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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13311 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
1^Sezione Lavoro
Il dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 37801/2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Aloisio e Roberto Papaluca, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Alberto Caroncini n. 4, per procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
CO ET, EL De LU AJ, IO RO, AL AL e RI AL, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via della Conciliazione n. 10, per procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.24 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze della dal 26.5.2006, con contratto di lavoro subordinato full Controparte_1 time, inquadrato inizialmente al livello 6, poi al livello 4 super ed attualmente al livello 4 del
CCNL Istituti di Vigilanza e Servizi Fiduciari, con mansioni di vigilante, osservando un orario di lavoro organizzato su turni di 6 giorni lavorati ed 1+1 di riposo, poi rimodulato in 5+2, per un monte ore complessivo pari a n. 40 ore settimanali;
di aver svolto dal 2008 al 2012 mansioni di vigilante “appuntato”, referente dei dipendenti presso l'appalto British Telecom di via CP_1
1 dal 2013 al 2017 mansioni di capo turno presso la Cassa Depositi e Prestiti di Persona_1
Piazza Dante, e dal 2019 piantonamento fisso presso la BNL di via Arrigo Cavaglieri n. 26, con adibizione al servizio scorta di esplosivi e materiali classificati militari;
di aver lavorato dal lunedì al sabato su turni dalle 19.00 alle 7.00, o dalle 23.59 alle 07.00, o dalle 9,00 alle 16,00, o dalle
9,00 alle 24,00; di aver sempre percepito gli importi risultanti nelle buste paga in atti;
che ai sensi del CCNL di categoria le ore di straordinario dovevano essere retribuite maggiorando del 30% il valore economico di ciascuna ora di lavoro straordinario prestato;
che l'art. 116 del CCNL di categoria disponeva che: “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera o oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105”; che parte datoriale aveva errato nella remunerazione del lavoro straordinario, in quanto lo aveva calcolato
“a giorni”, trasformando 7.25 ore di lavoro straordinario in 1 giorno di retribuzione;
che tale erronea modalità di calcolo era stata utilizzata dalla società anche per la quantificazione delle ore di lavoro accantonate nella cd. “banca ore” disciplinata dall'art. 81 del CCNL di categoria, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi corrisposta una somma maggiore a titolo di “Banca ore non goduta 35%”; che inoltre non gli era stato integralmente riconosciuto quanto dovutogli a titolo di “indennità presenza notturna”, di cui all'art. 108 e segg. CCNL, durante i servizi di trasporto valori/scorta/pattuglia effettuati in orario notturno.
Tanto premesso, ha chiesto condannare al pagamento a favore del Controparte_1 ricorrente della complessiva somma di € 6.423,61, come da conteggi allegati, per il periodo dall'1.6.2019 al 31.5.2024, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Quindi, concesso termine per il deposito di note, sulla documentazione in atti, all'esito dell'udienza del 27.11.25 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nei termini che seguono.
La domanda di ricalcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 116 del CCNL non può essere accolta.
Tale norma prevede espressamente che “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105”. L'art. 115 del CCNL, a sua volta, stabilisce che “la quota giornaliera della
2 retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26. La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173”. L'art. 77 del CCNL, infine, prevede che, per il sistema di turnazione 6+1+1, “il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e
15 minuti”. La questione controversa riguarda la circostanza che la società convenuta ha calcolato le maggiorazioni per lavoro straordinario utilizzando la quota giornaliera della retribuzione (con il divisore convenzionale 26), anziché la quota oraria (con il divisore convenzionale 173). Parte attrice sostiene che tale metodo di calcolo determinerebbe un pregiudizio economico, atteso che, ai fini della determinazione convenzionale della paga oraria e giornaliera, 1 giorno di retribuzione non corrisponderebbe a 7,15 ore di lavoro ma a 6,65 ore (173 : 26). L'art. 116 del CCNL prevede espressamente che le maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo possono essere calcolate
“sulla quota giornaliera od oraria” della normale retribuzione, lasciando quindi al datore di lavoro la facoltà di scegliere tra i due metodi di calcolo. La società convenuta ha legittimamente esercitato tale facoltà, optando per il calcolo sulla quota giornaliera della retribuzione. Il fatto che i due metodi di calcolo conducano a risultati economici differenti non determina l'illegittimità del metodo utilizzato dal datore di lavoro, atteso che le parti sociali hanno volutamente previsto due sistemi alternativi e non necessariamente equivalenti. Come correttamente rilevato dalla società convenuta nelle proprie difese, se i due sistemi fossero sempre equivalenti, la previsione contrattuale che consente di utilizzare alternativamente l'uno o l'altro metodo sarebbe del tutto inutile e priva di senso. La scelta del metodo di calcolo sulla quota giornaliera anziché su quella oraria rientra quindi nella discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro dal contratto collettivo e non può essere sindacata dal giudice, purché il metodo scelto sia correttamente applicato. Nel caso di specie, la società convenuta ha correttamente individuato la quota giornaliera della retribuzione dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26 previsto dall'art. 115 del CCNL ed applicato la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario riproporzionando le ore straordinarie su base giornaliera, dividendo le ore straordinarie lavorate in ciascuna giornata per l'orario normale giornaliero di 7,25 ore previsto dall'art. 77 del CCNL e moltiplicato il risultato per la quota giornaliera maggiorata.
Deve poi osservarsi come il sistema di calcolo utilizzato dalla società per quantificare la retribuzione per lavoro straordinario trovi maggiore appiglio nella complessiva disciplina
3 contrattuale, in quanto tiene conto del numero effettivo di ore giornaliere previste dagli artt. 76 e
77 CCNL per integrare l'orario ordinario;
ed infatti, lo straordinario è determinato dal superamento del numero di ore giornaliere normali, che varia a seconda della articolazione oraria, corrispondendo a 7 ore al giorno nel caso dell'articolazione “5+1” (art. 76 CCNL), ed a 7 ore e
15 minuti al giorno (pari in centesimi a 7,25) nel caso dell'articolazione oraria “6+1+1” (art. 77
CCNL). Il valore di trasformazione invocato dal ricorrente, ottenuto dividendo tra loro i divisori convenzionali 173 e 26, porta invece ad un risultato di 6,65, pari ad un orario giornaliero di 6 ore
45 minuti, che non corrisponde all'orario ordinario giornaliero individuato dal CCNL, e pertanto non è ancorato né a un dato normativo né a un dato contrattuale.
Ne consegue anche il rigetto della domanda di differenze retributive a titolo di cd. “banca ore”, il cui calcolo viene effettuato con il medesimo criterio utilizzato per il computo dello straordinario.
Il ricorrente ha altresì invocato il corretto pagamento dell'”indennità per lavoro notturno” spettante durante il “servizio SCORTA”, disciplinata dall'art. 108 e ss del CCNL Vigilanza
Privata, a suo dire corrispondente ad una somma superiore rispetto alla mera “indennità presenza notturna”, comunque dovutagli quando presta “lavoro notturno” senza essere adibito a servizio scorta.
Anche tale domanda è infondata.
La società resistente ha infatti dimostrato che, come risulta dalle buste paga prodotte dallo stesso ricorrente, il ha percepito le seguenti indennità: - indennità di rischio, pari ad € Pt_1
0,65 per i servizi diurni di piantonamento fisso (voce “Ind. Pres. CCNL FD”); indennità di € 4,18 per i servizi notturni di piantonamento fisso (voce “Ind. Pres. CCNL FN”); indennità di € 3,12 per i servizi diurni di zona stradale - trasporto valori (voce “Ind. Pres. CCNL TD”); indennità di
5,61 per i servizi notturni di zona stradale - trasporto valori (voce “Ind. Pres. CCNL TN”).
Trattasi di indennità – diurne e notturne – legate alla tipologia dei servizi svolti che, ai sensi dell'art. 108 CCNL Vigilanza, “non sono tra loro cumulabili”. In particolare, l'indennità di €
5,61, invocata dal ricorrente, è prevista esclusivamente per i servizi notturni di zona stradale e trasporto valori, e risulta essergli stata correttamente corrisposta quando ha svolto tali servizi.
Laddove, quando il ha invece svolto servizi notturni ma di piantonamento, ha Pt_1 correttamente percepito l'altra indennità, ossia quella di piantonamento fisso notturno, di € 4,18.
4 Infine, non possono essere riconosciute al ricorrente le ulteriori differenze, riportate nei conteggi e nelle conclusioni del ricorso, richieste a titolo di retribuzione ordinaria, 14sima mensilità, festività, straordinario festivo, riposo lavorato, prest. su permesso, 13sima mensilità, lavoro festivo, straordinario su riposo, maggiorazione riposo spos. 30x100, maggiorazione riposo spos. 40x100, ferie residue, formazione, in totale assenza di deduzioni contenute nel corpo del ricorso, in ordine alle ragioni di fatto e di diritto su cui la relativa richiesta è fondata.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Spese compensate, attesa la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 23 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
1^Sezione Lavoro
Il dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 37801/2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Aloisio e Roberto Papaluca, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Alberto Caroncini n. 4, per procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
CO ET, EL De LU AJ, IO RO, AL AL e RI AL, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via della Conciliazione n. 10, per procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.24 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze della dal 26.5.2006, con contratto di lavoro subordinato full Controparte_1 time, inquadrato inizialmente al livello 6, poi al livello 4 super ed attualmente al livello 4 del
CCNL Istituti di Vigilanza e Servizi Fiduciari, con mansioni di vigilante, osservando un orario di lavoro organizzato su turni di 6 giorni lavorati ed 1+1 di riposo, poi rimodulato in 5+2, per un monte ore complessivo pari a n. 40 ore settimanali;
di aver svolto dal 2008 al 2012 mansioni di vigilante “appuntato”, referente dei dipendenti presso l'appalto British Telecom di via CP_1
1 dal 2013 al 2017 mansioni di capo turno presso la Cassa Depositi e Prestiti di Persona_1
Piazza Dante, e dal 2019 piantonamento fisso presso la BNL di via Arrigo Cavaglieri n. 26, con adibizione al servizio scorta di esplosivi e materiali classificati militari;
di aver lavorato dal lunedì al sabato su turni dalle 19.00 alle 7.00, o dalle 23.59 alle 07.00, o dalle 9,00 alle 16,00, o dalle
9,00 alle 24,00; di aver sempre percepito gli importi risultanti nelle buste paga in atti;
che ai sensi del CCNL di categoria le ore di straordinario dovevano essere retribuite maggiorando del 30% il valore economico di ciascuna ora di lavoro straordinario prestato;
che l'art. 116 del CCNL di categoria disponeva che: “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera o oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105”; che parte datoriale aveva errato nella remunerazione del lavoro straordinario, in quanto lo aveva calcolato
“a giorni”, trasformando 7.25 ore di lavoro straordinario in 1 giorno di retribuzione;
che tale erronea modalità di calcolo era stata utilizzata dalla società anche per la quantificazione delle ore di lavoro accantonate nella cd. “banca ore” disciplinata dall'art. 81 del CCNL di categoria, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi corrisposta una somma maggiore a titolo di “Banca ore non goduta 35%”; che inoltre non gli era stato integralmente riconosciuto quanto dovutogli a titolo di “indennità presenza notturna”, di cui all'art. 108 e segg. CCNL, durante i servizi di trasporto valori/scorta/pattuglia effettuati in orario notturno.
Tanto premesso, ha chiesto condannare al pagamento a favore del Controparte_1 ricorrente della complessiva somma di € 6.423,61, come da conteggi allegati, per il periodo dall'1.6.2019 al 31.5.2024, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Quindi, concesso termine per il deposito di note, sulla documentazione in atti, all'esito dell'udienza del 27.11.25 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nei termini che seguono.
La domanda di ricalcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 116 del CCNL non può essere accolta.
Tale norma prevede espressamente che “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105”. L'art. 115 del CCNL, a sua volta, stabilisce che “la quota giornaliera della
2 retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26. La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173”. L'art. 77 del CCNL, infine, prevede che, per il sistema di turnazione 6+1+1, “il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e
15 minuti”. La questione controversa riguarda la circostanza che la società convenuta ha calcolato le maggiorazioni per lavoro straordinario utilizzando la quota giornaliera della retribuzione (con il divisore convenzionale 26), anziché la quota oraria (con il divisore convenzionale 173). Parte attrice sostiene che tale metodo di calcolo determinerebbe un pregiudizio economico, atteso che, ai fini della determinazione convenzionale della paga oraria e giornaliera, 1 giorno di retribuzione non corrisponderebbe a 7,15 ore di lavoro ma a 6,65 ore (173 : 26). L'art. 116 del CCNL prevede espressamente che le maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo possono essere calcolate
“sulla quota giornaliera od oraria” della normale retribuzione, lasciando quindi al datore di lavoro la facoltà di scegliere tra i due metodi di calcolo. La società convenuta ha legittimamente esercitato tale facoltà, optando per il calcolo sulla quota giornaliera della retribuzione. Il fatto che i due metodi di calcolo conducano a risultati economici differenti non determina l'illegittimità del metodo utilizzato dal datore di lavoro, atteso che le parti sociali hanno volutamente previsto due sistemi alternativi e non necessariamente equivalenti. Come correttamente rilevato dalla società convenuta nelle proprie difese, se i due sistemi fossero sempre equivalenti, la previsione contrattuale che consente di utilizzare alternativamente l'uno o l'altro metodo sarebbe del tutto inutile e priva di senso. La scelta del metodo di calcolo sulla quota giornaliera anziché su quella oraria rientra quindi nella discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro dal contratto collettivo e non può essere sindacata dal giudice, purché il metodo scelto sia correttamente applicato. Nel caso di specie, la società convenuta ha correttamente individuato la quota giornaliera della retribuzione dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26 previsto dall'art. 115 del CCNL ed applicato la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario riproporzionando le ore straordinarie su base giornaliera, dividendo le ore straordinarie lavorate in ciascuna giornata per l'orario normale giornaliero di 7,25 ore previsto dall'art. 77 del CCNL e moltiplicato il risultato per la quota giornaliera maggiorata.
Deve poi osservarsi come il sistema di calcolo utilizzato dalla società per quantificare la retribuzione per lavoro straordinario trovi maggiore appiglio nella complessiva disciplina
3 contrattuale, in quanto tiene conto del numero effettivo di ore giornaliere previste dagli artt. 76 e
77 CCNL per integrare l'orario ordinario;
ed infatti, lo straordinario è determinato dal superamento del numero di ore giornaliere normali, che varia a seconda della articolazione oraria, corrispondendo a 7 ore al giorno nel caso dell'articolazione “5+1” (art. 76 CCNL), ed a 7 ore e
15 minuti al giorno (pari in centesimi a 7,25) nel caso dell'articolazione oraria “6+1+1” (art. 77
CCNL). Il valore di trasformazione invocato dal ricorrente, ottenuto dividendo tra loro i divisori convenzionali 173 e 26, porta invece ad un risultato di 6,65, pari ad un orario giornaliero di 6 ore
45 minuti, che non corrisponde all'orario ordinario giornaliero individuato dal CCNL, e pertanto non è ancorato né a un dato normativo né a un dato contrattuale.
Ne consegue anche il rigetto della domanda di differenze retributive a titolo di cd. “banca ore”, il cui calcolo viene effettuato con il medesimo criterio utilizzato per il computo dello straordinario.
Il ricorrente ha altresì invocato il corretto pagamento dell'”indennità per lavoro notturno” spettante durante il “servizio SCORTA”, disciplinata dall'art. 108 e ss del CCNL Vigilanza
Privata, a suo dire corrispondente ad una somma superiore rispetto alla mera “indennità presenza notturna”, comunque dovutagli quando presta “lavoro notturno” senza essere adibito a servizio scorta.
Anche tale domanda è infondata.
La società resistente ha infatti dimostrato che, come risulta dalle buste paga prodotte dallo stesso ricorrente, il ha percepito le seguenti indennità: - indennità di rischio, pari ad € Pt_1
0,65 per i servizi diurni di piantonamento fisso (voce “Ind. Pres. CCNL FD”); indennità di € 4,18 per i servizi notturni di piantonamento fisso (voce “Ind. Pres. CCNL FN”); indennità di € 3,12 per i servizi diurni di zona stradale - trasporto valori (voce “Ind. Pres. CCNL TD”); indennità di
5,61 per i servizi notturni di zona stradale - trasporto valori (voce “Ind. Pres. CCNL TN”).
Trattasi di indennità – diurne e notturne – legate alla tipologia dei servizi svolti che, ai sensi dell'art. 108 CCNL Vigilanza, “non sono tra loro cumulabili”. In particolare, l'indennità di €
5,61, invocata dal ricorrente, è prevista esclusivamente per i servizi notturni di zona stradale e trasporto valori, e risulta essergli stata correttamente corrisposta quando ha svolto tali servizi.
Laddove, quando il ha invece svolto servizi notturni ma di piantonamento, ha Pt_1 correttamente percepito l'altra indennità, ossia quella di piantonamento fisso notturno, di € 4,18.
4 Infine, non possono essere riconosciute al ricorrente le ulteriori differenze, riportate nei conteggi e nelle conclusioni del ricorso, richieste a titolo di retribuzione ordinaria, 14sima mensilità, festività, straordinario festivo, riposo lavorato, prest. su permesso, 13sima mensilità, lavoro festivo, straordinario su riposo, maggiorazione riposo spos. 30x100, maggiorazione riposo spos. 40x100, ferie residue, formazione, in totale assenza di deduzioni contenute nel corpo del ricorso, in ordine alle ragioni di fatto e di diritto su cui la relativa richiesta è fondata.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Spese compensate, attesa la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 23 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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