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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1910/ 2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 03.10.1964, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Duilio Rinaldo;
- appellante -
CONTRO
, (C.F. e P:IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Montana;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.07.2017, la Controparte_1
conveniva in giudizio al fine di sentire dichiarare
[...] Parte_1
simulato, o in via subordinata, inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto in Notar Per_1
da Marsala in data 08 ottobre 2012, rep. n. 55782, racc. n. 24172, con cui la predetta
[...]
società aveva venduto a un immobile sito in Marsala. Pt_1
Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda. Istruita la causa per via documentale e con prova testimoniale, il Tribunale di Marsala, con sentenza 387/2019, dichiarava l'inefficacia dell'atto nei confronti della curatela e condannava il convenuto alle spese di lite.
Il soccombente ha proposto appello.
La Curatela, costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, il 5 giugno 2024 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'appellante censura la sentenza per aver ritenuto sussistente il presupposto dell'eventus damni. Le regole generali sulla prova del pregiudizio nel caso di azione revocatoria ordinaria non sarebbero applicabili quando l'azione sia esercitata dal fallimento.
La censura è fondata.
La Corte di Cassazione, con orientamento pressoché univoco ha convincentemente chiarito che il curatore fallimentare, ove promuova l'azione revocatoria ordinaria, ha l'onere di dimostrare, in punto di eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Il pregiudizio potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (Cass. Civ. 11649/2025, 11296/2025, 1915/2019).
La Curatela attrice, nel presente giudizio, non ha assolto tale onere probatorio, e il
Tribunale ha errato nel fare applicazione del criterio di ripartizione dell'onere probatorio valido per il caso di azione revocatoria ordinaria non promossa dal fallimento, che grava il debitore della prova del carattere non pregiudizievole dell'atto dispositivo.
L'impugnazione è pertanto da accogliere e l'appellata da condannare alle spese di lite pag. 2/3 di entrambi i gradi, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 387 dei giorni 17-18/4/2019 appellata da Parte_1
rigetta la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. proposta dalla curatela del
[...]
; Parte_2
condanna la parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida per il primo grado del giudizio, in complessivi € 3.972,00, e per il grado di appello, con distrazione in favore dell'Avv. Rinaldo, difensore antistatario, in complessivi € 4996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e di € 382,50 per spese, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 11.09. 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1910/ 2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 03.10.1964, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Duilio Rinaldo;
- appellante -
CONTRO
, (C.F. e P:IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Montana;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.07.2017, la Controparte_1
conveniva in giudizio al fine di sentire dichiarare
[...] Parte_1
simulato, o in via subordinata, inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto in Notar Per_1
da Marsala in data 08 ottobre 2012, rep. n. 55782, racc. n. 24172, con cui la predetta
[...]
società aveva venduto a un immobile sito in Marsala. Pt_1
Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda. Istruita la causa per via documentale e con prova testimoniale, il Tribunale di Marsala, con sentenza 387/2019, dichiarava l'inefficacia dell'atto nei confronti della curatela e condannava il convenuto alle spese di lite.
Il soccombente ha proposto appello.
La Curatela, costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, il 5 giugno 2024 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'appellante censura la sentenza per aver ritenuto sussistente il presupposto dell'eventus damni. Le regole generali sulla prova del pregiudizio nel caso di azione revocatoria ordinaria non sarebbero applicabili quando l'azione sia esercitata dal fallimento.
La censura è fondata.
La Corte di Cassazione, con orientamento pressoché univoco ha convincentemente chiarito che il curatore fallimentare, ove promuova l'azione revocatoria ordinaria, ha l'onere di dimostrare, in punto di eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Il pregiudizio potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (Cass. Civ. 11649/2025, 11296/2025, 1915/2019).
La Curatela attrice, nel presente giudizio, non ha assolto tale onere probatorio, e il
Tribunale ha errato nel fare applicazione del criterio di ripartizione dell'onere probatorio valido per il caso di azione revocatoria ordinaria non promossa dal fallimento, che grava il debitore della prova del carattere non pregiudizievole dell'atto dispositivo.
L'impugnazione è pertanto da accogliere e l'appellata da condannare alle spese di lite pag. 2/3 di entrambi i gradi, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 387 dei giorni 17-18/4/2019 appellata da Parte_1
rigetta la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. proposta dalla curatela del
[...]
; Parte_2
condanna la parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida per il primo grado del giudizio, in complessivi € 3.972,00, e per il grado di appello, con distrazione in favore dell'Avv. Rinaldo, difensore antistatario, in complessivi € 4996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e di € 382,50 per spese, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 11.09. 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
pag. 3/3