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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/11/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 115/2024 R.G. riassunta a seguito dell'annullamento parziale con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Lecce sede. distaccata di Taranto n. 372/2019 depositata il 10.07.2019 (che a sua volta aveva riformato la sentenza non definitiva n. 1821/2015 e la sentenza definitiva n.1292/2016 del Tribunale di Taranto), disposto con ordinanza della Corte di Cassazione n. 35210/2023 del 18.10.2023, pendente tra
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RA Rinaldi;
attrice in riassunzione e
(già ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martella;
convenuta in riassunzione
1 All'udienza del 13.06.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia e qui da intendersi richiamato.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio è giunto a questa fase rescissoria a seguito di annullamento parziale con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto n. 372/2019 pubblicata in data 10.07.2019, in forza dell'ordinanza dalla Corte di Cassazione n. 35210/2023 del 18.10.2023 (pubblicata il 15.12.2023) emessa a seguito di impugnazione proposta dalla
Parte_1
Per meglio comprendere lo sviluppo processuale del presente giudizio, appare necessario descriverne sinteticamente le fasi e i gradi che lo hanno caratterizzato, sin dal suo avvio.
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di RT
Franca, notificato il 22.01.2009 la dava impulso al procedimento RG 43/2009 (poi Parte_1 divenuto RG 4000043/2009 del Tribunale di Taranto, a seguito della soppressione della sezione distaccata) nei confronti dell'allora ; l'attore allegava di aver intrattenuto Controparte_2 due conti correnti con l'istituto di credito convenuto, aventi numerazione 2943 e 60/03, nonché ulteriori conti anticipi aventi numerazione dal 1108/01 al 1108/62; deduceva la esistenza di diverse nullità contrattuali e di violazioni di legge commesse nell'ambito dei detti rapporto e segnatamente: 1) la nullità degli interessi ultra-legali in assenza di pattuizione scritta ex artt.
1284 c.c. e 117 D.Lgs. n. 385/1993 (in seguito, per brevità, ; 2) la nullità delle clausole Pt_2 di capitalizzazione periodica degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 cc;
3)
l'illegittima determinazione delle valute per la violazione dell'art. 1710 cc); 4) l'illegittimo addebito di spese non pattuite e della commissione di massimo scoperto non dovuta per nullità della pattuizione;
5) l'illegittima variazione unilaterale di tassi e condizioni perché effettuato in violazione dell'art. 118 TUB.
L'attrice produceva estratti conto relativi ai rapporti intercorsi risalenti al 1991 e, rilevato che il saldo ivi esposto era pari ad € 647.220,24 al 31.03.2008 in virtù delle competenze illegittimamente - per le ragioni esposte - addebitate dalla banca, chiedeva il calcolo del saldo effettivo, con espunzione degli addebiti eseguiti in virtù delle pattuizioni nulle e delle violazioni
2 allegate, nonché la condanna della banca al pagamento del saldo effettivo ove a credito della correntista.
Si costituiva nel giudizio il chiedendo il rigetto delle domande del Controparte_2 correntista eccependo e deducendo nel merito 1) l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse effettuate dalla correntista a pagamento e compensazione delle somme addebitate dalla banca;
2) la sussistenza di valide pattuizioni scritte circa il saggio di interesse ultra-legale degli interessi passivi, quantomeno a far data dalle concessioni delle linee di credito datate 7.12.2000 e 7.10.2004 sottoscritte dalla correntista che la stessa convenuta produceva, 3) la legittimità dell'anatocismo, 4) l'irripetibilità delle somme versate dalla correntista ai sensi dell'art. 2034 c.c. in adempimento di obbligazioni naturali, 5) la pattuizione e dunque la debenza delle commissioni di massimo scoperto e delle spese addebitate, 6) la debenza comunque degli interessi sulle somme eventualmente ripetibili dalla data della domanda, e non da quella dell'indebito, ex art. 2036 e ss cc avendo la banca agito sempre secondo buona fede.
Istruita la causa mediante CTU, l'ausiliare depositava la sua prima relazione in data
3.06.2013 con cui eseguiva una prima ricostruzione del saldo dei rapporti controversi a) con la sostituzione dei tassi ultra-legali applicati dalla banca con quelli previsti dall'art. 117 TUB (con una doppia ipotesi: tassi massimi per le operazioni attive del correntista e minimi per quelle passive;
e viceversa) per il periodo fino alla concessione della linea di credito del 7.12.2000 e gli interessi pattuiti nelle linee di credito (sottoscritte per accettazione dalla per Parte_1 il periodo successivo al 7.12.2000 ; b) con l'esclusione delle spese e delle commissioni non pattuite per iscritto, c) considerando di natura solutoria tutte le rimesse eseguite prima del
7.12.2000 (data di concessione del primo affidamento scritto) su conto passivo per assenza di affidamento e oltre un decennio prima dalla domanda giudiziale ritenendo la pretesa alla ripetizione prescritta, d) escludendo la capitalizzazione fino al 30.06.2000 e ammettendola per il periodo successivo, e) facendo decorrere le valute dalle date di esecuzione (annotazione contabile) delle operazioni di addebito e accredito.
Il consulente d'ufficio calcolava quindi il saldo finale alla data del 31.05.2008 del conto corrente n. 2943 (in cui nel corso del rapporto erano confluiti tutti gli altri conti della Parte_1
[... compreso quello n. 60/03) in € 602.244,29 applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB in senso più favorevole al correntista, in € 617.209,25 applicando quelli più sfavorevoli.
3 Disposta dal tribunale un'integrazione della consulenza tecnica che veniva depositata dal CTU in data 20.05.2014, il calcolo del saldo del conto corrente n. 2943 veniva aggiornato ritenendo il conto affidato anche prima del 7.12.2000 ed escludendo di conseguenza la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse effettuate a scomputo del passivo del conto ritenendo dette rimesse di natura ripristinatoria (della disponibilità concessa mediante il fido).
Il saldo alla data del 31.05.2008, anche in questo caso duplice per effetto della applicazione speculare dei criteri dell'art. 117 TUB, essere di € 155.351,71 nell'ipotesi più favorevole al correntista, di € 321.136,38 (in quella più sfavorevole) in entrambi i casi a debito del correntista.
Con sentenza non definitiva n. 1821/2015 data 25.05.2015 il Tribunale di Taranto (1) dichiarava la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultra - legali non pattuite per iscritto fino alla data del 7.12.2000 (come si desume dalla motivazione della sentenza), (2) la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi passivi anche per il periodo successivo al 30.06.2000 (come si desume dalla motivazione della sentenza), (3) la illegittimità dell'applicazione di c.m.s. e spese tenuta conto non pattuite per iscritto e la debenza delle stesse “solo dal momento in cui sono state pattuite per iscritto e variate per iscritto” (come si rileva dalla motivazione della sentenza); (4) l'applicazione delle valute dalla data di effettuazione delle operazioni, cioè dalle annotazioni contabili (come pure si trae dalla motivazione della sentenza fittizie. Il tribunale (5) rigettava l'eccezione sollevata dalla banca di prescrizione della pretesa di restituzione delle rimesse solutorie per la genericità della eccezione non indicando la banca le rimesse solutorie e il loro ammontare (come si desume dalla motivazione della sentenza).
Proseguita la causa per la determinazione del saldo del rapporto, il tribunale disponeva una nuova relazione tecnica integrativa depositata in data 7.11.2015 con la quale il consulente d'ufficio, eliminata la capitalizzazione periodica degli interessi passivi dal ricalcolo del saldo e preso come riferimento esclusivamente l'ipotesi ex 117 TUB più favorevole al correntista (tassi passivi più bassi del titoli di Stato), stabiliva un saldo a debito della società attrice, alla data del
31.05.2008, pari ad € 74.311,35.
Con sentenza definitiva n. 1292/2016 depositata il 20.04.2016 il Tribunale, ribadendo il contenuto della precedente sentenza non definitiva, stabiliva il saldo a debito del correntista
4 nella misura indicata nell'ultima relazione integrativa del consulente d'ufficio, precisando come non vi fossero i presupposti giuridici per legittimare l'anatocismo praticato dalla banca neanche con riferimento al periodo successivo al 30.06.2000, dal momento che la banca non avrebbe fornito la prova dell'approvazione per iscritto della clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, seppure pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. In sentenza venivano poste definitivamente a carico della convenuta banca le spese di lite liquidate in euro 10.343,00, oltre accessori, nonché le spese di CTU.
Notificata la sentenza definitiva in data 6.05.2016, con atto di citazione notificato in data 30.05.2016 la banca proponeva appello avverso entrambe le sentenze, affidandosi a due motivi di gravame con cui chiedeva A) riconoscersi la legittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per il periodo successivo al 1°.7.2000, avendo la banca dato piena attuazione alle prescrizioni della delibera CICR del 9.2.2000 attraverso la prescritta pubblicazione in GU della relativa modifica contrattuale, e successivo invio alla cliente degli estratti conto riportanti le nuove condizioni, B) la fondatezza della eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio calcolato dalla data di notifica della citazione introduttiva. Alla luce dell'invocato accoglimento dei due motivi,
l'appellante concludeva chiedendo la modifica della sentenza definitiva, e riconoscimento della correttezza del saldo debitorio calcolato dal CTU nel suo primo elaborato, cioè euro 617.209,25
(ovvero, in senso più favorevole alla controparte, euro 602.244,29 a seconda del criterio di calcolo relativo alla controversa applicazione dell'art 117 TUB). Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto del gravame.
Con la sentenza n. 372/2019, questa Corte d'appello accoglieva i due motivi di appello proposti dalla banca.
Quanto all'anatocismo, premesso che con la nota delibera CICR del 9.2.2000, nel dare attuazione al disposto dell'art 25 c. III D. Lgs 342/1999, è stata riconosciuta la possibilità per le banche di applicare la capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito a far data dal
1°.07.2000 a condizione che vi fosse pari periodicità della capitalizzazione tra gli interessi attivi e passivi, e che vi fosse, alternativamente, l'approvazione per iscritto del cliente delle nuove condizioni (nell'ipotesi in cui siano sfavorevoli rispetto alle precedenti), ovvero la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione di tali nuove condizioni negoziali entro il 31.12.2000 (nell'ipotesi in cui siano migliorative), premesso che le nuove condizioni erano
5 da considerarsi senz'altro migliorative per il cliente poiché con il nuovo sistema di calcolo verrebbe sostituita la precedente capitalizzazione trimestrale dei soli interessi a debito, ritenuto che in ogni caso sarebbe comunque intervenuta una specifica approvazione per iscritto mediante la sottoscrizione da parte della degli strumenti contrattuali del 7.12.200 e del Parte_1
7.10.2004 prodotti dalla banca in corso di causa, questa Corte concludeva, in riforma delle sentenze appellata, per la legittimità della capitalizzazione trimestrale operata dalla banca dal
1°.07.2000 (“ … ne consegue la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla banca dal 1°.
7.2000 in poi, in adempimento di quanto previsto dalla delibera CICR del 9.2.2000 “).
Quanto poi all'eccezione di prescrizione (rigettata dal tribunale per la sua genericità) premesso che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito nell'opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di volerne profittare, senza dover indicare specificamente le singole rimesse solutorie (in tal senso
Cass. civ. sez. un. 13.06.2019 n.15895), che neppure occorre indicare la durata dell'inerzia del titolare del diritto essendo questa questione di diritto e spettando al giudice il potere - dovere di individuare il regime della prescrizione ivi applicabile (in tal senso Cass. civ. sez. un.
13.06.2019 n.15895, Cass. civ. sez. un. 25.07.2002 n. 10955), che una volta sollevata dalla banca tempestivamente e ritualmente l'eccezione di prescrizione per decorso del termine decennale dal pagamento (nella specie è avvenuto sin dalla comparsa di risposta in primo grado), sorge “l'onere a carico del cliente di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito o comunque dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria dei singoli versamenti
(…), onere che nel presente giudizio non è stato assolto”, questa Corte ha ritenuto l'eccezione di prescrizione fondata e individuato la natura solutoria di tutte le rimesse eseguite prima del decennio anteriore alla proposizione della domanda (periodo, quello prima del decennio, in cui si riteneva non provato alcun affidamento)
Questa Corte, pertanto, in riforma parziale delle impugnate sentenze, dichiarava a) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito ed a credito operata dalla banca a partire dal 1°.
7.2000 in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000 b) la prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse solutorie operate anteriormente al decennio decorrente a ritroso dalla data di notifica della citazione in primo grado;
c) determinava in € 602.244,29 il saldo a debito della alla data del 31.5.2008 aderendo il criterio cui si era attenuto Parte_1
6 il CTU nel suo primo elaborato;
d) compensava tra le parti 1/10 delle spese del doppio grado di giudizio e condannava la società appellata al pagamento in favore della appellante della Pt_3 restante parte di dette spese che, liquidava per il primo grado in € 18.000,00 per compensi professionali, per l'appello in € 2.340,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori, ponendo nella stessa misura a carico delle parti le spese della CTU espletata in primo grado, con rivalsa di quanto dell'esubero eventualmente già versato.
La correntista proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 15.10.2019, con cui impugnava la sentenza della Corte d'appello proponendo sette motivi di censura. Fatto rilevare il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado nelle parti non oggetto dello appello, la correntista lamentava: 1) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi anche per il periodo successivo al 1.7.2000 poiché la banca si sarebbe limitata a comunicare al cliente le nuove condizioni mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche apportate contratti di conto corrente, mentre il rilievo dell'avvenuta comunicazione mediante estratti conto sarebbe un novum dedotto per la prima volta in appello;
2) sempre in tema di anatocismo, l'illegittimità della prassi di adeguamento da parte della banca alla delibera CICR 9.2.2000 trattandosi di nuove condizioni peggiorative, e non migliorative delle precedenti, e quindi necessità della specifica approvazione scritta da parte del cliente;
3) l'inesistenza della prova dell'avvenuta approvazione per iscritto delle nuove clausole di capitalizzazione con le comunicazione contrattuali del 7.12.2000 e del 7.10.2004, trattandosi di circostanze in fatto non risultanti dai due contratti del 7.12.2000 e del 7.10.2004 e comunque mai allegate dalla banca nei primi due gradi di giudizio;
4) in punto di prescrizione, il mancato appello da parte della e quindi Pt_3 il formarsi del giudicato sul capo della sentenza con cui si affermava che la banca eccepente avrebbe dovuto provare la natura solutoria delle rimesse in conto, avendo contestato la Pt_3 in appello solo le parti della sentenza con cui l'eccezione veniva rigettata in quanto generica;
5) la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte in quanto l'accoglimento (da parte della
Corte) dell'eccezione di prescrizione comunque non impediva l'accertamento delle nullità delle clausole contrattuali e l'azione di accertamento negativo del credito della banca, volta alla epurazione degli elementi illegittimi che hanno concorso a formare il saldo;
6) la motivazione apparente circa l'omessa prova da parte del correntista della sussistenza di un'apertura di credito in conto corrente che consentisse la qualificazione delle rimesse controverse come ripristinatorie e non come solutorie, sulla scorta dell'avvenuta incontroversa produzione in giudizio degli estratti conto dal 1991 al 2008 dal cui esame, completamente omesso nella
7 motivazione censurata, tale qualificazione poteva e doveva scaturire;
7) violazione del giudicato interno, dal momento che la sentenza di primo grado non era stata appellata nella parte in cui aveva dichiarato indebiti gli interessi ultra - legali passivi, la commissione massimo scoperto e le spese non pattuite, le valute e la capitalizzazione anteriore al 1 luglio 2000, mentre, poi, la sentenza d'appello avrebbe riconosciuto come dovute tali somme avendo accolto la riqualificazione del saldo contenuta nel primo elaborato del CTU che aveva invece omesso di stornare tali indebiti.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 35210/2023 del 18.10.2023 (pubblicata il
15.12.2023) statuiva quanto segue.
I primi tre motivi venivano congiuntamente rigettati sulla scorta del rilievo che la contestazione della validità delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi passivi non costituisse una deduzione proposta per la prima volta in appello, e che l'esistenza di specifiche approvazioni per iscritto delle nuove condizioni rendeva superflua la valutazione sulla natura peggiorativa o migliorativa delle stesse, per quanto si tratti di circostanze comunque peggiorative, in ogni caso la valutazione in fatto degli strumenti contrattuali depositati postulava un accertamento non demandabile al giudice della legittimità.
Rigettati i primi cinque motivi di ricorso, la Corte di Cassazione accoglieva il sesto motivo, ritenendo assorbito il settimo.
In particolare, quanto alle ragioni dell'accoglimento, la Corte di legittimità rilevava come il giudice d'appello si fosse limitato ad affermare che l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria dei singoli versamenti “nel presente giudizio non è stato assolto” così recependo la prima quantificazione del saldo debitore operata dal CTU, ma senza chiarire in alcun modo le ragioni di tale decisione.
Ad avviso della suprema Corte tale motivazione sarebbe “eccessivamente sintetica, al di sotto del c.d. minimo costituzionale, perché non dà conto di quanto emerge dalla produzione documentale delle parti”; ed infatti, da un lato il giudice d'appello dà atto che la società attrice avrebbe prodotto gli estratti conto dei due conto correnti in questione;
dall'altro non chiarisce le ragioni per cui non si riterrebbe assolto - neppure parzialmente- l'onere della prova da parte del correntista, né le ragioni per la quale sia stata recepita in toto la prima consulenza tecnica di ufficio, peraltro, anteriore al formarsi del giudicato su alcuni punti. 8 Più chiaramente, afferma la Corte, tale motivazione “non chiarisce se la prima consulenza ha operato un calcolo conforme alla decisione sui questi punti (tassi ultra - legali non pattuiti per iscritto, commissione di massimo scoperto); non chiarisce inoltre se la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata ritenuta valida - e su quali rapporti - senza soluzione di continuità oppure se la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata conteggiata soltanto a far data da quando la clausola, successivamente alla delibera del CICR,
è stata specificamente approvata per iscritto e cioè rispettivamente dal 07/12/2000 e del
07/10/2004, secondo quanto la Corte ritiene dimostrato dai contratti prodotti dalla banca”.
Conclusivamente, quindi, la corte accoglieva il motivo riconoscendo la necessità di un riesame istruttorio al fine di 1) “verificare ed esplicitare se negli estratti conto prodotti dalla società si evidenziano rimesse solutorie o ripristinatorie” e 2) verificare se i conteggi operati dal CTU nel primo elaborato recepito dal giudice dell'appello «rispettano il giudicato formatosi su alcuni punti controversi», cioè espunzione della capitalizzazione degli interessi passivi periodici applicati antecedentemente al 1.7.2000; storno integrale delle spese e competenze non pattuite;
sostituzione dei tassi ultra - legali con quelli previsti dall'art. 117 TUB.
Inoltre, nell'ipotesi in cui tale riscontro dovesse dare un esito negativo, si dovrà procedere ad una nuova elaborazione dei conteggi.
Accolto il sesto motivo del ricorso, dichiarato assorbito il settimo e respinti gli altri, la sentenza di appello veniva annullata parzialmente con rinvio alla Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto.
Con atto di citazione per riassunzione notificato il 15.03.2024 la Parte_1 riassumeva dava impulso al presente giudizio.
In particolare, l'attrice in riassunzione chiedeva darsi luogo alle verifiche disposte dalla
Corte di Cassazione e alla determinazione del saldo dei conti correnti, mediante una rinnovazione della CTU tecnica sui rapporti in corso di causa che tenesse conto dei capi della sentenza di primo grado oggetto di giudicato interno (nullità e divieto di anatocismo ante
1.7.2000; nullità e divieto di interessi ultra - legali, non debenza delle spese e delle competenze non pattuite, valute illecitamente conteggiate e da conteggiare secondo la loro annotazione in conto). 9 Si costituiva nel giudizio la banca con comparsa depositata in data 17.07.2024, chiedendo il rigetto della domanda della correntista e proponendo “appello Parte_1 incidentale condizionato”, con cui chiedeva: “accertare e dichiarare l'inesistenza di un fido di fatto, e comunque l'operatività della la prescrizione delle rimesse solutorie nel periodo antecedente al 22.1.1999 (decennio con riferimento alla data di notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado), nonché la legittimità della pari capitalizzazione trimestrale degli interessi validamente pattuita con i contratti del 7.12.2000 e del 7.5.2004”; e quindi, per l'effetto, confermare il ricalcolo indicato nella sentenza d'appello (e cioè della prima CTU del
5.4.2013 di Euro 602.244,29 alla data del 31.5.2008), con vittoria di spese.
Il processo di riassunzione veniva istruito mediante l'integrazione della CTU contabile,
a mezzo della dott.ssa (medesimo ausiliare delle consulenze depositate nel Persona_1 corso del primo grado), giusta ordinanza istruttoria adottata da codesta Corte di merito in data
25.09.2024, del seguente tenore cui veniva richiesto il ricalcolo del saldo del rapporto presupponendo il rapporto comunque affidato, nella misura del passivo massimo raggiunto nei periodi trimestrali i cui estratti conto non indicano alcun fido;
nei limiti di fido indicati negli estratti conto per quei periodi in cui gli estratti conto indicano l'ammontare del fido;
nei limiti poi indicati nelle comunicazioni del 7.12.2000 e del 7.10.2004 di concessione per iscritto dei due affidamenti ivi previsti. In ragione di tali affidamenti periodici, al CTU veniva chiesto di individuare le rimesse solutorie in quanto esorbitanti la provvista indicata dal fido, provvedendo così ad escludere dalla ripetizione (per prescrizione del relativo diritto) le rimesse solutorie antecedenti i dieci anni precedenti la notifica della domanda introduttiva di lite e ritenere dovute le somme addebitate corrispondenti alle rimesse solutorie la cui ripetizione è prescritta.
Inoltre, quanto ai criteri cui attenersi per la rielaborazione del saldo, stante il non univoco orientamento interpretativo in merito, veniva chiesto di eseguire un doppio conteggio individuando la natura solutoria delle rimesse secondo il cosiddetto “saldo - banca” e secondo il cosiddetto “saldo – rettificato”.
Inoltre, al CTU veniva chiesto di eseguire il detto calcolo nel rispetto del giudicato interno della sentenza non definitiva n. 1821/2015, oltre che della pronuncia ormai passata in giudicato della sentenza n. 372/2019 di questa Corte relativa alla legittimità della capitalizzazione degli interessi dal 1°.07.2000, dato che la sentenza n. 372/2019 di questa Corte sul punto non è stata oggetto di riforma in Cassazione.
10 Il consulente d'ufficio depositava il proprio elaborato integrativo in data 21.05.2025, con il quale formulava due ipotesi di ricostruzione del saldo finale del rapporto di conto corrente n. 2943 alla data del 31.05.2008, dando atto dei criteri adottati per la rielaborazione del conto corrente ordinario n. 2943 controverso, e, segnatamente: a) per quanto attiene i saldaconti attivi per il correntista, sino all'entrata in vigore della L. n. 154/1992: applicazione dei tassi legali e successivamente quelli massimi ex art. 117 del D. Lgs. n. 385/1993; b) per ciò che concerne i saldaconti attivi per la banca: sino al 06.12.2000 applicazione dei tassi legali e successivamente le aliquote formalizzate in data 07.12.2000 e in data 07.10.2024; c) la capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi per il correntista: veniva espunta dal conteggio sino al
30.06.2000, per poi essere successivamente applicata con frequenza trimestrale;
d) valute applicate “…dalle date di annotazione contabile delle operazioni indicate negli estratti conto…”; e) le commissioni di massimo scoperto e le spese: addebitate solo a seguito della relativa pattuizione del 07.10.2004 e nella misura ivi concordata. Aggiungeva inoltre il consulente (pag. 12 dell'elaborato) che “il computo degli interessi è stato eseguito tenendo conto degli affidamenti in concreto riconosciuti al correntista, così come desumibili dagli estratti contabili e, qualora non indicato, assumendo quale valore di riferimento lo scoperto massimo trimestrale” e che “a decorrere dalla data di sottoscrizione dei contratti del 7.12.2000
e del 7.10.2004, sono stati considerati i valori indicati nelle anzidette pattuizioni”.
In forza dei criteri sopra esposti, individuando le rimesse solutorie la cui ripetizione è prescritta (perché effettuate oltre il decennio prima della notifica della domanda giudiziale) secondo il criterio del “saldo-banca”, ritenute non più ripetibili tali rimesse solutorie e dunque dovute le somme per la cui copertura dette rimesse sono state effettuate, il saldo del rapporto di conto corrente n. 2943 alla data del 31.05.2008 è risultato di € 600.684,71 a debito della
Parte_1
Individuando le rimesse solutorie non più ripetibili secondo il criterio del “saldo - rettificato”, il saldo del rapporto di conto corrente n. 2943 alla data del 31.05.2008 è risultato di € 278.970,54 a debito della Parte_1
In merito a tali ricostruzioni, il Consulente Tecnico della correntista concludeva
«condividendo la metodologia di calcolo adottata dal CTU nel ricalcolo del saldo del conto corrente» e chiedeva «di tener conto della seconda ipotesi di ricalcolo considerando il cd
11 "saldo rettificato", ma soprattutto alla luce dell'orientamento della giurisprudenza». Il CTP della banca, invece, non riportava alcuna osservazione all'elaborato peritale.
Prima dell'esame del merito delle questioni, occorre una precisazione in rito. Premesso che nel giudizio di rinvio, a norma dell'art. 394 c. III c.p.c., non possono le parti prendere nuove conclusioni salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione, che nel caso in esame la parte convenuta in riassunzione, cioè la banca, ha dichiarato di proporre
“appello incidentale” che prima facie apparirebbe inammissibile proprio per violazione del disposto codicistico (art. 394 c. III c.p.c.), si ritiene che in realtà, a ben vedere, non vi è alcuna novità nella posizione assunta dalla banca, in quanto con quello che è stato definito “appello incidentale” la banca ha ribadito conclusioni già prese nei precedenti gradi di giudizio, cioè accertare l'inesistenza di un fido di fatto tra le parti, accertare l'operatività della prescrizione della ripetizione delle rimesse solutorie effettuate oltre il decennio precedente la notifica in data
22.01.20009 dell'atto introduttivo di lite, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuita con i contratti del 7.12.2000 e del 7.04.2024 e l'accertamento del saldo nella somma di € 602.244,29 come determinato con la prima consulenza espletata nel 2013. Non vi
è dunque un “appello incidentale”, né sono state avanzate nuove conclusioni in violazione dell'art. 394 c. III c.p.c.
Ebbene, quanto al primo tema rescissorio, in merito alla possibilità di evincere dalla analisi degli estratti conto la sussistenza o meno di rimesse solutorie o ripristinatorie e la esistenza o meno di un'apertura di credito, circostanza questa che incide sull'accertamento della natura ripristinatoria (cioè di ripristino della disponibilità) o solutoria (cioè di pagamento dello scoperto) delle rimesse, in assenza fino al fido concesso per iscritto il 7.12.2000 di una apertura di credito scritta, va accertato se vi è prova o meno dell'esistenza di un fido “di fatto”, esistenza che è stata esclusa da questa Corte con la sentenza cassata, con motivazione tuttavia eccessivamente sintetica e dunque insufficiente, non avendo la Corte d'Appello dato conto di quanto emerge dagli estratti conto e spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non assolto dalla correntista l'onere di provare l'esistenza di un fido di fatto.
Ricondotta l'apertura di credito bancaria al genus dei contratti bancari, anche tale contratto è soggetto all'art. 117 c. I TUB a norma del quale tutti i contratti bancari devono essere redatti per iscritto. L'art. 117 c. II TUB dispone che il CICR possa prevedere per particolari contratti la stipula in altra forma. Tale ipotesi è prevista dall'art. 2 c. III lett. a) delle Istruzioni
12 della Banca d'IA (alla quale tale potere di previsione è attribuito dall'art. 10 della delibera
CICR del 4.03.2003) di vigilanza delle banche, a norma del quale la forma scritta non è obbligatoria per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per scritto. È il caso delle aperture di credito le cui condizioni siano già previste nei contratti di conto corrente su cui si appoggiano le aperture di credito. Tale caso non ricorre nella fattispecie in esame, non essendovi un contratto scritto (diverso dal fido) in cui si prevedevano le condizioni dell'apertura di credito, almeno fino al 7.12.2000.
Essendo l'inosservanza della forma scritta dei contratti bancari sanzionata da nullità rilevabile d'ufficio e operando la nullità (di protezione) soltanto a vantaggio del cliente (art. 127 c. III TUB), essendo nel fido di fatto interesse del cliente provarne l'esistenza per non attribuire natura solutoria alle rimesse ed escludere quindi la prescrizione a cui sarebbe soggetta la ripetizione delle rimesse solutorie, sicuramente era onere della provare Parte_1
l'esistenza del fido di fatto (in tal senso, per l'onere del correntista di provare la esistenza del fido per escludere la natura solutoria delle rimesse, cfr. ex multis Cass. civ. sez. I 15.03.2024 n.
7030, Cass. civ. sez. I 14.12.2023 n. 34997).
Ciò precisato, ritenuto che la prova dell'affidamento può essere fornita anche per facta concludentia, nel nostro caso sussistono tutti gli elementi per il riconoscimento di un rapporto di apertura di credito.
Innanzitutto, la collocazione storica del rapporto (1991, come rilevato dagli estratti conto) depone a favore della possibile conclusione verbale del contratto, posto che fu concluso in un'epoca nella quale non era ancora vigente l'obbligo della forma scritta introdotto solo successivamente dalla L. n. 154/1992 e dal TUB.
In secondo luogo, la costante presenza negli estratti conto (v. copie prodotte dalla di un saldo passivo per la correntista protrattosi per circa dieci anni (e cioè dal Parte_1
1991 al 2000) porta ad escludere la possibilità che il comportamento della banca possa ascriversi ad una mera “tolleranza” verso periodici sconfinamenti del correntista, deponendo piuttosto nella direzione della sussistenza di un rapporto di apertura di credito.
In terzo luogo va valorizzata la mancanza nel corso del rapporto di richieste della banca alla di “rientro” da eventuali scoperti e di azioni giudiziarie di recupero della banca, Parte_1
13 condotta della banca che non si “comprenderebbe” se si negasse l'esistenza di un'apertura di credito.
In quarto luogo, la sussistenza del fido sembra ricavarsi dalla costante applicazione da parte della banca della commissione di massimo scoperto, quale indizio grave ed univoco dell'esistenza dell'affidamento. Difatti, attesa la riconosciuta natura della c.m.s. di corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma di denaro, la sua stessa previsione, in seno al contratto di conto corrente intercorso tra le parti, logicamente postula l'esistenza di un'apertura di credito in assenza della quale la detta commissione non avrebbe ragion d'essere (così anche Corte Appello Catania sez. I,
16/04/2019, n.876). In merito alla presenza della c.m.s. nel rapporto controverso depongono le puntuali annotazioni di addebito della stessa all'interno degli estratti conto.
In quinto luogo, l'esistenza di un fido di fatto è confermata dall'indicazione negli estratti conto di tassi differenziati in caso di superamento di diversi importi passivi.
Ritenuta pertanto l'esistenza, prima del 7.12.2000 (data di stipula del primo affidamento scritto), di affidamenti di fatto anche prima del 7.12.2000, considerando i limiti dei fidi risultanti dagli estratti conto, il consulente d'ufficio ha individuato le rimesse solutorie, escludendo dalla ripetizione quelle rimesse solutorie effettuate fino al 22.01.1999, cioè oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione di primo grado con cui è stata interrotta la prescrizione.
Per l'individuazione delle rimesse solutorie è opportuno, innanzitutto, prendere le mosse dai principi sanciti dalla nota sentenza resa da Cass. civ., SU, n. 24418 del 2010 in tema di ripetizione e prescrizione degli indebiti pagamenti effettuati in un rapporto bancario di conto corrente. In quell'arresto giurisprudenziale è stato chiarito come il discrimine tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va individuato nella presenza o meno di un'apertura di credito e di un capitale liquido ed esigibile dalla banca. In particolare, quando vi è uno sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato "oltre fido") o l'utilizzo di denaro pur in assenza di un saldo attivo per il cliente e di un'apertura di credito, il credito della banca è liquido ed esigibile nell'immediato (dovendo il correntista rientrare immediatamente dallo scoperto) e i versamenti effettuati dal correntista a “copertura”, cioè per la restituzione del capitale concesso oltre il fido
14 o in assenza del fido", in quanto adempimento di un'obbligazione restitutoria, sono veri e pagamenti.
Ulteriore problema è poi quello di individuare quale "saldo" tenere in considerazione per accertare l'esistenza o meno di uno scoperto, di scegliere se utilizzare come riferimento il
"saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono annotate dalla banca oppure il "saldo rettificato", cioè il saldo effettivo perchè epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dalla banca. Nel periodo successivo alla citata sentenza delle Sezioni Unite
è sorto un vivace dibattito in giurisprudenza tra i fautori del “saldo banca” e quelli del “saldo rettificato”.
Questo collegio, in rispettoso dissenso dalle ultime pronunce sul punto della Corte di
Cassazione e in mancanza di pronunce a Sezioni Unite sulla questione, ritiene che la natura solutoria delle rimesse vada accertato secondo il cosiddetto “saldo banca”, in quanto lo accertamento della natura solutoria secondo il criterio del saldo “rettificato” contrasta con il disposto dell'art.2033 c.c. e con l'istituto stesso prescrizione della ripetizione d'indebito.
Stabilisce l'art.2033 c.c. che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Secondo l'art. 2033 c.c., dunque, il versamento di somme non dovute costituisce un pagamento a tutti gli effetti e la ripetizione di indebito si fonda proprio sul pagamento di somme non dovute.
Sul punto si sono espresse due volte le sezioni unite della Corte di Cassazione secondo le quali “non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, nel senso anzidetto, che l'attore affermi indebito” e “Tale situazione non muta quando la natura indebita sia la conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale il pagamento è stato effettuato (Cass. civ. sez. un.
2.12.2010 n.24418 in motivazione, richiamata da Cass. civ. sez. un. 13.06.2019 n.15895). Le sezioni unite hanno dunque confermato che il versamento di somme asseritamente dovute in esecuzione di clausole negoziali nulle costituisce pagamento, cioè ha natura solutoria. E tale è nel caso in esame il versamento di somme a copertura di uno scoperto effetto di addebiti illegittimi operati dalla banca e in realtà non sussistente.
15 I sostenitori del criterio del saldo rettificato precedono all'individuazione delle rimesse solutorie dopo aver eliminato dal conto gli addebiti illegittimi e accertato quello che è il saldo effettivo. Eliminano, in sostanza, il “non dovuto” per concludere che quello versato per pagare il “non dovuto” non è un “pagamento” (la cui ripetizione è soggetta a prescrizione ex art. 2033
c.c.) ma una mera rimessa ripristinatoria. Tale modus procedendi, a giudizio di questa Corte, non è conforme all'art. 2033 c.c. Se, infatti, il fondamento della ripetizione di indebito sta proprio nel pagamento di somme non dovute (perché non pattuite o perché il relativo pagamento eseguito in virtù di pattuizioni invalide ed inefficaci), se il saldo “banca” è il risultato anche degli addebiti di somme non dovute (per invalidità delle relative clausole contrattuali o per la mancata pattuizione), anche a tali addebiti occorre ex art. 2033 c.c. far riferimento per individuare le rimesse “solutorie” (pagamenti) al fine di determinarne la decorrenza e il maturare della prescrizione decennale della relativa azione di ripetizione.
Il criterio del saldo rettificato, escludendo - secondo questa Corte erroneamente - la natura solutoria dei versamenti a copertura dello scoperto risultante dalle annotazioni contabili operate dalla banca, ha l'effetto inoltre di escludere anche l'applicazione della prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme non dovute accreditate dal correntista a copertura dello scoperto (in realtà inesistente). In sintesi, il criterio del saldo rettificato finisce con l'escludere l'applicazione dell'istituto della prescrizione alla ripetizione dell'indebito.
Per tali ragioni questa Corte, in attesa dell'auspicato intervento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, propende per l'applicazione del criterio del saldo banca.
Il consulente d'ufficio ha proceduto all'accertamento del saldo conformandosi ai giudicati interni formatisi sulle questioni decise con la sentenza non definitiva n. 1821/2015 del tribunale e non oggetto di appello, nonché sulla questione (capitalizzazione legittima dal
1°.07.2000) decisa con la sentenza n. 372/2019 di questa Corte non oggetto di annullamento sul punto.
Applicati gli interessi passivi al tasso legale, poi dopo l'entrata in vigore della L. n.
154/1992 il tasso minimo dei BOT ai sensi dell'art. 117 c. VII TUB nella misura più favorevole al cliente e dal 7.12.2000 gli interessi al tasso pattuito per iscritto come deciso con efficacia di giudicato dalla sentenza non definitiva del tribunale (v. alle pagg.2 e 4), escluse le spese e la commissioni di massimo scoperto non pattuite per iscritto come deciso con efficacia di giudicato dalla sentenza non definitiva del tribunale (v. alla pag.2), applicate le valute secondo
16 le date di effettuazione (cioè annotazione) delle operazioni come deciso con efficacia di giudicato dalla sentenza non definitiva del tribunale (v. alla pag.3), considerata legittima ed applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1°.07.2000 ed esclusa qualsiasi capitalizzazione per il periodo precedente come stabilito con efficacia di giudicato con la sentenza n. 379/2012 di questa Corte (v. alle pagg.3 e 4) , individuate le rimesse solutorie secondo il criterio del “saldo – banca” e ritenuta la prescrizione del diritto alla ripetizione della rimesse solutorie anteriori al 22.01.1999, alla data del 31.05.2008 il saldo del conto corrente n.
2943 (in cui sono confluiti gli altri conti) è di € 600.684,71 a debito della correntista.
Resta assorbita ogni altra questione.
Considerata la controvertibilità (come su esposto) delle questioni in materia di individuazione delle rimesse solutorie, dell'intervento delle Sezioni Unite in materia di prescrizione avvenuto nel 2019 in pendenza del giudizio, rilevato che la correntista ha ottenuto la dichiarazione di nullità di talune clausole e di illegittimità di taluni addebiti ma è stato riconosciuto un saldo passivo a suo carico prossimo a quello (di circa 647.000,00 euro) contabilizzato dalla banca al 31.05.2008, considerato che il ricorso per cassazione della correntista è stato accolto solo in parte, si giustifica la compensazione delle spese di lite per tutti i gradi e tutte le fasi del giudizio.
Pone a carico delle parti in quote uguali le spese della c.t.u. espletata in questa fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando nel giudizio ex art. 392 c.p.c. riassunto dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con citazione notificata il 1°.03.2024, così provvede:
1. ridetermina in € 600.684,71 il saldo a debito della del conto corrente n. Parte_1
2943 acceso presso la Banca di OL PA (oggi ) alla data del Controparte_1
31.5.2008;
2. compensa tra le parti le spese d lite di tutti i gradi e le fasi del presente giudizio.
3. pone a carico delle parti in quote uguali le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di riassunzione.
17 Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 115/2024 R.G. riassunta a seguito dell'annullamento parziale con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Lecce sede. distaccata di Taranto n. 372/2019 depositata il 10.07.2019 (che a sua volta aveva riformato la sentenza non definitiva n. 1821/2015 e la sentenza definitiva n.1292/2016 del Tribunale di Taranto), disposto con ordinanza della Corte di Cassazione n. 35210/2023 del 18.10.2023, pendente tra
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RA Rinaldi;
attrice in riassunzione e
(già ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martella;
convenuta in riassunzione
1 All'udienza del 13.06.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia e qui da intendersi richiamato.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio è giunto a questa fase rescissoria a seguito di annullamento parziale con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto n. 372/2019 pubblicata in data 10.07.2019, in forza dell'ordinanza dalla Corte di Cassazione n. 35210/2023 del 18.10.2023 (pubblicata il 15.12.2023) emessa a seguito di impugnazione proposta dalla
Parte_1
Per meglio comprendere lo sviluppo processuale del presente giudizio, appare necessario descriverne sinteticamente le fasi e i gradi che lo hanno caratterizzato, sin dal suo avvio.
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di RT
Franca, notificato il 22.01.2009 la dava impulso al procedimento RG 43/2009 (poi Parte_1 divenuto RG 4000043/2009 del Tribunale di Taranto, a seguito della soppressione della sezione distaccata) nei confronti dell'allora ; l'attore allegava di aver intrattenuto Controparte_2 due conti correnti con l'istituto di credito convenuto, aventi numerazione 2943 e 60/03, nonché ulteriori conti anticipi aventi numerazione dal 1108/01 al 1108/62; deduceva la esistenza di diverse nullità contrattuali e di violazioni di legge commesse nell'ambito dei detti rapporto e segnatamente: 1) la nullità degli interessi ultra-legali in assenza di pattuizione scritta ex artt.
1284 c.c. e 117 D.Lgs. n. 385/1993 (in seguito, per brevità, ; 2) la nullità delle clausole Pt_2 di capitalizzazione periodica degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 cc;
3)
l'illegittima determinazione delle valute per la violazione dell'art. 1710 cc); 4) l'illegittimo addebito di spese non pattuite e della commissione di massimo scoperto non dovuta per nullità della pattuizione;
5) l'illegittima variazione unilaterale di tassi e condizioni perché effettuato in violazione dell'art. 118 TUB.
L'attrice produceva estratti conto relativi ai rapporti intercorsi risalenti al 1991 e, rilevato che il saldo ivi esposto era pari ad € 647.220,24 al 31.03.2008 in virtù delle competenze illegittimamente - per le ragioni esposte - addebitate dalla banca, chiedeva il calcolo del saldo effettivo, con espunzione degli addebiti eseguiti in virtù delle pattuizioni nulle e delle violazioni
2 allegate, nonché la condanna della banca al pagamento del saldo effettivo ove a credito della correntista.
Si costituiva nel giudizio il chiedendo il rigetto delle domande del Controparte_2 correntista eccependo e deducendo nel merito 1) l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse effettuate dalla correntista a pagamento e compensazione delle somme addebitate dalla banca;
2) la sussistenza di valide pattuizioni scritte circa il saggio di interesse ultra-legale degli interessi passivi, quantomeno a far data dalle concessioni delle linee di credito datate 7.12.2000 e 7.10.2004 sottoscritte dalla correntista che la stessa convenuta produceva, 3) la legittimità dell'anatocismo, 4) l'irripetibilità delle somme versate dalla correntista ai sensi dell'art. 2034 c.c. in adempimento di obbligazioni naturali, 5) la pattuizione e dunque la debenza delle commissioni di massimo scoperto e delle spese addebitate, 6) la debenza comunque degli interessi sulle somme eventualmente ripetibili dalla data della domanda, e non da quella dell'indebito, ex art. 2036 e ss cc avendo la banca agito sempre secondo buona fede.
Istruita la causa mediante CTU, l'ausiliare depositava la sua prima relazione in data
3.06.2013 con cui eseguiva una prima ricostruzione del saldo dei rapporti controversi a) con la sostituzione dei tassi ultra-legali applicati dalla banca con quelli previsti dall'art. 117 TUB (con una doppia ipotesi: tassi massimi per le operazioni attive del correntista e minimi per quelle passive;
e viceversa) per il periodo fino alla concessione della linea di credito del 7.12.2000 e gli interessi pattuiti nelle linee di credito (sottoscritte per accettazione dalla per Parte_1 il periodo successivo al 7.12.2000 ; b) con l'esclusione delle spese e delle commissioni non pattuite per iscritto, c) considerando di natura solutoria tutte le rimesse eseguite prima del
7.12.2000 (data di concessione del primo affidamento scritto) su conto passivo per assenza di affidamento e oltre un decennio prima dalla domanda giudiziale ritenendo la pretesa alla ripetizione prescritta, d) escludendo la capitalizzazione fino al 30.06.2000 e ammettendola per il periodo successivo, e) facendo decorrere le valute dalle date di esecuzione (annotazione contabile) delle operazioni di addebito e accredito.
Il consulente d'ufficio calcolava quindi il saldo finale alla data del 31.05.2008 del conto corrente n. 2943 (in cui nel corso del rapporto erano confluiti tutti gli altri conti della Parte_1
[... compreso quello n. 60/03) in € 602.244,29 applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB in senso più favorevole al correntista, in € 617.209,25 applicando quelli più sfavorevoli.
3 Disposta dal tribunale un'integrazione della consulenza tecnica che veniva depositata dal CTU in data 20.05.2014, il calcolo del saldo del conto corrente n. 2943 veniva aggiornato ritenendo il conto affidato anche prima del 7.12.2000 ed escludendo di conseguenza la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse effettuate a scomputo del passivo del conto ritenendo dette rimesse di natura ripristinatoria (della disponibilità concessa mediante il fido).
Il saldo alla data del 31.05.2008, anche in questo caso duplice per effetto della applicazione speculare dei criteri dell'art. 117 TUB, essere di € 155.351,71 nell'ipotesi più favorevole al correntista, di € 321.136,38 (in quella più sfavorevole) in entrambi i casi a debito del correntista.
Con sentenza non definitiva n. 1821/2015 data 25.05.2015 il Tribunale di Taranto (1) dichiarava la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultra - legali non pattuite per iscritto fino alla data del 7.12.2000 (come si desume dalla motivazione della sentenza), (2) la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi passivi anche per il periodo successivo al 30.06.2000 (come si desume dalla motivazione della sentenza), (3) la illegittimità dell'applicazione di c.m.s. e spese tenuta conto non pattuite per iscritto e la debenza delle stesse “solo dal momento in cui sono state pattuite per iscritto e variate per iscritto” (come si rileva dalla motivazione della sentenza); (4) l'applicazione delle valute dalla data di effettuazione delle operazioni, cioè dalle annotazioni contabili (come pure si trae dalla motivazione della sentenza fittizie. Il tribunale (5) rigettava l'eccezione sollevata dalla banca di prescrizione della pretesa di restituzione delle rimesse solutorie per la genericità della eccezione non indicando la banca le rimesse solutorie e il loro ammontare (come si desume dalla motivazione della sentenza).
Proseguita la causa per la determinazione del saldo del rapporto, il tribunale disponeva una nuova relazione tecnica integrativa depositata in data 7.11.2015 con la quale il consulente d'ufficio, eliminata la capitalizzazione periodica degli interessi passivi dal ricalcolo del saldo e preso come riferimento esclusivamente l'ipotesi ex 117 TUB più favorevole al correntista (tassi passivi più bassi del titoli di Stato), stabiliva un saldo a debito della società attrice, alla data del
31.05.2008, pari ad € 74.311,35.
Con sentenza definitiva n. 1292/2016 depositata il 20.04.2016 il Tribunale, ribadendo il contenuto della precedente sentenza non definitiva, stabiliva il saldo a debito del correntista
4 nella misura indicata nell'ultima relazione integrativa del consulente d'ufficio, precisando come non vi fossero i presupposti giuridici per legittimare l'anatocismo praticato dalla banca neanche con riferimento al periodo successivo al 30.06.2000, dal momento che la banca non avrebbe fornito la prova dell'approvazione per iscritto della clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, seppure pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. In sentenza venivano poste definitivamente a carico della convenuta banca le spese di lite liquidate in euro 10.343,00, oltre accessori, nonché le spese di CTU.
Notificata la sentenza definitiva in data 6.05.2016, con atto di citazione notificato in data 30.05.2016 la banca proponeva appello avverso entrambe le sentenze, affidandosi a due motivi di gravame con cui chiedeva A) riconoscersi la legittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per il periodo successivo al 1°.7.2000, avendo la banca dato piena attuazione alle prescrizioni della delibera CICR del 9.2.2000 attraverso la prescritta pubblicazione in GU della relativa modifica contrattuale, e successivo invio alla cliente degli estratti conto riportanti le nuove condizioni, B) la fondatezza della eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio calcolato dalla data di notifica della citazione introduttiva. Alla luce dell'invocato accoglimento dei due motivi,
l'appellante concludeva chiedendo la modifica della sentenza definitiva, e riconoscimento della correttezza del saldo debitorio calcolato dal CTU nel suo primo elaborato, cioè euro 617.209,25
(ovvero, in senso più favorevole alla controparte, euro 602.244,29 a seconda del criterio di calcolo relativo alla controversa applicazione dell'art 117 TUB). Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto del gravame.
Con la sentenza n. 372/2019, questa Corte d'appello accoglieva i due motivi di appello proposti dalla banca.
Quanto all'anatocismo, premesso che con la nota delibera CICR del 9.2.2000, nel dare attuazione al disposto dell'art 25 c. III D. Lgs 342/1999, è stata riconosciuta la possibilità per le banche di applicare la capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito a far data dal
1°.07.2000 a condizione che vi fosse pari periodicità della capitalizzazione tra gli interessi attivi e passivi, e che vi fosse, alternativamente, l'approvazione per iscritto del cliente delle nuove condizioni (nell'ipotesi in cui siano sfavorevoli rispetto alle precedenti), ovvero la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione di tali nuove condizioni negoziali entro il 31.12.2000 (nell'ipotesi in cui siano migliorative), premesso che le nuove condizioni erano
5 da considerarsi senz'altro migliorative per il cliente poiché con il nuovo sistema di calcolo verrebbe sostituita la precedente capitalizzazione trimestrale dei soli interessi a debito, ritenuto che in ogni caso sarebbe comunque intervenuta una specifica approvazione per iscritto mediante la sottoscrizione da parte della degli strumenti contrattuali del 7.12.200 e del Parte_1
7.10.2004 prodotti dalla banca in corso di causa, questa Corte concludeva, in riforma delle sentenze appellata, per la legittimità della capitalizzazione trimestrale operata dalla banca dal
1°.07.2000 (“ … ne consegue la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla banca dal 1°.
7.2000 in poi, in adempimento di quanto previsto dalla delibera CICR del 9.2.2000 “).
Quanto poi all'eccezione di prescrizione (rigettata dal tribunale per la sua genericità) premesso che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito nell'opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di volerne profittare, senza dover indicare specificamente le singole rimesse solutorie (in tal senso
Cass. civ. sez. un. 13.06.2019 n.15895), che neppure occorre indicare la durata dell'inerzia del titolare del diritto essendo questa questione di diritto e spettando al giudice il potere - dovere di individuare il regime della prescrizione ivi applicabile (in tal senso Cass. civ. sez. un.
13.06.2019 n.15895, Cass. civ. sez. un. 25.07.2002 n. 10955), che una volta sollevata dalla banca tempestivamente e ritualmente l'eccezione di prescrizione per decorso del termine decennale dal pagamento (nella specie è avvenuto sin dalla comparsa di risposta in primo grado), sorge “l'onere a carico del cliente di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito o comunque dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria dei singoli versamenti
(…), onere che nel presente giudizio non è stato assolto”, questa Corte ha ritenuto l'eccezione di prescrizione fondata e individuato la natura solutoria di tutte le rimesse eseguite prima del decennio anteriore alla proposizione della domanda (periodo, quello prima del decennio, in cui si riteneva non provato alcun affidamento)
Questa Corte, pertanto, in riforma parziale delle impugnate sentenze, dichiarava a) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito ed a credito operata dalla banca a partire dal 1°.
7.2000 in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000 b) la prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse solutorie operate anteriormente al decennio decorrente a ritroso dalla data di notifica della citazione in primo grado;
c) determinava in € 602.244,29 il saldo a debito della alla data del 31.5.2008 aderendo il criterio cui si era attenuto Parte_1
6 il CTU nel suo primo elaborato;
d) compensava tra le parti 1/10 delle spese del doppio grado di giudizio e condannava la società appellata al pagamento in favore della appellante della Pt_3 restante parte di dette spese che, liquidava per il primo grado in € 18.000,00 per compensi professionali, per l'appello in € 2.340,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori, ponendo nella stessa misura a carico delle parti le spese della CTU espletata in primo grado, con rivalsa di quanto dell'esubero eventualmente già versato.
La correntista proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 15.10.2019, con cui impugnava la sentenza della Corte d'appello proponendo sette motivi di censura. Fatto rilevare il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado nelle parti non oggetto dello appello, la correntista lamentava: 1) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi anche per il periodo successivo al 1.7.2000 poiché la banca si sarebbe limitata a comunicare al cliente le nuove condizioni mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche apportate contratti di conto corrente, mentre il rilievo dell'avvenuta comunicazione mediante estratti conto sarebbe un novum dedotto per la prima volta in appello;
2) sempre in tema di anatocismo, l'illegittimità della prassi di adeguamento da parte della banca alla delibera CICR 9.2.2000 trattandosi di nuove condizioni peggiorative, e non migliorative delle precedenti, e quindi necessità della specifica approvazione scritta da parte del cliente;
3) l'inesistenza della prova dell'avvenuta approvazione per iscritto delle nuove clausole di capitalizzazione con le comunicazione contrattuali del 7.12.2000 e del 7.10.2004, trattandosi di circostanze in fatto non risultanti dai due contratti del 7.12.2000 e del 7.10.2004 e comunque mai allegate dalla banca nei primi due gradi di giudizio;
4) in punto di prescrizione, il mancato appello da parte della e quindi Pt_3 il formarsi del giudicato sul capo della sentenza con cui si affermava che la banca eccepente avrebbe dovuto provare la natura solutoria delle rimesse in conto, avendo contestato la Pt_3 in appello solo le parti della sentenza con cui l'eccezione veniva rigettata in quanto generica;
5) la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte in quanto l'accoglimento (da parte della
Corte) dell'eccezione di prescrizione comunque non impediva l'accertamento delle nullità delle clausole contrattuali e l'azione di accertamento negativo del credito della banca, volta alla epurazione degli elementi illegittimi che hanno concorso a formare il saldo;
6) la motivazione apparente circa l'omessa prova da parte del correntista della sussistenza di un'apertura di credito in conto corrente che consentisse la qualificazione delle rimesse controverse come ripristinatorie e non come solutorie, sulla scorta dell'avvenuta incontroversa produzione in giudizio degli estratti conto dal 1991 al 2008 dal cui esame, completamente omesso nella
7 motivazione censurata, tale qualificazione poteva e doveva scaturire;
7) violazione del giudicato interno, dal momento che la sentenza di primo grado non era stata appellata nella parte in cui aveva dichiarato indebiti gli interessi ultra - legali passivi, la commissione massimo scoperto e le spese non pattuite, le valute e la capitalizzazione anteriore al 1 luglio 2000, mentre, poi, la sentenza d'appello avrebbe riconosciuto come dovute tali somme avendo accolto la riqualificazione del saldo contenuta nel primo elaborato del CTU che aveva invece omesso di stornare tali indebiti.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 35210/2023 del 18.10.2023 (pubblicata il
15.12.2023) statuiva quanto segue.
I primi tre motivi venivano congiuntamente rigettati sulla scorta del rilievo che la contestazione della validità delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi passivi non costituisse una deduzione proposta per la prima volta in appello, e che l'esistenza di specifiche approvazioni per iscritto delle nuove condizioni rendeva superflua la valutazione sulla natura peggiorativa o migliorativa delle stesse, per quanto si tratti di circostanze comunque peggiorative, in ogni caso la valutazione in fatto degli strumenti contrattuali depositati postulava un accertamento non demandabile al giudice della legittimità.
Rigettati i primi cinque motivi di ricorso, la Corte di Cassazione accoglieva il sesto motivo, ritenendo assorbito il settimo.
In particolare, quanto alle ragioni dell'accoglimento, la Corte di legittimità rilevava come il giudice d'appello si fosse limitato ad affermare che l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria dei singoli versamenti “nel presente giudizio non è stato assolto” così recependo la prima quantificazione del saldo debitore operata dal CTU, ma senza chiarire in alcun modo le ragioni di tale decisione.
Ad avviso della suprema Corte tale motivazione sarebbe “eccessivamente sintetica, al di sotto del c.d. minimo costituzionale, perché non dà conto di quanto emerge dalla produzione documentale delle parti”; ed infatti, da un lato il giudice d'appello dà atto che la società attrice avrebbe prodotto gli estratti conto dei due conto correnti in questione;
dall'altro non chiarisce le ragioni per cui non si riterrebbe assolto - neppure parzialmente- l'onere della prova da parte del correntista, né le ragioni per la quale sia stata recepita in toto la prima consulenza tecnica di ufficio, peraltro, anteriore al formarsi del giudicato su alcuni punti. 8 Più chiaramente, afferma la Corte, tale motivazione “non chiarisce se la prima consulenza ha operato un calcolo conforme alla decisione sui questi punti (tassi ultra - legali non pattuiti per iscritto, commissione di massimo scoperto); non chiarisce inoltre se la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata ritenuta valida - e su quali rapporti - senza soluzione di continuità oppure se la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata conteggiata soltanto a far data da quando la clausola, successivamente alla delibera del CICR,
è stata specificamente approvata per iscritto e cioè rispettivamente dal 07/12/2000 e del
07/10/2004, secondo quanto la Corte ritiene dimostrato dai contratti prodotti dalla banca”.
Conclusivamente, quindi, la corte accoglieva il motivo riconoscendo la necessità di un riesame istruttorio al fine di 1) “verificare ed esplicitare se negli estratti conto prodotti dalla società si evidenziano rimesse solutorie o ripristinatorie” e 2) verificare se i conteggi operati dal CTU nel primo elaborato recepito dal giudice dell'appello «rispettano il giudicato formatosi su alcuni punti controversi», cioè espunzione della capitalizzazione degli interessi passivi periodici applicati antecedentemente al 1.7.2000; storno integrale delle spese e competenze non pattuite;
sostituzione dei tassi ultra - legali con quelli previsti dall'art. 117 TUB.
Inoltre, nell'ipotesi in cui tale riscontro dovesse dare un esito negativo, si dovrà procedere ad una nuova elaborazione dei conteggi.
Accolto il sesto motivo del ricorso, dichiarato assorbito il settimo e respinti gli altri, la sentenza di appello veniva annullata parzialmente con rinvio alla Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto.
Con atto di citazione per riassunzione notificato il 15.03.2024 la Parte_1 riassumeva dava impulso al presente giudizio.
In particolare, l'attrice in riassunzione chiedeva darsi luogo alle verifiche disposte dalla
Corte di Cassazione e alla determinazione del saldo dei conti correnti, mediante una rinnovazione della CTU tecnica sui rapporti in corso di causa che tenesse conto dei capi della sentenza di primo grado oggetto di giudicato interno (nullità e divieto di anatocismo ante
1.7.2000; nullità e divieto di interessi ultra - legali, non debenza delle spese e delle competenze non pattuite, valute illecitamente conteggiate e da conteggiare secondo la loro annotazione in conto). 9 Si costituiva nel giudizio la banca con comparsa depositata in data 17.07.2024, chiedendo il rigetto della domanda della correntista e proponendo “appello Parte_1 incidentale condizionato”, con cui chiedeva: “accertare e dichiarare l'inesistenza di un fido di fatto, e comunque l'operatività della la prescrizione delle rimesse solutorie nel periodo antecedente al 22.1.1999 (decennio con riferimento alla data di notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado), nonché la legittimità della pari capitalizzazione trimestrale degli interessi validamente pattuita con i contratti del 7.12.2000 e del 7.5.2004”; e quindi, per l'effetto, confermare il ricalcolo indicato nella sentenza d'appello (e cioè della prima CTU del
5.4.2013 di Euro 602.244,29 alla data del 31.5.2008), con vittoria di spese.
Il processo di riassunzione veniva istruito mediante l'integrazione della CTU contabile,
a mezzo della dott.ssa (medesimo ausiliare delle consulenze depositate nel Persona_1 corso del primo grado), giusta ordinanza istruttoria adottata da codesta Corte di merito in data
25.09.2024, del seguente tenore cui veniva richiesto il ricalcolo del saldo del rapporto presupponendo il rapporto comunque affidato, nella misura del passivo massimo raggiunto nei periodi trimestrali i cui estratti conto non indicano alcun fido;
nei limiti di fido indicati negli estratti conto per quei periodi in cui gli estratti conto indicano l'ammontare del fido;
nei limiti poi indicati nelle comunicazioni del 7.12.2000 e del 7.10.2004 di concessione per iscritto dei due affidamenti ivi previsti. In ragione di tali affidamenti periodici, al CTU veniva chiesto di individuare le rimesse solutorie in quanto esorbitanti la provvista indicata dal fido, provvedendo così ad escludere dalla ripetizione (per prescrizione del relativo diritto) le rimesse solutorie antecedenti i dieci anni precedenti la notifica della domanda introduttiva di lite e ritenere dovute le somme addebitate corrispondenti alle rimesse solutorie la cui ripetizione è prescritta.
Inoltre, quanto ai criteri cui attenersi per la rielaborazione del saldo, stante il non univoco orientamento interpretativo in merito, veniva chiesto di eseguire un doppio conteggio individuando la natura solutoria delle rimesse secondo il cosiddetto “saldo - banca” e secondo il cosiddetto “saldo – rettificato”.
Inoltre, al CTU veniva chiesto di eseguire il detto calcolo nel rispetto del giudicato interno della sentenza non definitiva n. 1821/2015, oltre che della pronuncia ormai passata in giudicato della sentenza n. 372/2019 di questa Corte relativa alla legittimità della capitalizzazione degli interessi dal 1°.07.2000, dato che la sentenza n. 372/2019 di questa Corte sul punto non è stata oggetto di riforma in Cassazione.
10 Il consulente d'ufficio depositava il proprio elaborato integrativo in data 21.05.2025, con il quale formulava due ipotesi di ricostruzione del saldo finale del rapporto di conto corrente n. 2943 alla data del 31.05.2008, dando atto dei criteri adottati per la rielaborazione del conto corrente ordinario n. 2943 controverso, e, segnatamente: a) per quanto attiene i saldaconti attivi per il correntista, sino all'entrata in vigore della L. n. 154/1992: applicazione dei tassi legali e successivamente quelli massimi ex art. 117 del D. Lgs. n. 385/1993; b) per ciò che concerne i saldaconti attivi per la banca: sino al 06.12.2000 applicazione dei tassi legali e successivamente le aliquote formalizzate in data 07.12.2000 e in data 07.10.2024; c) la capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi per il correntista: veniva espunta dal conteggio sino al
30.06.2000, per poi essere successivamente applicata con frequenza trimestrale;
d) valute applicate “…dalle date di annotazione contabile delle operazioni indicate negli estratti conto…”; e) le commissioni di massimo scoperto e le spese: addebitate solo a seguito della relativa pattuizione del 07.10.2004 e nella misura ivi concordata. Aggiungeva inoltre il consulente (pag. 12 dell'elaborato) che “il computo degli interessi è stato eseguito tenendo conto degli affidamenti in concreto riconosciuti al correntista, così come desumibili dagli estratti contabili e, qualora non indicato, assumendo quale valore di riferimento lo scoperto massimo trimestrale” e che “a decorrere dalla data di sottoscrizione dei contratti del 7.12.2000
e del 7.10.2004, sono stati considerati i valori indicati nelle anzidette pattuizioni”.
In forza dei criteri sopra esposti, individuando le rimesse solutorie la cui ripetizione è prescritta (perché effettuate oltre il decennio prima della notifica della domanda giudiziale) secondo il criterio del “saldo-banca”, ritenute non più ripetibili tali rimesse solutorie e dunque dovute le somme per la cui copertura dette rimesse sono state effettuate, il saldo del rapporto di conto corrente n. 2943 alla data del 31.05.2008 è risultato di € 600.684,71 a debito della
Parte_1
Individuando le rimesse solutorie non più ripetibili secondo il criterio del “saldo - rettificato”, il saldo del rapporto di conto corrente n. 2943 alla data del 31.05.2008 è risultato di € 278.970,54 a debito della Parte_1
In merito a tali ricostruzioni, il Consulente Tecnico della correntista concludeva
«condividendo la metodologia di calcolo adottata dal CTU nel ricalcolo del saldo del conto corrente» e chiedeva «di tener conto della seconda ipotesi di ricalcolo considerando il cd
11 "saldo rettificato", ma soprattutto alla luce dell'orientamento della giurisprudenza». Il CTP della banca, invece, non riportava alcuna osservazione all'elaborato peritale.
Prima dell'esame del merito delle questioni, occorre una precisazione in rito. Premesso che nel giudizio di rinvio, a norma dell'art. 394 c. III c.p.c., non possono le parti prendere nuove conclusioni salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione, che nel caso in esame la parte convenuta in riassunzione, cioè la banca, ha dichiarato di proporre
“appello incidentale” che prima facie apparirebbe inammissibile proprio per violazione del disposto codicistico (art. 394 c. III c.p.c.), si ritiene che in realtà, a ben vedere, non vi è alcuna novità nella posizione assunta dalla banca, in quanto con quello che è stato definito “appello incidentale” la banca ha ribadito conclusioni già prese nei precedenti gradi di giudizio, cioè accertare l'inesistenza di un fido di fatto tra le parti, accertare l'operatività della prescrizione della ripetizione delle rimesse solutorie effettuate oltre il decennio precedente la notifica in data
22.01.20009 dell'atto introduttivo di lite, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuita con i contratti del 7.12.2000 e del 7.04.2024 e l'accertamento del saldo nella somma di € 602.244,29 come determinato con la prima consulenza espletata nel 2013. Non vi
è dunque un “appello incidentale”, né sono state avanzate nuove conclusioni in violazione dell'art. 394 c. III c.p.c.
Ebbene, quanto al primo tema rescissorio, in merito alla possibilità di evincere dalla analisi degli estratti conto la sussistenza o meno di rimesse solutorie o ripristinatorie e la esistenza o meno di un'apertura di credito, circostanza questa che incide sull'accertamento della natura ripristinatoria (cioè di ripristino della disponibilità) o solutoria (cioè di pagamento dello scoperto) delle rimesse, in assenza fino al fido concesso per iscritto il 7.12.2000 di una apertura di credito scritta, va accertato se vi è prova o meno dell'esistenza di un fido “di fatto”, esistenza che è stata esclusa da questa Corte con la sentenza cassata, con motivazione tuttavia eccessivamente sintetica e dunque insufficiente, non avendo la Corte d'Appello dato conto di quanto emerge dagli estratti conto e spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non assolto dalla correntista l'onere di provare l'esistenza di un fido di fatto.
Ricondotta l'apertura di credito bancaria al genus dei contratti bancari, anche tale contratto è soggetto all'art. 117 c. I TUB a norma del quale tutti i contratti bancari devono essere redatti per iscritto. L'art. 117 c. II TUB dispone che il CICR possa prevedere per particolari contratti la stipula in altra forma. Tale ipotesi è prevista dall'art. 2 c. III lett. a) delle Istruzioni
12 della Banca d'IA (alla quale tale potere di previsione è attribuito dall'art. 10 della delibera
CICR del 4.03.2003) di vigilanza delle banche, a norma del quale la forma scritta non è obbligatoria per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per scritto. È il caso delle aperture di credito le cui condizioni siano già previste nei contratti di conto corrente su cui si appoggiano le aperture di credito. Tale caso non ricorre nella fattispecie in esame, non essendovi un contratto scritto (diverso dal fido) in cui si prevedevano le condizioni dell'apertura di credito, almeno fino al 7.12.2000.
Essendo l'inosservanza della forma scritta dei contratti bancari sanzionata da nullità rilevabile d'ufficio e operando la nullità (di protezione) soltanto a vantaggio del cliente (art. 127 c. III TUB), essendo nel fido di fatto interesse del cliente provarne l'esistenza per non attribuire natura solutoria alle rimesse ed escludere quindi la prescrizione a cui sarebbe soggetta la ripetizione delle rimesse solutorie, sicuramente era onere della provare Parte_1
l'esistenza del fido di fatto (in tal senso, per l'onere del correntista di provare la esistenza del fido per escludere la natura solutoria delle rimesse, cfr. ex multis Cass. civ. sez. I 15.03.2024 n.
7030, Cass. civ. sez. I 14.12.2023 n. 34997).
Ciò precisato, ritenuto che la prova dell'affidamento può essere fornita anche per facta concludentia, nel nostro caso sussistono tutti gli elementi per il riconoscimento di un rapporto di apertura di credito.
Innanzitutto, la collocazione storica del rapporto (1991, come rilevato dagli estratti conto) depone a favore della possibile conclusione verbale del contratto, posto che fu concluso in un'epoca nella quale non era ancora vigente l'obbligo della forma scritta introdotto solo successivamente dalla L. n. 154/1992 e dal TUB.
In secondo luogo, la costante presenza negli estratti conto (v. copie prodotte dalla di un saldo passivo per la correntista protrattosi per circa dieci anni (e cioè dal Parte_1
1991 al 2000) porta ad escludere la possibilità che il comportamento della banca possa ascriversi ad una mera “tolleranza” verso periodici sconfinamenti del correntista, deponendo piuttosto nella direzione della sussistenza di un rapporto di apertura di credito.
In terzo luogo va valorizzata la mancanza nel corso del rapporto di richieste della banca alla di “rientro” da eventuali scoperti e di azioni giudiziarie di recupero della banca, Parte_1
13 condotta della banca che non si “comprenderebbe” se si negasse l'esistenza di un'apertura di credito.
In quarto luogo, la sussistenza del fido sembra ricavarsi dalla costante applicazione da parte della banca della commissione di massimo scoperto, quale indizio grave ed univoco dell'esistenza dell'affidamento. Difatti, attesa la riconosciuta natura della c.m.s. di corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma di denaro, la sua stessa previsione, in seno al contratto di conto corrente intercorso tra le parti, logicamente postula l'esistenza di un'apertura di credito in assenza della quale la detta commissione non avrebbe ragion d'essere (così anche Corte Appello Catania sez. I,
16/04/2019, n.876). In merito alla presenza della c.m.s. nel rapporto controverso depongono le puntuali annotazioni di addebito della stessa all'interno degli estratti conto.
In quinto luogo, l'esistenza di un fido di fatto è confermata dall'indicazione negli estratti conto di tassi differenziati in caso di superamento di diversi importi passivi.
Ritenuta pertanto l'esistenza, prima del 7.12.2000 (data di stipula del primo affidamento scritto), di affidamenti di fatto anche prima del 7.12.2000, considerando i limiti dei fidi risultanti dagli estratti conto, il consulente d'ufficio ha individuato le rimesse solutorie, escludendo dalla ripetizione quelle rimesse solutorie effettuate fino al 22.01.1999, cioè oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione di primo grado con cui è stata interrotta la prescrizione.
Per l'individuazione delle rimesse solutorie è opportuno, innanzitutto, prendere le mosse dai principi sanciti dalla nota sentenza resa da Cass. civ., SU, n. 24418 del 2010 in tema di ripetizione e prescrizione degli indebiti pagamenti effettuati in un rapporto bancario di conto corrente. In quell'arresto giurisprudenziale è stato chiarito come il discrimine tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va individuato nella presenza o meno di un'apertura di credito e di un capitale liquido ed esigibile dalla banca. In particolare, quando vi è uno sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato "oltre fido") o l'utilizzo di denaro pur in assenza di un saldo attivo per il cliente e di un'apertura di credito, il credito della banca è liquido ed esigibile nell'immediato (dovendo il correntista rientrare immediatamente dallo scoperto) e i versamenti effettuati dal correntista a “copertura”, cioè per la restituzione del capitale concesso oltre il fido
14 o in assenza del fido", in quanto adempimento di un'obbligazione restitutoria, sono veri e pagamenti.
Ulteriore problema è poi quello di individuare quale "saldo" tenere in considerazione per accertare l'esistenza o meno di uno scoperto, di scegliere se utilizzare come riferimento il
"saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono annotate dalla banca oppure il "saldo rettificato", cioè il saldo effettivo perchè epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dalla banca. Nel periodo successivo alla citata sentenza delle Sezioni Unite
è sorto un vivace dibattito in giurisprudenza tra i fautori del “saldo banca” e quelli del “saldo rettificato”.
Questo collegio, in rispettoso dissenso dalle ultime pronunce sul punto della Corte di
Cassazione e in mancanza di pronunce a Sezioni Unite sulla questione, ritiene che la natura solutoria delle rimesse vada accertato secondo il cosiddetto “saldo banca”, in quanto lo accertamento della natura solutoria secondo il criterio del saldo “rettificato” contrasta con il disposto dell'art.2033 c.c. e con l'istituto stesso prescrizione della ripetizione d'indebito.
Stabilisce l'art.2033 c.c. che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Secondo l'art. 2033 c.c., dunque, il versamento di somme non dovute costituisce un pagamento a tutti gli effetti e la ripetizione di indebito si fonda proprio sul pagamento di somme non dovute.
Sul punto si sono espresse due volte le sezioni unite della Corte di Cassazione secondo le quali “non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, nel senso anzidetto, che l'attore affermi indebito” e “Tale situazione non muta quando la natura indebita sia la conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale il pagamento è stato effettuato (Cass. civ. sez. un.
2.12.2010 n.24418 in motivazione, richiamata da Cass. civ. sez. un. 13.06.2019 n.15895). Le sezioni unite hanno dunque confermato che il versamento di somme asseritamente dovute in esecuzione di clausole negoziali nulle costituisce pagamento, cioè ha natura solutoria. E tale è nel caso in esame il versamento di somme a copertura di uno scoperto effetto di addebiti illegittimi operati dalla banca e in realtà non sussistente.
15 I sostenitori del criterio del saldo rettificato precedono all'individuazione delle rimesse solutorie dopo aver eliminato dal conto gli addebiti illegittimi e accertato quello che è il saldo effettivo. Eliminano, in sostanza, il “non dovuto” per concludere che quello versato per pagare il “non dovuto” non è un “pagamento” (la cui ripetizione è soggetta a prescrizione ex art. 2033
c.c.) ma una mera rimessa ripristinatoria. Tale modus procedendi, a giudizio di questa Corte, non è conforme all'art. 2033 c.c. Se, infatti, il fondamento della ripetizione di indebito sta proprio nel pagamento di somme non dovute (perché non pattuite o perché il relativo pagamento eseguito in virtù di pattuizioni invalide ed inefficaci), se il saldo “banca” è il risultato anche degli addebiti di somme non dovute (per invalidità delle relative clausole contrattuali o per la mancata pattuizione), anche a tali addebiti occorre ex art. 2033 c.c. far riferimento per individuare le rimesse “solutorie” (pagamenti) al fine di determinarne la decorrenza e il maturare della prescrizione decennale della relativa azione di ripetizione.
Il criterio del saldo rettificato, escludendo - secondo questa Corte erroneamente - la natura solutoria dei versamenti a copertura dello scoperto risultante dalle annotazioni contabili operate dalla banca, ha l'effetto inoltre di escludere anche l'applicazione della prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme non dovute accreditate dal correntista a copertura dello scoperto (in realtà inesistente). In sintesi, il criterio del saldo rettificato finisce con l'escludere l'applicazione dell'istituto della prescrizione alla ripetizione dell'indebito.
Per tali ragioni questa Corte, in attesa dell'auspicato intervento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, propende per l'applicazione del criterio del saldo banca.
Il consulente d'ufficio ha proceduto all'accertamento del saldo conformandosi ai giudicati interni formatisi sulle questioni decise con la sentenza non definitiva n. 1821/2015 del tribunale e non oggetto di appello, nonché sulla questione (capitalizzazione legittima dal
1°.07.2000) decisa con la sentenza n. 372/2019 di questa Corte non oggetto di annullamento sul punto.
Applicati gli interessi passivi al tasso legale, poi dopo l'entrata in vigore della L. n.
154/1992 il tasso minimo dei BOT ai sensi dell'art. 117 c. VII TUB nella misura più favorevole al cliente e dal 7.12.2000 gli interessi al tasso pattuito per iscritto come deciso con efficacia di giudicato dalla sentenza non definitiva del tribunale (v. alle pagg.2 e 4), escluse le spese e la commissioni di massimo scoperto non pattuite per iscritto come deciso con efficacia di giudicato dalla sentenza non definitiva del tribunale (v. alla pag.2), applicate le valute secondo
16 le date di effettuazione (cioè annotazione) delle operazioni come deciso con efficacia di giudicato dalla sentenza non definitiva del tribunale (v. alla pag.3), considerata legittima ed applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1°.07.2000 ed esclusa qualsiasi capitalizzazione per il periodo precedente come stabilito con efficacia di giudicato con la sentenza n. 379/2012 di questa Corte (v. alle pagg.3 e 4) , individuate le rimesse solutorie secondo il criterio del “saldo – banca” e ritenuta la prescrizione del diritto alla ripetizione della rimesse solutorie anteriori al 22.01.1999, alla data del 31.05.2008 il saldo del conto corrente n.
2943 (in cui sono confluiti gli altri conti) è di € 600.684,71 a debito della correntista.
Resta assorbita ogni altra questione.
Considerata la controvertibilità (come su esposto) delle questioni in materia di individuazione delle rimesse solutorie, dell'intervento delle Sezioni Unite in materia di prescrizione avvenuto nel 2019 in pendenza del giudizio, rilevato che la correntista ha ottenuto la dichiarazione di nullità di talune clausole e di illegittimità di taluni addebiti ma è stato riconosciuto un saldo passivo a suo carico prossimo a quello (di circa 647.000,00 euro) contabilizzato dalla banca al 31.05.2008, considerato che il ricorso per cassazione della correntista è stato accolto solo in parte, si giustifica la compensazione delle spese di lite per tutti i gradi e tutte le fasi del giudizio.
Pone a carico delle parti in quote uguali le spese della c.t.u. espletata in questa fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando nel giudizio ex art. 392 c.p.c. riassunto dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con citazione notificata il 1°.03.2024, così provvede:
1. ridetermina in € 600.684,71 il saldo a debito della del conto corrente n. Parte_1
2943 acceso presso la Banca di OL PA (oggi ) alla data del Controparte_1
31.5.2008;
2. compensa tra le parti le spese d lite di tutti i gradi e le fasi del presente giudizio.
3. pone a carico delle parti in quote uguali le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di riassunzione.
17 Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
18