Ordinanza collegiale 10 maggio 2019
Sentenza 3 maggio 2021
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2022
Rigetto
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 03/05/2021, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00577/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02465/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2465 del 2003, proposto da
LO RE e LO LV, rappresentati e difesi dall'avvocato Agostino Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del VE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Franca Caprioglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in NE, Cannaregio, 23;
per l'annullamento
della nota regionale del 9 luglio 2003, prot. n. 11492 (pervenuta ai difensori dei ricorrenti l'11 luglio 2003), recante riscontro negativo all'atto di diffida e messa in mora ad adempiere per l'eventuale formazione del silenzio rifiuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti espongono di avere acquistato, in data 28 dicembre 1994, dai proprietari, sig.ri DA PR, un piccolo terreno con annesso edificio rurale, all’epoca inagibile, sito in Comune di Farra d’Alpago, nella foresta del Cansiglio, in un’area al cui interno è insediata la comunità cimbra.
Il fabbricato, denominato, secondo l’uso locale, AS , è stato successivamente interessato da lavori di ristrutturazione, tutti debitamente assentiti, e trasformato in un edificio di pregio.
2. Con atto di citazione del 14 gennaio 1998, l’Azienda Regionale delle Foreste della Regione VE ha evocato in giudizio, avanti il Tribunale di NE, i danti causa, sig.ri DA PR e gli stessi ricorrenti, al fine di far dichiarare la nullità della compravendita, rivendicando ai sensi dell’art. 948 cod. civ. l’intero compendio, trattandosi di bene appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente regionale.
Con sentenza n. 2572 del 2001, ormai passata in giudicato, il Tribunale ha accolto le domande della Regione. Quest’ultima, il successivo 26 giugno 2002, dopo la notificazione di atto di preavviso di rilascio, ha proceduto all’immissione nel possesso dell’immobile.
3. In precedenza, con istanza del 29 maggio 1995, i ricorrenti avevano chiesto alla Regione di poter acquistare il diritto di superficie relativamente all’edificio e al terreno circostante, ai sensi dell’art. 3, L.R. n. 5 del 1995, secondo la disciplina volta a preservare l’insediamento dei soggetti e dei loro successori che abbiano realizzato immobili nell’area del Cansiglio dopo la seconda guerra mondiale, all’interno dei nuclei abitativi denominati Pian Cansiglio, Pich, Campon, Pian Osteria e Canaie, ossia dei cosiddetti villaggi “ Cimbri ”.
4. A seguito dell’interlocuzione procedimentale, i ricorrenti in data 14 novembre 1997 integravano la propria domanda, dichiarando di occupare l’immobile, costruito anteriormente al 31 dicembre 1992, sin dal 31 gennaio 1995. In tale sede, precisavano inoltre di “ aver acquistato la proprietà del fabbricato […] a seguito di atto di compravendita stipulato […] il 28 dicembre 1994 ”.
5. Sopraggiungeva nel frattempo la ricordata sentenza del Tribunale di NE che, accogliendo l’azione di rivendica della Regione, dichiarava la nullità dell’acquisto del compendio immobiliare da parte dei ricorrenti.
Infine, ad oltre un anno dall’immissione della Regione nel possesso dell’area, con provvedimento del 9 luglio 2003, veniva respinta la domanda di trasferimento del diritto di superficie, difettando, in capo ai ricorrenti (che nel frattempo avevano intimato la conclusione del procedimento mediante un formale atto di costituzione in mora), un valido titolo di acquisto dal costruttore del fabbricato, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 5 del 1995, titolo che sarebbe stato vanificato dalla decisione del Tribunale di NE con la quale era stata dichiarata la nullità della compravendita stipulata nel 1994.
6. Avverso tale provvedimento insorgono i ricorrenti, che deducono il difetto di motivazione, ritenendo che l’Amministrazione non abbia indicato di quale requisito, prescritto dalla legge regionale, gli stessi sarebbero risultati privi (1° motivo).
Osservano inoltre che la Regione avrebbe erroneamente ritenuto la domanda incompleta (senza neppure chiarire quali lacune sarebbero state riscontrate nel concreto), evidenziando di avere invece fornito tutta la documentazione necessaria ivi comprese le dichiarazioni trasmesse con lettera raccomandata del 27 novembre 1997 (2° motivo).
Censurano infine la contraddittorietà del diniego, rilevando che la disciplina introdotta dalla L.R. n. 5 del 1995, applicata nella fattispecie, mirerebbe semmai a sanare, mediante la costituzione del diritto di superficie, situazioni sorte, come quella in esame, senza un valido titolo di acquisto (3° motivo).
7. Si è costituita in giudizio la Regione del VE, che ha dedotto nel merito, insistendo per la reiezione del ricorso.
8. Con memoria depositata il 18 ottobre 2020, i ricorrenti hanno inoltre chiesto al Tribunale di accertare che “ alla data di presentazione della domanda (29.05.1995) e alla data del loro puntuale adempimento della specifica richiesta regionale (27.11.1997), [essi] erano nel pieno possesso di tutti i requisiti per vedersi riconosciuto il diritto di superficie ai sensi della speciale L.R. n. 5/1995 e sue successive modificazioni estensive e ampliative ”.
La Regione, nella propria memoria di replica depositata il 28 ottobre 2020, ha contestato tale ulteriore domanda, osservando, in rito, che la stessa costituirebbe un’inammissibile mutatio libelli rispetto al petitum iniziale (azione caducatoria avente ad oggetto il provvedimento di diniego) e in ogni caso rilevandone, nel merito, l’infondatezza, poiché essa mirerebbe, nella sostanza, ad accertare la preesistenza di un titolo di acquisto che, con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di NE ha semmai ritenuto originariamente inesistente perché radicalmente nullo (non si tratta infatti di annullamento, ma di declaratoria di nullità con conseguenti effetti ex tunc ).
