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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/08/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1230/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], con codice fiscale Parte_1
in proprio e in qualità di amministratore di P.iva C.F._1 Controparte_1
, con sede in Parma, Via Gramsci 11,rappresentati e difesi, giusta delega P.IVA_1
rilasciata in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Antonio Cabassi del Foro di Parma, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonio Cabassi con studio in Parma, Via
Farini, n. 4
Opponente
Contro
con codice fiscale in persona del Dirigente del Controparte_2 P.IVA_2
Settore Attività produttive ed Edilizia, Architetto del Controparte_3 CP_2
funzionario che rappresenta l'Ente in forza del decreto del Sindaco di Parma,
[...]
P.g.242102/2022 del 15.12.2022, con domicilio eletto presso il proprio ufficio sito in
Parma, Largo Torello de' Strada, n. 11/a
Opposto
1 Nella causa civile n. 1230/2023, assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni: per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva
dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ricorrendone gravi motivi, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione Prot. 20.02.2023.0031131.U emessa dal CP_2
in data 20.02.2023 e per l'effetto provvedere al suo annullamento, con ogni conseguente
[...]
effetto di legge.
Con la refusione delle spese di lite, compenso professionale, rimborso forfettario 15%, maggiorato
di Iva e Cpa come per legge.
Per l'opposto: “Voglia il Giudice di Pace adito rigettare il ricorso siccome nel merito infondato e
pretestuoso e disporre, considerato quanto esposto nelle memorie, il pagamento dell'Ordinanza
ingiunzione per l'importo di euro 7.710,34 di cui euro 4685,47 di canone dovuto, euro 2.342,73 di
sanzione (corrispondente al 50% del canone dovuto), interessi per un totale di euro 663,94 e spese
di notifica del provvedimento di euro 18,20.
Fatto
Con ricorso depositato in data 22.03.2023 , nata a [...], il [...], con codice Parte_1
fiscale in proprio e in qualità di amministratore di P.iva C.F._1 Controparte_1
con sede in Parma, Via Gramsci, n. 11, proponeva opposizione avverso l'ordinanza P.IVA_1
ingiunzione Prot. 20.02.2023.0031131.U emessa dal in data 20.02.2023. CP_2 CP_2
Il a mezzo del provvedimento impugnato, ordinava a nata a Controparte_2 Parte_1
Parma, il 12.09.1971, con codice fiscale in qualità di responsabile della C.F._1
violazione e alla società P.iva con sede in Parma, Parte_2 P.IVA_1
Via Gramsci 11, in qualità di obbligata in solido, di provvedere al pagamento di euro 7.692,34 oltre euro
18,20 per spese di notifica, per un totale complessivo di euro 7.710,34, la rimozione delle strutture ed impianti ancora in essere, oggetto dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e il ripristino dello stato delle cose e dei luoghi.
2 Tale ordine imposto richiamava l'esistenza di un verbale di accertamento di violazione n. 277/C/2018
del 19.10.2018 elevato dal Comando di Polizia Municipale di Parma, a carico di Parte_1
in qualità di responsabile della violazione e in qualità di obbligata in solido. Controparte_1
Il predetto verbale di accertamento veniva emesso in quanto, “in data 19.10.2018 alle ore 11,30 a
Parma, in Via Gramsci 11, in qualità di titolare della ditta sotto indicata, effettuava occupazione di
suolo pubblico tramite tavoli, ombrelloni, sedie, struttura a padiglione temporanea con possibilità di
chiusura stagionale, pedana per disabili in Via Gramsci per una superficie complessiva di mq. 34,20
(5.70 X 6.00) e in Viale Osacca per una superficie complessiva di mq. 33.75 (13,50 X 2,50) senza essere
in possesso della concessione rilasciata dal . Sul posto il sig. ” Controparte_2 Controparte_4
L'ordinanza-ingiunzione precisava, ulteriormente che, il verbale di accertamento di violazione veniva notificato in data 19.10.2018 al signor di in qualità di dipendente della ditta Controparte_4 [...]
obbligata in solido. Veniva, pertanto, ritenuto che per la suddetta Parte_2
violazione dovesse essere recuperato il canone dovuto ed evaso, nonché la sanzione pari al canone e le spese di notifica sulla base dei seguenti elementi: canone dovuto euro 4685,47 [2,32 (prima categoria)
X 1,10 (tavoli, sedie, struttura a padiglione) X 70 (metri quadrati) X 0,90 (zona blu) X 30 giorni)];
occupazione: metri quadrati 68,00 (arrotondati ai sensi dell'art. 45 c.1); sanzione euro 2342,73 ( = al
50% del canone dovuto), interessi euro 663,94; spese di notifica euro 18,20; per un totale di euro
7.710,34.
Alla base dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, veniva ravvisata l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 6 del precitato Regolamento Comunale e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 57 (comma 2 e 2 bis).
I motivi dell'opposizione dedotti venivano vagliati sotto diversi profili, tra cui l'estinzione dell'obbligazione a carico della ricorrente, in veste fisica, per mancata contestazione e notificazione del verbale di accertamento;
l'estinzione dell'obbligazione a carico della società in assenza del criterio di collegamento di cui all'art. 6 della legge n. 689/81 vista l'assenza di responsabilità dell'illecito della
3 ricorrente;
la mancanza dell'illecito e la relativa carenza dell'elemento soggettivo in ragione del provvedimento di sospensione dell'efficacia di una precedente ordinanza-ingiunzione contenente l'ordine di rimozione, resa nel giudizio RG 2424/18 pendente innanzi al Tribunale di Parma;
illegittimo diniego posto dal in merito al rilascio di nuovo titolo concessorio, benché Controparte_2
formalmente richiesto.
In data 31.10.2023 il si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso e Controparte_2
sui motivi di opposizione esplicitati, articolava le proprie difese.
L'opposto esplicitava che, stante il tenore del verbale di audizione del 07.12.2018, Parte_1
era a conoscenza dell'occupazione di suolo pubblico abusiva;
la ricorrente, rivestendo la veste di preposto in riferimento alle prescrizioni della legge regionale Emilia Romagna n. 14/2003 è nominata responsabile anche ai sensi del d.lgs. 59/2010 e, per cui tale da essere considerata come trasgressore.
Alla prima udienza del 14.11.2023, la difesa dell'opponente rappresentava che il precedente procedimento RG 2424/2018 era stato definito con sentenza di accoglimento n. 472/2023.
Le parti, nel corso del giudizio, ribadivano le rispettive posizioni e conclusioni rassegnate. La causa veniva discussa all'udienza odierna e decisa come da dispositivo in atti, letto ai presenti.
Diritto
E' presente in atti, in unico esemplare, il verbale di accertamento di violazione n. 277/C/2018 del
19.10.2018 che risulta essere stato notificato all'obbligata solidale , Parte_2
consegnandone copia al sig. qualificato come dipendente. Tale verbale presupposto Controparte_4
non risulta essere stato notificato a , in veste fisica, nel termine di 90 giorni previsto Parte_1
dall'art. 14 legge n. 689/81 e, per l'effetto, l'obbligazione pecuniaria deve ritenersi estinta in capo alla stessa. Risulta irrilevante, la circostanza per cui sia stata posta in essere l'audizione ex art. 18 legge n.
689/81, presso gli uffici comunali in presenza del difensore e del solo signor dal Controparte_4
momento in cui la stessa si è tenuta su sollecitazione e nell'interesse dell'obbligata solidale.
4 In ogni caso, aderendo all'orientamento espresso da Cass. 23.01.2007 n. 1400 che ritiene che “ai fini
della ritualità della contestazione prevista dai commi 1 e 4 dell'art. 14 legge n. 689/81, non è sufficiente
l'enunciazione orale dell'addebito ma è necessaria la consegna di una copia del verbale di
accertamento che costituisce il trasgressore nella condizione di conoscere gli esatti termini del fatto
contestato” e che non può essere applicato nella fattispecie il principio secondo cui “in materia di
notificazioni, la nullità dell'atto non può essere pronunciata nel caso in cui la notificazione abbia
raggiunto lo scopo, ossia se sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. 13857/2014), la notificazione non è nulla, ma inesistente, non essendovi prova dell'avvenuta consegna di copia del verbale alla personalmente e non come legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
restando, pertanto, inidonea al raggiungimento dello scopo (Tribunale di Parma, sentenza n. 1503/2018).
Premesso quanto sopra, la condotta descritta in atti non è, comunque, ascrivibile alla ricorrente, in veste di trasgressore, in richiamo alla precedente sentenza n. 472/2023 emessa dal Tribunale di Parma.
