Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2021, proposto da
AM AG, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via G. Chiarini n. 116;
contro
Ente Parco Nazionale della Maiella, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. 10766, pos. 14.1, del 24 agosto 2021, notificato in data 7 settembre 2021, con il quale l’Ente Parco Nazionale della Maiella ha respinto la richiesta di indennizzo presentata dal ricorrente per i danni provocati dalla fauna selvatica alle proprie colture;
- di tutti gli atti ad esso presupposti e antecedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale della Maiella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un imprenditore agricolo, affittuario di circa 15 ettari di terreno destinati alla coltura di ceci, ubicati nel territorio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore e ricompresi nell’area del Parco Nazionale della Maiella.
In data 14 giugno 2021 il ricorrente ha presentato all’Ente Parco Nazionale della Maiella (d’ora in avanti solo il Parco) una denuncia dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni di detti terreni, nel periodo compreso tra 13 e il 15 maggio 2021, finalizzata alla liquidazione dell’indennizzo di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Con provvedimento prot. n. 10766 del 24 agosto 2021, notificato in data 7 settembre 2021, il Parco ha respinto la predetta richiesta di indennizzo, ritenendo che l’ingente danno denunciato dal ricorrente non fosse attribuibile ai cinghiali presenti nella zona, bensì all’eccessivo ritardo nella semina del terreno e all’andamento stagionale particolarmente siccitoso.
1.1. Con ricorso notificato il 5 novembre 2021 e depositato il 10 novembre 2021, il ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento con il quale il Parco ha respinto la domanda di indennizzo e ha domandato l’accertamento del riconoscimento dell’indennizzo nella misura di euro 22.500,00, determinata moltiplicando il valore di mercato dei ceci (pari a euro 75,00 al quintale) per la produzione media di ceci per ettaro (pari a circa 20 quintali) per l’estensione del terreno (pari a 15 ettari). In particolare, il ricorrente deduce la violazione dei presupposti fissati dall’articolo 15 della legge n. 394 del 1991 per la liquidazione dell’indennizzo (primo motivo) nonché il travisamento e l’errata valutazione dei fatti accertati (secondo motivo).
1.2. Si è costituito formalmente in giudizio l’Ente Parco Nazionale della Maiella e ha depositato vari documenti, tra cui la relazione istruttoria del 23 novembre 2021.
1.3. In vista della discussione del merito del ricorso, il ricorrente ha depositato alcuni documenti, una memoria difensiva e una memoria di replica.
1.4. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Per ragioni di logica e di economia processuale, il Collegio ritiene di dover procedere alla trattazione congiunta dei motivi di ricorso, in quanto gli stessi hanno ad oggetto la sussistenza, in astratto e in concreto, dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo per i danni da fauna selvatica.
2.1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati, nei sensi appresso spiegati.
2.2. L’articolo 15, commi 3 e 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette , dispone che L’Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco, secondo le modalità stabilite nel regolamento del parco.
La corresponsione dell’indennizzo è subordinata all’esercizio di un potere vincolato all’accertamento di presupposti non individuati direttamente dalla legge, ma rimessi, per quanto riguarda sia l’ an che il quantum , alla discrezionalità dell’Ente Parco.
Il Disciplinare per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del Parco stabilisce, infatti, che:
a) L’Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole…a condizione che sussista il nesso di causalità diretta tra il danno subito ed il comportamento dell’animale protetto. L’indennizzo è commisurato sui costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento che ha determinato il danno (articolo 1, punto 1.1);
b) sono suscettibili di indennizzo i danni provocati dai cinghiali (articolo 1, punto 1.3, lettera k);
c) l’indennizzo viene determinato in base ai parametri quantitativi contenuti nelle tabelle redatte periodicamente dall’Ente Parco. Qualora i danni si verifichino nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia riseminabile, all’agricoltore viene riconosciuto un indennizzo equivalente ai costi per il ripristino della stessa coltura (articolo 4, punto 4.2);
d) Sono esclusi dall’indennizzo i danni alle colture per i quali non sia oggettivamente accertabile l’entità del prodotto perduto, nonché quelli verificatisi su appezzamenti sui quali non risultino applicate le normali buone pratiche agricole (articolo 4, punto 4.4);
e) non sono indennizzabili i danni subiti da…terreni abbandonati in quanto non siano evidenziabili, per le colture annuali, operazioni agronomiche ordinarie svolte nell’ultima annata agraria, e per le altre colture non sia stato possibile accertare un livello di mantenimento della produttività del fondo agricolo …e da terreni su cui siano state effettuate lavorazioni successivamente al verificarsi del danno (articolo 8, punto 8.3, lettere c) e d);
f) L’indennizzo è comunque soggetto ad una riduzione del 40% nel caso in cui la coltivazione presenti carenze dal punto di vista delle pratiche colturali (articolo 8, punto 8.7).
