciplina della
“condictio indebiti”, consistendo non in un pagamento non dovuto, bensì nel ragionevole esercizio di una facoltà riconosciuta “ex lege” in forza di un contratto validamente stipulato.
Ebbene, in relazione all'epoca di conclusione del contratto di finanziamento per cui è causa
(26/01/17), trova applicazione l'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/93 (T.U.B.), inserito, nell'ambito della disciplina sul “Credito ai consumatori”, dal d.lgs. n. 141/2010.
Il co. 1 di tale norma, anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. n. 73/2021, conv. in l. n.
106/2021, statuiva che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non era estraneo alla disciplina antecedente al predetto art. 125-sexies T.U.B., come recentemente confermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la nota sentenza del
19/09/2019 (causa C-3834/2018), c.d. Lexitor, secondo cui “con riguardo alle operazione di credito al consumo, ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo
pagina 6 di 10 dovuto al finanziatore, la riduzione totale del costo del credito, cui ha diritto (ex art. 16 Direttiva
UE 2008/48 nonché ex art 125 sexies TUB), include tutti i costi sottoposti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”.
In particolare, la Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo che “l'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
«equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi””.
Richiamando proprio la pronuncia della Corte di Giustizia, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass. n. 25977/23).
Nel caso di specie, peraltro, non può non rilevarsi che proprio il contratto di finanziamento oggetto di causa prevede, sia nel paragrafo 4 del modulo “SECCI/IEBCC” che all'art. 6 delle condizioni generali del finanziamento, che “In caso di rimborso anticipato il Cliente ha diritto ad una riduzione dei relativi interessi e dei relativi costi per la vita residua del Contratto”, con una previsione negoziale, quindi, perfettamente corrispondente a quella normativa di cui al co. 1 del cit. art. 125-sexies T.U.B.
A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base della clausola (art. 13) delle condizioni generali di polizza che esclude, in caso di estinzione anticipata del prestito, l'obbligo di restituzione, anche in parte, dei premi assicurativi versati.
Infatti, trova applicazione, per il , la disciplina di tutela del consumatore ex artt. 33 e succ. Pt_1
d.lgs. n. 206/2005. In particolare, il co. 1 dell'art. 33 del Codice del consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, dovendo in proposito considerarsi che indice univoco del carattere abusivo di una clausola è
pagina 7 di 10 rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”.
Partendo da tale rilievo, si è condivisibilmente sostenuto che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, consentendo all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore. A ciò consegue la nullità della predetta clausola, rilevabile d'ufficio dal giudice (in tal senso, Cass. n. 25977/23), non essendo sufficiente la specifica approvazione della clausola per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c., atteso che risulta necessaria la prova, nella specie non fornita, che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il consumatore (cfr. Cass. n. 8268/20, secondo cui, nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'efficacia della clausola vessatoria è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, co. 4, d.lgs. n. 206/2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal co. 5 del citato art. 34).
Pertanto, ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, T.U.B., nella formulazione “ratione temporis” vigente al momento della stipula del finanziamento per cui è causa, va riconosciuto al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso della parte di premio assicurativo non goduta, risultando nulla una clausola contrattuale che escluda la ripetizione di tali somme.
Utilizzando il criterio proporzionale (cd. “pro rata temporis”), considerato che il finanziamento è stato estinto dopo il pagamento delle prime 44 rate, come si evince dalla CTU, in luogo delle 96 previste nel piano di ammortamento originario, ne consegue che la somma da restituire ammonta ad € 329,33, importo che si ottiene dividendo il premio assicurativo versato di € 608,00 per le 96 rate previste, e moltiplicando il risultato per le 52 rate ancora residue al momento dell'estinzione.
Per quanto attiene all'individuazione del legittimato passivo, ritiene il Tribunale che sussista una responsabilità solidale della società finanziatrice e di quella assicuratrice, in quanto, da un lato, il premio in questione, quale costo del finanziamento, è stato dal versato alla Pt_1 CP_1
rientrando espressamente nel costo complessivo del finanziamento, e che, dall'altro,
[...]
la predetta somma, come contrattualmente previsto in sede di polizza, è stata versata alla compagnia assicurativa, ossia la Cardif Assurances Risques Divers.
pagina 8 di 10 Ne consegue che, nei confronti del mutuatario, sussiste una legittimazione concorrente tra le due società. Tale conclusione non è pregiudicata dall'art. 22, co. 15-quater, d.l. n. 179/12, in quanto il tenore letterale di tale norma – nella parte in cui pone a carico delle imprese assicurative, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'obbligo di restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria - non consente di escludere un concorrente obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto.