In presenza di più amministratori di società, come nel presente giudizio, è valevole il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione: “ per gli organi sociali, è stato precisato che, essendo
responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale
o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non
possono essere automaticamente chiamati a risponderne tutti i soci amministratori, essendo
indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva od omissiva che abbia dato
luogo all'infrazione, sia pure soltanto il profilo del concorso morale”. Conseguentemente, il soggetto attivo dell'illecito, cui è riferibile l'azione o l'omissione che ha determinato la violazione, deve essere identificato anche in presenza di infrazioni avvenute nell'ambito di organi sociali formati da una pluralità di persone.
Considerato che la società opponente è costituita da più soci amministratori, deve ritenersi responsabile solo la persona a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché qualora l'illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone non possono essere chiamati automaticamente
5 a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva od omissiva integrante l'illecito (Cass. 09.09.2021 n. 24373). Nei termini esplicitati, il Comune
opposto non ha provato la responsabilità dell'opponente per i fatti ascritti.
Analogamente, la fattispecie illecita contestata non è ascrivibile alla ricorrente ed alla società obbligata. È
stato rappresentato in atti che, nel procedimento n. 2424/18 R.G. era stato emesso, in data 30.06.2018, il provvedimento di sospensione dell'efficacia della precedente ordinanza-ingiunzione n. 43/18 contenente l'ordine di rimozione relativa alla medesima occupazione interessata da questo giudizio e successivamente definito con la sentenza n. 472/2023. Alla data di accertamento di violazione del 19.10.2018, pertanto, era ancora in essere la sospensione dell'efficacia del titolo contenente l'ordine di rimozione e, di conseguenza,
non sussiste l'illecito riscontrato anche su un piano oggettivo, oltre che soggettivo.
Le suesposte considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso.
Ricorrono giusti motivi e ragioni di equità per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 1230/2023 RG disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, revoca la sospensione concessa con decreto 3 agosto 2023,
accoglie l'opposizione formulata da in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante pro tempore di e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione Prot. Controparte_1
20.02.2023.0031131.U emessa dal in data 20.02.2023, con ogni conseguente effetto Controparte_2
di legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 17 luglio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
6
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1230/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], con codice fiscale Parte_1
in proprio e in qualità di amministratore di P.iva C.F._1 Controparte_1
, con sede in Parma, Via Gramsci 11,rappresentati e difesi, giusta delega P.IVA_1
rilasciata in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Antonio Cabassi del Foro di Parma, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonio Cabassi con studio in Parma, Via
Farini, n. 4
Opponente
Contro
con codice fiscale in persona del Dirigente del Controparte_2 P.IVA_2
Settore Attività produttive ed Edilizia, Architetto del Controparte_3 CP_2
funzionario che rappresenta l'Ente in forza del decreto del Sindaco di Parma,
[...]
P.g.242102/2022 del 15.12.2022, con domicilio eletto presso il proprio ufficio sito in
Parma, Largo Torello de' Strada, n. 11/a
Opposto
1 Nella causa civile n. 1230/2023, assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni: per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva
dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ricorrendone gravi motivi, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione Prot. 20.02.2023.0031131.U emessa dal CP_2
in data 20.02.2023 e per l'effetto provvedere al suo annullamento, con ogni conseguente
[...]
effetto di legge.
Con la refusione delle spese di lite, compenso professionale, rimborso forfettario 15%, maggiorato
di Iva e Cpa come per legge.
Per l'opposto: “Voglia il Giudice di Pace adito rigettare il ricorso siccome nel merito infondato e
pretestuoso e disporre, considerato quanto esposto nelle memorie, il pagamento dell'Ordinanza
ingiunzione per l'importo di euro 7.710,34 di cui euro 4685,47 di canone dovuto, euro 2.342,73 di
sanzione (corrispondente al 50% del canone dovuto), interessi per un totale di euro 663,94 e spese
di notifica del provvedimento di euro 18,20.
Fatto
Con ricorso depositato in data 22.03.2023 , nata a [...], il [...], con codice Parte_1
fiscale in proprio e in qualità di amministratore di P.iva C.F._1 Controparte_1
con sede in Parma, Via Gramsci, n. 11, proponeva opposizione avverso l'ordinanza P.IVA_1
ingiunzione Prot. 20.02.2023.0031131.U emessa dal in data 20.02.2023. CP_2 CP_2
Il a mezzo del provvedimento impugnato, ordinava a nata a Controparte_2 Parte_1
Parma, il 12.09.1971, con codice fiscale in qualità di responsabile della C.F._1
violazione e alla società P.iva con sede in Parma, Parte_2 P.IVA_1
Via Gramsci 11, in qualità di obbligata in solido, di provvedere al pagamento di euro 7.692,34 oltre euro
18,20 per spese di notifica, per un totale complessivo di euro 7.710,34, la rimozione delle strutture ed impianti ancora in essere, oggetto dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e il ripristino dello stato delle cose e dei luoghi.
2 Tale ordine imposto richiamava l'esistenza di un verbale di accertamento di violazione n. 277/C/2018
del 19.10.2018 elevato dal Comando di Polizia Municipale di Parma, a carico di Parte_1
in qualità di responsabile della violazione e in qualità di obbligata in solido. Controparte_1
Il predetto verbale di accertamento veniva emesso in quanto, “in data 19.10.2018 alle ore 11,30 a
Parma, in Via Gramsci 11, in qualità di titolare della ditta sotto indicata, effettuava occupazione di
suolo pubblico tramite tavoli, ombrelloni, sedie, struttura a padiglione temporanea con possibilità di
chiusura stagionale, pedana per disabili in Via Gramsci per una superficie complessiva di mq. 34,20
(5.70 X 6.00) e in Viale Osacca per una superficie complessiva di mq. 33.75 (13,50 X 2,50) senza essere
in possesso della concessione rilasciata dal . Sul posto il sig. ” Controparte_2 Controparte_4
L'ordinanza-ingiunzione precisava, ulteriormente che, il verbale di accertamento di violazione veniva notificato in data 19.10.2018 al signor di in qualità di dipendente della ditta Controparte_4 [...]
obbligata in solido. Veniva, pertanto, ritenuto che per la suddetta Parte_2
violazione dovesse essere recuperato il canone dovuto ed evaso, nonché la sanzione pari al canone e le spese di notifica sulla base dei seguenti elementi: canone dovuto euro 4685,47 [2,32 (prima categoria)
X 1,10 (tavoli, sedie, struttura a padiglione) X 70 (metri quadrati) X 0,90 (zona blu) X 30 giorni)];
occupazione: metri quadrati 68,00 (arrotondati ai sensi dell'art. 45 c.1); sanzione euro 2342,73 ( = al
50% del canone dovuto), interessi euro 663,94; spese di notifica euro 18,20; per un totale di euro
7.710,34.
Alla base dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, veniva ravvisata l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 6 del precitato Regolamento Comunale e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 57 (comma 2 e 2 bis).
I motivi dell'opposizione dedotti venivano vagliati sotto diversi profili, tra cui l'estinzione dell'obbligazione a carico della ricorrente, in veste fisica, per mancata contestazione e notificazione del verbale di accertamento;
l'estinzione dell'obbligazione a carico della società in assenza del criterio di collegamento di cui all'art. 6 della legge n. 689/81 vista l'assenza di responsabilità dell'illecito della
3 ricorrente;
la mancanza dell'illecito e la relativa carenza dell'elemento soggettivo in ragione del provvedimento di sospensione dell'efficacia di una precedente ordinanza-ingiunzione contenente l'ordine di rimozione, resa nel giudizio RG 2424/18 pendente innanzi al Tribunale di Parma;
illegittimo diniego posto dal in merito al rilascio di nuovo titolo concessorio, benché Controparte_2
formalmente richiesto.
In data 31.10.2023 il si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso e Controparte_2
sui motivi di opposizione esplicitati, articolava le proprie difese.
L'opposto esplicitava che, stante il tenore del verbale di audizione del 07.12.2018, Parte_1
era a conoscenza dell'occupazione di suolo pubblico abusiva;
la ricorrente, rivestendo la veste di preposto in riferimento alle prescrizioni della legge regionale Emilia Romagna n. 14/2003 è nominata responsabile anche ai sensi del d.lgs. 59/2010 e, per cui tale da essere considerata come trasgressore.
Alla prima udienza del 14.11.2023, la difesa dell'opponente rappresentava che il precedente procedimento RG 2424/2018 era stato definito con sentenza di accoglimento n. 472/2023.
Le parti, nel corso del giudizio, ribadivano le rispettive posizioni e conclusioni rassegnate. La causa veniva discussa all'udienza odierna e decisa come da dispositivo in atti, letto ai presenti.
Diritto
E' presente in atti, in unico esemplare, il verbale di accertamento di violazione n. 277/C/2018 del
19.10.2018 che risulta essere stato notificato all'obbligata solidale , Parte_2
consegnandone copia al sig. qualificato come dipendente. Tale verbale presupposto Controparte_4
non risulta essere stato notificato a , in veste fisica, nel termine di 90 giorni previsto Parte_1
dall'art. 14 legge n. 689/81 e, per l'effetto, l'obbligazione pecuniaria deve ritenersi estinta in capo alla stessa. Risulta irrilevante, la circostanza per cui sia stata posta in essere l'audizione ex art. 18 legge n.
689/81, presso gli uffici comunali in presenza del difensore e del solo signor dal Controparte_4
momento in cui la stessa si è tenuta su sollecitazione e nell'interesse dell'obbligata solidale.
4 In ogni caso, aderendo all'orientamento espresso da Cass. 23.01.2007 n. 1400 che ritiene che “ai fini
della ritualità della contestazione prevista dai commi 1 e 4 dell'art. 14 legge n. 689/81, non è sufficiente
l'enunciazione orale dell'addebito ma è necessaria la consegna di una copia del verbale di
accertamento che costituisce il trasgressore nella condizione di conoscere gli esatti termini del fatto
contestato” e che non può essere applicato nella fattispecie il principio secondo cui “in materia di
notificazioni, la nullità dell'atto non può essere pronunciata nel caso in cui la notificazione abbia
raggiunto lo scopo, ossia se sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. 13857/2014), la notificazione non è nulla, ma inesistente, non essendovi prova dell'avvenuta consegna di copia del verbale alla personalmente e non come legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
restando, pertanto, inidonea al raggiungimento dello scopo (Tribunale di Parma, sentenza n. 1503/2018).
Premesso quanto sopra, la condotta descritta in atti non è, comunque, ascrivibile alla ricorrente, in veste di trasgressore, in richiamo alla precedente sentenza n. 472/2023 emessa dal Tribunale di Parma.
In presenza di più amministratori di società, come nel presente giudizio, è valevole il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione: “ per gli organi sociali, è stato precisato che, essendo
responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale
o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non
possono essere automaticamente chiamati a risponderne tutti i soci amministratori, essendo
indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva od omissiva che abbia dato
luogo all'infrazione, sia pure soltanto il profilo del concorso morale”. Conseguentemente, il soggetto attivo dell'illecito, cui è riferibile l'azione o l'omissione che ha determinato la violazione, deve essere identificato anche in presenza di infrazioni avvenute nell'ambito di organi sociali formati da una pluralità di persone.
Considerato che la società opponente è costituita da più soci amministratori, deve ritenersi responsabile solo la persona a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché qualora l'illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone non possono essere chiamati automaticamente
5 a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva od omissiva integrante l'illecito (Cass. 09.09.2021 n. 24373). Nei termini esplicitati, il Comune
opposto non ha provato la responsabilità dell'opponente per i fatti ascritti.
Analogamente, la fattispecie illecita contestata non è ascrivibile alla ricorrente ed alla società obbligata. È
stato rappresentato in atti che, nel procedimento n. 2424/18 R.G. era stato emesso, in data 30.06.2018, il provvedimento di sospensione dell'efficacia della precedente ordinanza-ingiunzione n. 43/18 contenente l'ordine di rimozione relativa alla medesima occupazione interessata da questo giudizio e successivamente definito con la sentenza n. 472/2023. Alla data di accertamento di violazione del 19.10.2018, pertanto, era ancora in essere la sospensione dell'efficacia del titolo contenente l'ordine di rimozione e, di conseguenza,
non sussiste l'illecito riscontrato anche su un piano oggettivo, oltre che soggettivo.
Le suesposte considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso.
Ricorrono giusti motivi e ragioni di equità per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 1230/2023 RG disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, revoca la sospensione concessa con decreto 3 agosto 2023,
accoglie l'opposizione formulata da in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante pro tempore di e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione Prot. Controparte_1
20.02.2023.0031131.U emessa dal in data 20.02.2023, con ogni conseguente effetto Controparte_2
di legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 17 luglio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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