9. Chiamata alla pubblica udienza del 18 novembre 2020, la causa, discussa dalle parti, è stata assegnata alla decisione.
10. Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame della questione in rito, sollevata dalla difesa della Regione, sia in considerazione della complessiva infondatezza del gravame, sia perché la domanda di accertamento formulata dai ricorrenti, nell’ambito della memoria da questi depositata il 18 ottobre 2020, pare semmai costituire la mera esplicitazione del presupposto sotteso all’azione di annullamento, la quale, specie nel terzo motivo, riposa sull’affermazione secondo cui la relazione fattuale con il bene (la AS ), ancorché originata da un atto nullo, fornirebbe valido requisito ai fini dell’applicazione della disciplina di cui alla L.R. n. 5 del 1995, consentendo di sanare l’occupazione ( sine titulo ) del fabbricato, mediante l’alienazione del diritto di superficie.
Deve essere in ogni caso precisato che, ove la medesima domanda di accertamento fosse invece interpretata nel senso di prospettare una sorta di cristallizzazione del procedimento ad una data anteriore alla pronuncia del Tribunale di NE (cosicché la domanda avrebbe dovuto essere accolta in quanto, alla data della sua proposizione e a quella, di poco successiva, in cui sarebbe stata completata l’istruttoria, il titolo di proprietà sarebbe risultato ancora valido ed esistente), essa, anche a prescindere dall’evidente contraddittorietà con la tesi esposta nel ricorso (dove si prospetta la valorizzazione di una relazione de facto con l’immobile e non l’esistenza di un titolo giuridico) risulterebbe del tutto infondata: l’accoglimento dell’azione di rivendica ha infatti travolto retroattivamente la compravendita, sancendone l’originaria nullità, e ha perciò vanificato, altrettanto retroattivamente, i presupposti fattuali (primo fra tutti l’allegazione di un valido titolo di acquisto della proprietà) che i ricorrenti avevano posto a sostegno dell’istanza di acquisto del diritto di superficie, presupposti che non si sono pertanto materializzati all’interno del procedimento.
11. Il ricorso è comunque infondato in relazione a ciascuno dei motivi dedotti.
11.1 Con il primo profilo di censura, si deduce che l’Amministrazione non avrebbe puntualmente individuato il requisito, necessario al fine di accedere alla procedura di acquisto del diritto di superficie, di cui i ricorrenti sarebbero stati sprovvisti.
Il motivo non è suscettibile di favorevole apprezzamento, poiché, come emerge dalla piana lettura del provvedimento impugnato, il diniego è fondato, in punto di fatto, sull’accertata carenza, in capo ai ricorrenti, di un valido titolo di acquisto dell’immobile, rilievo che ne preclude la qualificazione come “ successori dell’iniziale costruttore ”, in chiaro riferimento all’art. 2, comma 1, L.R. n. 5 del 1995, il quale prevede che “ la costituzione del diritto di superficie può avvenire esclusivamente in favore di coloro che abbiano costruito gli immobili in data anteriore al 31 dicembre 1992, e loro successori, e che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei abitativi di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge ”.
11.2 Quanto alla seconda censura, con la quale i ricorrenti contestano il riferimento ad una incompletezza documentale della domanda, essa deve essere ritenuta inammissibile, vertendosi nella fattispecie di un provvedimento plurimotivato, ossia sorretto da più ragioni giustificatrici (assenza di un valido titolo di proprietà – lacunosità della documentazione), autonome tra loro e ciascuna di per sé idonea a costituirne la base.
Nel caso in esame, il rigetto appare esaustivamente sostenuto dalla constatata carenza del requisito indicato dall’art. 2, comma 1, L.R. n. 5 del 1995, non potendo i ricorrenti essere qualificati come successori del costruttore della AS , e ciò indipendentemente dalla reclamata completezza della loro domanda.
L’accertamento della fondatezza della censura in esame sarebbe quindi del tutto irrilevante, non potendo arrecare alcuna utilità a vantaggio dei ricorrenti, comunque privi di un valido titolo di acquisto.
11.3 Va ritenuto infondato, da ultimo, il terzo motivo, nel cui contesto si sostiene che la disciplina introdotta dalla L.R. n. 5 del 1995, avrebbe delineato un meccanismo volto a sanare, mediante il trasferimento del diritto di superficie, le situazioni che, come quella in esame, sarebbero sorte senza un valido titolo di acquisto e si sarebbero concretizzate in una mera occupazione di fatto degli immobili pertinenti al patrimonio indisponibile della Regione.
Anche tale assunto deve essere disatteso, poiché, come già poc’anzi ricordato, è proprio l’art. 2, comma 1, L.R. n. 5 del 1995, a prevedere espressamente che “ la costituzione del diritto di superficie può avvenire esclusivamente in favore di coloro che abbiano costruito gli immobili in data anteriore al 31 dicembre 1992, e loro successori, e che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei abitativi di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge ”, requisiti, puntualmente specificati dalla norma, che non si sono mai costituiti in capo ai ricorrenti: questi, infatti, non hanno costruito la AS , non sono successori di coloro che l’hanno realizzata, non appartengono alla minoranza linguistica cimbra e, all’epoca della proposizione della domanda, non risiedevano neppure nell’immobile (che pure avevano medio tempore ristrutturato), risultando residenti nel Comune di NE.
12. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Le spese possono essere ugualmente compensate, in ragione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo DAlari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO