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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 701/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 701/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. SARTORELLI GIUSTINO
e nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. SARTORELLI GIUSTINO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 25/08/2018 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'08/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/05/2025:
- Il figlio minore è affidato in modo condiviso ai genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
- la signora resterà ad abitare insieme al figlio nella casa familiare sita CP_1
a Pescara, strada Fosso Cavone n. 55 p.t., detenuta dalla sig.ra in forza di CP_1
un contratto di comodato;
- il padre eserciterà il diritto di visita nel rispetto del seguente calendario:
- durante la settimana un pomeriggio, preferibilmente nella giornata di venerdì dalle ore 16 alle ore 21 inclusa la cena, con possibilità di individuare altro giorno nel caso di impedimento per i suoi turni di lavoro;
- il week-end a settimane alterne, il padre terrà con sé il figlio nella giornata del Per_1
sabato e/o della domenica, indicativamente dalle ore 10 alle ore 21 (in estate alle ore
23);
- durante le festività natalizie, il padre terrà con sé il figlio alternando di anno in anno con la madre i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, come pure il 31 dicembre e il 1° gennaio e il 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, il padre terrà con sé il figlio il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, alternandosi con la madre;
- durante le ferie estive, il padre terrà con sé il figlio per un periodo anche non consecutivo di 15 giorni, frazionabili in due periodi di 7 giorni, che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno e, comunque, in caso di mancata comunicazione entro la suddetta data, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo di 15 giorni in via esclusiva;
- il sig. è onerato dalla sottoscrizione del presente ricorso del contributo al Parte_1 mantenimento per il figlio minore di € 300,00 (trecento//00) mensili, da rivalutare pagina 3 di 4 annualmente secondo gli Indici Istat e da versare a favore della signora
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
CP_1
- corrisponderà altresì alla signora il 50% delle spese straordinarie, CP_1
individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara del 17/1/2020 da intendersi qui integralmente trascritto;
- l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla sig.ra CP_1
- il sig. lascerà la casa familiare entro e non oltre il 30/9/2025, data oltre la Parte_1
quale sarà attivato il procedimento esecutivo di rilascio;
- le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 701/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. SARTORELLI GIUSTINO
e nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. SARTORELLI GIUSTINO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 25/08/2018 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'08/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/05/2025:
- Il figlio minore è affidato in modo condiviso ai genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
- la signora resterà ad abitare insieme al figlio nella casa familiare sita CP_1
a Pescara, strada Fosso Cavone n. 55 p.t., detenuta dalla sig.ra in forza di CP_1
un contratto di comodato;
- il padre eserciterà il diritto di visita nel rispetto del seguente calendario:
- durante la settimana un pomeriggio, preferibilmente nella giornata di venerdì dalle ore 16 alle ore 21 inclusa la cena, con possibilità di individuare altro giorno nel caso di impedimento per i suoi turni di lavoro;
- il week-end a settimane alterne, il padre terrà con sé il figlio nella giornata del Per_1
sabato e/o della domenica, indicativamente dalle ore 10 alle ore 21 (in estate alle ore
23);
- durante le festività natalizie, il padre terrà con sé il figlio alternando di anno in anno con la madre i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, come pure il 31 dicembre e il 1° gennaio e il 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, il padre terrà con sé il figlio il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, alternandosi con la madre;
- durante le ferie estive, il padre terrà con sé il figlio per un periodo anche non consecutivo di 15 giorni, frazionabili in due periodi di 7 giorni, che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno e, comunque, in caso di mancata comunicazione entro la suddetta data, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo di 15 giorni in via esclusiva;
- il sig. è onerato dalla sottoscrizione del presente ricorso del contributo al Parte_1 mantenimento per il figlio minore di € 300,00 (trecento//00) mensili, da rivalutare pagina 3 di 4 annualmente secondo gli Indici Istat e da versare a favore della signora
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
CP_1
- corrisponderà altresì alla signora il 50% delle spese straordinarie, CP_1
individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara del 17/1/2020 da intendersi qui integralmente trascritto;
- l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla sig.ra CP_1
- il sig. lascerà la casa familiare entro e non oltre il 30/9/2025, data oltre la Parte_1
quale sarà attivato il procedimento esecutivo di rilascio;
- le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4