Art. 2.
Con decreto Reale, udito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, sara' fissata la data in cui entrera' in vigore la presente legge, e sara' provveduto alla esecuzione di essa.
Collo stesso decreto verra' stabilita la progressione dei sottomultipli.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.
VITTORIO EMANUELE.
LUZZATTI - RAINERI - FACTA - TEDESCO.
Visto, Il guardasigilli: FANI.
Con decreto Reale, udito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, sara' fissata la data in cui entrera' in vigore la presente legge, e sara' provveduto alla esecuzione di essa.
Collo stesso decreto verra' stabilita la progressione dei sottomultipli.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.
VITTORIO EMANUELE.
LUZZATTI - RAINERI - FACTA - TEDESCO.
Visto, Il guardasigilli: FANI.