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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/05/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n.120/2024 R.G. vertente
T R A
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2
sulla minore (C.F.: elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._3
Siderno, via Amendola n. 44, presso lo studio dell'avv.to Cinzia FILIPPONE che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, pec:
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea n. 22, con gli l'avv. ti Ilaria RAFFANTI e
Dario Cosimo ADORNATO, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio Per_2
in Roma, rep. 37875/7313, pec: t;
[...] Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: pensione di reversibilità ascendente - nipote
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 9 Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2024, e , Parte_1 Parte_2
quali genitori della minore hanno esposto che in data 19.05.2021 hanno Persona_1 presentato all' domanda finalizzata all'ottenimento, in favore della minore, della CP_1
pensione di reversibilità per la morte della di lei bisnonna nata a [...] Persona_3
il 15.02.1932 e deceduta in Catanzaro il 28.01.2020; che la legittimazione all'ottenimento della prestazione invocata trova origine nelle previsioni di cui alle sentenze della Corte
Costituzionale n. 180 del 20 maggio 1999 e n. 88/2022; che in data 20.05.2021 l ha CP_2
comunicato il rigetto della domanda, causa assenza di parentela idonea a legittimare la prestazione;
che avverso il predetto provvedimento hanno proposto, in data 15.06.2021, ricorso al Comitato Provinciale, stante la sussistenza, al momento del decesso del dante causa, di tutti i requisiti necessari, ed ovvero: vivenza a carico, mantenimento abituale ed impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento della figlia;
che la relazione di parentela che lega il dante causa e la beneficiaria è da individuare nei seguenti termini: era mamma di , quest'ultima è madre di Persona_3 Persona_4 Parte_1
il quale è padre della minore;
che la pensione di reversibilità viene conservata in favore del nipote minorenne alla morte del dante causa fino al compimento del 21° anno di età, ovvero
26° anno di età se sta seguendo corsi universitari;
che per costante giurisprudenza per convivenza a carico non deve intendersi un totale e completo mantenimento, ma un supporto economico costante e regolare, tale da costituire normale strumento di mantenimento del richiedente il beneficio;
che alla data del decesso il de cuius conviveva con la di loro figlia;
che al momento del decesso di gli stessi non disponevano di redditi Persona_3
sufficienti al mantenimento della minore;
che sussistono tutti i requisiti necessari per ottenere la prestazione invocata: vivenza a carico, mantenimento abituale, impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento della minore. Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda, A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla minore ad ottenere il riconoscimento della pensione Persona_1
di reversibilità di nata nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_3
Catanzaro il 28.01.2020, la quale prima del decesso provvedeva al mantenimento della predetta minore, atteso che i genitori di quest'ultima all'epoca del decesso della de cuius non avevano redditi sufficienti al mantenimento della figlia;
B) accertare e dichiarare il diritto
Pag. 2 a 9 dei ricorrenti n.q ad ottenere in reversibilità la corresponsione della predetta pensione in favre di , nella misura dovuta e con decorrenza dal 28.01.2020 ( data del Persona_1 decesso della titolare della pensione) o dell'eventuale diversa data che dovesse risultare i corso di causa;
C) per gli effetti, condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, al pagamento in favore delle somme dovute per le causali di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
D) inoltre condannare, altresì l' resistente al pagamento delle spese ed onorari del presente CP_2
giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali di 15%, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
eccepito e dedotto che la signora - madre di , genitore Persona_3 Persona_4
dell'istante era titolare della pensione IO 60032728, con decorrenza dal Parte_1
4/1977; che dagli accertamenti effettuati presso il Comune di Gioiosa Ionica è emerso che la minore, alla data del decesso del de cuius non era con la stessa convivente, nonché che la dante causa non ha mai risieduto nel comune di Gioiosa Ionica, dove invece è stabilmente residente la famiglia dei ricorrenti;
che i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati sono considerati destinatari della pensione ai superstiti qualora non sono autosufficienti e vi è un mantenimento abituale;
che nei confronti del nipote superstite non convivente devono essere verificati sia la condizione della non autosufficienza economica che il mantenimento abituale, anche mediante esame comparativo;
che nonostante il pronipote non rientri tra i soggetti aventi diritto alla prestazione di reversibilità, poiché di altro grado di parentela rispetto al dante causa, l' ha provveduto ad accertare la condizione di non CP_2
autosufficienza economica dalla famiglia alla data del 28.01.2020; che per come attestato dall'Istituto la domanda di pensione di reversibilità non spetta ai pronipoti, tanto che il
Comitato Provinciale, in data 06.10.2023, ha dichiarato la domanda improcedibile;
che nel caso di specie gli ascendenti più contigui, nonni, al momento del decesso del dante causa erano in grado di provvedere economicamente ai bisogni della loro nipote, per come emerso dalla situazione reddituale, pertanto non è sussistente il requisito della vivenza a carico. Ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale
Pag. 3 a 9 adito, ogni contraria difesa, eccezione e domanda, anche istruttoria, reietta e disattesa, respingere il ricorso e le relative domande perché infondate in fatto e diritto”.
La causa è stata istruita sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti, non avendo questo giudicante ritenuto necessario assumere la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente.
La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato/assicurato deceduto. Essa può essere corrisposta anche ai discendenti in linea retta, e, tra i suoi beneficiari, configura anche il nipote minorenne, ove risulti a carico degli ascendenti, poiché equiparato ai figli e sempre che si trovi in una situazione di bisogno e percepivano il mantenimento da parte del defunto. In tal caso, se i genitori della minore sono in vita, il nipote può essere considerato a carico del nonno o della nonna deceduti, a condizione che sia accertata l'impossibilità di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio, in quanto non svolgono alcuna attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito.
In tal senso il diritto alla percezione della pensione di reversibilità è disciplinato dall'art. 13 L. 4 aprile 1952, n. 218, così come sostituito dall'art. 22 L. 21 luglio 1965, n. 903, che statuisce: "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a ) e b ), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato
l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la
Pag. 4 a 9 data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18 anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età”.
L'articolo n. 39 D.P.R. n. 818 del 1957 a sua volta statuiva: "Ai fini dell'applicazione degli artt. 12 e 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218, dell'art. 1 della L. 9 agosto 1954,
n. 657, e dell'art. 1 della L. 4 agosto 1955, n. 692, si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro".
Va inoltre rilevato che l'interpretazione soggettiva dei beneficiari deve dirsi estesa in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 20 maggio 1999, con la quale il
Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 38 del d.P.R.
26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n.
118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
Quanto ai requisiti soggettivi è dunque richiesta la sussistenza di un rapporto di ascendenza di linea retta, invero nei limiti del quarto grado, come indicato dalla Corte
Costituzionale nella parte motiva, comunque sussistente nel caso in esame. Di talché deve dirsi infondata l'eccezione della parte convenuta per la quale la nipote non possa dirsi parente in linea diretta con la bisnonna.
Ciò chiarito, va altresì rilevato che l.n. 335/199 si limita ad indicare il quantum da riconoscere, ed a tal fine l'art. 1 al comma 41 così dispone: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F . Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di
Pag. 5 a 9 cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Ciò, dunque, che occorre primariamente rilevare è l'accertamento della vivenza a carico.
Non è forse inutile ricordare che il requisito della cd. “vivenza a carico” è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione deve avere avuto un ruolo non necessariamente essere esclusivo e totale, ma concorrente in misura rilevante, decisiva e comunque prevalente (Cass.
Sent. n. 15440/2004, Cass. Sent. n. 14346/2016) al sostentamento del discendente. In particolare, secondo quanto affermato (cfr. Cass. n. 2630 del 2008), la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: "Agli effetti dell'art.
85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto". Ebbene, la disposizione indica due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari "come due facce dello stesso fenomeno" (cfr., in tal senso, Cass. n. 18520 del 2006).
In relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), si è osservato come "ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono peraltro anche dalla delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 (…)” sicché devono “considerar(si) a carico ( per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale”.(v. Cass. n. 14996 del 2007, richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019). In tal senso, va ricordato che “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e
a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a
Pag. 6 a 9 carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (cfr., Cass., Sez. L, Sentenza
n. 3678 del 14/02/2013).
Rispetto a tale cornice, si evidenzia che la parte ricorrente non ha provato la dedotta vivenza a carico.
Ed invero, tale requisito deve necessariamente essere ricostruito anche alla luce del rapporto di parentela sussistente e del grado di ascendenza. Ciò che infatti costituisce l'essenza della vivenza a carico è il contributo economico continuativo fornito dall'ascendente all'istante beneficiario. È, dunque, necessario che la relativa prova tenga conto dei gradi di parentela e delle ordinarie convenzioni sociali e familiari.
I genitori della parte ricorrente hanno allegato di aver ricevuto sostegno economico dalla di lei bisnonna senza nulla riferire in ordine alle capacità reddituali dei propri rispettivi genitori. Se è certo che gli ascendenti in linea retta di lato materno sono deceduti prima della nascita della ricorrente, o in un momento ad esso prossimo, va altresì rilevato che i ricorrenti non hanno allegato le ragioni per le quali alle proprie necessità non abbia provveduto un parente più prossimo, quale ad esempio la nonna , titolare di un reddito annuo, Persona_4
nell'anno 2020, pari ad €18.278,28.
Nel caso di specie le parti ricorrenti non hanno assolto l'onere della prova, anzi, le allegazioni dell' hanno consentito di confutare quanto affermato a sostegno della CP_2
domanda.
In particolare, contrariamente a quanto autodichiarato dalle parti ricorrenti (cfr all. 6), non vi è prova che il de cuius faceva parte del nucleo familiare. In tal senso occorre richiamare l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Demografico del Comune di Gioiosa Ionica, nel quale si certifica che:” (…) non esiste nessun legame di parentela con la Sig.ra Persona_3
nata il [...] e deceduta il 28/01/2020 in quanto quest'ultima non risulta essere stata mai presente nei nostri archivi”. La stessa conclusione può dedursi dal certificato di stato di stato di famiglia, nel quale, alla data del 28.01.2020, la signora non risulta presente. Per_3
Pag. 7 a 9 Quanto ora esposto deve inoltre porsi in diretta correlazione con il generale principio dell'onere della prova che, ex art. 2697, grava sulla parte che invoca il diritto.
In tal senso, è evidente che alla luce del quadro in esame le autocertificazioni non possono assumere alcun valore probatorio, consistendo invero in documenti di produzione privata che si limitano riprodurre la sostanza delle allegazioni introduttive, e recano, peraltro, tutte una data di formazione successiva alla morte dell'ascendente. Va a tal fine ulteriormente precisato che le stesse quindi sono state redatte dalla sola parte ricorrente, e non anche dall'ascendente dal quale si chiede di ripetere il beneficio, della cui storia di residenza, domicilio e dimora nulla è noto.
Inoltre, non è stato provato in che termini il dante causa avrebbe contribuito al mantenimento della minore, non vi sono agli atti i suoi certificati di pensione o altra documentazione equipollente dalla quale evincere la misura del contributo elargito per il mantenimento della pronipote.
Le allegazioni dell' , dunque, non sono state confutate nel corso del giudizio, CP_2 tanto che le parti ricorrenti si sono limitate ad insistere nell'ammissione delle istanze istruttorie.
In tal senso va rilevato che i due capitoli di prova formulati risultano entrambi inammissibili. Il primo, infatti, attiene a circostanza da provarsi documentalmente, ed appare comunque smentito posto che, come visto, non vi è alcun elemento sintomatico della convivenza. Quanto al secondo capitolo di prova, relativo all'asserito mantenimento del bisnonno in favore del nipote, esso non può essere accolto in quanto eccessivamente generico, ove non valutativo. Con il capitolo di prova in esame, infatti, non si indicano le concrete modalità o le dazioni con le quali la bisnonna prestava assistenza materiale alla minore, quanto genericamente si mira ad una affermazione rimessa alla considerazione dei testi sul
“mantenimento” della nipote.
Deve dunque concludersi che dal complesso probatorio in atti non emerge l'in sé della vivenza a carico, ed ovvero la dipendenza economica che avrebbe legato il de cuius al ricorrente, né un suo surrogato, apparendo quale unico motivo di ricorso la sussistenza del grado di parentela in linea retta.
Pag. 8 a 9 Pare infatti che in subjecta materia possa affermarsi il principio per il quale ove si chieda la pensione di reversibilità, più ampio è il rapporto di parentale tra de cuius ed istante, maggiore deve essere la sostanza probatoria della vivenza a carico.
Pertanto, il ricorso è rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto e , nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore;
Persona_1
- nulla per le spese;
Locri, 07 maggio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 9 a 9