Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 28/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2025
N. 00889/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01231/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CO IO di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Benegiamo, Luigi D'Ambrosio, Salvatore D'Aluiso, Aldo Loiodice e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo n. 26;
Agenzia del Demanio - Ufficio Gestione e Valorizzazione del Demanio Marittimo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo:
del provvedimento di annullamento/revoca della proroga della concessione demaniale marittima n. 55/2016 intestata al CO IO (doc. 1); rigetto dell'istanza di autotutela del 03.08.2023 (doc. 2A, 2B) e determinazione (doc. 3) della scadenza della concessione marittima n. 55/2016 alla data del 31.12.2023, anziché a quella fissata nell'atto amministrativo annullato (docc. 4,5), del 31.12.2033;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Per l’annullamento
Con i motivi aggiunti presentati il 21.3.2024:
dell’atto del 10.01.2024, prot. 11066.U, recante risposta negativa dell'istanza del ricorrente di presa d'atto della cessazione di efficacia del precedente provvedimento (impugnato) e dell'attuale validità della concessione demaniale fino alla data 31.12.2024 (salvo il termine ulteriore richiesto con il ricorso introduttivo);
della presupposta delibera di Giunta Comunale n. 836 del 26.10.2023, che ha formulato apposite linee di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, per quanto riguarda le proroghe, stabilendo l'avvio delle procedure compositive per l'assegnazione delle concessioni demaniali negli spazi oggetto delle proroghe “per legge”, nella parte in cui si applichi al CO IO.
Per l’annullamento
Con i motivi aggiunti presentati il 25.7.2024:
della determina dirigenziale n. 8178 del 29.05.2024, di approvazione dell’avviso pubblico per l’avvio delle procedure di selezione comparativa per l’affidamento della concessione demaniale marittima;
dell’Avviso pubblico approvato con la citata determinazione dirigenziale;
della nota prot. n. 193475 in data 30.5.2024, con cui il Direttore della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio ––Gestione e Valorizzazione del Demanio Marittimo ha trasmesso al CO ricorrente l’avviso predetto con invito a produrre la documentazione ivi indicata.
Per l’annullamento
Con i motivi aggiunti presentati il giorno 11.10.2024:
della determina dirigenziale (di cui non si conosce data e numero), della cui esistenza si è appreso per la pubblicazione della notizia sui quotidiani in data 01.08.2024 (doc. 1 - indice 4); atto con il quale è stato riconosciuto al CO dei Finanzieri una finalità ricreativa e culturale senza fini di lucro; impugnativa nella parte in cui l’accertamento della carenza dei fini di lucro non è stata estesa anche alla ricorrente CO IO di Bari (fermo restando la legittimità e correttezza della determina in favore del CO dei Finanzieri);
della determina dirigenziale n. 8178 del 29.5.2024 di avvio dei preliminari della gara (doc. 2 - indice 4), già impugnata (rispetto alla quale le attuali censure costituiscono motivi aggiunti).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori gli avvocati Aldo Loiodice, Antonio Benegiamo, Pasquale Procacci, Luigi D'Ambrosio e Salvatore D'Aluiso per il ricorrente, e l'avv. Rosa Cioffi, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato il 27.10.2023, depositato il 10.11.2023, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3.8.2023 con il quale il Comune di Bari ha rimodulato la durata della concessione demaniale marittima della quale l’istante è titolare, comunicandogli che la fine della concessione al 31.12.2033 - disposta dall’art. 1, commi 682, 683 e 684 della L. 145/2018 – dovesse ritenersi in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE, fissando quindi nuovo e più breve termine della concessione al 31.12.2023 in linea con le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021.
La ricorrente ha allegato di essere un’associazione il cui oggetto sociale è l’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di intrattenimento, senza il perseguimento di alcun fine di lucro e con l’espresso divieto di distribuzione di utili e di avanzi di amministrazione.
È titolare di una concessione demaniale risalente al 1976 ed avente ad oggetto una porzione di costa sita a Bari, località Torre a Mare, ove insiste una struttura utilizzata per attività “ ricreative, artistiche e culturali ” del circolo, ubicata su due piani rocciosi confinanti direttamente con il mare, senza alcuna spiaggia.
Dopo l’ultima concessione del 22.12.2016 (in scadenza naturale al 31.12.2020), sono intervenute alcune proroghe, in particolare quella al 31.12.2033, poi rimodulata con il provvedimento impugnato.
