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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2024, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3592/2022
TRA
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Savignano Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1 presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e dif. come in atti Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., quale Ente avente la Gestione Liquidatoria Controparte_1 ex USL 2 di ANNG D.L., rapp.ta e dif. come in atti;
E
(C.F.: ), in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Anna Carbone (C.F. dell'Avvocatura Regionale, e con essa C.F._2 elettivamente domiciliata in AV Coll. Liguorini c/o CORECO, rappresentata come in atti;
RESISTENTI
E
, in persona del l.r.p.t., , Controparte_3
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2022, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, relativamente all'attività lavorativa svolta dal dottore presso la U.S.L. 2 di ANNG DE AR per il Parte_1 periodo 4 aprile 1981 - 5 agosto 1985, l'inadempimento contrattuale dell'U.S.L. 2 di ANNG DE AR per non aver versato la quota contributiva, ai fini previdenziali, a proprio carico pari, come in premessa detto, ad euro 8.586,76 (misura che, in virtù dell'attività istruttoria a compiersi nel corso del giudizio, potrà, comunque risultare diversa: maggiore o minore) e per l'effetto
1 condannare l' , in proprio e quale ente avente la gestione Controparte_1 liquidatoria della soppressa U.S.L. 2 di ANNG DE AR, la , quale ente Controparte_2 avente legittimazione concorrente con la gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. 2 di
ANNG DE AR relativamente alla detta U.S.L. 2 di ANNG DE AR, per tutti i rapporti creditori debitori della soppressa U.S.L. 2 di ANNG DE AR per fatti antecedenti al 1 gennaio 1995, ciascuno per quanto di propria competenza e comunque tutti in solido per l'intero, al relativo versamento in favore dell' gestione somma da maggiorare degli CP_3 CP_4 accessori di legge (svalutazione monetaria, interessi, ecc.); 2)- accertato e dichiarato, relativamente all'attività lavorativa svolta dal dottore presso la U.S.L. 2 di ANNG DE Parte_1
AR per il periodo 4 aprile 1981 - 5 agosto 1985, come dal punto che precede, l'inadempimento contrattuale dell'U.S.L. 2 di ANNG DE AR per non aver versato la quota contributiva a proprio carico e per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'U.S.L. 2 di ANNG DE AR anche per non aver versato la quota contributiva, ai fini previdenziali, a carico del lavoratore pari, come in premessa detto, ad euro 3.314,25 (misura che, in virtù dell'attività istruttoria a compiersi nel corso del giudizio, potrà, comunque risultare diversa: maggiore o minore)
e per l'effetto condannare l' , in proprio e quale ente avente la Controparte_1 gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. 2 di ANNG DE AR, la , Controparte_2 quale ente avente legittimazione concorrente con la gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. 2 di
ANNG DE AR relativamente alla detta U.S.L. 2 di ANNG DE AR, per tutti i rapporti creditori debitori della soppressa U.S.L. 2 di ANNG DE AR per fatti antecedenti al 1 gennaio 1995, ciascuno per quanto di propria competenza e comunque tutti in solido per l'intero, al relativo versamento in favore dell' gestione somma da maggiorare degli CP_3 CP_4 accessori di legge (svalutazione monetaria, interessi, ecc.); 3)- accertato e dichiarato, relativamente all'attività lavorativa svolta dal dottore presso la U.S.L. 2 di ANNG DE Parte_1
AR per il periodo 4 aprile 1981 - 5 agosto 1985, come dal punto 1)- che precede,
l'inadempimento contrattuale dell'U.S.L. 2 di ANNG DE AR per non aver versato le somme quali quote per T.F.S. e/o T.F.R. (qust'ultimo: indennità di buonuscita o indennità di premio di servizio che sia) da determinarsi in virtù di conteggi a farsi, e per l'effetto condannare l'
[...]
, in proprio e quale ente avente la gestione liquidatoria della soppressa Controparte_1
U.S.L. 2 di ANNG DE AR, la , quale ente avente legittimazione Controparte_2 concorrente con la gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. 2 di ANNG DE AR relativamente alla detta U.S.L. 2 di ANNG DE AR, per tutti i rapporti creditori debitori della soppressa U.S.L. 2 di ANNG DE AR per fatti antecedenti al 1 gennaio 1995, ciascuno per quanto di propria competenza e comunque tutti in solido per l'intero, al relativo versamento in favore dell' gestione somma da maggiorare degli accessori di CP_3 CP_4 legge (svalutazione monetaria, interessi, ecc.); 4)- in subordine alle richieste di cui sopra, qualora dovesse essere accertata e dichiarata la prescrizione DE contributi omessi a carico dell'U.S.L. 2 di ANNG DE AR ed a favore del dottore , quale lavoratore subordinato per Parte_1 il periodo lavorativo 4 aprile 1981 - 5 agosto 1985 presso l'U.S.L. 2 di ANNG DE AR o la circostanza che gli stessi (contributi omessi) non possano/debbano più essere corrisposti per qualsiasi altro ulteriore motivo rispetto alla prescrizione, condannare l' Controparte_1
, in proprio e quale ente avente la gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. 2 di
[...]
ANNG DE AR, la , quale ente avente legittimazione concorrente con Controparte_2 la gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. 2 di ANNG DE AR relativamente alla
2 detta U.S.L. 2 di ANNG DE AR, per tutti i rapporti creditori debitori della soppressa U.S.L. 2 di ANNG DE AR per fatti antecedenti al 1 gennaio 1995, ciascuno per quanto di propria competenza e comunque tutti in solido per l'intero, alla costituzione in favore dell'istante presso l' della rendita vitalizia per l'omissione contributiva, ex lege n°1338 del 1962, articolo CP_3
13; 5)- se del caso, accertare, dichiarare e riconoscere, in via subordinata/incidentale alle domande di cui sopra, il rapporto di lavoro dipendente/subordinato svolto dal dottore alle Parte_1 dipendenze della di ANNG DE AR nel periodo 4 aprile 1981 - 5 agosto Parte_2
1985 e per l'effetto accogliere le richieste di cui ai punti “1)-”, “2)-”, “3)-” e “4)-“ delle conclusioni di cui al presente atto (le quattro richieste che precedono la presente) che non si ripetono per brevità ma che abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte;
6)- per tutto quanto in premessa descritto ed in conseguenza dell'accoglimento delle richieste di cui ai punti precedenti o in mancanza in applicazione del principio sopra detto dell'automaticità contributiva di cui all'articolo 2116 cod. civ., condannare l' qualora questa non dovesse Controparte_3 provvedere spontaneamente, a ricostruire, e quindi a corrispondere, il Trattamento di fine Rapporto
e/o Trattamento di fine Servizio (quest'ultimo: indennità di buonuscita o indennità di premio di servizio che sia) del ricorrente rideterminato alla luce di questo ulteriore periodo (4 aprile 1981 - 5 agosto 1985) di dipendenza dell'istante presso l'U.S.L. 2 di ANNG DE AR (oggi A.S.L.
AV), nonché a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributi-va/previdenziale del ricorrente secondo le regole previste per gli impiegati pubblici e, per l'effetto, al ricalcolo/rideterminazione del nuovo Trattamento di fine Rapporto e/o Trattamento di fine Servizio
(qust'ultimo: indennità di buonuscita o indennità di premio di servizio che sia) spettante al dottore
ed al pagamento della differenza tra quanto spettante e quanto già corrisposto in favore Pt_1 dell'istante, con riserva di proporre separata azione in danno dell' dinanzi la Corte DE Conti CP_3 volta al ricalcolo del nuovo trattamento pensionistico dell'istante (per somme versate, anzianità contributiva e, se del caso, sistema di liquidazione della pensione) alla luce di questo ulteriore periodo (4 aprile 1981 - 5 agosto 1985) di dipendenza dell'istante presso l'U.S.L. 2 di ANNG DE AR (oggi A.S.L. AV), sempre che detto ente previdenziale non vi provveda spontaneamente. Con vittoria delle spese, competenze ed accessori di legge (spese generali di studio,
Cassa Forense ed IVA, se dovuta e nella misura dovuta) del presente giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato che se ne è dichiarato anticipataro”.
