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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12026/2024 promossa da:
nata l'[...] a [...], residente in [...] N. 1646 (C.F. ), assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Tonelli C.F._1 ( ) ed elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio in Castel del Rio (BO), C.F._2 Via A. Giovannini N. 16/A e
, nato il [...] a [...], residente in [...] N. 1646 (C.F. ), assistito, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parma C.F._3 ( ) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Casalecchio di Reno C.F._4 (BO), Via Giuseppe Parini N. 7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza dell'11/11/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 05/10/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 02/01/2025,termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n 130/2025 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
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considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata l'8 Parte_1 maggio 1981 a Faenza (RA) e , nato il [...] a [...], celebrato a Parte_2 Faenza (RA) il 18/09/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Faenza (RA) - al n. 68 parte II Serie A Ufficio 1 anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. dispone che la figlia resti affidata ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Persona_1 anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e cureranno, di comune accordo, l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento della minore, seguendo le sue naturali inclinazioni;
2. stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando la stessa vorrà e comunque, compatibilmente con gli impegni e i desideri della medesima, per due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alterni;
3. dispone che le vacanze natalizie potranno essere trascorse dalla figlia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; per quanto riguarda le festività pasquali, la madre ed il padre potranno tenere con sé la minore, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi che dovranno ricomprendere, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane, anche consecutive. I relativi periodi andranno comunicati entro il 31 maggio di ogni anno;
4. obbliga il padre a contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno Per_1
5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario e sino all'indipendenza economica della figlia, la somma di €. 400,00, somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
6. dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori applicandosi per la loro determinazione il Protocollo in uso al Tribunale di Bologna da intendersi integralmente richiamato;
7. prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori;
8. prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica a titolo di alimenti e/o mantenimento.
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data ___________26.11.2025_ IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12026/2024 promossa da:
nata l'[...] a [...], residente in [...] N. 1646 (C.F. ), assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Tonelli C.F._1 ( ) ed elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio in Castel del Rio (BO), C.F._2 Via A. Giovannini N. 16/A e
, nato il [...] a [...], residente in [...] N. 1646 (C.F. ), assistito, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parma C.F._3 ( ) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Casalecchio di Reno C.F._4 (BO), Via Giuseppe Parini N. 7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza dell'11/11/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 05/10/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 02/01/2025,termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n 130/2025 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
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considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata l'8 Parte_1 maggio 1981 a Faenza (RA) e , nato il [...] a [...], celebrato a Parte_2 Faenza (RA) il 18/09/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Faenza (RA) - al n. 68 parte II Serie A Ufficio 1 anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. dispone che la figlia resti affidata ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Persona_1 anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e cureranno, di comune accordo, l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento della minore, seguendo le sue naturali inclinazioni;
2. stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando la stessa vorrà e comunque, compatibilmente con gli impegni e i desideri della medesima, per due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alterni;
3. dispone che le vacanze natalizie potranno essere trascorse dalla figlia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; per quanto riguarda le festività pasquali, la madre ed il padre potranno tenere con sé la minore, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi che dovranno ricomprendere, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane, anche consecutive. I relativi periodi andranno comunicati entro il 31 maggio di ogni anno;
4. obbliga il padre a contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno Per_1
5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario e sino all'indipendenza economica della figlia, la somma di €. 400,00, somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
6. dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori applicandosi per la loro determinazione il Protocollo in uso al Tribunale di Bologna da intendersi integralmente richiamato;
7. prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori;
8. prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica a titolo di alimenti e/o mantenimento.
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data ___________26.11.2025_ IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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