Ha dedotto la sussistenza di profili di illegittimità di stampo formale (sesto e settimo motivo), ma anche violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere, in considerazione del fatto che, trattandosi di un ente senza scopo di lucro e che non esercita attività economica, alla ricorrente non avrebbe potuto trovare applicazione la c.d. direttiva OL , con conseguente ed erroneo richiamo della P.A. resistente alla giurisprudenza formatasi sulle concessioni balneari (primo e secondo motivo).
Infine, ha diffusamente dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui, ove ritenuta applicabile la normativa delle concessioni balneari al proprio circolo, il Comune avrebbe comunque omesso di considerare l’attuale assetto normativo, in attesa di un complessivo riordino della materia, e le pronunce della Corte di Giustizia circa la valutazione di scarsità della risorsa, rimessa agli organi statali (terzo, quarto e quinto motivo).
1.1. Con un primo ricorso per motivi aggiunti la parte ha impugnato il provvedimento del dirigente con cui è stato differito il termine della concessione al 31.12.2024, sulla base della delibera di Giunta n. 836 del 26.10.2023 (atto presupposto e anch’esso impugnato). Con questo atto il Comune avrebbe infatti individuato il termine del 2024 quale limite ultimo per la conservazione dello stato di fatto delle concessioni in essere, dando contestualmente indirizzo agli uffici di avviare l’istruttoria per la definizione dei capitolati di gara. Ha dedotto, tra le altre cose, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria, tentando il Comune di estendere l’applicazione della normativa a concessioni estranee alla disciplina europea e nazionale, riguardante specificamente la libertà di stabilimento e la libertà di circolazione dei servizi.
1.2. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la parte ha chiesto l’annullamento del provvedimento del dirigente n. 8178 del 29.5.2024 e relativi atti attuativi (avviso pubblico e nota del 30.5.2024), con cui è stata indetta la procedura per il rinnovo delle aree demaniali in concessione, predeterminando le modalità della procedura di gara.
Ha dedotto la sua illegittimità per non aver considerato la specificità del circolo, che invece doveva essere escluso da siffatta procedura poiché relativa a concessioni di beni da parte di soggetti che svolgono attività economica, in contrasto quindi con le finalità artistiche e culturali dell’associazione ricorrente.
1.3. Infine, con un terzo ricorso per motivi aggiunti l’istante ha dedotto l’illegittimità del precedente atto anche per disparità di trattamento rispetto a quanto disposto in favore del CO dei Finanzieri, al quale con separato provvedimento è stata riconosciuta la natura di associazione priva di lucro, escludendola dal riordino delle concessioni demaniali comunali.
2. Il Comune di Bari si è costituito in giudizio sostenendo il proprio diritto/dovere di scegliere i concessionari di beni pubblici mediante procedure di affidamento trasparenti, imparziali, promozionali ed efficienti nell’interesse della collettività.
Ha allegato altresì, di aver modificato la durata della concessione di cui la ricorrente è titolare a seguito dell’abrogazione delle disposizioni che ne avevano consentito l’estensione al 31.12.2033.
2.1. Con riguardo alla delibera n. 836 del 26.10.2023 (oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti), così come per quelle successive, ha dedotto che le stesse, preso atto dell’evoluzione del contesto normativo e previa ricognizione della condizione d’uso della fascia costiera, avessero formulato alcuni indirizzi generali per procedere al sistema di rinnovo delle concessioni demaniali marittime in ambito cittadino.
2.2. Con riguardo al CO dei Finanziari ha rilevato l’applicabilità anche a questo soggetto delle procedure ad evidenza pubblica.
2.3. Infine, ha eccepito l’improcedibilità di tutte le domande a seguito della delibera n. 783 del 17.12.2024, che avrebbe consentito alla ricorrente di beneficiare del prolungamento della concessione sino al 30.09.2027, determinando conseguentemente la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
3. All’udienza pubblica del giorno 6.5.2025, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso e i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.
4.1. In primo luogo va considerato che la sopraggiunta delibera n. 783 del 17.12.2024 ha prorogato la concessione in oggetto sino alla conclusione delle gare, ancora da bandirsi, escludendo comunque la possibilità di mantenere efficaci le attuali concessioni oltre il termine del 30.9.2027.
Permangono quindi le condizioni dell’azione nei limiti in cui la ricorrente ha interesse, non soltanto a mantenere efficace l’attuale rapporto concessorio, ma anche e soprattutto a vedersi esclusa dalle gare che il Comune ha intenzione di svolgere, continuando lo sfruttamento della concessione demaniale mediante affidamento diretto.
5. D’altra parte però, con riguardo all’impugnazione della nota del 3.8.2023 (così come quella del 10.1.2024), la stessa dovrebbe ritenersi improcedibile, a seguito delle successive proroghe della concessione ben oltre l’originario termine ivi indicato: nessun vantaggio la parte potrebbe quindi ottenere da un loro eventuale annullamento in questa sede.
5.1. Nel merito, in ogni caso, va rilevato che con l’atto di proroga delle concessioni al 31.12.2033, apposto dal Comune sull’originale titolo concessorio a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 1, commi 682 ss. della L. n. 145/2018, la P.A. si è limitata a prendere atto di quanto disposto dalla legge-provvedimento sopra citata.
Allo stesso modo, quindi, deve ritenersi che il mutamento del quadro giuridico abbia imposto un nuovo atto, avente anch’esso natura sostanzialmente vincolata.
Con l'art. 3, comma 5, della L. n. 118/2022 il legislatore ha espressamente abrogato i commi 682 ss. dell'art. 1 della L. n. 145/2018, con un effetto di caducazione automatica del termine di proroga: la nota comunale del 3.8.2023 non costituisce, quindi, un provvedimento di secondo grado che incide negativamente su un precedente atto ampliativo, configurandosi piuttosto, al pari dell'originaria annotazione, come un atto meramente ricognitivo di un effetto direttamente prodotto dalla legge.
Lo stesso dicasi per la nota del 10.1.2024 nella parte in cui ha indicato la nuova scadenza, dando atto delle modifiche intervenute direttamente dalla legge sui rapporti concessori già in corso.
Conseguentemente, la prospettata violazione delle garanzie partecipative deve ritenersi ininfluente, essendo il concessionario già legalmente a conoscenza della modifica normativa e delle conseguenze dirette sulla durata della propria concessione, come disposte direttamente dalla legge e per come la stessa è stata interpretata dalla giurisprudenza.
6. Quanto ai restanti motivi dedotti con i primi e con i secondi motivi aggiunti, valgono le seguenti considerazioni.
In disparte i profili d’inammissibilità di tutte le domande in questione, avendo gli atti impugnati natura di indirizzo per le ragioni di seguito specificate, è però opportuno affrontare le doglianze nel merito, muovendosi i motivi di impugnazione dei due ricorsi per motivi aggiunti nello stesso solco di quelli sub 1-5 del ricorso originario (dichiarato già improcedibile), che affrontano direttamente la questione dell’esclusione della direttiva servizi per le concessioni aventi finalità sociale e culturale (motivi 1 e 2) e quelli della “scarsità della risorsa” (motivi 3-5).
6.1. E quindi, con la deliberazione di Giunta n. 836 del 26.10.2023 l'Amministrazione, dopo aver esaminato la mappatura della fascia costiera, ha stabilito alcune direttive “generali” per la gestione del rinnovo delle concessioni demaniali marittime, dando atto delle ragioni per cui ritenere sussistente la condizione di scarsità della fascia costiera (34,36 km di costa, di cui 7,23 km del demanio portuale e militare, 10,55 km con divieti assoluti di concessione per vincoli idrogeologici, geomorfologici o archeologici, residuando quindi, 16,56 km di fascia utile di cui una parte significativa (5,20 Km) peraltro, presenta scarse possibilità di impiego).
Quest’attività procedimentale, conclusasi a seguito della poderosa opera di ricognizione svolta dagli uffici preposti, si muove esattamente – e al contrario di quanto indicato dalla ricorrente - nelle linee e secondo le conclusioni già fatte proprie dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “ In assenza di risultati, ancorché parziali e provvisori, che dimostrino in modo serio e attendibile, tanto a livello nazionale che a livello locale, che le concessioni non siano una risorsa scarsa, secondo i criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, indicati dalla Corte, e in forza di una valutazione che deve essere anzitutto necessariamente qualitativa della risorsa, questo Consiglio di Stato […] non può che riaffermare, allo stato, la sicura scarsità della risorsa” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 4481/2024 del 20.5.2024).
A questo atto ne è poi seguito un altro, deliberazione di Giunta n. 160 del 13.3.2024, non impugnato dalla ricorrente sul presupposto, condivisibile, che lo stesso abbia valorizzato il ruolo delle associazioni in questione (come anche quelle sportive), riconoscendone l’utilità sociale e preservandone la funzione.
Quest’ultimo atto ha operato però, un’ulteriore classificazione funzionale, identificando le cartografie del demanio costiero e distinguendo le aree a cui attribuire destinazione commerciale, a carattere sportivo ovvero socio-culturale, specificando quello precedente.
E dunque, la prima delibera indicata ha riconosciuto la rilevanza delle associazioni sportive e culturali-ricreative nella gestione di alcune aree demaniali, per poi promuovere (nel successivo atto, che fa da pendant ), quelle che, prossime alle zone centrali cittadine (Santo Spirito, San Girolamo, Città vecchia e Torre a Mare), svolgono servizi per la collettività e ben si prestano a mantenere una specializzazione per attività promozionali della vita sportiva, culturale e sociale.
In definitiva, la delibera n. 836 del 26.10.2023 ha semplicemente iniziato l’opera di ricognizione nei sensi sopra indicati e ha pure dato indirizzo agli uffici tecnici sulle modalità di definizione di capitolati di affidamento-tipo, indispensabili per il futuro svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.
Ha distinto ciascuna tipologia di concessione in base alle attività da svolgersi, individuando gli stabilimenti balneari, concessioni di altro tipo nonché aree per future attività turistico-ricreative oppure aree non concedibili.
6.2. Passando alla determina n. 8178 del 29.05.2024 ed ai successivi atti applicativi (secondi motivi aggiunti), le doglianze riprendono le argomentazioni del primo e secondo motivo del ricorso originario in ordine alla doverosa esclusione della ricorrente dalla Direttiva servizi e, più in generale, dalle regole della concorrenza.
I motivi, oltre che inammissibili alla luce della natura di atto di indirizzo già evidenziata, devono ritenersi infondati, valorizzando sia la complessa attività istruttoria svolta dall’Amministrazione e sia la motivazione adottata dal Comune, particolarmente attento a valorizzare le caratteristiche morfologiche della costa (componente tecnico-discrezionale) ma anche le ragioni poste a fondamento del ricorso all’evidenza pubblica in un’ottica di massima soddisfazione dell’interesse pubblico.
L’obbiettivo dichiarato è stato infatti quello di assicurare la massima fruibilità dei beni in concessione, distinti tra loro sulla base della destinazione funzionale e da mettere a gara sulla scorta dei prima indicati criteri identificativi e tipologici.
7. D’altra parte, si può prescindere dai motivi di ricorso con cui è stata dedotta un’illegittima riqualificazione dell’associazione ricorrente in termini turistico-ricreativi sia considerando gli elementi rappresentati in questa sede a riprova del fatto di non svolgere alcuna attività economica e sia, in particolar modo, per le ragioni di seguito esposte sulla tesi della necessaria esclusione delle attività culturali/sociali dalla materia delle concessioni demaniali mediante gara.
L’ordinamento europeo, nel distinguere i servizi di interesse generale (SIG) da quelli aventi natura economica (EG), per i primi non prevede l’applicazione delle norme sulla concorrenza in considerazione della natura peculiare delle attività in questione (funzioni pubbliche autoritative ed indispensabili per la sopravvivenza dello Stato, servizi c.d. universali da erogare a tutti indistintamente e, soprattutto, servizi “privi” di interesse economico).
Non solo, anche per i EG (e che di norma sono sottoposti alle regole della concorrenza) l’ordinamento interno può ammettere una deroga alla loro applicazione ove ciò avvenga nell’adempimento della specifica “missione” affidata da parte dei singoli Stati agli specifici operatori selezionati, pubblici o privati che siano (art. 106, comma 2 TFUE).
Il legislatore nazionale, quindi, sulla base di un approccio neutrale dell’ordinamento U.E. (e meno “pro-concorrenziale a tutti i costi” di quello che in via assiomatica si sostiene) in ordine alla individuazione, selezione e graduazione dei servizi pubblici da promuovere da parte dei singoli Stati, può escludere del tutto o autorizzare una deroga alla concorrenza se questa è finalizzata a perseguire determinati compiti istituzionali, tenendo conto delle tecniche con cui regola tali settori ed eventualmente decide di intervenire, più o meno direttamente, nell’economia.
Nel caso di specie, in primo luogo si può ritenere che l’attività della ricorrente sia priva di rilievo economico (alla luce dello statuto sociale e dell’assenza di indizi forniti dalle altre parti sull’asserito svolgimento di un’attività economica); d’altra parte, insieme a questo primo elemento, è la scelta dell’Amministrazione di destinare parte dei suoi beni pubblici a finalità sociali e culturali (vd. in particolare delibere n. 836 del 26.10.2023 e n. 160 del 13.3.2024, già esaminate) che porta ritenere la materia fuori dagli stringenti obblighi di concorrenza di matrice U.E..
In altri termini, la volontà di destinare alcuni beni demaniali a servizi culturali per la collettività già consentirebbe una deroga al modello concorrenziale, sia che lo si guardi nella logica di perseguimento di un determinato servizio pubblico e sia valorizzando, come nel caso di specie, l’assenza di alcuna attività economica ed uno scopo di lucro.
È priva di conseguenze, quindi, la doglianza secondo cui l’Amministrazione avrebbe autonomamente riqualificato la concessione di titolarità della ricorrente, potendo convenire con questa circa la non applicabilità della direttiva servizi alle concessioni della specie di cui si discute.
Tuttavia, non può solo per questa ragione essere disconosciuta la potestà dell’Ente locale di effettuare una valutazione in concreto circa le modalità di assegnazione più idonee ed efficaci per valorizzare dette aree, proprio in funzione delle finalità sociali a cui le medesime sono o possono essere destinate.
La gara è uno strumento in grado – nel complessivo disegno del legislatore europeo e nazionale – di garantire più di qualsiasi altro la concorrenza “per il mercato”, ove non sia possibile in natura (per scarsità della risorsa ad esempio), oppure perché ritenuta sconveniente/controproducente per gli obiettivi perseguiti dallo Stato (come favorire la diffusione di forme di arte, spettacolo e cultura), una situazione di concorrenza effettiva, a sua volta indispensabile per raggiungere i fini generalissimi di stabilità dei prezzi, piena occupazione e progresso sociale ex art. 3 TUE.
Deve ritenersi un principio fondante del sistema nazionale ed europeo quello secondo cui “ la gestione della risorsa pubblica, quale è il bene demaniale, deve ispirarsi al principio della massima valorizzazione possibile, con la conseguenza che, al momento dell’affidamento del bene, l’attribuzione di una concessione deve avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità ” (Cons. Stato, Sez. VII, sentenza n. 2982/2025 pubblicata in data 8.4.2025 ed avente ad oggetto gli stabilimenti balneari, ma espressione di un principio più ampio).
Non può ritenersi in contrasto con la forma né con lo spirito della legge la scelta della P.A. di seguire il modello della gara: ciò vale a prescindere da eventuali proroghe introdotte in via legislativa, che costituiscono un’opzione per le Amministrazioni e non un vincolo, ed anche nel caso in cui, effettivamente, come il caso di specie, l’attività delle associazioni della specie di cui si discute non rientri nel campo di applicazione della c.d. direttiva servizi ( rectius , della libertà di stabilimento, cfr. Corte di Giustizia UE del giorno 11.7.2024, C‑598/22).
Lo stesso principio si applica anche ove la materia rimanga regolata dal Codice della navigazione, il quale, pur optando per un modello semplificato, non rifugge dal confronto partecipativo.
L’unica ipotesi residuale per consentire il mantenimento obbligato dello status quo è che sia lo stesso legislatore a vietare espressamente alle Amministrazioni di effettuare gare pubbliche (e quindi in applicazione dello stretto principio di legalità) e sempre che tali disposizioni non risultino – comunque – in contrasto con la norma U.E..
In tal caso occorrerà eventualmente disapplicare la disposizione nazionale contrastante con i principi europei, come ad esempio avvenuto proprio con il comma 4- bis dell’art. 4 della L. n. 118 del 2022, introdotto dall’art. 1, comma 8 della L n. 14 del 2023, secondo cui “ fino all’adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni ”, e che è stato già oggetto di disapplicazione da parte del G.A., cfr. Cons. Stato, Sez. VII, sentenza n. 4481/2024, capo 37).
