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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12607/2023 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DORIA Parte_1
ANTONIO MARIA
Ricorrente
C O N T R O
non costituito CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
- accertare il diritto della ricorrente alla applicazione dei miglioramenti per le pensioni superiori al
Trattamento Minimo di cui all'art. 1 legge n. 59/1991 secondo la modalità alternativa e opzionale prevista dalla tabella nei limiti dell'aumento minimo di € 25,82 con effetto dal 01.1992 e da corrispondere per intero dal 01.1994, con importo mensile iniziale nel 1994 di € 391,48 ovvero con altro importo da rideterminarsi in corso di causa.
- Condannare l' al pagamento delle SOMME maturate per differenza tra quanto dato e quanto CP_1 dovuto con la decorrenza di legge oltre interessi legali su ciascun rateo arretrato maturato .
In punto di fatto, parte ricorrente ha rappresentato:
1 Il ricorrente è titolare di pensione diretta categoria IOS n. 4317148 con decorrenza dal 08/1979, maturata in convenzione con la Svizzera e corrisposta inizialmente in Italia con € 4,18 sulla base di
36 settimane in Italia e 507 settimane nello stato estero. Oggi ammonta ad € 676,51 (v. modello
PLCI del 27.06.2011, pag. 4 e mod. Obis m 2023). A seguito di sentenza del Tribunale di Lecce n.
1257/2010 volta alla concessione delle quote fisse ex art. 10 legge 160/1975 l' adeguava l'importo CP_1 italiano con le quote fisse spettanti alle pensioni maturate entro il 1979 e pagava gli arretrati nei limiti della allora eccepita prescrizione decennale. A seguito di diversa sentenza n. 7571/2010 volta al ripristino dei pagamenti mensili dal 1988 con continuità, l' con modello PLCI del 27.06.2011 riliquidava la CP_1 pensione IOS allegando gli importi mensili per ogni anno dal 1988 al 2011, facendo scaturire € 26.434,50.
In entrambi i modelli di ricostituzione, nella sezione “comunicazioni per il pensionato” rendeva noto di aver tenuto conto nelle operazioni di ricalcolo della maggiorazione ex art. 5 legge n. 140/1985 e dei miglioramenti di cui all'art. 1 della legge n. 59/1991.
Dall'esame degli importi imputati dall' in ciascun anno e dalle singole perequazioni registrate CP_1 alle rispettive cadenze infra annuali, la ricorrente si avvede solo ora che i miglioramenti di cui alla legge n. 59/1991, seppure dichiarati come concessi, non sono mai stati attribuiti.
pur ritualmente evocato in giudizio, non risulta costituito. CP_1
Al riguardo, va premesso che la l. 59/1991 di conversione del d.l. 409/1990 contiene all'art. 1 una articolata procedura di rivalutazione delle pensioni. Va precisato altresì che il comma
1 dell'art. 1 cit. individua specificamente i destinatari delle previsioni dell'intero articolo, ossia i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, nonché i trattamenti pensionistici gestiti dall' Controparte_2
[...] CP_3
Ad essi fa riferimento sia il comma 2 sia il comma 9-bis.
L'interpretazione sistematica dell'articolo appare chiara.
Ciò detto, appare irrilevante ai fini di causa che parte ricorrente abbia visto riconoscersi le c.d. quote fisse in quanto il presente ricorso si basa su una diversa causa petendi che, pur simile nelle modalità di attuazione, involge un diverso diritto la cui prova dei presupposti spetta al ricorrente.
2 Come noto (Cass. 29232/23): la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti (Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, n.30853)…
Tale passaggio appare rilevante – e pur se espresso in fattispecie diversa applicabile anche al caso di specie – in quanto nel tempo vi è stata – anche in tema di quote fisse – una variazione dei criteri interpretativi per il riscontro del requisito del superamento del trattamento minimo.
In tal senso, deve (Cass. 10098/2018) darsi continuità al principio secondo cui, qualora la pensione sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della
Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall'art. 10, comma 3 1. n. 160/1975, possono spettare solo se il pro-rata italiano sia superiore al trattamento minimo, senza che rilevi il diverso regime previsto per la perequazione automatica di cui al primo comma della medesima norma, il cui riconoscimento alle pensioni inferiori al trattamento minimo è stato esteso dal successivo art. 14, di. n. 663/1979, conv. con 1. n.
33/1980 (Cass. nn. 18744 del 2013, 7308 e 17284 del 2016);…
Tale orientamento – applicabile anche alla presente fattispecie – consente quindi di ritenere poste le basi interpretative per la valutazione della domanda.
Parte ricorrente mediante i modelli PLCI e la produzione documentale in atti (cfr produzione del 12.3.25) ha dimostrato la sussistenza dei requisiti per la fruizione dell'aumento richiesto. Ha anche correttamente allegato l'altrui inadempimento. CP_1 contumace, non ha soddisfatto l'onere della prova su di esso gravante.
Ciò comporta l'accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha tra l'altro espressamente limitato il calcolo delle spettanze al triennio decadenziale (…Infatti l'aumento minimo di 25,82 che spetta per intero dal 1.1.1994 viene poi sottoposto a rivalutazione e dal 2020 dà luogo ad un arretrato di € 1.781,18 secondo il seguente prospetto
42,78 mese dicembre e 13ma del 2020 = 46,34; 42,78 x 13 anno 2021 = 556,14; 43,59 x 13 anno
2022 = 566,70; 47,07 x 13 anno 2023 = 612,00...).
Non ha formulato domanda di condanna al pagamento di ratei futuri ma – il punto 1 del ricorso – deve interpretarsi come accertamento del
3 Questo rende superflua il rilievo di decadenza ex art. 47 dpr 639/1970. Inoltre, parte ricorrente ha anche formulato conteggi espressi che consentono di ritenere il presente ricorso come di condanna specifica.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12607/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accertato il diritto alla provvidenze di cui al punto 1 delle conclusioni, accerta il diritto all'adeguamento del rateo alla luce di quanto sopra e condanna al pagamento di arretrati, sino al 31.12.2023, CP_1 pari a € 1718,18 oltre accessori di legge;
condanna al pagamento di € 1312,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa, con CP_1 distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 31/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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