Inoltre, il predetto art. 22, co. 15-quater, come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la già richiamata dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore. Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
Numerose sono, invero, le pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario che rigettano l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario bancario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa non maturata (ABF, Coll. coord., 10 maggio 2017, n. 5031;
ABF, Coll. coord., 15 dicembre 2016, n. 10929; ABF, Coll. coord., 11 novembre 2016, nn. 10035,
10017 e n. 10003; ABF, Coll. coord., 22 settembre 2014, n. 6167. La medesima posizione è espressa dai collegi territoriali: v., ex multis, ABF Milano, 23 gennaio 2018, n. 2118; ABF Milano,
23 gennaio 2018, n. 1947; ABF Milano, 19 gennaio 2018, n. 1671; ABF Bari, 28 dicembre 2017, n.
17897; ABF Milano, 31 ottobre 2014, n. 7216; ABF Napoli, 8 agosto 2013, nn. 4320 e 4321; ABF
Napoli, 30 aprile 2013, n. 2396; ABF Napoli, 4 aprile 2013, n. 1805; ABF 25 giugno 2013, n.
3416).
In proposito, si è rilevato che il finanziatore è ritenuto interlocutore privilegiato, se non unico, del cliente, il quale spesso non ha alcun contatto con l'impresa di assicurazione e stipula il contratto assicurativo presso la sede dell'istituto bancario o del diverso soggetto erogante il finanziamento
(cfr. ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2442). Poiché, dunque, è il finanziatore a riscuotere il premio, anche includendolo nel costo totale del credito, deve ritenersi che anche su di esso gravi l'obbligo di rimborso (ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2442, cit.; ABF Roma, 6 dicembre 2012, n. 4147).
In conclusione, in accoglimento della seconda domanda proposta dall'attore, la Controparte_1 va condannata al pagamento, in favore di della somma di € 329,33, oltre
[...] Parte_1
interessi legali dal 24/03/21 al soddisfo.
pagina 9 di 10 Le spese giudiziali, comprese quelle della fase di mediazione come documentate dall'attore, seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione al difensore antistatario.
La società convenuta, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, va condannata al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/10, nella formulazione “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3501/21 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie le domande proposte da e, per l'effetto: a) appurata la divergenza Parte_1
tra TAEG pattuito e TAEG applicato in relazione al finanziamento per cui è causa, condanna la al pagamento, in favore di della CP_1 CP_1 Parte_1 somma di € 16.316,59, oltre interessi legali dal 24/03/21 al soddisfo;
b) preso atto dell'estinzione anticipata del finanziamento per cui è causa, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di € 329,33, oltre interessi
[...] Parte_1
legali dal 24/03/21 al soddisfo;
2) condanna la al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese giudiziali, che si liquidano in € 330,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed €
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Angelo Vicinanza;
3) condanna la al pagamento, in favore dello Stato, di una somma Controparte_1
pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Salerno, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3501/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale finanziamento e restituzione somme
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vicinanza, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Silvio Baratta n. 149, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. David Straulino, con il quale è elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Liliana
Cornetta, sito in Serre (SA), alla piazza XXIV Maggio n. 5, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23/04/21, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la esponendo di aver stipulato con la convenuta, in Controparte_1 data 26/01/17, il contratto di finanziamento n. 20098367631118, dell'importo complessivo di €
89.798,40, da restituire in 96 rate mensili di € 935,40 ciascuna, con TAN fisso dell'8,95% e TAEG del 9,32%; che nel costo complessivo erano compresi anche i premi di due polizze assicurative, stipulate a protezione del credito;
che il finanziamento era stato estinto anticipatamente nel novembre 2020, in corrispondenza della 45^ rata delle 96 previste;
che il TAEG effettivamente pagina 1 di 10 applicato, comprensivo delle spese assicurative, era pari all'11,66%, e dunque era maggiore di quello pattuito, con conseguente nullità parziale del contratto e applicabilità dei tassi sostitutivi
BOT ex art. 125-bis T.U.B.; che, rielaborando il piano di ammortamento con i tassi sostitutivi (pari a – 0,238%), si perveniva ad una quota interessi di € 16.314,00, indebitamente incassata dalla società convenuta;