In conclusione, il diritto nazionale non esclude di procedere con “ procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude, d’altro canto, l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti ” (Cons. Stato, Sez. VII, n. 4481/2024 del 20.5.2024).
Anche prescindendo dall’applicabilità del diritto europeo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il concessionario di un bene demaniale non può vantare alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, sicché il relativo diniego, comunque esplicitato, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell’agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione e non implica alcun “diritto d’insistenza” allorché la pubblica amministrazione intenda procedere a un nuovo sistema d’affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa.
Nel caso di specie, allora, deve ritenersi che l’Amministrazione comunale, che ha già manifestato l’intenzione di adottare procedure ad evidenza pubblica distinte per ciascuna tipologia di concessione, abbia già – e almeno in parte – motivato in modo coerente e razionale la sua scelta, perseguendo lo scopo di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori (e che dovrà comunque essere verificata nel caso concreto, alla scadenza del termine di presentazione delle domande) e favorire parallelamente l’interesse della comunità alla più efficiente gestione del patrimonio comune.
Ha quindi aperto al confronto comparativo e competitivo le aree in questione al fine di conservare o, se possibile, migliorare l’attuale assetto proprietario/gestorio, distinguendo ad esempio gli operatori in settori differenti, di modo che possano ciascuno partecipare a gare costruite sulle loro caratteristiche funzionali (balneari, sportive, culturali, commerciali-industriali), così da favorire un maggiore coinvolgimento di tutta la comunità e contestualmente garantire una distribuzione omogenea dei servizi su tutto il territorio comunale, che copre circa 35 chilometri di costa.
Ciò premesso, anche in un’ottica di conformazione del potere amministrativo già in parte esercitato, sarà compito del Comune, anzitutto dare conto della scelta sul perché ricorrere o meno alla gara, non imposta strettamente dai principi U.E per le associazioni con finalità culturali ed anche considerando l’assenza di una disposizione specifica su questa tipologia di attività (come invece di recente è avvenuto con le associazioni con finalità sportiva, interessate dal D.l. 166/2024, poi convertito in legge, e autorizzate a continuare con modalità di affidamento diretto, ove ritenuto utile dalla P.A.).
Occorrerà altresì, in occasione delle procedure comparative, valorizzare il ruolo dei gestori uscenti, il cui know-how tecnico ed esperienziale potrà essere considerato in un quadro di continuità e standard di qualità del servizio erogato, nonché nella fase di calcolo degli eventuali indennizzi loro dovuti, in caso di vittoria di un nuovo operatore, sulla base dei criteri generali già indicati dall’art. 4, comma 9 della L. n. 118 del 2022.
8. Da ultimo, vanno esaminati i terzi motivi aggiunti (propri), con cui la ricorrente ha evidenziato la disparità di trattamento da parte del Comune di Bari rispetto a situazioni analoghe alla sua, come quella del CO dei Finanzieri, escluso in teoria dalle procedure ad evidenza pubblica.
Il motivo è infondato, avendo il Comune dedotto nella propria memoria ex art. 73 c.p.a. (pagg. 30 ss.) di aver modificato la cartografia cittadina a seguito di apposita interlocuzione con il rappresentante del detto circolo.
Tale associazione, quindi, anch’essa già titolare di concessione, non è stata affatto esclusa dalle opere di riordino: con la delibera del 31.7.2024 è stata individuata un’area da destinare ad attività riconducibili al terzo settore anche nella porzione dell’abitato cittadino di Bari-Palese, prima invece escluso dalla mappatura dei luoghi dotati di risorse pubbliche da mettere a gara (cfr. deliberazione di Giunta n. 160 del 13.3.2024), senza alcuna esclusione preventiva del soggetto in questione dalle gare in via di pubblicazione.
Nulla di quanto sopra riferito è stato oggetto di replica da parte della ricorrente, che ha sostanzialmente preso atto di quanto sopra nella propria memoria finale del giorno 15.4.2025.
9. In definitiva, il ricorso, integrato da motivi aggiunti, va complessivamente respinto.
In considerazione della particolare novità delle questioni trattate, afferenti aspetti di diritto interno e dell'IO Europea, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO