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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/07/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.307/2024
Oggi 23/07/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Marta Capuzzo;
per parte resistente l'avv. Cosentini in sostituzione.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 307/2024 R.L. promossa da
) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo Moro e Marta
Capuzzo;
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertato quanto in premessa, condannarsi la società convenuta a risarcire al ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, come sopra individuati e patiti in conseguenza della patologia descritta in narrativa, e per l'effetto condannarsi la convenuta al pagamento in favore dello stesso della somma di € 929.771,00 al lordo dell'indennizzo a titolo di CP_2
danni non patrimoniali nella duplice accezione di danno biologico e di danni morali/esistenziali, ovvero al pagamento della eventuale diversa
2 somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
rifondersi in ogni caso la somma di €
400,00 a titolo di esborsi per visite mediche, il tutto oltre accessori di legge ex art. 429 c.p.c. dalla diagnosi al saldo. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali con distrazione degli stessi in favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Per la parte resistente: “Piaccia all'On. Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa respinta, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.07.2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di aver prestato attività lavorativa dal 1970 al 1994 svolgendo le mansioni di tubista e allestitore alle dipendenze di e dal 1984, in Controparte_3
seguito a fusione per incorporazione, oggi Controparte_4
Il rapporto di lavoro era sorto e cessato presso lo Controparte_1
stabilimento sito in AL, dall'inizio del secolo scorso operante nel settore della cantieristica navale. Evidenziava il ricorrente che nell'ottobre
2023 aveva iniziato a soffrire di dispnea e di essersi, dunque, sottoposto ad alcuni esami strumentali in esito ai quali gli era stato diagnosticato un mesotelioma epitelioide, patologia denunciata all' e che l' CP_2 CP_5
aveva riconosciuto come di origine professionale, stimando la conseguente menomazione nella misura del 70% e costituito relativa rendita. Il consulente di parte attorea, dott. , aveva Persona_1
attribuito alla massiccia esposizione ad amianto subita presso il cantiere navale di AL l'origine della patologia contratta, come da perizia
3 medico – legale allegata al ricorso e aveva ritenuto sussistere un'invalidità permanente quantificabile nella misura del 70% nonché un danno biologico temporaneo nella misura del 100% per trenta giorni.
2. Evidenziava il ricorrente, che una massiccia presenza di amianto presso il cantiere navale di AL, cui ricollegare l'insorgere della patologia sopra menzionata, era comprovata da numerosi elementi fattuali e documentali. Veniva in primo luogo allegata al ricorso la relazione collegiale redatta dai consulenti dottori , Persona_2 Per_3
, , , e
[...] Persona_4 Persona_5 Per_6 Per_7
su incarico del P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste,
[...]
nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali in questione. Sempre con riferimento alla presenza di amianto presso il cantiere di AL, si evidenziavano in ricorso le numerose testimonianze riportate in tale consulenza, e quelle ulteriori raccolte dalla
P.G. nel corso delle indagini penali. Evidenziava ancora parte ricorrente che la presenza di amianto nel cantiere di AL doveva ritenersi accertata anche alla luce dei pareri e delle relazioni nel corso degli anni emessi dall' e dalla Contarp, pure allegati al ricorso. Allegava al CP_2
ricorso anche i verbali di causa, gli elaborati peritali e le sentenze di alcuni procedimenti promossi da alcuni colleghi del ricorrente innanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia e di Udine.
3. Quanto alle mansioni rilevava di aver lavorato come tubista e come allestitore e di aver operato a bordo nave e che tali mansioni lo avevano certamente esposto all'amianto in una realtà lavorativa fatta di continua promiscuità lavorativa con altri operai che sistematicamente manipolavano amianto in un contesto di insufficienza se non assenza, di sistemi di aspirazione e di fornitura di dispositivi di sicurezza individuali.
4 Evidenziava come nel caso di specie ricorresse certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c., ed in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela della propria incolumità. Quantificati i danni asseritamente subiti rassegnava le conclusioni sopra riportate.
4. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio rilevando come fosse impossibile ascrivere un ruolo Controparte_1
causale esclusivo nella eziogenesi della patologia contratta dal sig.
alla sola parentesi lavorativa prestata alle dipendenze della Parte_1
in quanto lo stesso, prima di lavorare per aveva CP_1 CP_3
svolto prestazioni lavorative anche in altri contesti con lavorazioni a rischio di esposizione ad amianto. Deduceva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e l'irrilevanza della prova formatasi in altri giudizi, contestando la ricorrenza di una violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., in quanto erano stati forniti i dispositivi di sicurezza necessari e gli impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri.
In ogni caso all'epoca dei fatti la pericolosità dell'amianto non era conosciuta e comunque le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere erano adeguate alle conoscenze allora esistenti all'interno delle imprese industriali. Inoltre non vi era prova del ricorrere del nesso di causalità e contestava la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente stante la necessità di evitare la moltiplicazione delle relative voci e rassegnava le conclusioni sopra riportate.
5 5. La causa veniva istruita con il conferimento di CTU medico legale e decisa all'udienza del 23.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
7. Quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico in relazione alla previsione del suo indennizzo nell'ambito della copertura assicurativa pubblica ex articolo
13 del decreto legislativo 38 del 2000, essa risulta infondata. Invero, anche a prescindere dal rilievo secondo cui l'indennizzo del danno biologico previsto dalla disciplina dell'assicurazione obbligatoria non copre alcune voci di danno alla persona, qualificate, a tale stregua, anche quale c.d. “danno complementare”, risulta dirimente la circostanza per cui l'indennità in considerazione della sua natura assistenziale, non CP_2
copre esattamente l'intero danno alla salute. Dopo la novella di cui al decreto legislativo 38/2000 il lavoratore ha diritto, ricorrendo i presupposti dell'articolo 10 del TU 1124/1965, ad agire contro il datore di lavoro per il ristoro del danno biologico c.d. differenziale, ovverosia di quella parte di danno biologico che, in termini meramente quantitativi, non sia coperta dall'assicurazione obbligatoria (in tal senso, di recente
Cass. nr. 18469/2012; Cass. nr. 13222/2015). In altri termini, anche successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) la responsabilità civile del datore di lavoro, nonostante la copertura assicurativa garantita al lavoratore dall permane (con la conseguente CP_2
esperibilità dell'azione risarcitoria dell'infortunato per il cosiddetto danno differenziale) quando la malattia professionale sia stata cagionata dalla
6 violazione delle norme di protezione contro gli infortuni, allorché il fatto si configuri come reato procedibile d'ufficio, valutazione effettuabile incidenter tantum anche dal giudice del lavoro.
8. L'obbligo risarcitorio del datore di lavoro nei confronti del lavoratore infortunato, previsto dall'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è subordinato e limitato all'eventuale eccedenza dell'ammontare complessivo del risarcimento determinato secondo i criteri civilistici, rispetto alle “indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti” del
T.U. dell'assicurazione obbligatoria. Ebbene, nel caso di specie, nel ricorso sono stati allegati i presupposti della domanda di risarcimento del danno relativa al c.d. danno differenziale. Invero, da un lato, sono stati allegati tutti gli elementi costitutivi della affermata responsabilità della convenuta in ordine ad una condotta suscettibile di configurarsi astrattamente quale reato (l'art. 590 c.p. prevede la procedibilità d'ufficio nei casi previsti dal primo e secondo cpv. “limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”), è stata allegata la nocività dell'ambiente di lavoro nonché
l'omissione dell'adozione di misure di prevenzione dei rischi da esposizione all'amianto. Dall'altro lato, parte ricorrente ha allegato il danno in relazione alle diverse voci di cui chiede il risarcimento, quantificandolo secondo i criteri civilistici.
9. Nel merito, la domanda dev'essere accolta nei termini che seguono.
10. Il ricorrente agisce per far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti, sostenendo la violazione dell'art. 2087 c.c., e nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa, nel senso che
“incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la
7 nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo” (Cass. 2209/16).
11. Ebbene, ritiene lo scrivente che il ricorrente abbia ben assolto all'onere di provare all'onere di provare le mansioni svolte e la nocività dell'ambiente di lavoro.
12. Si devono, in primo luogo, considerare le numerose evidenze documentali allegate al ricorso, ed in primo luogo l'elaborato tecnico collegiale redatto dai dott. , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
e (doc. 14 ricorso) su incarico del
[...] Per_6 Persona_7
Procuratore Generale di Trieste dr. nell'ambito di una indagine Per_8
concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali di AL.
13. Dalla lettura di tale perizia emerge che, nell'interno dei cantieri e nel periodo nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa:
-l'amianto veniva utilizzato per molteplici scopi (coibentazione, protezione dal fuoco e dal calore;
fono-assorbimento);
-era utilizzato con frequenza all'interno del cantiere, ed in particolare a bordo delle navi in costruzione essendo spruzzato sulle paratie o applicato a mano in forma di intonaco, in coppelle o in nastri;
utilizzato in corde e per la coibentazione di tubi, valvole e fasci di cavi elettrici;
ancora impiegato nei pannelli di usati per tamponature, controsoffitti e Per_9
per il rivestimento di superfici delle navi;
-era presente nei fogli di amiantite lavorati e sagomati per realizzare guarnizioni e nei fogli di vinil-amianto utilizzati per realizzare pavimentazioni;
-era presente nei ferodi per gli impianti frenanti di molti impianti e macchinari come gru e carri-ponte;
8 -era presente nei teli e cuscini usati dai saldatori per proteggersi da fuoco e calore e per mantenere il calore dei corpi da saldare;
-era materiale di coibentazione dell'apparato motore, dei locali adibiti a cucina, all'interno delle navi.
14. Altro elemento documentale da considerare sono le relazioni Contarp
(docc. 25 e 26), ente istituzionalmente preposto agli accertamenti in tema di nocività degli ambienti di lavoro, ed in particolare quella del
16.12.1996 nella quale si evidenzia, sempre con riferimento al cantiere nel quale prestava la propria opera il lavoratore che: “fino a tutto il 1977 tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte
a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) saldatore elettrico (off. allest. apparato motore); saldatore elettrico (off. allest. fuori app. motore …”.
15. Con il parere del 10.4.1997 il Contarp ha completato il quadro, e per quanto di particolare interesse nella controversia ha affermato che furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977”.
16. Quanto poi alla denunciata promiscuità delle lavorazioni in cantiere, di notevole importanza appare la relazione dell' relativa ad un saldatore CP_2
9 elettrico affetto da asbestosi e risalente al 1992, e nella quale si rileva che
“gli operai saldatori elettrici alle dipendenze dell' di CP_3
AL operano sia nelle officine navali e nelle salderie del cantiere, sia a bordo di navi in costruzione (…). Operano sia all'aperto sia in ambienti chiusi, poco areati ed angusti, quali cassoni, doppi fondi, intercapedini, locali macchine (…). Stante la organizzazione tecnica del lavoro è indispensabile che tutte le operazioni relative alla costruzione e al montaggio dei blocchi navali siano esercitate contemporaneamente e in stretta relazione di interdipendenza dalle varie categorie, specie saldatori, carpentieri in ferro, calafati, ammagliatori e gruisti”.
17. Ancora: la certificazione emessa dall' in data 20.11.2000 (doc. 33) CP_2
nell'ambito della procedura disciplinata dalla Legge 27 marzo 1992, n.
257 è prova dell'esposizione all'amianto del sig. , nell'ambito Parte_1
delle mansioni svolte di tubista dal 1970 al 1985.
18. obietta che le valutazioni espresse dall' in ordine CP_1 CP_2
all'avvenuta esposizione all'amianto sono valide ai soli fini del conseguimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e non hanno alcuna portata nei confronti di terzi.
Tuttavia è appena il caso di rilevare che, secondo la Corte di Cassazione, se è vero che gli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, sulla cui base poi l' emette le certificazioni di esposizione all'amianto, non CP_2
possono essere utilizzati direttamente come prova dell'esposizione qualificata, esprimendo criteri di tipo generale e astratto forniti all' ai CP_2
fini dell'accertamento in concreto della misura e della durata dell' esposizione e del rilascio della relativa certificazione, essi tuttavia possono costituire elementi di valutazione nell'ambito della prova in giudizio dell'esposizione attraverso gli ordinali mezzi (Cass. 3095/2007).
10 19. Nel caso di specie, le certificazioni vanno valutate alla luce delle CP_2
ulteriori risultanze istruttorie, che hanno dato conto della certa esposizione del ricorrente all'amianto.
20. Ad un tanto si deve poi aggiungere che secondo la Corte di Cassazione
«in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni»
(Cass., nr. 1135/2011)
21. Quanto poi alle mansioni svolte dal lavoratore, di rilevante importanza, in senso favorevole alla prospettazione attorea, appaiono i verbali di prova testimoniale allegati al ricorso, nei quali hanno deposto, in procedimenti analoghi a quello in esame, lavoratori che hanno svolto mansioni di tubista nel cantiere di AL, e che indistintamente, anche laddove chiamati come testi di parte resistente, hanno confermato la nocività dell'ambiente lavorativo.
11 22. Citando solo alcune di tali testimonianze, si deve rilevare che nel procedimento nr. 44/06 R.G. (cfr. allegato 32 al ricorso), Parte_2
ha dichiarato: “prima del '72 credo che tubisti e coibentatori
[...]
lavorassero insieme e contemporaneamente, cioè in maniera contigua
(…). I tubisti, specialmente in officina, potevano lavorare anche su tubi già coibentati e per fare il lavoro erano costretti a rimuovere la coibentazione”; concordi le dichiarazioni del teste di parte resistente,
il quale ha ammesso “non posso escludere che Testimone_1
coibentatori e tubisti lavorassero insieme negli stessi ambienti (…). L'uso delle mascherine per buona parte era lasciato ai singoli operai”. Nel procedimento nr. 279/04 R.G. il tubista ha dichiarato che Parte_3
“non si usavano le maschere, nessuno ce le dava. Io ho usato maschere negli anni '90 quando lavoravo nei sommergibili….. Negli anni '90 si iniziò a parlare della pericolosità dell'amianto…. La coibentazione era rimessa a ditte esterne i cui dipendenti lavoravano con noi a bordo, dove preparavano gli impasti”; nel corso della stessa controversia il teste
, ha dichiarato: “i tubi erano isolati con malta d'amianto e Testimone_2
lana di vetro;
faccio tale affermazione in primo luogo perché nell'ambiente di lavoro lo dicevano tutti che l'isolamento era in amianto, ed in secondo luogo perché in passato avevo lavorato presso la ditta
CO ove avevo svolto le mansioni di isolamento tubi usando malta in amianto;
preciso in tal senso che presso la ditta CO ero apprendista, ed era l'operaio al quale ero stato affiancato, che pure faceva lo stesso lavoro, a dirmi che si trattava di malta di amianto. …Noi tubisti non avevamo in dotazione strumenti per aspirare le polveri;
allorquando usavamo la saldatrice, cercavamo di procurarci per nostro conto una manichetta per l'aspirazione dei fumi;
aggiungo che noi tubisti non
12 abbiamo avuto in dotazione mascherine protettive se non a partire dalla metà degli anni '90 circa”.
23. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, appare indubbio che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa in un ambiente lavorativo nocivo, nel quale è stato diffusamente esposto ad amianto.
24. Del resto, e con riferimento all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi la documentazione agli atti evidenzia il ricorrere di elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori.
25. A tal proposito va poi ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi, e del D.P.R. 1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel 1956 esistevano prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie
(D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione, ma non è emersa, da parte della convenuta,
l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto.
26. Del resto la Corte di Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50 era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto ed ha affermato: “già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge
13 per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo.
Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916,
n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata
l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita
l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche.
D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n.
303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal
14 T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra
l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota
l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del
2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo
Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali
d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal
15 fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende
l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante
l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., n. 17252/2016).
27. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato, dopo avere esaminato la documentazione in atti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. La patologia manifestata dal ricorrente è un Parte_1
mesotelioma pleurico di tipo epitelioide al polmone destro, in soggetto già affetto da placche pleuriche calcifiche bilaterali;
2. Risulta sussistente un
16 nesso causale tra detta patologia e l'attività lavorativa dal ricorrente in qualità di tubista svolta dallo stesso in attività di cantieristica navale presso il Porto di AL;
3. Dalla su riferita patologia CP_1
professionale è derivato un danno biologico temporaneo della durata di gg. 30 (trenta giorni) nonché una riduzione permanente della integrità psico-fisica quantificabile nella misura del 70% (settanta per cento) della totale”.
28. La sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta presso il cantiere navale di AL e la quantificazione dei postumi vengono accertate all'esito di un percorso logico che appare immune da incongruenze e viene condiviso dallo scrivente.
29. ha dedotto che il sig. , durante le attività lavorative CP_1 Parte_1
svolte dal 1960 al 1970, in ambienti estranei alla cantieristica navale presumibilmente sarebbe stato esposto all'amianto affermando il conseguente venir meno del nesso causale tra il danno lamentato e l'attività lavorativa prestata presso Tale prospettazione non è CP_1
condivisibile, in quanto nulla è stato allegato in ordine a tale esperienza lavorativa ed alcuna valutazione può essere espressa in ordine ad un'effettiva esposizione ad amianto del lavoratore e sulla sua idoneità a porsi come antecedente causale della patologia sofferta. In sostanza, le argomentazioni della resistente gravitano nel campo della possibilità e non del più “probabile che non”.
30. Come ha correttamente argomentato il CTU sul punto tale esposizione
“non risulta provata né tantomeno quantificabile (soprattutto in considerazione del fatto che le attività medesime non risultano continuative e nel periodo considerato si inframmezza in intero anno di servizio militare). È altresì importante sottolineare come, anche volendo dare per scontata tale esposizione a rischio, essa riguarderebbe
17 principalmente una noxa patogena (amianto in forma compatta) non influente in modo significativo sull'esposizione del lavoratore”. Sul punto è utile osservare come il CTU abbia osservato che la durata media del periodo di latenza tra l'esposizione all'amianto e l'insorgere di un mesotelioma pleurico porta ad affermare, con maggiore probabilità, che nel caso in esame il periodo in cui è avvenuta un'esposizione qualificata e causalmente rilevante è quello in cui il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa presso i Cantieri Navali di AL alle dipendenze della convenuta.
31. Accertata la responsabilità della resistente per le patologie riscontrate sulla persona del ricorrente, deve essere dunque riconosciuto il diritto dello stesso ad essere risarcito del danno alla lesione della propria integrità psicofisica, con relativa necessità di procedere alla quantificazione. A tal fine si terrà conto delle tabelle di Milano alle quali la Suprema Corte “riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056
c.c.” (Cass. 20895/15).
32. Nel caso di specie, il CTU ha accertato che pur vertendosi in ambito di malattia neoplastica maligna progressivamente evolutiva a prognosi infausta ad oggi è possibile definire una permanente invalidità nella misura del 70%. Quanto al periodo di invalidità temporanea biologica l'esperto ha accertato una temporanea inabilità in misura del 100% per la durata di 30 giorni.
33. Quanto al danno biologico permanente, le suddette tabelle indicano, a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 79 anni all'epoca in cui è stata diagnosticata la malattia con percentuale di invalidità del 70%, i seguenti importi: € 385.218,00 a titolo
18 di danno biologico-dinamico-relazionale ed € 192.608,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile, per un totale di € 577.826,00.
34. Per quanto attiene al danno biologico temporaneo, sempre in base a quanto previsto dalle tabelle di Milano, il danno può essere quantificato in
€ 3.450,00 (€ 115,00 x 30 gg).
35. Quanto alla richiesta di "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute richiesta da parte ricorrente, la stessa consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. Queste ultime devono consistere, secondo il più recente insegnamento del giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr.
Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
36. Il danno biologico e la relativa personalizzazione attengono agli aspetti dinamici della lesione all'integrità psicofisica, e dunque agli effetti negativi sulle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, con relativa compromissione delle stesse.
37. Invero, pacifica restando la gravità della patologia accertata specie in proiezione futura e la conseguente penosità di un'aspettativa di vita resa incerta in ragione del possibile sviluppo in pejus della malattia deve ritenersi rilevante la necessità in capo al sig. di sottoporsi a Parte_1
numerosi trattamenti chemio e radio terapici nonché ad emotrasfusioni stante la forte anemia.
19 38. In ragione di quanto appena riferito, la personalizzazione del danno biologico deve essere concessa esclusivamente nei limiti del 20%, per un importo pari ad € 77.043,60.
39. A questo punto va determinato il c.d. danno differenziale, a proposito del quale la Corte di Cassazione ha recentemente affermato: “il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa , in termini coerenti con la struttura bipolare del CP_2
danno -conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il CP_2
valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lg.
n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale”
(Cass., sez. lav., 21 maggio 2019, n. 13645).
40. Per determinare il danno differenziale nel caso di specie in relazione alla voce in argomento, dovranno essere seguite le indicazioni della Corte di
Cassazione: “….se l ha costituito in favore del danneggiato una CP_2
rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione
e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima
20 prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in Gazz. CP_2
Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
25618 del 15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del 7.3.2017) ovviamente
l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro; (d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (Cass. nr. 26117/2021).
41. Occorrerà dunque sottrarre dall'importo liquidato per la componente biologica/dinamico-relazionale del danno non patrimoniale, ovvero €
385.218,00 l'entità della rendita che l' ha liquidato per la CP_2
componente del danno biologico (così come desumibile dal prospetto depositato da parte ricorrente in data 23.5.2025), per un importo CP_2
complessivo pari ad € 36.627,31.
42. Il danno differenziale complessivamente dovuto al ricorrente è dunque pari ad € 348.590,69, al quale vanno sommati quanto dovuto a titolo di personalizzazione, ovvero € 77.043,60, e quanto dovuto a titolo di invalidità temporanea, ovvero € 3.450,00, per un importo totale di €
429.084,29 oltre accessori.
43. Costituiscono danno patrimoniale direttamente riconducibile alle condotte illecite della convenuta le spese per € 400,00 sostenute dal ricorrente per la perizia strumentale al deposito del ricorso, delle quali è stata data adeguata documentazione (doc. 4 allegato al ricorso).
21 44. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza, con distrazione ai procuratori antistatari ed applicazione dei minimi tariffari attesa la parziale serialità del contenzioso.
45. Le spese del c.t.u. sono liquidate come da dispositivo e poste a carico di parte resistente, ritenuto congruo il numero di vacazioni menzionato nell'istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accertata la responsabilità di in ordine all'insorgere Controparte_1
della patologia sofferta da , condanna la resistente, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dallo stesso e specificatamente a corrispondere allo stesso, a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di € 429.084,29 oltre interessi sulla somma devalutata dal dicembre 2023, data della diagnosi, e via via rivalutata fino al saldo, ed a titolo di danno patrimoniale l'importo di € 400,00 oltre accessori;
2) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di c.t.u. che liquida in € 601,48 oltre iva;
3) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite delle ricorrenti che liquida in € 9.459,00, oltre aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 1 bis DM 55/2014, oltre spese generali 15%, ed iva e cpa se dovuti;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste, data 23/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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