Articolo 2 della Legge 7 luglio 1910, n. 480
Articolo 1
Versione
10 agosto 1910
Art. 2.

Con decreto Reale, udito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, sara' fissata la data in cui entrera' in vigore la presente legge, e sara' provveduto alla esecuzione di essa.

Collo stesso decreto verra' stabilita la progressione dei sottomultipli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI - RAINERI - FACTA - TEDESCO.

Visto, Il guardasigilli: FANI.

Entrata in vigore il 10 agosto 1910