A sostegno della propria richiesta parte ricorrente rilevava di aver lavorato come medico
“convenzionato - gettonato” presso l'USL 2 di ANNG DE AR nel periodo 04.04.1981 – 05.08.1985 motivo per cui l'AS di AV (in cui è confluita la vecchia USL 2) avrebbe dovuto, come da ammonimento dell' , provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva CP_3 previdenziale secondo le regole previste dagli impiegati pubblici attesa che la qualifica di “medico convenzionato - gettonato” rientrava a tutti gli effetti nell'ambito del lavoro dipendente/subordinato.
Si costituivano gli enti resistenti AS e i quali eccepivano la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'azione, e concludevano chiedendo il rigetto del ricorso.
Più precisamente, l'AS di AV ha eccepito che sarebbe competenza della ed Controparte_2 ha chiesto, quindi, che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva o che, in ogni caso, fosse rigettato il ricorso. La si è costituita in giudizio e ha sostenuto, a sua volta, Controparte_2 il difetto di legittimazione passiva non appartenendo la ricorrente ai ruoli regionali e, in ogni caso, il mancato assolvimento da parte di questa dell'onere probatorio. Ha chiesto, quindi, anch'essa che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva o che, in ogni caso, fosse rigettato il ricorso.
3 CP_ Non si costituiva l regolarmente evocata in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione, e trattandosi di questioni eminentemente giuridiche e sufficientemente documentate, esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Preme anzitutto inquadrare correttamente l'azione proposta e la delimitazione del thema decidendum.
La parte ricorrente ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la declaratoria dell'inadempimento da parte della USL di ANNG DE AR al versamento in suo favore DE contributi previdenziali relativamente al periodo compreso tra il 4 aprile 1981 al 5agosto 1985 e la condanna della stessa società al pagamento in suo favore del risarcimento danni da mancata contribuzione previdenziale
(cd. danno pensionistico), consistente, ai sensi degli artt. 2116, 2° comma, c.c. e 13 Legge 12.8.1962
n. 1338. Ciò sulla base del presupposto di essere in età pensionabile e su dato fattuale consistente nell'intervenuto accertamento giudiziale dell'esistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato accertato con sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 139/2021.
In tema di danno da omissione contributiva la Suprema Corte ha chiarito che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Cass. sent. n. 1179/2015; nello stesso senso, Cass. sent. n. 27660/2018).
Dunque, come si evince dai riferiti principi di legittimità, l'omissione della contribuzione integra il fatto generatore del danno, fatto che lede in modo diverso la sfera giuridico - patrimoniale del danneggiato a seconda che i contributi siano o meno prescritti e sia stata o meno raggiunta l'età pensionabile da parte del lavoratore;
in detta seconda ipotesi, la lesione è rappresentata o dal mancato accesso del lavoratore ad un trattamento previdenziale e dalla conseguente perdita DE ratei oppure dall'esborso che lo stesso deve sostenere per costituire la rendita vitalizia, sicché il relativo ristoro è operabile, all'evidenza, monetizzando la diminuzione patrimoniale realizzatasi.
La ricostruzione, che si è offerta, è di più agevole apprezzamento se la fattispecie in disamina viene inquadrata sistematicamente, in particolare avendo riguardo, da un lato, alla categoria del danno risarcibile e, dall'altro, alle interazioni tra l'obbligazione contributiva e l'obbligazione previdenziale.
Invero, con riguardo al primo profilo, deve essere tenuto conto che, come indicato da ferma giurisprudenza di legittimità, il danno risarcibile va indagato dall'interprete secondo lo schema del danno conseguenza, con onere per il creditore di dimostrare non solo la condotta inadempiente o illecita del debitore, l'evento di danno e il nesso eziologico tra l'una e l'altro, ma anche l'ubi consistam del pregiudizio di cui si chiede la riparazione. Con riguardo al secondo profilo, deve essere tenuto conto che il rapporto contributivo intercorre tra il datore di lavoro e l' , titolare sostanziale del CP_3
4 diritto ai contributi, il cui versamento accende in favore del lavoratore la posizione assicurativa indispensabile per conseguire plurime prestazioni previdenziali da parte dell' , ossia le CP_3 prestazioni che l'Istituto eroga, secondo legge, all'avverarsi DE rischi, assicurati, incidenti sulla prestazione di lavoro (ad es. malattia, vecchiaia, anzianità, ecc.).
L'omissione contributiva altera o, se totale, addirittura elide la posizione assicurativa del lavoratore, perché incide sul numero DE contributi necessari per ottenere una certa prestazione previdenziale secondo la disciplina positiva di riferimento. Se detti contributi non sono prescritti e quindi l' in CP_3 tal senso legittimato, in quanto creditore sostanziale può agire per il recupero, il lavoratore ben può ottenere il trattamento previdenziale in virtù del principio che connota il rapporto obbligatorio, con tale oggetto, intercorrente tra lui e l'istituto dell'automaticità delle prestazioni, principio per cui il requisito di contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione (art. 2116, comma 1, c.c.). Se invece i contributi sono prescritti e dunque non incamerabili per legge da parte dell' , l'integrità della CP_3 posizione assicurativa non può essere ricostituita, con derivante perdita totale o parziale del trattamento previdenziale, fermo restando che, al raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore può comunque ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione non conseguibile per difetto del requisito contributivo, se crea a tal fine una provvista pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 L. n. 1338/1962; detta diminuzione patrimoniale per mancato guadagno ovvero per l'esborso affrontato - costituisce dunque il pregiudizio ristorabile ex art. 2116, co. 2 cc.
Così inquadrata l'azione proposta, i documenti allegati al ricorso attestano che il dottore ha lavorato in regime di subordinazione dal 4.4.1981 al 5.08.1985 presso l'USL 2 di ANNG DE AR. E' provata l'omissione contributiva da parte del datore di lavoro, omissione contestata con l'accertamento ispettivo del 24.04.1992.
Dunque, al fine di verificare la tutela da accordare alla parte ricorrente, è necessario verificare se è maturata la prescrizione e se il ricorrente ha i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale.
Preme anzitutto sottolineare come la responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta un'ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica e indisponibile obbligazione imposta dalla legge. Ne consegue da ciò che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria è quello decennale, di cui all'art. 2946 c.c. In secondo luogo il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa, di cui all'art. 2116 comma 2, c.c., sorge soltanto col verificarsi del duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale;
pertanto, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento non si deve aver riguardo al momento della maturazione della prescrizione DE contributi dovuti, in quanto il danno consistente nella diminuita prestazione pensionistica percepita dal lavoratore presuppone proprio che il credito contributivo sia prescritto. Ne consegue che la domanda del dipendente volta ad ottenere la condanna del datore, che abbia omesso il versamento DE contributi afferenti alle assicurazioni obbligatorie, al risarcimento DE danni, non può essere proposta prima che il lavoratore abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica.
Ciò posto, il dott.re è in età pensionabile ed i contributi non sono prescritti.
Secondo la disciplina intertemporale applicabile alle omissioni contributive verificatesi anteriormente all'entrata in vigore dell'.art. 3 della Legge n. 335/1995 – recante la riduzione a cinque anni del termine di prescrizione dell'obbligazione contributiva - e in base alla interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore
5 di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o DE suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente - il Controparte_5 termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996 (Cass. n. 2965 del 07/02/201
Cass. Sez. U. n. 6173 del 07/03/2008).
Applicando tali principi al caso de quo possiamo rilevare come i contributi omessi in relazione al periodo dal 1981 al 1985, soggiacciono al termine prescrizionale decennale, essendo intervenuta una procedura di recupero con il verbale del 24.04.1992, che pertanto ha interrotto il termine, poiché tale verbale fu oggetto di impugnazione giudiziale che si concluse con sentenza del Tribunale di AV del 26.4.2011, appellata e definita con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 139/2021. In proposito è appena il caso di ricordare che in relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione DE contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione DE contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall' (titolare del relativo CP_3 diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 3661 del 07/02/2019; Cass. n. 7104 del 10/06/1992).