che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, andava rimborsata la quota delle commissioni, delle provvigioni e dei costi assicurativi non goduta (cd. costi
“recurring”), che, nel caso di specie, in relazione al premio di € 608,00 della polizza
“Assicurazione progetto protetto reddito”, trattenuto dalla convenuta, era pari ad € 329,33 secondo i calcoli effettuati dal ctp;
che era stato svolto con esito negativo il procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
L'attore chiedeva, quindi, che l'adito Tribunale volesse: a) accertare che il TAEG indicato nel contratto di finanziamento era difforme da quello effettivamente praticato e, in applicazione degli artt. 117 e 125-bis T.U.B., disporre il ricalcolo degli interessi al tasso BOT e condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 16.314,00, oltre interessi dalla data di estinzione anticipata del finanziamento al soddisfo;
b) in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 329,33 oltre interessi, a titolo di quota degli oneri assicurativi versati e non goduti;
c) in via subordinata, dichiarare che esso attore era stato ingiustamente pregiudicato dal comportamento della convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; d) il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 13/09/21, si costituiva la la quale CP_1 CP_1 deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze, sia in quanto le spese assicurative, essendo meramente facoltative, non rientravano nel calcolo del TAEG, sia perché sussisteva il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta in relazione alla domanda di restituzione dei costi assicurativi “recurring”, essendo stato il relativo premio incassato dalla società Cardif Assurances
Risques Divers;
inoltre, le condizioni generali di polizza prevedevano espressamente la mancata restituzione del premio anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Concludeva per il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, vinte le spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, veniva disposta ed espletata CTU.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 26/01/17, stipulava con la Parte_1 il contratto di finanziamento n. 20098367631118, dell'importo Controparte_1
pagina 2 di 10 complessivo di € 89.798,40, da restituire in 96 rate mensili di € 935,40 ciascuna, con TAN fisso dell'8,95% e TAEG del 9,32%. Contestualmente venivano stipulate due polizze assicurative, ossia la prima, denominata “Assicurazione progetto protetto reddito”, contro il rischio di inabilità, ricovero ospedaliero e perdita d'impiego del mutuatario, con premio di € 608,00 versato “una tantum”, e la seconda, denominata “Assicurazione sul prestito”, a copertura dei rischi di decesso, invalidità, inabilità e perdita d'impiego del mutuatario, con premio di € 5.558,40, versato mensilmente all'interno di ciascuna rata.
Con la prima domanda il ha dedotto una divergenza tra il TAEG pattuito e quello Pt_1
effettivamente applicato, posto che il primo non comprenderebbe i costi assicurativi che, in quanto obbligatori, andrebbero invece conteggiati. Da tale divergenza discenderebbe, secondo l'attore,
l'applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ai sensi dell'art. 125-bis T.U.B.
In proposito, deve considerarsi il disposto dell'art. 121 T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), il quale prevede, al co. 2, che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, e, al co. 3, che “La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
In effetti, in data 09/02/11 la Banca d'Italia ha aggiornato il provvedimento relativo alla
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”; il par.
4.2.4 della sezione VII è dedicato al TAEG e recita che “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito
o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Alla luce di tali disposizioni, il debitore è tenuto a provare l'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito e tale onere probatorio può essere assolto mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze, quali la contestualità della stipula dei contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo.
Come già ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, sia pure in relazione al superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96 da parte del TEG, per la ricomprensione della spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di pagina 3 di 10 credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova e risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (Cass. n. 3025/22, n. 8806/17).
Avverso i predetti indici presuntivi il soggetto mutuante è tenuto ad offrire elementi di prova di segno contrario, potendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento.
Ebbene, nel caso di specie, risultano di gran lunga prevalenti gli elementi presuntivi della obbligatorietà delle due polizze sottoscritte dall'attore, atteso che:
1) le polizze sono state stipulate contestualmente al finanziamento;
2) trattasi di polizze collettive, ossia stipulate direttamente dal mutuante e sottoposte ai propri clienti all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento;
3) le polizze erano entrambe orientate alla copertura del credito concesso, in quanto aventi ad oggetto il rischio decesso, infortuni, di perdita del lavoro o di malattia del mutuatario, ossia eventi che avrebbero potuto compromettere la restituzione del finanziamento;
4) le polizze avevano una durata corrispondente a quella del finanziamento, in quanto era previsto il rinnovo tacito delle stesse alla scadenza, in mancanza di disdetta;
5) la polizza “Assicurazione progetto protetto reddito” prevedeva un premio “una tantum” versato anticipatamente dalla finanziaria per conto del mutuatario, mentre il premio dell'altra polizza “Assicurazione sul prestito” andava versato unitamente alle rate del piano di ammortamento, a conferma dello stretto collegamento tra finanziamento e costo assicurativo;
6) la società convenuta ha dichiarato, nel modulo di adesione dell'attore alle due polizze collettive, che “I costi totali mensili della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di € 57,90 (di cui € 33,64 sono riconosciuti all'intermediario)”, confermando, pertanto, di aver incassato in proprio diretto favore, per la vendita delle due polizze, una provvigione di intermediazione pari a ben il 58,45% del premio imponibile;
7) le condizioni generali delle polizze prevedevano la facoltà di recesso del mutuatario unicamente nei primi 60 giorni e non per tutta la durata del finanziamento;
8) le polizze avevano un costo riportato anche tra le condizioni economiche del finanziamento;
tale costo, sommato alla somma richiesta dalla cliente, concorreva a determinare l'importo totale del finanziamento concesso e da restituire;
pagina 4 di 10 9) l'indennizzo delle polizze era espressamente parametrato al debito residuo delle rate.
In senso contrario alle predette presunzioni gravi, precise e concordanti di collegamento tra finanziamento e polizze e del carattere obbligatorio di queste ultime, quantomeno nel senso che la conclusione dei contratti di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, non è rilevante la semplice indicazione nel contratto della facoltatività delle polizze, trattandosi di un indice meramente formale inserito nel contesto standardizzato e seriale del documento contrattuale, che si scontra con tutti gli altri indici sostanziali presuntivi della stretta connessione tra finanziamento e polizze.
Neppure rilevano, in senso contrario a quanto riscontrato in ordine al carattere obbligatorio delle polizze, i 3 modelli di altri contratti di finanziamento senza abbinamento con polizze assicurative prodotti dalla convenuta, atteso che dal contenuto di questi non è possibile desumere il merito creditizio dei soggetti finanziati, e capire dunque se si trattasse di situazioni similari a quella dell'attore . Pt_1
Alla luce di quanto finora considerato, il TAEG indicato nel contratto di finanziamento, pari al
9,32%, era inferiore a quello effettivo dell'11,48%, che si ottiene, come rilevato dal CTU, includendo in esso anche i costi assicurativi. Ed il TAEG concretamente applicato risulterebbe superiore a quello pattuito anche se si volesse includere nello stesso una sola delle due polizze assicurative “de quibus”.
Appurata la divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, deve rammentarsi che il già richiamato art. 125-bis T.U.B. testualmente stabilisce che: “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Pertanto, rideterminando il piano di ammortamento al tasso sostitutivo che risultava CP_2 all'epoca pari a - 0,238%, ne deriva, come rilevato dal CTU dott.ssa un importo indebito a Per_1 titolo di interessi corrispettivi versati per le prime 44 rate pari ad € 16.316,59, somma al cui pagina 5 di 10 pagamento va condannata la in favore dell'attore, oltre interessi legali dal Controparte_1
24/03/21 (data di notifica dell'invito alla mediazione) fino al soddisfo.
Con la seconda domanda l'attore ha chiesto condannarsi la società convenuta alla ripetizione anche di una parte della somma pagata a titolo di costi assicurativi in relazione alla polizza
“Assicurazione progetto protetto reddito”, ritenendoli costi “recurring”, da restituire in ragione dell'anticipata estinzione del finanziamento.
La domanda è fondata.
Occorre premettere che il diritto al rimborso parziale dei costi di un contratto di finanziamento, derivante dall'esercizio della facoltà di estinzione anticipata dello stesso, presuppone la valida stipula di tale contratto e la sussistenza di una causa giustificativa del pagamento, individuata nello scopo finanziario generalmente riconducibile ad operazioni contrattuali del genere, sostanziandosi in un diritto potestativo pacificamente riconosciuto dalla legislazione comunitaria ed interna, finalizzato ad elevare lo standard di tutela del consumatore nell'ambito dell'attività di credito al consumo;
diversamente, la disciplina dell'indebito oggettivo, prevista dagli artt. 2033 e ss. cc., regola le ipotesi di adempimento in assenza di una valida obbligazione, volta a regolamentare l'obbligazione restitutoria che nasce da un pagamento effettuato senza una valida giustificazione causale. In tal senso, la fattispecie dedotta in giudizio non può essere sussunta nella disciplina della
“condictio indebiti”, consistendo non in un pagamento non dovuto, bensì nel ragionevole esercizio di una facoltà riconosciuta “ex lege” in forza di un contratto validamente stipulato.
Ebbene, in relazione all'epoca di conclusione del contratto di finanziamento per cui è causa
(26/01/17), trova applicazione l'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/93 (T.U.B.), inserito, nell'ambito della disciplina sul “Credito ai consumatori”, dal d.lgs. n. 141/2010.
Il co. 1 di tale norma, anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. n. 73/2021, conv. in l. n.
106/2021, statuiva che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non era estraneo alla disciplina antecedente al predetto art. 125-sexies T.U.B., come recentemente confermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la nota sentenza del
19/09/2019 (causa C-3834/2018), c.d. Lexitor, secondo cui “con riguardo alle operazione di credito al consumo, ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo
pagina 6 di 10 dovuto al finanziatore, la riduzione totale del costo del credito, cui ha diritto (ex art. 16 Direttiva
UE 2008/48 nonché ex art 125 sexies TUB), include tutti i costi sottoposti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”.
In particolare, la Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo che “l'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
«equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi””.
Richiamando proprio la pronuncia della Corte di Giustizia, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass. n. 25977/23).
Nel caso di specie, peraltro, non può non rilevarsi che proprio il contratto di finanziamento oggetto di causa prevede, sia nel paragrafo 4 del modulo “SECCI/IEBCC” che all'art. 6 delle condizioni generali del finanziamento, che “In caso di rimborso anticipato il Cliente ha diritto ad una riduzione dei relativi interessi e dei relativi costi per la vita residua del Contratto”, con una previsione negoziale, quindi, perfettamente corrispondente a quella normativa di cui al co. 1 del cit. art. 125-sexies T.U.B.
A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base della clausola (art. 13) delle condizioni generali di polizza che esclude, in caso di estinzione anticipata del prestito, l'obbligo di restituzione, anche in parte, dei premi assicurativi versati.
Infatti, trova applicazione, per il , la disciplina di tutela del consumatore ex artt. 33 e succ. Pt_1
d.lgs. n. 206/2005. In particolare, il co. 1 dell'art. 33 del Codice del consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, dovendo in proposito considerarsi che indice univoco del carattere abusivo di una clausola è
pagina 7 di 10 rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”.
Partendo da tale rilievo, si è condivisibilmente sostenuto che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, consentendo all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore. A ciò consegue la nullità della predetta clausola, rilevabile d'ufficio dal giudice (in tal senso, Cass. n. 25977/23), non essendo sufficiente la specifica approvazione della clausola per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c., atteso che risulta necessaria la prova, nella specie non fornita, che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il consumatore (cfr. Cass. n. 8268/20, secondo cui, nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'efficacia della clausola vessatoria è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, co. 4, d.lgs. n. 206/2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal co. 5 del citato art. 34).
Pertanto, ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, T.U.B., nella formulazione “ratione temporis” vigente al momento della stipula del finanziamento per cui è causa, va riconosciuto al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso della parte di premio assicurativo non goduta, risultando nulla una clausola contrattuale che escluda la ripetizione di tali somme.
