Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 15305 /2024 VG
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, composto dai signori Magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Feerica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 15305/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
20/12/2024 da
, con l'avv. Segato Monica, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Di Pasquale Corrado, come da mandato in Controparte_1
atti
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
20.09.1981 in Piazzola sul Brenta (PD), atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Piazzola sul Brenta (PD) al n. 57 parte II serie A, ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile la relativa annotazione, alle seguenti CONDIZIONI:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Piazzola sul Brenta (PD), nella Chiesa Arcipretale di Tremignon, il giorno 20/09/1981 alle ore 11,30, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piazzola sul Brenta (PD),
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- Dichiarare, stante l'autosufficienza economica delle parti nonché la maggiore età dei figli
e la autosufficienza economica dei medesimi, che non vi sono richieste reciproche di carattere economico;
- Dichiarare le spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà.”
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
20/09/1981 in Piazzola Sul Brenta (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.57 anno 1981.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
11.1.2012 e la separazione è stata omologata il 14.2.2012
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 4.2.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 52 c.p.c. così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 20/09/1981 Parte_1 Controparte_1
in Piazzola Sul Brenta (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.57 anno 1981 del Comune di Piazzola Sul Brenta (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, come riportati in epigrafe;
2 4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
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