Pertanto nessuna prescrizione è maturata, ed il dottore ha raggiunto l'età pensionabile.
Risulta dagli atti di causa la persistenza della omissione contributiva, e la mancata dimostrazione del fatto estintivo del credito vantato, che, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, sarebbe spettata alla convenuta ASL.
In conclusione, non essendo maturata la prescrizione dell'obbligo contributivo, il Giudice dichiara con una pronuncia di mero accertamento l'omissione contributiva (Cass. n. 3933/1979).
Si tratta ora d'individuare - ed è questo il vero punctum dolens di tutta la questione – il soggetto nei confronti del quale far valere tale pretesa.
L'U.S.L. 2 di ANNG DE AR, infatti, ossia l'ente che ha omesso il versamento DE contributi previdenziali nel 1981 al 1985, oggi non esiste più, pertanto la parte ricorrente ha rivolto la sua richiesta nei confronti dell'ASL AV, incorporante ex lege l'USL. L'ASL convenuta però ha sostenuto che legittimato passivo è la in quanto questa sarebbe succeduta alle Controparte_2
USL nei debiti della gestione DE rapporti di lavoro con i dipendenti.
La a sua volta, si è limitata a sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2 senza indicare a chi spetterebbe.
Orbene, come affermato dal Consiglio di Stato sez. III, 27/05/2013, n. 2893 - a seguito della soppressione delle Unità Sanitarie Locali e dell'istituzione delle Aziende sanitarie locali ad opera del d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, i debiti delle prime derivanti dal pregresso svolgimento DE rapporti di lavoro, sono stati trasferiti alle Regioni per non gravare i nuovi organismi delle passività in atto e la loro gestione è stata affidata ad appositi organismi costituiti dalle Regioni (gestioni a stralcio, poi Cont Cont iquidatorie); di conseguenza sia la iquidatoria che la in quanto successori a titolo CP_2 particolare nei debiti delle USL derivanti dallo svolgimento DE rapporti di lavoro, sono legittimati a contraddire nel processo instaurato da un dipendente USL relativo all'inquadramento nei ruoli ed al pagamento delle relative spettanze economiche. Tuttavia, a ben riflettere nel caso de quo non è in rilievo un debito derivante dal pregresso svolgimento DE rapporti di lavoro già esistente in capo all'USL al momento del suo scioglimento e trapassante in capo alla Regione a seguito di detto scioglimento, poiché al momento della soppressione dell'USL non esisteva affatto un debito di questa
6 nei confronti della parte ricorrente. Il diritto di quest'ultimo è sorto soltanto al momento in cui il dottore ha maturato il diritto alla pensione, non prima, e sempre in tale momento corrispondentemente sul lato passivo è sorto il correlato obbligo. Non può essere invocata allora alcuna responsabilità della Cont
o della iquidatoria limitata - come appena rilevato - ai soli debiti pregressi Controparte_2 già esistenti nel 1995. Nessun debito è quindi trapassato alla Regione e unica legittimata passiva è la sola ASL di AV, incorporante ex lege l'USL 2 di ANNG DE AR, tant'è che il rapporto di lavoro, è iniziato con l'USL 2. Non è opportuno né possibile allo stato degli atti, disporre una ctu per quantificare esattamente la contribuzione da versare, perché tali attività possono essere compiute direttamente dall'istituto previdenziale a ciò preposto per legge, già coinvolto in questo giudizio e non costituitosi, senza ulteriori esborsi delle parti e un rilevante allungamento DE tempi processuali.
Alla luce di tale quadro normativo deve ritenersi la fondatezza della domanda proposta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico dell' Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale di AV-settore Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta omissione del regolare versamento DE contributi previdenziali in favore del dottore da parte dell' ASL AV nel Parte_1 periodo dal 4.04.1981- 5.08.1985;
3. CO , in persona del legale rappr. p.t., al pagamento all' della somma Pt_3 CP_3 di € 8.586,76, oltre interessi legali;
4. CO l' al pagamento, in favore dell' avv.to Controparte_1 dichiaratasi antistatario delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2500,00 oltre
IVA e cpa se dovuti come per legge.
Così deciso in AV, lì18.9.2024
Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
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