Utilizzando il criterio proporzionale (cd. “pro rata temporis”), considerato che il finanziamento è stato estinto dopo il pagamento delle prime 44 rate, come si evince dalla CTU, in luogo delle 96 previste nel piano di ammortamento originario, ne consegue che la somma da restituire ammonta ad € 329,33, importo che si ottiene dividendo il premio assicurativo versato di € 608,00 per le 96 rate previste, e moltiplicando il risultato per le 52 rate ancora residue al momento dell'estinzione.
Per quanto attiene all'individuazione del legittimato passivo, ritiene il Tribunale che sussista una responsabilità solidale della società finanziatrice e di quella assicuratrice, in quanto, da un lato, il premio in questione, quale costo del finanziamento, è stato dal versato alla Pt_1 CP_1
rientrando espressamente nel costo complessivo del finanziamento, e che, dall'altro,
[...]
la predetta somma, come contrattualmente previsto in sede di polizza, è stata versata alla compagnia assicurativa, ossia la Cardif Assurances Risques Divers.
pagina 8 di 10 Ne consegue che, nei confronti del mutuatario, sussiste una legittimazione concorrente tra le due società. Tale conclusione non è pregiudicata dall'art. 22, co. 15-quater, d.l. n. 179/12, in quanto il tenore letterale di tale norma – nella parte in cui pone a carico delle imprese assicurative, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'obbligo di restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria - non consente di escludere un concorrente obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto.
Inoltre, il predetto art. 22, co. 15-quater, come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la già richiamata dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore. Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
Numerose sono, invero, le pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario che rigettano l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario bancario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa non maturata (ABF, Coll. coord., 10 maggio 2017, n. 5031;
ABF, Coll. coord., 15 dicembre 2016, n. 10929; ABF, Coll. coord., 11 novembre 2016, nn. 10035,
10017 e n. 10003; ABF, Coll. coord., 22 settembre 2014, n. 6167. La medesima posizione è espressa dai collegi territoriali: v., ex multis, ABF Milano, 23 gennaio 2018, n. 2118; ABF Milano,
23 gennaio 2018, n. 1947; ABF Milano, 19 gennaio 2018, n. 1671; ABF Bari, 28 dicembre 2017, n.
17897; ABF Milano, 31 ottobre 2014, n. 7216; ABF Napoli, 8 agosto 2013, nn. 4320 e 4321; ABF
Napoli, 30 aprile 2013, n. 2396; ABF Napoli, 4 aprile 2013, n. 1805; ABF 25 giugno 2013, n.
3416).
In proposito, si è rilevato che il finanziatore è ritenuto interlocutore privilegiato, se non unico, del cliente, il quale spesso non ha alcun contatto con l'impresa di assicurazione e stipula il contratto assicurativo presso la sede dell'istituto bancario o del diverso soggetto erogante il finanziamento
(cfr. ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2442). Poiché, dunque, è il finanziatore a riscuotere il premio, anche includendolo nel costo totale del credito, deve ritenersi che anche su di esso gravi l'obbligo di rimborso (ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2442, cit.; ABF Roma, 6 dicembre 2012, n. 4147).
In conclusione, in accoglimento della seconda domanda proposta dall'attore, la Controparte_1 va condannata al pagamento, in favore di della somma di € 329,33, oltre
[...] Parte_1
interessi legali dal 24/03/21 al soddisfo.
pagina 9 di 10 Le spese giudiziali, comprese quelle della fase di mediazione come documentate dall'attore, seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione al difensore antistatario.
La società convenuta, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, va condannata al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/10, nella formulazione “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3501/21 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie le domande proposte da e, per l'effetto: a) appurata la divergenza Parte_1
tra TAEG pattuito e TAEG applicato in relazione al finanziamento per cui è causa, condanna la al pagamento, in favore di della CP_1 CP_1 Parte_1 somma di € 16.316,59, oltre interessi legali dal 24/03/21 al soddisfo;
b) preso atto dell'estinzione anticipata del finanziamento per cui è causa, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di € 329,33, oltre interessi
[...] Parte_1
legali dal 24/03/21 al soddisfo;
2) condanna la al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese giudiziali, che si liquidano in € 330,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed €
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Angelo Vicinanza;
3) condanna la al pagamento, in favore dello Stato, di una somma Controparte_1
pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Salerno, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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