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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 963/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 963/2024
Oggi 21 gennaio 2025 alle ore 12:30 davanti al giudice dott.ssa Valentina Leggio, sono presenti: per l'avv. DE LUCA RAFFAELE;
Parte_1
per il funzionario Controparte_1 CP_2
, oggi sostituita da .
[...] Controparte_3
È altresì presente la dott.ssa addetta UPP. Testimone_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi e di seguito riportati.
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Busto Arsizio adito, contrariis rejectis:
- accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui infra, l'illegittimità dell'Ordinanza di
Ingiunzione ex art. 18 Legge 689/81, per violazione art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012,
Numero e data protocollo generale: 38326-25/05/2023, numero cronologico 06/2023/GM, notificata al Sig. in data non anteriore al 3 giugno 2023, nonché ogni altro Parte_1
atto presupposto, connesso e conseguenziale;
- per l'effetto, annullare l'Ordinanza di Ingiunzione ex art. 18 Legge 689/81, per violazione art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, Numero e data protocollo generale: 38326-
25/05/2023, numero cronologico 06/2023/GM, notificata al Sig. in data Parte_1
non anteriore al 3 giugno 2023, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
pagina 1 di 7 - in via subordinata e denegatamente, in caso di parziale accoglimento del presente ricorso, rideterminare ex art. 6, comma 12, del D. Lgs n. 150 del 2011, la misura della sanzione nel suo minimo edittale, o nella minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del presente procuratore dichiaratosi antistatari.
Per parte resistente:
Si chiede, pertanto,
- di voler dichiarare la propria incompetenza territoriale e per materia;
- in subordine, nel merito, di voler respingere tutte le istanze di parte ricorrente e confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata. anche con riguardo all'entità della sanzione.
Con vittoria di spese.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa;
il giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 12:36.
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
pagina 2 di 7 N. R.G. 963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 963/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 CodiceFiscale_1
giudizio dall'Avv. Raffaele De Luca, elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n.
143;
- ricorrente – nei confronti di:
Controparte_4
(P. IVA ), con sede in Milano, Via
[...] P.IVA_1
San Marco n. 32, in persona del Direttore pro tempore e per esso il Funzionario Delegato dott.ssa il Dirigente ad interim dott. ed il Capo CP_5 Controparte_6
Servizi Legali e Contenzioso dott.ssa ; Controparte_2
- resistente –
Conclusioni delle parti
Come riportato nel verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 3 di 7 1. Oggetto di causa è l'Ordinanza Ingiunzione ex art. 18 L. 689/81, numero e data di protocollo generale 38326 – 25/05/2023, numero cronologico 06/2023/GM, notificata a mezzo del servizio postale in data 03/06/2023 ed emessa dall'
[...]
per la Controparte_4 CP_4
L'Ente odierno resistente ha ingiunto al signor il pagamento della sanzione Pt_1
pecuniaria complessiva di euro 20.000,00 per aver violato l'art. 24, comma 20 del D.L. n.
98/2011 e l'art. 7, comma 8 del D.L. 158/2012, in quanto la Guardia di Finanza –
Compagnia di Saronno, nel corso dell'intervento eseguito in data 05/11/2019 presso i locali adibiti a sala da gioco e scommesse della società Showgame S.a.s. di (di Parte_1
cui l'odierno ricorrente è socio accomandatario e Legale Rappresentante pro tempore), aveva rilevato la presenza di due minore, uno dei quali effettuava una scommessa.
Parte ricorrente ha contestato la legittimità della pretesa creditoria per una pluralità di motivi che saranno di seguito esaminati.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_4 chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione ex adverso proposta e la
[...]
conseguente conferma dell'Ordinanza – Ingiunzione.
Occorre preliminarmente puntualizzare che, nelle conclusioni, l' Controparte_1 ha chiesto una pronuncia di incompetenza territoriale. Si ritiene che l'eccezione
[...]
sia frutto di un mero refuso, in quanto il presente giudizio è stato riassunto a fronte dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 22/02/2024, che ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Varese.
2. L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
2.1 Con il primo motivo di opposizione, il ricorrente ha eccepito che le somme ingiunte non siano dal medesimo dovute stante l'applicabilità del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale della Showgame S.a.s. di ai sensi degli Parte_1
artt. 2315 e 2304 c.c.
Tale censura non è condivisibile.
Il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, di cui all'art. 2304 c.c., la cui disciplina è estesa alle società in accomandita semplice dall'art. 2315 c.c., ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società.
pagina 4 di 7 Per tale ragione la predetta eccezione non può trovare accoglimento nel presente giudizio, che verte sull'opposizione ad ordinanza – ingiunzione, dunque al merito dell'irrogazione della sanzione amministrativa.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'Ordinanza –
Ingiunzione per eccesso di potere, in quanto la Guardia di Finanza avrebbe omesso, sia nel
“processo verbale delle operazioni compiute” del 05/11/2019 (v. doc. 2 di parte ricorrente e doc. 1 di parte resistente) sia nel “processo verbale di accertamento, contestazione e notificazione” del 07/11/2019 (v. doc. 3 di parte ricorrente e doc. 1 di parte resistente), di identificare i due minori reperiti nel corso dell'intervento del 05/11/2024 e di indicare quale dei due avesse effettuato la scommessa.
Tale censura non è fondata.
Si evidenzia che i militari della Guardia della Finanza, in sede di accesso presso i locali della Showgame S.a.s di Coppola Andrea, hanno identificato i minori presenti in loco in
, nato a [...] in data [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
Milano in data 08/01/2004, come emerge dal “processo verbale di accertamento, contestazione e notificazione” del 07/11/2019 (v. doc. 3, pag. 2 di parte ricorrente e doc. 1, pag. 2 di parte resistente).
Il contenuto del verbale sopra richiamato fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal Pubblico Ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, dunque non può esservi dubbio alcuno che all'interno dei locali adibiti a sala da gioco e scommessa fossero effettivamente presenti due minori, uno dei quali ha altresì effettuato una scommessa.
La predetta circostanza, peraltro, non è stata neppure smentita nel corso dell'audizione tenutasi, ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/81, in data 18/12/20219 (v. doc. 4 di parte resistente), laddove il ricorrente, pur adducendo giustificazioni ed eccezioni in merito alle violazioni contestate, di fatto ha confermato l'effettiva presenza di due minori all'interno dei locali, uno dei quali era in possesso di una schedina, senza tuttavia conseguire vincite in denaro, circostanza inconferente ai fini della configurazione dell'illecito amministrativo.
2.3. Con il terzo motivo di opposizione, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'Ordinanza – Ingiunzione per violazione degli artt. 3 e 6 della Legge n. 689/1981, in Contr quanto sia la Guardia di Finanza sia l' hanno individuato nella persona del signor l'autore delle violazioni contestate, anziché indicare quale responsabile il signor Pt_1
pagina 5 di 7 dipendente della Showgame S.a.s. di presente al Testimone_2 Parte_1
momento dei fatti.
Anche tale censura non è fondata.
Deve al riguardo osservarsi che, nel caso di specie, il responsabile delle addebiti contestati dovrebbe essere la società Showgame S.a.s. di Coppola Andrea, quale Gestore della sala da gioco e scommesse, su cui grava l'obbligo di impedire l'accesso ai locali a soggetti minori di età, in ossequio alle disposizioni di legge, nonché di vigilare sull'operato dei propri dipendenti e preposti, ponendo in essere tutte le misure idonee a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni normative in materia.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 3 della L. 689/1981, l'ambito delle sanzioni amministrative è governato dal principio della natura personale della responsabilità dell'autore dell'illecito, che, pertanto, non può essere direttamente imputato a soggetti entificati, nei cui confronti non è ontologicamente predicabile la sussistenza di un elemento soggettivo, presente, viceversa, nella struttura della norma.
Per tale ragione è stato correttamente individuato quale autore delle violazioni riscontrate dalla Guardia di Finanza il signor nella sua qualità di amministratore Parte_1
unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Showgame S.a.s di Coppola
Andrea.
3. In via subordinata, parte ricorrente ha chiesto di rideterminare la misura della sanzione irrogata, non risultando dal provvedimento impugnato alcuna motivazione per la sua quantificazione.
Tale domanda non può essere accolta.
Deve infatti ritenersi che l'importo stabilito dall sia Controparte_1
congruo, in quanto corrisponde alla terza parte del massimo edittale previsto per ciascuna violazione, come disciplinato dall'art. 16 della L. 689/1981.
Parte ricorrente peraltro non ha offerto alcun criterio valutativo differente per accertare la legittimità della richiesta di rideterminazione della sanzione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'Ordinanza Ingiunzione numero cronologico 06/2023/GM, emessa dall' , deve Controparte_4
essere integralmente rigettata.
pagina 6 di 7 4.1. Tenuto conto della costituzione dell' Controparte_1 tramite propri funzionari e dell'assenza di quantificazione delle spese vive sostenute, le uniche rimborsabili in questo giudizio in caso di specifica richiesta (come detto, mancante), le spese di lite sono irripetibili.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Sentenza contestuale, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 963/2024
Oggi 21 gennaio 2025 alle ore 12:30 davanti al giudice dott.ssa Valentina Leggio, sono presenti: per l'avv. DE LUCA RAFFAELE;
Parte_1
per il funzionario Controparte_1 CP_2
, oggi sostituita da .
[...] Controparte_3
È altresì presente la dott.ssa addetta UPP. Testimone_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi e di seguito riportati.
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Busto Arsizio adito, contrariis rejectis:
- accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui infra, l'illegittimità dell'Ordinanza di
Ingiunzione ex art. 18 Legge 689/81, per violazione art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012,
Numero e data protocollo generale: 38326-25/05/2023, numero cronologico 06/2023/GM, notificata al Sig. in data non anteriore al 3 giugno 2023, nonché ogni altro Parte_1
atto presupposto, connesso e conseguenziale;
- per l'effetto, annullare l'Ordinanza di Ingiunzione ex art. 18 Legge 689/81, per violazione art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, Numero e data protocollo generale: 38326-
25/05/2023, numero cronologico 06/2023/GM, notificata al Sig. in data Parte_1
non anteriore al 3 giugno 2023, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
pagina 1 di 7 - in via subordinata e denegatamente, in caso di parziale accoglimento del presente ricorso, rideterminare ex art. 6, comma 12, del D. Lgs n. 150 del 2011, la misura della sanzione nel suo minimo edittale, o nella minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del presente procuratore dichiaratosi antistatari.
Per parte resistente:
Si chiede, pertanto,
- di voler dichiarare la propria incompetenza territoriale e per materia;
- in subordine, nel merito, di voler respingere tutte le istanze di parte ricorrente e confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata. anche con riguardo all'entità della sanzione.
Con vittoria di spese.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa;
il giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 12:36.
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
pagina 2 di 7 N. R.G. 963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 963/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 CodiceFiscale_1
giudizio dall'Avv. Raffaele De Luca, elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n.
143;
- ricorrente – nei confronti di:
Controparte_4
(P. IVA ), con sede in Milano, Via
[...] P.IVA_1
San Marco n. 32, in persona del Direttore pro tempore e per esso il Funzionario Delegato dott.ssa il Dirigente ad interim dott. ed il Capo CP_5 Controparte_6
Servizi Legali e Contenzioso dott.ssa ; Controparte_2
- resistente –
Conclusioni delle parti
Come riportato nel verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 3 di 7 1. Oggetto di causa è l'Ordinanza Ingiunzione ex art. 18 L. 689/81, numero e data di protocollo generale 38326 – 25/05/2023, numero cronologico 06/2023/GM, notificata a mezzo del servizio postale in data 03/06/2023 ed emessa dall'
[...]
per la Controparte_4 CP_4
L'Ente odierno resistente ha ingiunto al signor il pagamento della sanzione Pt_1
pecuniaria complessiva di euro 20.000,00 per aver violato l'art. 24, comma 20 del D.L. n.
98/2011 e l'art. 7, comma 8 del D.L. 158/2012, in quanto la Guardia di Finanza –
Compagnia di Saronno, nel corso dell'intervento eseguito in data 05/11/2019 presso i locali adibiti a sala da gioco e scommesse della società Showgame S.a.s. di (di Parte_1
cui l'odierno ricorrente è socio accomandatario e Legale Rappresentante pro tempore), aveva rilevato la presenza di due minore, uno dei quali effettuava una scommessa.
Parte ricorrente ha contestato la legittimità della pretesa creditoria per una pluralità di motivi che saranno di seguito esaminati.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_4 chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione ex adverso proposta e la
[...]
conseguente conferma dell'Ordinanza – Ingiunzione.
Occorre preliminarmente puntualizzare che, nelle conclusioni, l' Controparte_1 ha chiesto una pronuncia di incompetenza territoriale. Si ritiene che l'eccezione
[...]
sia frutto di un mero refuso, in quanto il presente giudizio è stato riassunto a fronte dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 22/02/2024, che ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Varese.
2. L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
2.1 Con il primo motivo di opposizione, il ricorrente ha eccepito che le somme ingiunte non siano dal medesimo dovute stante l'applicabilità del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale della Showgame S.a.s. di ai sensi degli Parte_1
artt. 2315 e 2304 c.c.
Tale censura non è condivisibile.
Il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, di cui all'art. 2304 c.c., la cui disciplina è estesa alle società in accomandita semplice dall'art. 2315 c.c., ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società.
pagina 4 di 7 Per tale ragione la predetta eccezione non può trovare accoglimento nel presente giudizio, che verte sull'opposizione ad ordinanza – ingiunzione, dunque al merito dell'irrogazione della sanzione amministrativa.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'Ordinanza –
Ingiunzione per eccesso di potere, in quanto la Guardia di Finanza avrebbe omesso, sia nel
“processo verbale delle operazioni compiute” del 05/11/2019 (v. doc. 2 di parte ricorrente e doc. 1 di parte resistente) sia nel “processo verbale di accertamento, contestazione e notificazione” del 07/11/2019 (v. doc. 3 di parte ricorrente e doc. 1 di parte resistente), di identificare i due minori reperiti nel corso dell'intervento del 05/11/2024 e di indicare quale dei due avesse effettuato la scommessa.
Tale censura non è fondata.
Si evidenzia che i militari della Guardia della Finanza, in sede di accesso presso i locali della Showgame S.a.s di Coppola Andrea, hanno identificato i minori presenti in loco in
, nato a [...] in data [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
Milano in data 08/01/2004, come emerge dal “processo verbale di accertamento, contestazione e notificazione” del 07/11/2019 (v. doc. 3, pag. 2 di parte ricorrente e doc. 1, pag. 2 di parte resistente).
Il contenuto del verbale sopra richiamato fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal Pubblico Ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, dunque non può esservi dubbio alcuno che all'interno dei locali adibiti a sala da gioco e scommessa fossero effettivamente presenti due minori, uno dei quali ha altresì effettuato una scommessa.
La predetta circostanza, peraltro, non è stata neppure smentita nel corso dell'audizione tenutasi, ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/81, in data 18/12/20219 (v. doc. 4 di parte resistente), laddove il ricorrente, pur adducendo giustificazioni ed eccezioni in merito alle violazioni contestate, di fatto ha confermato l'effettiva presenza di due minori all'interno dei locali, uno dei quali era in possesso di una schedina, senza tuttavia conseguire vincite in denaro, circostanza inconferente ai fini della configurazione dell'illecito amministrativo.
2.3. Con il terzo motivo di opposizione, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'Ordinanza – Ingiunzione per violazione degli artt. 3 e 6 della Legge n. 689/1981, in Contr quanto sia la Guardia di Finanza sia l' hanno individuato nella persona del signor l'autore delle violazioni contestate, anziché indicare quale responsabile il signor Pt_1
pagina 5 di 7 dipendente della Showgame S.a.s. di presente al Testimone_2 Parte_1
momento dei fatti.
Anche tale censura non è fondata.
Deve al riguardo osservarsi che, nel caso di specie, il responsabile delle addebiti contestati dovrebbe essere la società Showgame S.a.s. di Coppola Andrea, quale Gestore della sala da gioco e scommesse, su cui grava l'obbligo di impedire l'accesso ai locali a soggetti minori di età, in ossequio alle disposizioni di legge, nonché di vigilare sull'operato dei propri dipendenti e preposti, ponendo in essere tutte le misure idonee a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni normative in materia.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 3 della L. 689/1981, l'ambito delle sanzioni amministrative è governato dal principio della natura personale della responsabilità dell'autore dell'illecito, che, pertanto, non può essere direttamente imputato a soggetti entificati, nei cui confronti non è ontologicamente predicabile la sussistenza di un elemento soggettivo, presente, viceversa, nella struttura della norma.
Per tale ragione è stato correttamente individuato quale autore delle violazioni riscontrate dalla Guardia di Finanza il signor nella sua qualità di amministratore Parte_1
unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Showgame S.a.s di Coppola
Andrea.
3. In via subordinata, parte ricorrente ha chiesto di rideterminare la misura della sanzione irrogata, non risultando dal provvedimento impugnato alcuna motivazione per la sua quantificazione.
Tale domanda non può essere accolta.
Deve infatti ritenersi che l'importo stabilito dall sia Controparte_1
congruo, in quanto corrisponde alla terza parte del massimo edittale previsto per ciascuna violazione, come disciplinato dall'art. 16 della L. 689/1981.
Parte ricorrente peraltro non ha offerto alcun criterio valutativo differente per accertare la legittimità della richiesta di rideterminazione della sanzione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'Ordinanza Ingiunzione numero cronologico 06/2023/GM, emessa dall' , deve Controparte_4
essere integralmente rigettata.
pagina 6 di 7 4.1. Tenuto conto della costituzione dell' Controparte_1 tramite propri funzionari e dell'assenza di quantificazione delle spese vive sostenute, le uniche rimborsabili in questo giudizio in caso di specifica richiesta (come detto, mancante), le spese di lite sono irripetibili.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Sentenza contestuale, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
pagina 7 di 7