2.3. Le censure del ricorrente, ancorché formalmente riguardanti la violazione dell’articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si appuntano sull’erronea interpretazione e applicazione, da parte del Parco, dei parametri oggettivi predeterminati nel disciplinare per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.
2.4. Nel corso dell’istruttoria procedimentale il Parco ha accertato che;
a) la semina dei ceci è avvenuta “a cavallo della prima decade di maggio 2021, e quindi in forte ritardo rispetto al periodo corretto per la semina di tale coltura”;
b) successivamente alla denuncia di danni presentata dal ricorrente, sono state rinvenute sul terreno “poche isolate piantine dallo sviluppo ridotto e stentato”;
c) il terreno coltivato dal ricorrente è “sicuramente frequentato dai cinghiali”, la cui presenza in quella zona è diffusa;
d) non sono stati rilevati segni di presenza di cinghiali “(grufolate, escrementi, tracce ecc.) tali da giustificare un danno di grande portata in un appezzamento di circa 10 ettari come quello in esame”.
2.5. Il Parco ha accertato la presenza di cinghiali sul terreno e il danno ad alcune piante in esso rinvenute, per cui, sulla scorta di tali elementi, era tenuto a riconoscere al ricorrente l’indennizzo di cui all’articolo 15 della legge 394 del 1991, il quale pone a carico del Parco l’obbligo di indennizzare i danni cagionati dalla fauna selvatica, a prescindere dall’accertamento della quantità di fauna selvatica presente nella zona e della qualità del prodotto finale della coltivazione.
Secondo il paradigma causale del “più probabile che non”, l’accertamento della carenza di un’invasione massiva del terreno da parte dei cinghiali e della rada presenza di piantine poco sviluppate non è idoneo ad interrompere il nesso causale tra la “sicura” presenza della fauna selvatica sul terreno e il danneggiamento della coltura dei ceci.
Il nesso causale tra il danno subito e la presenza della fauna selvatica nella zona interessata dalla coltivazione non è interrotto neppure dal mancato rispetto delle corrette pratiche agricole da parte del danneggiato, atteso che l’articolo 8, punto 8.7 del disciplinare contempla la riduzione dell’indennizzo del 40% nelle fattispecie in cui la coltivazione danneggiata presenti carenze dal punto di vista delle pratiche colturali.
A tal proposito, occorre osservare che l’accertamento della presenza sul terreno di piante appartenenti alla specie coltivata, anche in ragione del favor espresso dalla disciplina euro-unitaria per l’erogazione di contributi autorizzati per i danni cagionati alle produzioni agricole da animali selvatici, avrebbe dovuto indurre il Parco a inquadrare la fattispecie concreta nel punto 4.2 e non nel punto 4.4 dell’articolo 4 del disciplinare, atteso che i danni oggettivamente accertati, in seguito al sopralluogo effettuato dal Parco in data 22 giugno 2022, si sono verificati nella primissima fase della coltura successiva alla semina.
2.6. Il Parco non ha, d’altro canto, dimostrato, neppure in via presuntiva, l’impossibilità di accertare un livello di mantenimento della produttività del fondo agricolo, che l’articolo 8, punto 8.3, lettera c), del disciplinare individua quale causa di esclusione dall’indennizzo dei danni subiti a causa della fauna selvatica.
2.7. Il Parco, in luogo di ritenere che la semina tardiva del prodotto agricolo e l’andamento stagionale particolarmente siccitoso avrebbero verosimilmente inciso in senso negativo sulla produttività del terreno, avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente, ai sensi dell’articolo 4, punto 4.2 del disciplinare, un indennizzo commisurato non già ai costi dei danni subiti - indicati dal ricorrente nel valore di mercato del prodotto medio moltiplicato per gli ettari di terreno - ma ai costi necessari per il ripristino della coltura, sempre che la stessa fosse riseminabile, eventualmente ridotti del 40% nel caso in cui il ritardo nella semina fosse considerato come un’effettiva violazione delle buone pratiche colturali.
2.8. Per tali ragioni, il provvedimento impugnato, con il Parco ha negato al ricorrente l’erogazione dell’indennizzo richiesto per i danni alle colture, è illegittimo.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento dell’Ente Parco Nazionale della Maiella prot. n. 10766, pos. 14.1, del 24 agosto 2021, deve essere annullato.
4. L’effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell’ordinare all’Ente Parco Nazionale della Maiella di riesaminare la richiesta di indennizzo proposta dal ricorrente e di accertare, nel contraddittorio procedimentale, la sussistenza dei presupposti per l’erogazione, tenendo conto che lo stesso si è verificato nella fase inziale della coltura e, ai soli fini della quantificazione, dell’eventuale violazione delle pratiche colturali da parte del danneggiato.
5. La natura ermeneutica delle questioni oggetto del presente ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO